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Document 52000PC0338

    Proposta di regolamento del Consiglio recante terza modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98

    /* COM/2000/0338 def. */

    52000PC0338

    Proposta di regolamento del Consiglio recante terza modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 /* COM/2000/0338 def. */


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante terza modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio stabilisce, tra l'altro, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nelle acque comunitarie nel 2000. Tra queste possibilità di pesca figura un TAC di 16.000 t per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia (zona CIEM VIII), adottato in base a pareri scientifici che indicavano come la biomassa dello stock riproduttivo sarebbe potuta scendere nel 2000 ad un livello preoccupante.

    Le conoscenze scientifiche sull'entità dello stock di acciughe nel 2000 dovrebbero migliorare notevolmente una volta che il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) avrà analizzato i risultati dei nuovi studi. Esso ha inoltre esaminato gli effetti a lungo termine delle varie misure di gestione e la valutazione scientifica riposa ormai su basi più solide rispetto al dicembre 1999, quando è stato adottato il regolamento sui TAC.

    Occorre prevedere la possibilità di adeguare il TAC, una volta completata l'analisi dei risultati nei nuovi studi, per proteggere adeguatamente lo stock riproduttivo senza imporre inutili restrizioni alle possibilità di pesca.

    Vista, nella fattispecie, la necessità di reagire assai rapidamente si propone di autorizzare la Commissione a modificare il TAC secondo regole prestabilite, intese a conciliare l'obiettivo della conservazione dello stock e la necessità di evitare l'interruzione della pesca, tranne qualora lo stock sia in pericolo.

    Si chiede al Consiglio di adottare la presente proposta, nell'intento di garantire una protezione adeguata allo stock di acciughe e, nella misura del possibile, di consentire ai pescatori nuove possibilità di pesca e il proseguimento della loro attività in condizioni adeguate.

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante terza modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

    [1] GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 [2] stabilisce un TAC di 16.000 t per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia (zona CIEM VIII). Il TAC è stato adottato in base a pareri scientifici che indicavano come, nel 2000, la biomassa dello stock riproduttivo potesse scendere a livelli preoccupanti.

    [2] GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. .../2000 (GU L ... del ....2000).

    (2) Dati scientifici più precisi sulla biomassa dello stock riproduttivo verranno forniti entro il 7 giugno 2000 dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

    (3) In base ai pareri scientifici la gestione degli stock deve impedire che la biomassa dello stock riproduttivo scenda al di sotto delle 18.000 t. Qualora questa risultasse superiore a tale cifra, sarà possibile stabilire un TAC più elevato ed arrivare sino al livello storico di 33.000 t.

    (4) È necessario che le nuove stime sulla biomassa dello stock riproduttivo siano seguite da una rapida decisione e occorre pertanto che la Commissione riconsideri le possibilità di pesca in base alle norme indicate nell'allegato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2742/1999 è modificato nel seguente modo:

    1. È inserito il seguente

    "Articolo 3 bis

    1. La Commissione è autorizzata a modificare le possibilità di pesca dell'acciuga nella zona CIEM VIII che figurano nell'allegato I D in base alle stime della biomassa dello stock riproduttivo al 1° maggio 2000 fornite dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, conformemente alle norme stabilite nell'allegato XV.

    2. Nel modificare le possibilità di pesca, eventuali quantitativi supplementari rispetto ai contingenti degli Stati membri interessati verranno assegnati conformemente al principio della stabilità relativa.

    3. In deroga al contingente per l'acciuga nella zona CIEM VIII che figura nell'allegato I D, qualora la biomassa dello stock riproduttivo risultasse, secondo le stime fornite dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, inferiore a 18.000 t al 1° maggio 2000, tale pesca sarà proibita dalla Commissione."

    2. L'allegato del presente regolamento è inserito quale allegato XV.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Allegato

    Biomassa dello stock riproduttivo di acciughe al 1° maggio 2000, secondo le stime del CSTEP (B) // Aumento del TAC (in t)

    B superiore a 36 000 t // 17 000

    B compreso tra 18 000 t e 36 000t //

    TGRAPH

    arrotondato alla decina di t più vicina

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