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Document 52000PC0244

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Germania ad applicare riduzioni d'accisa a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE

/* COM/2000/0244 def. */

52000PC0244

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Germania ad applicare riduzioni d'accisa a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE /* COM/2000/0244 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Germania ad applicare riduzioni d'accisa a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali [1], il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

[1] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

Le autorità tedesche hanno comunicato alla Commissione che, nell'ambito della riforma fiscale ecologica, le accise sugli oli minerali utilizzati come carburanti saranno aumentati in quattro fasi, ogni volta di 6 pfennig per litro, rispettivamente il 1° gennaio 2000, 2001, 2002 e 2003.

Tuttavia, considerando che i trasporti pubblici sono più ecologici rispetto ai veicoli privati, le autorità tedesche hanno informato la Commissione che intendono introdurre un'aliquota di accisa differenziata sugli oli minerali utilizzati come carburanti nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri. L'aliquota differenziata consisterà nel rimborso del 50% dell'aumento dell'accisa che sarà applicata agli oli minerali tra il 2000 e il 2003.

Di conseguenza, la Germania chiede l'autorizzazione ad applicare un'aliquota di accisa ridotta agli oli minerali utilizzati come carburanti nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri. Le aliquote ridotte rispetteranno i livelli minimi stabiliti nella direttiva 92/82/CEE [2].

[2] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

Conformemente alla direttiva 92/81/CEE, gli altri Stati membri sono stati informati della suddetta richiesta.

La direttiva 92/81/CEE consente alla Commissione di riesaminare periodicamente tali esenzioni e riduzioni. Qualora la Commissione ritenga che esse non possano essere mantenute in quanto causano distorsioni della concorrenza o del funzionamento del mercato interno o sono incompatibili con la politica comunitaria di protezione dell'ambiente, essa presenta al Consiglio le opportune proposte.

In ogni caso, sulla base di una proposta della Commissione, la presente deroga deve essere riesaminata entro e non oltre il 31 dicembre 2003, data di scadenza dell'autorizzazione concessa dalla decisione. Il Consiglio riesamina la situazione sulla base di una proposta della Commissione e decide se l'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 1 della presente decisione debba essere revocata, modificata o confermata.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Germania ad applicare riduzioni d'accisa a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali [3], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

[3] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

vista la proposta della Commissione [4],

[4] GU L

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni delle accise applicate agli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche.

(2) Le autorità tedesche hanno comunicato alla Commissione che, nell'ambito della riforma fiscale ecologica, le accise sugli oli minerali utilizzati come carburanti saranno aumentate in quattro fasi, ogni volta di 6 pfennig per litro, rispettivamente il 1° gennaio 2000, 2001, 2002 e 2003.

(3) Essendo i trasporti pubblici più ecologici rispetto ai veicoli privati, le autorità tedesche hanno inoltre informato la Commissione che intendono introdurre un'aliquota di accisa differenziata sugli oli minerali utilizzati come carburanti nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri, consistente nel rimborso del 50% di detti aumenti delle accise.

(4) Gli altri Stati membri sono stati debitamente informati.

(5) La Commissione e gli Stati membri accettano che l'applicazione dell'aliquota di accisa differenziata sugli oli minerali utilizzati come carburanti nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri non provocherà distorsioni delle condizioni di concorrenza né ostacolerà le operazioni sul mercato interno.

(6) La presente decisione non pregiudica l'esito di eventuali procedimenti futuri in materia di aiuti di Stato avviati conformemente agli articoli 87 e 88 del trattato [5].

[5] Decisione della Commissione del 15.02.2000. Aiuto di Stato N/575/99 - Germania, "Ökosteuer".

(7) La Commissione esamina regolarmente le esenzioni e le riduzioni per verificare che non distorcano la competitività né il funzionamento del mercato interno e che non siano incompatibili con la politica della Comunità in materia di protezione dell'ambiente.

(8) La Germania ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre un'aliquota di accisa differenziata sugli oli minerali utilizzati nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri, consistente nel rimborso del 50% dell'aumento dell'accisa che sarà applicata agli oli minerali tra il 2000 e il 2003.

(9) Il Consiglio riesaminerà la presente decisione sulla base di una proposta della Commissione entro il 31 dicembre 2003, data di scadenza dell'autorizzazione concessa con la presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, la Germania è autorizzata ad applicare un'aliquota differenziata di accisa agli oli minerali utilizzati come carburanti nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2003 a condizione che tale esenzione sia conforme agli obblighi stabiliti nella direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali [6].

[6] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

Articolo 2

La Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

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