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Document 52000PC0694

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

/* COM/2000/0694 def. */

52000PC0694

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali /* COM/2000/0694 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri, i servizi della Commissione sono stati portati ad esaminare, in collaborazione con gli esperti governativi interessati, l'opportunità di aprire, aumentare e prorogare la validità dei contingenti tariffari per taluni prodotti industriali.

2. Questo esame, effettuato nella riunione del gruppo "Economia tariffaria", ha permesso di constatare che una soluzione che preveda l'apertura, l'aumento e la proroga di validità dei contingenti tariffari per i prodotti di cui alla presente proposta di regolamento, potrebbe essere accolta dagli Stati membri, senza, peraltro, compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti.

La proposta di regolamento di cui in allegato si propone tale obiettivo.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 2505/96 [2] il Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali; che è opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli; che occorre pertanto aprire contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, aumentare le quantità e prorogare la validità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza perturbare i mercati di tali prodotti.

[2] GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2255/2000 (GU L 258 del 12.10.2000, pag. 14).

(2) Alcuni dei prodotti di cui al regolamento suddetto, per i quali non è più nell'interesse della Comunità mantenere un contingente tariffario comunitario, devono essere eliminati dalla tabella dell'allegato I.

(3) Viste le numerose modifiche con effetto al 1° gennaio 2001 e affinché la situazione sia più chiara per gli utilizzatori, dette modifiche devono essere introdotte sostituendo la tabella dell'allegato I del regolamento in questione con la tabella allegata al presente regolamento

(4) Il regolamento (CE) n. 2505/96 deve essere pertanto modificato

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è così modificato:

per il periodo contingentale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000:

- il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2799 passa a 47.000 t;

- il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2939 passa a 260.000.000 unità;

- il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2949 passa a 16.000.000 unità;

- il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2959 passa a 80.000 t;

- il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2985 passa a 200.000 unità.

Articolo 2

La tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituita dalla tabella contenuta nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000 per quanto riguarda l'articolo 1 e a decorrere dal 1° gennaio 2001 per quanto riguarda l'articolo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(b) Tuttavia la sospensione non è ammessa se il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.

(1) Il dazio specifico addizionale è applicabile.

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

2. LINEA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E

Cap. 12, art. 120(1210 + 1060)

3. BASE GIURIDICA

Art. 26 del trattato

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale dell'azione

Garantire e soddisfare, alle condizioni più favorevoli, il fabbisogno dell'industria di trasformazione comunitaria.

5. INCIDENZA FINANZIARIA

5.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso fra costi unitari e costo totale)

A. Con effetto nel 2000:

>SPAZIO PER TABELLA>

Totale delle perdite di entrate rispetto al periodo contingentale precedente: + 13.060.624 EUR.

B. Con effetto a decorrere dal 2001:

Nota: in questa tabella, sono indicati solo i prodotti dell'allegato del regolamento con un'incidenza finanziaria.

>SPAZIO PER TABELLA>

Totale delle perdite di entrate rispetto al periodo contingentale precedente: + 6.185.454 EUR.

6. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

Talune disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari prevedono le necessarie misure di prevenzione e di protezione contro le frodi e le irregolarità.

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