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Document 52000PC0473

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca

/* COM/2000/0473 def. - ACC 2000/0199 */

52000PC0473

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca /* COM/2000/0473 def. - ACC 2000/0199 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il 30 marzo 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per stabilire ulteriori concessioni reciproche per i prodotti agricoli nel quadro degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale.

2. Il fondamento giuridico dei negoziati, avviati nel contesto generale della procedura di adesione, è l'articolo 21, paragrafo 5 dell'accordo europeo con la Repubblica ceca. A norma di tale disposizione, la Comunità e la Repubblica ceca esaminano, in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunità e delle regole della politica agraria del paese associato.

3. A norma della decisione del Consiglio, i negoziati dovrebbero garantire il raggiungimento di un equo equilibrio, in termini di esportazioni e importazioni, tra gli interessi della Comunità europea e dei suoi Stati membri e gli interessi dei paesi associati.

4. In esito ai negoziati tra la Commissione e la Repubblica ceca in merito ad ulteriori concessioni agricole è prevista la piena ed immediata liberalizzazione delle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli nonché delle esportazioni di tali prodotti dalla Comunità verso la Repubblica ceca. Inoltre sono state ampliate le possibilità di prevedere concessioni all'interno di contingenti tariffari rispetto alle concessioni reciproche attuali.

5. In base agli adeguamenti convenuti con la Repubblica ceca, sarà stabilito un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Repubblica ceca. La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Repubblica ceca. Dati i tempi richiesti dalla procedura di adozione di un nuovo protocollo, esso non potrà entrare in vigore il 1° luglio 2000.

6. La rapida attuazione dei risultati dei negoziati può essere conseguita con l'adozione di un regolamento del Consiglio per iniziativa autonoma e in via transitoria. Il presente regolamento del Consiglio verrebbe sostituito dal nuovo protocollo aggiuntivo, non appena tale protocollo entrerà in vigore. La stessa procedura è stata seguita nel 1997 per tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e delle conseguenze dell'ultimo allargamento dell'Unione europea.

7. La Repubblica ceca adotterà inoltre le necessarie disposizioni legislative, per iniziativa autonoma e in via transitoria, per attuare contemporaneamente gli impegni che deve assumersi a seguito dell'esito dei negoziati.

8. Lo scopo della presente proposta è quello di permettere una rapida attuazione, già a partire dal 1° luglio 2000, dei risultati dei negoziati agricoli per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Repubblica ceca. Sono previste modifiche degli allegati dell'accordo europeo con la Repubblica ceca che stabilisce le concessioni previste dalla Comunità sulle importazioni originarie della Repubblica ceca.

9. Il Consiglio è invitato ad adottare il regolamento proposto.

2000/0199 (ACC)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra [1], prevede determinate concessioni per taluni prodotti agricoli originari della Repubblica ceca.

[1] GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.

(2) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo prevede alcuni miglioramenti al regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Repubblica ceca [2]. Il succitato protocollo è stato approvato dal Consiglio a nome della Comunità con decisione del 22 ottobre 1998 [3].

[2] GU L 341 del 16.12.1998, pag. 3.

[3] GU L 341 del 16.12.1998, pag. 1.

(3) In linea con le direttive approvate il 30 marzo 1999 dal Consiglio, il 4 maggio 2000 la Commissione e la Repubblica ceca hanno concluso i negoziati relativi ad un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo.

(4) Il fondamento giuridico del nuovo protocollo aggiuntivo, che prevede nuove concessioni agricole, sarà l'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo a norma del quale la Comunità e la Repubblica ceca esaminano, in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

(5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Repubblica ceca.

(6) Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca.

(7) La Repubblica ceca adotterà inoltre le opportune disposizioni legislative, per iniziativa autonoma e in via transitoria, per attuare rapidamente e contemporaneamente l'adattamento delle concessioni agricole della Repubblica ceca previste nell'accordo europeo.

(8) Poiché le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esenzione conferite alla Commissione [4], esse devono essere adottate avvalendosi della procedura di gestione ivi prevista all'articolo 4.

[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [5], ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana,

[5] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 della Commissione (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Repubblica ceca, definito negli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento, sostituisce quello definito nell'allegato XI dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra.

2. Alla data di entrata in vigore del nuovo protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo di cui al paragrafo 1, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. I quantitativi di merci soggette a contingenti tariffari e immesse in libera pratica nel quadro delle concessioni di cui all'allegato XI dell'accordo europeo, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio [6], tra il 1° luglio 2000 e l'entrata in vigore del presente regolamento, sono detratti integralmente dai quantitativi di cui all'allegato A (b) del presente regolamento.

[6] GU L 328 del 30.12.1995, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2435/1998 della Commissione (GU L 303 del 13.11.1998, pag. 1).

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato dei cereali [7] ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

[7] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della decisione suddetta.

3. Il periodo stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO A(a) I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Repubblica ceca di seguito elencati sono aboliti

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Come definiti dal regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1).

ALLEGATO A(b)

Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica ceca, sono soggette alle concessioni in appresso indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora appaia probabile che le importazioni totali di bovini nella Comunità possano superare, per una data campagna, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

(4) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

(5) La Comunità può tener conto, nell'ambito della propria legislazione e se del caso, del fabbisogno del mercato e della necessità di mantenere una situazione di equilibrio.

(6) Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

(7) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

(8) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.

(9) In equivalente tuorli liquidi: 1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di uova liquide.

(10) In equivalente uova liquide: 1 kg di uova essiccate = 3,9 kg di uova liquide.

ALLEGATO all'allegato A(b) Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Repubblica ceca, vengono stabiliti nel modo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati all'articolo 1, vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, si riscuote un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità della Repubblica ceca per consentire loro di rimediare alla situazione.

4. Su richiesta della Comunità o della Repubblica ceca, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

5. Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

>SPAZIO PER TABELLA>

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