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Document 52000PC0858

    Proposta di regolamento del Consiglio che proroga la data di applicazione del regolamento (CEE) n. 3621/92, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di terminati prodotti della pesca nelle Isole Canarie nonché del regolamento (CE) n. 527/96, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie

    /* COM/2000/0858 def. */

    GU C 380 del 30.12.2000, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0858

    Proposta di regolamento del Consiglio che proroga la data di applicazione del regolamento (CEE) n. 3621/92, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di terminati prodotti della pesca nelle Isole Canarie nonché del regolamento (CE) n. 527/96, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie /* COM/2000/0858 def. */

    Gazzetta ufficiale n. C 380 del 30/12/2000 pag. 0014 - 0015


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che proroga la data di applicazione del regolamento (CEE) n. 3621/92, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di terminati prodotti della pesca nelle Isole Canarie nonché del regolamento (CE) n. 527/96, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Il regolamento (CEE) n. 3621/92 del Consiglio, del 14 dicembre 1992, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di taluni prodotti della pesca nelle Isole Canarie, nonché del regolamento (CE) n. 527/96 del Consiglio, del 25 marzo 1996, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di un determinato numero di prodotti industriali nelle isole Canarie, giungono a termine il 31 dicembre 2000.

    Le autorità spagnole hanno chiesto, nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000, di mantenere le sospensioni oltre l'anno 2000, presentando la relativa documentazione che giustifica la richiesta.

    Visto che il periodo transitorio per l'introduzione della TDC nelle isole Canarie, fissato secondo l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, sarà prorogato di un anno. Considerato che il tempo per valutare la documentazione per determinare il mantenimento delle misure è piuttosto ristretto, appare opportuno, al fine di assicurare la continuità del trattamento, di prorogare l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n.3621/92 e (CE) n. 527/96, fino al 31 dicembre 2001.

    Al termine della suddetta valutazione, la Commissione farà una nuova proposta che terrà conto degli obiettivi di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che proroga la data di applicazione del regolamento (CEE) n. 3621/92, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di terminati prodotti della pesca nelle Isole Canarie nonché del regolamento (CE) n. 527/96, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C del , pag. .

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CEE) n. 3621/92 del 14 dicembre 1992 del Consiglio, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di determinati prodotti della pesca nelle Isole Canarie [2], nonché del regolamento (CE) n. 527/96 del Consiglio, del 25 marzo 1996, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie [3], giungono a termine il 31 dicembre 2000.

    [2] GU L 368 del 17.12.1992, pag. 1

    [3] GU L 78 del 28.3.1996, pag. 1

    (2) Il periodo transitorio per l'introduzione della TDC nelle isole Canarie, fissato secondo l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del dazio comunitario per le isole Canarie [4], giunge a termine anche il 31 dicembre 2000.

    [4] GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1

    (3) Le autorità spagnole hanno chiesto, nel corso dei mesi di ottobre/novembre 2000, di mantenere le sospensioni oltre il 2000, giustificando la loro richiesta mediante documentazione appropriata.

    (4) Tenuto conto di questa richiesta, è stato deciso di prorogare il periodo transitorio stabilito dall'articolo 6 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1911/91 fino al 31 dicembre 2001.

    (5) Il tempo per valutare la documentazione, al fine di determinare definitivamente se il mantenimento delle misure per il periodo richiesto è tuttora giustificato, è stato insufficiente. La continuità del suddetto regime si rende pertanto necessaria, considerato che una soppressione immediata delle misure avrebbe un effetto negativo nella produzione locale. La data di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3621/92 e (CE) n. 527/96 deve essere, dunque, prorogata fino al 31 dicembre 2001.

    (6) Al termine della valutazione sopra citata, la Commissione farà, se del caso, una nuova proposta tenendo conto degli obiettivi dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.

    HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. All'articolo 1, punto 1. del regolamento (CEE) n. 3621/92, la dicitura "31 dicembre 2000" va sostituita con quella di "31 dicembre 2001".

    2. All'articolo 1, punto 2 e agli Allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 527/96, la dicitura "31 dicembre 2000" va sostituita con quella di "31 dicembre 2001".

    3. Agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 527/96, la data del "1° gennaio 2001" va sostituita con quella del "1° gennaio 2002".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    SCHEDA FINANZIARIA

    1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

    Proposta del regolamento del Consiglio che proroga la data di applicazione del regolamento (CEE) n. 3621/92, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di terminati prodotti della pesca nelle Isole Canarie nonché del regolamento (CE) n. 527/96, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie.

    2. LINEE DI BILANCIO

    Cap. 12 art. 120 (1210 + 1060).

    3. BASE GIURIDICA

    Art. 26 del Trattato - CE.

    4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

    Sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in questione.

    5. INCIDENZA FINANZIARIA

    A: Prodotti industriali:

    Tenuto conto delle statistiche delle importazioni nelle isole Canarie nel periodo 1996-1999 e dei dazi doganali medi applicabili nel 2001 ai prodotti in questione, si stima che la perdita di risorse proprie corrisponda ai valori riportati nella tabella seguente.

    Dazi non riscossi (in euro) // 2001

    Allegato I // 808.000

    Allegato IIa // 740.000

    Allegato IIb // 15.410.000

    Totale // 16.958.000

    B. Prodotti della pesca:

    Si stima che la perdita di risorse proprie corrisponda ai valori riportati nella tabella seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    C: Totale:

    La perdita così calcolata di risorse proprie corrisponde quindi ai valori riportati nella tabella seguente:

    Dazi non riscossi (in euro) // 2001

    Prodotti industriali // 16.958.000

    Prodotti della pesca // 4.342.800

    Totale // 21.300.800

    6. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

    Il controllo della destinazione particolare dei prodotti oggetto del presente regolamento del Consiglio sarà conforme agli articoli dal 291 al 300 del regolamento della Commissione (CEE) n. 2454/93 che fissa le disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario.

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