Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0190

    Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (Divisione CIEM VIIa)

    /* COM/2000/0190 def. - CNS 2000/0071 */

    GU C 248E del 29.8.2000, p. 120–120 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0190

    Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (Divisione CIEM VIIa) /* COM/2000/0190 def. - CNS 2000/0071 */

    Gazzetta ufficiale n. C 248 E del 29/08/2000 pag. 0120 - 0120


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (Divisione CIEM VIIa)

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Dai recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare emerge che il numero di individui adulti di merluzzo bianco attualmente presenti nel mare d'Irlanda ha raggiunto il livello storicamente più basso e che tale quantitativo dovrebbe diminuire ulteriormente nei prossimi due anni. Vi è quindi motivo di temere che questo stock non sarà in grado di ricostituirsi facilmente mediante i processi riproduttivi.

    Sono già state adottate misure intese a proteggere gli individui adulti di merluzzo bianco durante la stagione riproduttiva del 2000 per consentire che venga deposto il maggior numero di uova possibile, con la speranza che quest'anno registri un'abbondanza di giovani merluzzi.

    Inoltre, tutte le parti interessate ammettono generalmente che troppi giovani individui di merluzzo vengono catturati ogni anno e che, se alcuni sopravvivessero, aumenterebbe il quantitativo di individui adulti. È questo l'obiettivo della presente proposta che stabilisce otto disposizioni applicabili esclusivamente nel mare d'Irlanda, che si aggiungono alle disposizioni già applicabili ai sensi del regolamento 850/98 che stabilisce le misure tecniche in tutte le acque comunitarie.

    2000/0071 (CNS)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (Divisione CIEM VIIa)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

    Vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C ..., ..., pag. ....

    Visto parere del Parlamento europeo [2],

    [2] GU C ..., ..., pag. ....

    Considerando quanto segue:

    (1) Lo stock di individui adulti di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda è attualmente esaurito e misure tecniche urgenti e a carattere temporaneo per la pesca nel mare d'Irlanda sono state stabilite con il regolamento (CE) n. 304/2000 della Commissione, del 9 febbraio 2000, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) [3].

    [3] GU L 35 del 10.2.2000, pag. 10.

    (2) È necessario tutelare maggiormente il novellame di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda, per consentire a un numero maggiore di giovani individui di diventare adulti.

    (3) Sono necessarie ulteriori misure tecniche per garantire la sopravvivenza del novellame di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda.

    (4) Le condizioni stabilite nella nota in calce 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2723/1999 [5] consente attualmente, per l'anno 2000, percentuali permissive di catture accessorie per i vari attrezzi da pesca sia nel Mare d'Irlanda che nelle acque adiacenti (Divisione CIEM VIIa). Non è auspicabile che queste disposizioni vengono applicate durante il 2000 e occorre pertanto far sì che la suddetta nota in calce non sia applicabile nel Mare d'Irlanda.

    [4] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

    [5] GU L 328 del 22.12.1999, pag. 9.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce ulteriori misure tecniche, oltre a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 850/98 che si applicano esclusivamente al Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa, quale definita dal regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico Nord-orientale [6]).

    [6] GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.

    Articolo 2

    Durante le attività di pesca nel Mare d'Irlanda è proibito tenere a bordo:

    1. sacchi o avansacchi di reti da traino costituiti interamente o in parte di pezze di rete a filo accoppiato;

    2. Sacchi o avansacchi di reti da traino costituiti da filo avente uno spessore superiore a 6mm;

    3. Sacchi di reti da traino aventi una dimensione di maglie compresa tra 70 e 89 mm e che contano oltre 120 maglie su tutta la circonferenza del sacco, escluse le giunture e le ralinghe laterali;

    4. Reti trainate aventi maglie quadrangolari i cui lati non sono approssimativamente della stessa lunghezza;

    5. Reti a strascico trainate aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 99 mm, tranne qualora la parte superiore della rete sia fornita di una pezza (pannello) fissata direttamente sulla lima superiore della rete, che si estende verso la parte posteriore della rete per almeno 15 maglie e costituita da pezze di rete con maglie a diamante, di dimensione tutte pari o superiore a 140 mm. Questa disposizione non si applica alle sfogliare;

    6. Reti a strascico trainate aventi una dimensione di maglia compresa tra 80 e 99 mm, tranne qualora tale rete sia fornita di una pezza a maglie quadrate aventi una dimensione minima di 80 mm. Questa disposizione non si applica alle sfogliare;

    7. Reti a strascico trainate sulle quali è fissato un sacco avente una dimensione di maglia inferiore a 100 mm, purché non sia cucito sulla parte anteriore della rete.

    Articolo 3

    La nota in calce 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/98 non si applica alla Divisione CIEM VIIa.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Le disposizioni dell'articolo 2 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2001.

    Il regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Top