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Document 52000PC0827

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera del dominio di primo livello Internet «.EU»

    /* COM/2000/0827 def. - COD 2000/0328 */

    GU C 96E del 27.3.2001, p. 333–335 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0827

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera del dominio di primo livello Internet «.EU» /* COM/2000/0827 def. - COD 2000/0328 */

    Gazzetta ufficiale n. 096 E del 27/03/2001 pag. 0333 - 0335


    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla messa in opera del dominio di primo livello Internet «.EU»

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1 Introduzione

    Nel febbraio 2000 la Commissione ha avviato una pubblica consultazione in merito alla creazione del dominio Internet di primo livello (TLD) .EU. La Commissione ha pubblicato le proprie conclusioni in merito ai risultati della consultazione nel luglio 2000 [1] (d'ora in poi citata come "Comunicazione del luglio 2000"). Alla luce delle reazioni molto positive riscontrate, la Commissione, con lettera del 6 luglio 2000, ha chiesto all'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) la delega relativa al dominio .EU. L'ICANN ha risposto il 10 agosto 2000 e il dialogo tra tale organismo e la Commissione è tuttora in corso.

    [1] COM(2000) 421 del 5 luglio 2000.

    Il 25 settembre 2000 il Comitato direttivo dell'ICANN ha adottato una risoluzione secondo la quale i codici ISO di due lettere, come "EU", il cui utilizzo è stato riservato per qualsiasi applicazione connessa con il codice, sono "delegabili" in quanto domini di primo livello nazionali (ccTLDs, country code Top Level Domains) a condizione che vengano raggiunti i necessari accordi tra l'ICANN e il registro. [2] Tale decisione di principio è molto positiva e consente alle istituzioni e al settore privato europei di portare avanti la propria proposta, fiduciosi che gli accordi tecnici e giuridici necessari saranno conclusi in maniera tempestiva.

    [2] Cfr. http://www.icann.org/minutes/prelim-report-25sep00.htm.

    Nel frattempo, come annunciato nella comunicazione del luglio 2000, la Commissione e la comunità Internet in Europa hanno proseguito i rispettivi dettagliati preparativi tecnici e politici. Tale processo si è svolto nel contesto dell'attuale Comitato dei partecipanti in rappresentanza della Comunità europea (EC-POP), che ha creato un gruppo direttivo interinale il quale ha affrontato la questione da maggio a ottobre del 2000. È disponibile una relazione delle attività del Comitato, che è stata pubblicata per consultazione. [3] È importante sottolineare che la Comunità può trarre grande beneficio dall'esperienza dei gruppi che partecipano più attivamente all'evoluzione di Internet in Europa. Pertanto è stata esaminata con particolare attenzione l'attività del gruppo direttivo interinale, ad esempio per quanto riguarda la sua analisi delle caratteristiche operative e tecniche finali del registro, i rapporti contrattuali tra la Commissione e il registro e le possibili forme che tale organismo potrebbe assumere. I membri del gruppo direttivo interinale riconoscono che le proprie attività sono state di carattere consultivo.

    [3] Proposta relativa ad un registro .EU, relazione del gruppo direttivo interinale © ec-pop.org, settembre 2000. < http://www.ec-pop.org/1009prop/index.htm >.

    Nella comunicazione del luglio 2000 si dichiara che:

    "...la Commissione elaborerà conclusioni relative al quadro giuridico per il funzionamento del sistema, compresa la designazione dell'entità responsabile della gestione del registro .EU e gli orientamenti per la politica di registrazione del medesimo, che comprenderanno tra l'altro misure intese a lottare contro la registrazione dei nomi abusiva e a scopo di speculazione. Tali conclusioni costituiranno oggetto di un'ulteriore comunicazione."

    Dopo aver esaminato la situazione, la Commissione ha concluso che è necessaria una nuova comunicazione e che è opportuno proporre direttamente uno strumento per mettere in opera il dominio di primo livello .EU. La Commissione attualmente propone che il Parlamento europeo e il Consiglio, con l'adozione del presente regolamento, decidano di attribuirle le competenze di esecuzione necessarie per procedere quanto prima alla messa in opera del dominio di primo livello .EU. La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio precisa pertanto le regole e i principi di funzionamento del registro e definisce il quadro di politiche pubbliche e le procedure intese ad adottare le decisioni in materia di politiche pubbliche. Per quanto riguarda gli altri aspetti delle politiche del registro, questi dovrebbero essere decisi dal registro stesso dopo aver adeguatamente consultato la Commissione e le altre parti interessate. La Commissione sarà assistita nei suoi compiti da un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri.

    2 L'organizzazione di registro

    È denominato "registro" (Registry) l'organismo al quale verranno affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .EU.

    L'organizzazione di registro garantirà tre funzioni essenziali:

    (a) essere la persona giuridica responsabile del registro;

    (b) attuare le regole relative alle politiche pubbliche, le politiche e le procedure connesse al dominio di primo livello .EU previste dal regolamento o adottate dalla Commissione conformemente alla procedura consultiva prevista dal regolamento;

    (c) organizzare, amministrare e gestire il dominio di primo livello .EU, particolarmente per quanto riguarda le operazioni di aggiornamento delle banche dati, la registrazione dei nomi di dominio, la gestione dei server dei nomi e la diffusione dei file di zona relativi ai domini di primo livello.

    Come risulta dalla consultazione pubblica, il registro sarà un organismo senza scopo di lucro, gestito nel pubblico interesse. Questo è in realtà un principio ben consolidato per i registri dei domini di primo livello nazionali, come risulta dai documenti ICANN e IANA in materia, in particolare il documento RFC 1591. [4]

    [4] Nella "Richiesta di commenti" (documento RFC 1591) si dichiara tra l'altro che: "Alle autorità designate viene affidato il dominio delegato, ed esse hanno il dovere di amministrarlo nell'interesse della comunità ... sia del paese, nel caso di un codice nazionale, sia della comunità mondiale di Internet. Non è esatto parlare di "diritti" e di "proprietà" di domini. Bisogna parlare invece di "responsabilità" e di "servizio" alla comunità. Il gestore designato deve essere imparziale nei confronti di tutti i gruppi del dominio che richiedono nomi di dominio. Ciò significa che a tutte le richieste vengono applicate le stesse regole, a tutte deve essere riservato un trattamento non discriminatorio, e che tutti gli utilizzatori (dell'ambiente universitario, commerciali e di altro tipo) devono essere trattati in maniera equa. Non si deve mostrare preferenza per richieste provenienti da qualche altra attività commerciale legata al gestore -- ad es., non si devono concedere servizi preferenziali ai clienti di un particolare fornitore di rete di dati. Non è consentito esigere l'utilizzo di un particolare sistema di posta elettronica (od altra applicazione), protocollo o prodotto." IANA, marzo 1994.

    La Commissione designerà l'organizzazione di registro. La relazione del gruppo direttivo interinale esamina le varie alternative per la struttura e composizione del registro di futura creazione senza compiere scelte o prendere decisioni definitive, ma raccomanda vivamente che il registro sia un organismo rappresentativo e senza esclusi, che goda del più vasto consenso possibile da parte delle parti interessate. L'organizzazione del registro dovrebbe agevolare la consultazione e la partecipazione delle parti interessate, per ottenere l'appoggio degli operatori e degli utilizzatori di Internet di tutta la Comunità.

    Il regolamento precisa le condizioni alle quali il registro organizzerà, amministrerà e gestirà il dominio di primo livello .EU. I vincoli contrattuali tra la Commissione e il registro garantiranno che questo svolga i propri compiti conformemente al regolamento e in particolar modo che le condizioni per la messa in opera del dominio di primo livello .EU siano costantemente rispettate nella pratica. A questo scopo la Commissione, come rappresentante della Comunità, conserverà tutti i diritti relativi al codice .EU, diritti su tutte le banche dati sufficienti per poter procedere (qualora fosse necessario in futuro) alla designazione di un nuovo organismo incaricato del registro, e altri mezzi di tutela di natura tecnica. Le modalità con cui le funzioni operative del registro saranno affidate all'organismo di gestione dovranno garantire la tutela delle caratteristiche di risorsa pubblica del dominio di primo livello .EU e il rispetto effettivo, a livello operativo, delle politiche proprie di un organismo senza scopo di lucro. Il contratto esonererà la Comunità europea da qualsiasi responsabilità giuridica o commerciale derivante dall'organizzazione, dall'amministrazione e dalla gestione del registro.

    Previo consenso della Commissione, sarà concluso un accordo tra l'ICANN/IANA e il registro, riguardante gli aspetti tecnici e organizzativi della messa in opera del dominio di primo livello .EU.

    3 Quadro di politiche

    Le regole di politica pubblica relative alla messa in opera del dominio di primo livello .EU non stabilite dal regolamento saranno adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, con consultazione del registro.

    Per prevenire o risolvere i conflitti tra la registrazione dei nomi di dominio e i diritti di proprietà intellettuale, la Commissione adotterà, conformemente alla procedura stabilita dal regolamento, politiche volte ad impedire la registrazione a fini di speculazione e abusiva dei nomi di dominio e strumenti per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che si conformino alle migliori pratiche, in particolare alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI).

    La Commissione avvierà una consultazione pubblica [5] basata su una proposta di principi per la prevenzione della registrazione dei nomi a fini di speculazione e abusiva, e proporrà un codice di condotta sulla base dei risultati della consultazione. Contemporaneamente a ciò, la Commissione continuerà il proprio dialogo in materia con l'OMPI e con l'ICANN/GAC [6] .

    [5] [Tale consultazione pubblica è stata pubblicata su: http://www.dot-eu-consult.eu.int - in attesa di conferma].

    [6] Comitato consultivo dei governi (Governmental Advisory Committee) dell'ICANN (ICANN-GAC).

    Fatti salvi determinati strumenti di tutela, sarà il registro a stabilire la politica dettagliata di registrazione, in consultazione con la Commissione e conformemente alle clausole contrattuali. Tra gli strumenti di tutela pertinenti si potrebbe includere, ad esempio, il rispetto della legislazione applicabile comunitaria e nazionale e delle regole di "migliore pratica" a livello tecnico e operativo stabilite periodicamente dall'ICANN e dalla IANA. Le alternative disponibili in materia di politica di registrazione sono affrontate nella relazione del gruppo direttivo interinale, in particolar modo per quanto riguarda la creazione di domini generici di secondo livello.

    In materia di politiche di registrazione che il registro dovrà adottare, la Commissione sta attualmente esaminando le seguenti tematiche:

    *definizione dello spazio di nomi riservato all'uso delle istituzioni dell'Unione europea e in seguito ai governi degli Stati membri;

    *definizione dello spazio di nomi destinato in modo particolare agli organismi di servizio pubblico, agli organismi senza scopo di lucro, ai progetti di cooperazione di natura transfrontaliera ed organismi analoghi;

    *destinazione esclusiva (reservation) dei nomi associati all'Unione europea in tutte le lingue pertinenti.

    Il Consiglio e il Parlamento europeo, insieme con gli altri organismi ed entità dell'Unione europea, sono invitati a definire le rispettive condizioni in merito e a comunicarle al "Comité Editorial Inter-Institutionnel Internet (CEiii)" [7].

    [7] Il CEiii è il comitato interistituzionale incaricato della gestione di Europa e di altri aspetti della presenza dell'Unione europea su Internet, compreso il sistema dei nomi di dominio.

    I mezzi di tutela giurisdizionali cui i terzi possono ricorrere comprendono quelli ordinari, come l'annullamento ai sensi dell'articolo 230 (ex 173) per gli atti della Commissione, la possibilità di adire la Corte di Giustizia in caso di atti di politica pubblica del registro, sotto riserva di controllo esercitato dalla Commissione, e il ricorso a un organo giurisdizionale dello Stato membro nel quale ha sede il registro per quanto riguarda gli atti commerciali ed amministrativi del registro.

    Conclusioni

    Il Consiglio e il Parlamento europeo sono invitati ad adottare il regolamento in allegato e ad attribuire alla Commissione le competenze atte a mettere in opera il dominio di primo livello .EU, a designare un registro e ad elaborare le regole di politica pubblica conformemente alla procedura stabilita dal regolamento.

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla messa in opera del dominio di primo livello Internet «.EU»

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

    vista la proposta della Commissione [8],

    [8] GU C del , pag. .

    visto il parere del Comitato economico e sociale [9],

    [9] GU C del , pag. .

    visto il parere del Comitato delle regioni [10],

    [10] GU C del , pag. .

    deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

    considerando quanto segue:

    (1) La creazione del dominio di primo livello .EU fa parte degli obiettivi intesi ad accelerare il commercio elettronico nel quadro dell'iniziativa eEurope, approvata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000.

    (2) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'organizzazione e la gestione di Internet [11] fa riferimento alla creazione di un dominio di primo livello .EU e la risoluzione del Consiglio relativa alla comunicazione [12] incarica la Commissione di incoraggiare il coordinamento delle politiche legate alla gestione di Internet.

    [11] COM(2000) 202.

    [12] [.....]

    (3) I domini di primo livello costituiscono parte integrante dell'infrastruttura di Internet e svolgono un ruolo di primo piano ai fini dell'interoperabilità del World Wide Web («WWW» o «Web») su scala mondiale. Grazie al collegamento e alla presenza consentiti dall'assegnazione dei nomi di dominio e dei relativi indirizzi, gli utilizzatori sono in grado di rintracciare gli elaboratori e i siti web sulla Rete. I domini di primo livello costituiscono inoltre parte integrante di ogni indirizzo Internet di posta elettronica.

    (4) Il dominio di primo livello .EU agevolerà l'accesso alle reti e al mercato virtuale basato su Internet, in conformità con l'articolo 154, paragrafo 2 del trattato, predisponendo un dominio di registrazione aggiuntivo ed alternativo rispetto agli attuali domini di primo livello nazionali (ccTLDs) o una registrazione globale tra i domini di primo livello generici (gTLDs), creando maggiori opportunità di scelta e di concorrenza.

    (5) Il dominio di primo livello .EU migliorerà l'interoperabilità delle reti transeuropee, in conformità degli articoli 154 e 155 del trattato, garantendo la disponibilità dei server di nomi .EU nella Comunità. Ciò avrà effetti favorevoli sulla topologia e sull'infrastruttura tecnica di Internet in Europa, che trarranno beneficio dall'esistenza di un nuovo gruppo di server di nomi nella Comunità.

    (6) Grazie al dominio di primo livello .EU, il mercato interno godrà di maggiore visibilità nell'ambito del centro di scambi commerciali virtuale basato su Internet. Il dominio di primo livello .EU offrirà un nesso chiaramente identificabile con la Comunità europea, con il quadro normativo associato e con il mercato europeo; consentirà inoltre alle imprese, alle organizzazioni e alle persone fisiche della Comunità di registrarsi in un dominio specifico che renda evidente tale nesso. Pertanto, il dominio di primo livello .EU non soltanto costituirà una pietra miliare per l'evoluzione del commercio elettronico in Europa, ma favorirà anche la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 14 del trattato.

    (7) Il dominio di primo livello .EU dovrà essere messo in opera conformemente ai principi pertinenti adottati dal Comitato GAC (Governmental Advisory Committee) dell'ICANN. Tali principi stabiliscono, in particolare, che il sistema di attribuzione dei nomi e degli indirizzi Internet rappresenta una risorsa pubblica che deve essere gestita secondo l'interesse della comunità globale di Internet, e che i domini di primo livello nazionali vengono gestiti fiduciariamente dai registri secondo i criteri del pubblico interesse, e in special modo l'interesse della comunità di Internet, per conto delle istituzioni pubbliche competenti, e in particolare dei governi i quali, in quanto autorità competenti sulle politiche pubbliche, sono in ultima analisi responsabili in merito ai propri domini di primo livello nazionali, compatibilmente con la connettività universale di Internet.

    (8) La Commissione, in rappresentanza della Comunità europea, ha chiesto la delega per il codice "EU", con lo scopo di creare un dominio di primo livello Internet. Il 25 settembre 2000 l'ICANN ha adottato una risoluzione, secondo cui "i codici alfanumerici a 2 elementi (...) sono delegabili in quanto domini di primo livello nazionali solo nei casi in cui l'Agenzia di aggiornamento della norma ISO 3166 abbia stabilito, nel proprio elenco eccezionale di nomi riservati, la destinazione esclusiva (reservation) del codice destinata a coprire qualsiasi utilizzo della norma ISO 3166-1 in cui sia necessaria una rappresentazione codificata della denominazione del paese, territorio o regione in questione". Il codice "EU" adempie a tali condizioni ed è quindi "delegabile" alla Comunità europea.

    (9) La Comunità europea dovrà stabilire le condizioni di messa in opera del dominio di primo livello .EU in maniera tale da designare un registro e determinare il quadro di politica pubblica entro cui il registro stesso dovrà operare.

    (10) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione proposta per la messa in opera del dominio di primo livello .EU non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere meglio realizzati a livello comunitario. Il presente regolamento si limita a stabilire le norme minime indispensabili per il raggiungimento di tali obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tale scopo.

    (11) Conformemente all'articolo 2 della decisione del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [13], è opportuno che le misure per l'esecuzione del presente regolamento siano adottate grazie alla procedura consultiva stabilita all'articolo 3 della decisione citata,

    [13] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento conferisce alla Commissione competenze relative alla messa in opera del dominio di primo livello (TLD) .EU, stabilisce le condizioni per l'esercizio di tali competenze, in particolare per quanto riguarda la designazione di un registro, e il quadro di politica pubblica entro il quale opererà tale registro.

    Articolo 2

    Caratteristiche del registro

    1. Ai fini del presente regolamento, per "registro" si intende l'organismo al quale sono affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .EU, segnatamente per quanto riguarda l'aggiornamento delle banche dati, la registrazione dei nomi di dominio, la gestione dei server dei nomi di dominio di primo livello del registro e la diffusione dei file di zona relativi ai domini di primo livello.

    2. La Commissione designa il registro. La Commissione e il registro concludono un contratto per un periodo di tempo determinato e rinnovabile. Tale contratto stabilisce le condizioni con cui la Commissione supervisiona l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .EU attuate dal registro.

    3. Il registro è un organismo senza scopo di lucro, istituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro. Esso ha la propria sede legale, amministrazione centrale e sede d'affari principale nel territorio della Comunità europea.

    4. Il registro conclude un contratto con l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), dopo aver ottenuto il consenso della Commissione. Tale contratto è conforme ai principi pertinenti raccomandati dal Comitato GAC (Governmental Advisory Committee) dell'ICANN.

    Articolo 3

    Obblighi del registro

    1. Il registro rispetta le regole, le politiche e le procedure stabilite nel presente regolamento e adottate dalla Commissione in conformità ad esso.

    2. Il registro:

    a) organizza, amministra e gestisce il dominio di primo livello .EU conformemente a principi di qualità, efficienza, affidabilità ed accessibilità;

    b) osserva le norme applicabili in materia di appalti pubblici e in ogni caso applica procedure trasparenti e non discriminatorie;

    c) registra nel dominio di primo livello .EU i nomi di dominio richiesti da:

    (i) qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione centrale o sede d'affari principale nel territorio della Comunità europea;

    (ii) qualsiasi organizzazione che abbia la propria sede nel territorio della Comunità europea;

    (iii) qualsiasi persona fisica residente nel territorio della Comunità europea.

    d) applica diritti annui di importo abbordabile, direttamente connessi ai costi sostenuti.

    3. Qualsiasi aspetto relativo alla politica di registrazione per la messa in opera del dominio di primo livello .EU non contemplato dall'articolo 4, paragrafo 1 è determinato dal registro in consultazione con la Commissione e le altre parti interessate e conformemente al contratto concluso tra la Commissione e il registro di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

    4. In merito a qualsiasi decisione adottata dal registro sono competenti gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui è stabilito il registro medesimo.

    Articolo 4

    Quadro di politica pubblica

    1. La Commissione adotta regole di politica pubblica relative alla messa in opera del dominio di primo livello .EU conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, previa consultazione del registro.

    2. Al fine di prevenire e risolvere i conflitti tra le registrazioni dei nomi di dominio e i diritti di proprietà intellettuale, e tenendo conto delle norme comunitarie e nazionali, la Commissione, previa consultazione del registro e in conformità con la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2 :

    a) per quanto concerne la prevenzione della registrazione a fini di speculazione e abusiva dei nomi di dominio, adotta una politica e una procedura conformi alle migliori pratiche, e in particolare alle raccomandazioni dell'OMPI (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale);

    b) ai fini di risolvere prontamente i conflitti tra nomi di dominio e diritti di proprietà intellettuale, adotta una politica e una procedura di risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale conformi alle migliori pratiche, e in particolare alle raccomandazioni dell'OMPI. Tale politica dispone adeguate garanzie di carattere procedurale per le parti interessate e trova applicazione lasciando inalterata ogni possibile via di ricorso giurisdizionale.

    Articolo 5

    Comitato

    1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla [proposta di] direttiva XX/XX/CE concernente un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche [14].

    [14] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica - COM(2000) 393.

    2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.

    Articolo 6

    Mantenimento di diritti

    La Comunità europea mantiene tutti i diritti connessi con il dominio di primo livello .EU, in particolare i diritti di proprietà intellettuale e gli altri diritti relativi alle banche dati del registro atti a garantire l'attuazione del presente regolamento, nonché il diritto di ridesignare il registro.

    Articolo 7

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo, Per il Consiglio

    La Presidente Il Presidente

    SCHEDA FINANZIARIA

    1. Denominazione dell'azione

    Messa in opera (creazione, gestione e supervisione) del dominio Internet di primo livello .EU

    2 Linea di bilancio

    B5-302

    3 Base giuridica

    Articolo 156 del trattato

    4 Descrizione dell'azione

    4.1 Obiettivo generale: Creazione di un sistema e di strutture ai fini della registrazione di nomi di dominio per l'attribuzione dei nomi e degli indirizzi Internet nell'ambito del dominio di primo livello .EU

    La Commissione propone che il Consiglio e il Parlamento europeo adottino un regolamento che, tra l'altro, conferirà alla Commissione competenze per la designazione di un organismo che svolgerà le funzioni di registro dei nomi di dominio nell'ambito del dominio .EU.

    Gli stanziamenti descritti nella presente scheda finanziaria sono quelli atti a consentire alla Commissione di elaborare politiche e mantenere il controllo del registro, e segnatamente di ricorrere alla prestazione di esperti a fini di valutazione, consulenza alla Commissione, audit e riesame.

    Il registro istituirà e gestirà tutti i sistemi e le strutture necessarie sul piano tecnico e organizzativo. Il registro accrediterà le autorità di registrazione (od agenti commerciali) che materialmente effettueranno la registrazione dei nomi di dominio nel dominio .EU su base commerciale e concorrenziale. Per la registrazione di organismi e servizi pubblici, tra cui le istituzioni dell'Unione europea, saranno istituiti appositi dispositivi. Il registro applicherà alle autorità di registrazione un diritto fisso per ciascuna registrazione, per recuperare i costi da esso sostenuti, e opererà senza scopo di lucro, secondo un sistema sostenibile di recupero dei costi.

    Secondo le previsioni, i investimenti e le spese effettuate dal registro dovrebbero essere effettuate dal registro in base alle entrate previste grazie alle registrazioni. L'importo del diritto per la registrazione sarà definito in modo tale da coprire le spese del registro. Il registro non si propone di generare entrate. Comunque, data la difficoltà di fare previsioni affidabili per il primo anno di funzionamento, se successivamente al primo anno si registra un'eccedenza, essa sarà trasferita al bilancio comunitario. Mentre di norma tali fondi sarebbero considerati come entrate generali nel bilancio comunitario, in questo caso, quale misura di precauzione, può essere opportuno prevedere un loro accantonamento temporaneo, disponibile per un eventuale intervento in caso di forza maggiore (in caso di deficit o problemi gravi relativi al registro).

    4.2 Periodo previsto e modalità di rinnovo

    2001 - 2005, rinnovabile sulla base di una relazione sui risultati conseguiti e una valutazione delle esigenze future

    5 Classificazione delle spese/entrate

    5.1 Spese non obbligatorie

    5.2 Stanziamenti dissociati

    5.3 Tipi di entrate previste

    Le entrate consistono nei diritti di registrazione trasmessi dalle autorità di registrazione. Tali entrate saranno utilizzate per recuperare gli investimenti e le spese correnti effettuati dal registro nell'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali.

    6 Natura delle spese/entrate

    Le spese della Commissione riguardano le seguenti attività:

    *consultazione di partecipanti del settore privato (ad esempio, costi relativi alla consultazione di esperti e all'organizzazione di riunioni);

    *consultazione degli Stati membri (ad esempio, comitato consultivo e altre riunioni);

    *pubblicazioni nel contesto della presente iniziativa.

    7 Incidenza finanziaria

    7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'operazione (relazione tra i singoli costi e il loro totale)

    Gli stanziamenti sono quelli necessari per consentire alla Commissione di mantenere un controllo delle politiche del registro.

    7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7.3 Spese operative per studi, esperti ecc., incluse nella parte BA del bilancio

    Stanziamenti per impegno EUR

    >SPAZIO PER TABELLA>

    8 Disposizioni antifrode previste

    Nel contratto relativo al funzionamento del registro saranno previste clausole atte a garantire le norme di servizio pubblico per il rispetto della trasparenza in materia di assunzioni, spese e contratti. La Commissione e altre istituzioni competenti avranno facoltà di esame della contabilità dell'organismo contraente. La Commissione avrà facoltà di supervisione sui principali elementi di spesa.

    Tre anni dopo l'avvio delle attività, alcuni esperti indipendenti valuteranno l'impatto dell'azione e formuleranno raccomandazioni in merito alle condizioni appropriate per il proseguimento del funzionamento del registro.

    9 Elementi di analisi costo-efficacia

    Data l'esigenza che la Commissione medesima assuma e conservi un ruolo permanente di supervisione delle politiche pubbliche del registro e che ciò comprenda, tra l'altro, la responsabilità per le decisioni relative a politiche pubbliche concernenti il funzionamento del registro, saranno necessari un'équipe permanente e le relative risorse. Tale esigenza si farà sentire soprattutto nel periodo precedente all'avviamento, in cui, prima della costituzione e designazione del registro medesimo, si dovranno elaborare strumenti politici fondamentali. Le risorse di personale e di bilancio corrispondono al minimo necessario nella fase iniziale.

    9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

    9.1.1. Per quanto concerne il ruolo della Commissione, lo scenario comprenderà pressappoco, nel periodo iniziale, quanto segue:

    *Comitato consultivo degli Stati membri: riunione trimestrale, con 20-25 partecipanti

    *riunioni del gruppo consultivo: inizialmente mensili, con 15-20 partecipanti, comprese le spese di viaggio e la diaria.

    *consultazione del settore privato: una volta al trimestre, con 100-150 partecipanti. (spese di viaggio e di diaria rimborsate solo in caso eccezionale).

    *relazioni internazionali: tre o quattro riunioni all'anno, tra cui viaggi su lunga distanza.

    Alcuni di questi costi dovrebbero diminuire non appena si adotteranno le decisioni relative alle politiche di base, e il registro e le relazioni del medesimo con la Commissione avranno raggiunto un assetto stabile.

    9.1.2 Per quanto concerne il registro medesimo: non è possibile avanzare previsioni affidabili in quanto il mercato complessivo sta subendo un'espansione estremamente rapida; il numero delle registrazioni dipenderà in maniera decisiva dalla politica di registrazione iniziale. Ad esempio, a confronto con le dimensioni del registri attuali di media-piccola dimensione, si può prevedere che nel primo anno di attività vi siano circa un milione di registrazioni e un altro milione nel biennio successivo. Ipotizzando un diritto annuo di registrazione di 40 EUR per nome di dominio, nel primo anno si potrebbero incassare complessivamente 40 milioni di EUR. Con ogni probabilità non è opportuno applicare un diritto di registrazione iniziale di minore entità, finché non si risolve il problema delle registrazioni massicce a fini di speculazione, e le violazioni connesse dei diritti di proprietà e di altri diritti. I costi di apparecchiature e di connettività dovrebbero essere direttamente correlati al ritmo di accettazione e trattamento delle nuove registrazioni; i costi di personale, invece, sono molto più strettamente correlati alla politica di registrazione. Le esigenze del registro in termini di personale comprenderanno, tra l'altro, operazioni di carattere tecnico e commerciale, relazioni con la clientela, appalti, servizi giuridici e gestione. Il numero assoluto dei collaborazioni inizialmente necessari dipenderà, come sopra precisato, dai dettagli della politica di registrazione (ad esempio, registrazioni multilingui) e dovrebbe, in prima analisi, essere basato su una valutazione delle proposte ricevute.

    9.2 Giustificazione dell'azione

    A partire dall'avvento del sistema di indirizzi Internet - i domini di primo livello basati su lettere, come .int, e .com, invece dei corrispondenti indirizzi numerici - nell'ambito dei domini di portata globale'.com','.net' e'.org' sono stati registrati circa venti milioni di indirizzi. Recentemente sono stati annunciati sette nuovi domini e inoltre vengono notevolmente utilizzati domini nazionali come'.de' (tre milioni di nomi) e'.uk' (oltre due milioni di nomi). È stata avanzata la proposta di creare un dominio'.eu', che segnali l'identità e lo statuto di organismo di diritto europeo. Si ritiene opportuno che la Comunità europea mantenga l'autorità definitiva in merito al dominio, come avviene in misura sempre maggiore per i governi nazionali nei riguardi dei domini rappresentati da codici nazionali. Pertanto la Commissione, mediante contratto, delegherà a un organismo la gestione ordinaria, in base ad una politica di recupero dei costi, ma conserverà il controllo delle politiche pubbliche.

    9.3 Controllo e valutazione dell'azione

    Dopo il primo triennio, alcuni periti indipendenti redigeranno una relazione che valuterà l'entità dei risultati ottenuti. La valutazione prenderà in esame l'efficacia dell'azione, il rapporto costi-efficacia per gli utilizzatori, il grado di soddisfazione di questi e l'opportunità della scelta della collaborazione commerciale. In base a tale relazione, verrà avanzata la proposta di continuare, estinguere o modificare la gestione.

    10 Spese amministrative

    Le esigenze in termini di risorse umane saranno coperte dal personale esistente. Le risorse amministrative saranno coperte nel 2001 dagli stanziamenti richiesti nel contesto della procedura di bilancio per il 2001, salvo si possano ottenere risorse in futuro.

    10.1 Incidenza sull'organico

    La gestione richiede sei dipendenti (tre A, un B, due C) per garantire il funzionamento della struttura, segnatamente assicurando una adeguata rappresentanza nei forum dell'Unione europea ed internazionali.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

    >SPAZIO PER TABELLA>

    10.3 Aumento di altre spese amministrative a seguito dell'azione

    >SPAZIO PER TABELLA>

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