EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000SC1926

Progetto di decisione n. 1/2000 del Comitato congiunto CE-EFTA «Semplificazione delle formalità negli scambi di merci» recante modifica degli allegati II e III della Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci - Progetto di posizione comune della Comunità

/* SEC/2000/1926 def. */

Please be aware that this draft act does not constitute the final position of the institution.

52000SC1926

Progetto di decisione n. 1/2000 del Comitato congiunto CE-EFTA «Semplificazione delle formalità negli scambi di merci» recante modifica degli allegati II e III della Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci - Progetto di posizione comune della Comunità /* SEC/2000/1926 def. */


Progetto di DECISIONE N. 1/2000 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA "SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI" recante modifica degli allegati II e III della Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci - Progetto di posizione comune della Comunità

(presentato dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La convenzione del 20 maggio 1987 [1] è volta a semplificare le formalità negli scambi di merci tra la Comunità e i paesi dell'EFTA e di Visegrad, in particolare mediante l'introduzione di un documento amministrativo unico (DAU).

[1] GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

2. Gli allegati II e III della convenzione contengono le disposizioni relative all'utilizzazione del DAU.

3. Con la decisione n. 1/2000 del comitato congiunto CE-EFTA "Transito comune" [2], saranno introdotte nella Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito [3] nuove disposizioni relative ai dati da fornire sulla dichiarazione di transito. Parallelamente, occorre modificare gli allegati II e III della Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

[2] Non ancora adottata.

[3] GU L 226 del 13.8.1987, pag. 1.

4. È questo l'oggetto del presente progetto di decisione n. 1/2000 del comitato congiunto. Il progetto ha ottenuto il parere favorevole del gruppo di lavoro CE-EFTA "Semplificazione delle formalità negli scambi di merci".

5. Il presente progetto di decisione è sottoposto al Consiglio al fine di ottenere una posizione comune in vista della sua adozione definitiva da parte del comitato congiunto mediante procedura scritta.

Progetto di DECISIONE N. 1/2000 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA "SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI" recante modifica degli allegati II e III della Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci [4], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

[4] GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

considerando quanto segue:

(1) nella Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito [5] sono state introdotte nuove disposizioni relative ai dati da fornire sulla dichiarazione di transito;

[5] GU L 226 del 13.8.1987, pag. 1.

(2) occorre pertanto modificare gli allegati II e III della Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci,

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati II e III della Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a partire dal 1° luglio 2001.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato congiunto

Il Presidente

ALLEGATO

A. L'allegato II è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, la quarta frase è modificata come segue:

"Tuttavia, per quanto riguarda gli esemplari relativi al transito (1, 4 e 5), le caselle n. 1 (esclusa la sottocasella centrale), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (per quanto riguarda la prima sottocasella posta a sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno fondo verde."

2. All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"Ai fini del transito, devono essere utilizzati gli esemplari n. 1, 4 e 5 conformi al modello figurante nell'appendice 1 dell'allegato I o gli esemplari n. 1/6 e 4/5 (due volte) conformi al modello figurante nell'appendice 2 dell'allegato I."

3. Nell'appendice 3; il titolo I, A. "Presentazione generale" è modificato come segue:

a) Nel paragrafo 1, secondo comma, il settimo trattino è sostituito dal testo seguente:

"- l'esemplare n. 7, che sarà utilizzato per la statistica del paese di destinazione (formalità d'importazione),".

b) Nel paragrafo 2, terzo comma, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

"- esportazione + transito: esemplari n. 1, 2, 3, 4 e 5,".

c) Nel paragrafo 2, terzo comma, il quarto trattino è sostituito dal testo seguente:

"- solo transito: esemplari n. 1, 4 e 5,".

4. Nell'appendice 3, il titolo I, B. "Informazioni richieste" è modificato come segue:

Nel secondo comma, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

- "formalità di transito:

caselle n. 1 (terza suddivisione), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima sottocasella), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 (caselle con fondo verde),".

5. Nell'appendice 3, il titolo II, I. "Formalità da espletare nel paese di esportazione" è modificato come segue:

a) Il testo relativo alla casella n. 33 è sostituito dal testo seguente:

"33. Codice delle merci

Indicare il numero di codice corrispondente all'articolo dichiarato.

Per quanto riguarda il transito e la giustificazione del carattere comunitario delle merci, questo dato è facoltativo per le parti contraenti, tranne quando la Convenzione relativa a un regime comune di transito del 20 maggio 1987 ne prevede l'uso obbligatorio."

b) Il testo seguente è inserito come secondo comma del testo relativo alla casella n. 40:

"Per quanto riguarda il transito e la giustificazione del carattere comunitario delle merci, questo dato è facoltativo per le parti contraenti, tranne quando la Convenzione relativa a un regime comune di transito del 20 maggio 1987 ne prevede l'uso obbligatorio."

6. Nell'appendice 3, il titolo II, II. "Formalità durante il percorso" è modificato come segue:

Il testo relativo alla casella n. 55 "Trasbordi" è sostituito dal testo seguente:

"Casella che serve conformemente alle disposizioni della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito."

B. L'allegato III è modificato come segue:

Il testo relativo alla prima suddivisione della casella n. 33 è sostituito dal testo seguente:

Casella n. 33: Codice delle merci

"Prima suddivisione:

Nella Comunità, indicare le otto cifre della nomenclatura combinata. Nei paesi dell'EFTA, indicare, nella parte sinistra di questa suddivisione, le sei cifre del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

Per quanto riguarda il transito e qualora lo preveda la Convenzione relativa a un regime comune di transito del 20 maggio 1987, indicare il codice composto da almeno sei cifre del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci."

Top