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Document 52000SC0489

Progetto di decisione del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia relativa all'accettazione di certificati di circolazione EUR.1 o di dichiarazioni su fattura attestanti l'origine comunitaria o turca, rilasciati da determinati paesi firmatari di un accordo preferenziale con la Comunità o con la Turchia

/* SEC/2000/0489 def. */

Please be aware that this draft act does not constitute the final position of the institution.

52000SC0489

Progetto di decisione del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia relativa all'accettazione di certificati di circolazione EUR.1 o di dichiarazioni su fattura attestanti l'origine comunitaria o turca, rilasciati da determinati paesi firmatari di un accordo preferenziale con la Comunità o con la Turchia /* SEC/2000/0489 def. */


Progetto di DECISIONE DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE CE-TURCHIA relativa all'accettazione di certificati di circolazione EUR.1 o di dichiarazioni su fattura attestanti l'origine comunitaria o turca, rilasciati da determinati paesi firmatari di un accordo preferenziale con la Comunità o con la Turchia

(presentato dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'unione doganale CE-Turchia, che contempla tutti i prodotti industriali esclusi i prodotti CECA, è disciplinata dalla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale e dalla decisione n. 1/96 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia recante modalità d'applicazione della suddetta decisione.

2. Nel quadro della decisione n. 1/96, il rispetto delle condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla libera circolazione dei prodotti tra la Comunità e la Turchia è attestato dalla presentazione del certificato di circolazione delle merci A.TR, rilasciato dalle autorità doganali della Turchia o di uno Stato membro.

3. In seguito all'integrazione della Turchia nel sistema del cumulo paneuropeo delle norme d'origine il 1° gennaio 1999, qualora prodotti di origine comunitaria o turca vengano esportati in un paese partecipante a detto sistema (EFTA, PECO, SEE, Stati baltici) e, senza avervi subito alcuna trasformazione oppure avendo subito soltanto operazioni minime, siano successivamente inviati rispettivamente in Turchia o nella Comunità, i suddetti paesi devono rilasciare, per i prodotti in questione, un certificato di circolazione EUR 1 o una dichiarazione su fattura che ne attesti, a seconda dei casi, l'origine comunitaria o turca.

4. Dato che dette prove d'origine non sono previste dalla decisione n. 1/96, né la Comunità, né la Turchia possono concedersi reciprocamente il trattamento tariffario preferenziale previsto dalla decisione relativa all'unione doganale.

5. Poiché integrando la Turchia nel sistema del cumulo paneuropeo delle norme di origine si intendeva consentire l'utilizzazione dei prodotti comunitari o turchi nell'ambito del cumulo diagonale con i suddetti paesi europei, con la presente proposta si vuole permettere alla Comunità e alla Turchia di accettare, come prova d'origine per i prodotti contemplati dalla decisione n. 1/95, anche i certificati EUR.1 o le dichiarazioni su fattura rilasciati dai paesi che partecipano al sistema del cumulo paneuropeo delle norme d'origine.

Il presente progetto si prefigge tale obiettivo. La Commissione invita il Consiglio a presentarlo al Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia per approvazione.

Progetto di DECISIONE DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE CE-TURCHIA relativa all'accettazione di certificati di circolazione EUR.1 o di dichiarazioni su fattura attestanti l'origine comunitaria o turca, rilasciati da determinati paesi firmatari di un accordo preferenziale con la Comunità o con la Turchia

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

visto l'accordo del 12 settembre 1963 che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale [1], in particolare gli articoli 16 e 28,

[1] GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 1/96 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia del 20 maggio 1996, recante modalità d'applicazione della decisione n. 1/95 [2] , prevede che il rispetto delle condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla libera circolazione dei prodotti industriali tra la Comunità e la Turchia sia attestato dalla presentazione di un titolo giustificativo rilasciato dalle autorità doganali della Turchia o di uno Stato membro, costituito dal certificato di circolazione A.TR.

[2] GU L 200 del 9.8.1996, pag. 14.

(2) La Comunità e la Turchia hanno firmato accordi preferenziali con i seguenti paesi europei: Bulgaria, Estonia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Svizzera e Ungheria.

(3) Nell'ambito di tali accordi, l'origine preferenziale è attestata da certificati di circolazione EUR 1 o da dichiarazioni su fattura.

(4) Qualora prodotti di origine comunitaria o turca, ai sensi dei suddetti accordi, vengano inizialmente esportati dalla Comunità o dalla Turchia in uno dei suddetti paesi e, senza avervi subito alcuna trasformazione oppure avendo subito soltanto operazioni minime, siano successivamente inviati, rispettivamente, in Turchia o nella Comunità, i suddetti paesi devono rilasciare, per i prodotti in questione, un certificato di circolazione EUR.1 o una dichiarazione su fattura che ne attesti, a seconda dei casi, l'origine comunitaria o turca.

(5) In tali condizioni, né la Comunità, né la Turchia possono concedersi reciprocamente il trattamento tariffario preferenziale previsto dalla decisione n. 1/95,

DECIDE:

Articolo 1

1. I prodotti contemplati dalla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, originari della Comunità ai sensi degli accordi da essa firmati con Bulgaria, Estonia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Svizzera e Ungheria, beneficiano in Turchia del trattamento tariffario preferenziale di cui alla suddetta decisione quando siano accompagnati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura rilasciati in uno dei suddetti paesi, che ne attestino l'origine comunitaria.

2. I prodotti contemplati dalla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, originari della Turchia ai sensi degli accordi da essa firmati con Bulgaria, Estonia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Svizzera e Ungheria, beneficiano nella Comunità del trattamento tariffario preferenziale di cui alla suddetta decisione quando siano accompagnati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura rilasciati in uno dei suddetti paesi, che ne attestino l'origine turca.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato di cooperazione doganale

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. TITOLO DELL'AZIONE

Progetto di decisione del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia relativa all'accettazione di certificati di circolazione EUR.1 o di dichiarazioni su fattura attestanti l'origine comunitaria o turca, rilasciati da determinati paesi firmatari di un accordo preferenziale con la Comunità o con la Turchia.

2. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA

Nessuna.

3. BASE GIURIDICA

Articolo 133 del trattato - Accordo del 21 settembre 1963 che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

Consentire l'integrazione dei prodotti comunitari e turchi contemplati dall'unione doganale CE-Turchia nel sistema del cumulo paneuropeo delle norme d'origine.

5. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna.

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