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Document 52000AG0004

Posizione comune (CE) n. 4/2000, del 15 novembre 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione

GU C 17 del 20.1.2000, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000AG0004

Posizione comune (CE) n. 4/2000, del 15 novembre 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione

Gazzetta ufficiale n. C 017 del 20/01/2000 pag. 0008 - 0012


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 4/2000

definita dal Consiglio il 15 novembre 1999

in vista dell'adozione della direttiva 2000/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione

(2000/C 17/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedure di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) la direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'allimentazione animale(4), stabilisce i principi secondo cui devono essere effettuati i controlli ufficiali; l'esperienza ha mostrato che, in dati casi, dovrebbe sussistere la possibilità di definire con maggiore precisione tali principi a livello comunitario, al fine di stabilire una procedura armonizzata affidabile e di istituire il nuovo sistema di controllo per i prodotti utilizzati nell'alimentazione animale provenienti dai paesi terzi;

(2) per proteggere adeguatamente la salute umana, la salute animale e l'ambiente occorre dare agli esperti della Commissione e degli Stati membri la possibilità di effettuare ispezioni sul posto non solo nella Comunità, ma anche nei paesi terzi, in particolare nei casi in cui in un paese terzo si manifesti un fenomeno che potrebbe avere un'incidenza negativa sulla salubrità degli alimenti per gli animali messi in circolazione nella Comunità;

(3) è inoltre opportuno dare alla Commissione, in caso di necessità, la possibilità di effettuare ispezioni sul posto, all'interno della Comunità, per controllare se sono rispettati i requisiti comunitari e adottare, se del caso, misure comunitarie;

(4) per lo stesso motivo, è necessario introdurre un regime di salvaguardia, nell'ambito del quale la Commissione possa intervenire, adottando le misure richieste dalla situazione;

(5) con la direttiva 95/53/CE, il Consiglio ha fissato il principio dell'organizzazione di programmi di controllo comunitari coordinati annuali sulla base di una raccomandazione della Commissione;

(6) in alcuni casi particolari, giustificati dalla necessità di salvaguardare la salute umana o animale, occorre intensificare i controlli effettuati da e negli Stati membri; per garantire che in tali casi i controlli e le indagini nella Comunità vengano eseguiti in modo uniforme ed efficace, è opportuno che la Commissione adotti specifici programmi di controllo coordinati;

(7) la direttiva 95/53/CE va quindi modificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 95/53/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:

"Ove necessario, le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23."

2) All'articolo 7 è aggiunto il comma seguente:

"Ove necessario, le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23."

3) Sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 9 bis

1. Qualora nel territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda un problema che presenta gravi rischi potenziali per la salute umana, per la salute animale o per l'ambiente, la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adotta senza indugio, secondo la procedura di cui all'articolo 23 bis, le misure seguenti:

- sospensione delle importazioni di prodotti provenienti dal paese terzo in questione, da una parte dello stesso, o da uno o più stabilimenti di produzione determinati e, se del caso, dal paese terzo di transito e/o

- condizioni particolari per i prodotti destinati all'importazione provenienti dal paese terzo o da una parte dello stesso.

2. Qualora uno Stato membro abbia informato ufficialmente la Commissione delle necessità di adottare misure di salvaguardia senza che quest'ultima abbia provveduto ai sensi del paragrafo 1, tale Stato membro può adottare misure cautelari temporanee per le importazioni di cui trattasi. Se uno Stato membro adotta misure cautelari temporanee, ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Entro dieci giorni lavorativi la Commissione sottopone la questione al comitato permanente degli alimenti per animali, secondo la procedura di cui all'articolo 23, ai fini della proroga, della modifica o dell'abrogazione delle misure cautelari temporanee nazionali.

Articolo 9 ter

1. In caso di necessità, gli esperti della Commissione e degli Stati membri possono effettuare ispezioni in loco nei paesi terzi, per verificare se le garanzie offerte dai paesi terzi sulle condizioni di produzione e di immissione in circolazione di prodotti possano essere considerate almeno equivalenti a quelle richieste nella Comunità.

2. Le ispezioni di cui al paragrafo 1 saranno effettuate per conto delle Comunità, che se ne assumerà tutte le spese.

3. La Commissione informa gli Stati membri dell'esito delle ispezioni di cui al paragrafo 1.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, per quanto necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 23."

4) Il titolo del capo IV è sostituito dal seguente:

"DISPOSIZIONI GENERALI E ISPEZIONI"

5) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 17 bis

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, e nella misura necessaria all'applicazione uniforme delle prescrizioni della presente direttiva, gli esperti della Commissione e degli Stati membri possono effettuare ispezioni in loco per controllare l'effettiva applicazione della presente direttiva e, in particolare, l'applicazione degli articoli 4, 5, 7, 11 e12.

Gli esperti degli Stati membri sono nominati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.

2. Lo Stato membro sul cui territorio è effettuata un'ispezione fornisce agli esperti della Commissione e degli Stati membri tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento della loro missione.

3. Il risultato delle ispezioni effettuate deve essere discusso con le autorità competenti dello Stato membro in questione prima che sia redatta e distribuita una relazione conclusiva.

La Commissione informa gli Stati membri sull'esito delle ispezioni effettuate.

4. Ove la Commissione o uno Stato membro lo ritengano giustificato in base all'esito della ispezione, la situazione è esaminata in seno al comitato permanente degli alimenti per animali. La Commissione può adottare le decisioni necessarie, secondo la procedura di cui all'articolo 23.

5. La Commissione segue l'andamento della situazione e modifica o abroga le decisioni di cui al paragrafo 4, secondo la procedura di cui all'articolo 23.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23."

6) All'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e nella misura in cui la protezione della salute umana, della salute animale o dell'ambiente richiedano la rapida elaborazione di programmi specifici e circoscritti, per il coordinamento delle ispezioni a livello comunitario, la Commissione adotta i provvedimenti necessari secondo la procedura di cui all'articolo 23. Detti programmi servono in particolare in situazioni causate da uno specifico incidente."

7) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 23 bis

1. La Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo: 'il comitato').

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisone 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 15 giorni.

3. Il comitato stabilisce le proprie norme di procedura."

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva dal ...(5) al più tardi.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate riguardanti il settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

La Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) GU C 346 del 14.11.1998, pag. 9.

(2) GU C 138 del 18.5.1999, pag. 17.

(3) Parere del Parlamento europeo del 16 dicembre 1998 (GU C 98 del 9.4.1999, pag. 150), posizione comune del 15 novembre 1999 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/20/CE (GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20).

(5) 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. In data 4 novembre 1998, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta basata sull'articolo 100 A del trattato CE, recante modifica della direttiva 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale(1).

2. Il Parlamento europeo ha espresso un primo parere sulla proposta della Commissione il 16 dicembre 1998, approvandola senza modifiche(2). Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 28 gennaio 1999(3). Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam il 1o maggio 1999, la Commissione ha modificato la base giuridica della proposta che è diventata l'articolo 152 del trattato CE. Il Comitato delle regioni ha rinunciato al diritto di presentare un parere il 15 settembre 1999.

3. Nella riunione del 15 novembre 1999, il Consiglio ha adottato una posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato CE.

II. OBIETTIVI

4. La direttiva 95/53/CE fissa i principi secondo cui gli Stati membri devono procedere ai controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale. Essa comprende prodotti originari della Comunità nonché prodotti provenienti dai paesi terzi. La direttiva è entrata in vigore nel maggio 1998.

5. Scopo della presente proposta è quello di modificare la direttiva 95/53/CE ai seguenti fini:

- fornire una base giuridica per l'eventuale futura adozione di misure di applicazione, al fine di istituire una procedura affidabile per l'esecuzione dei controlli documentali, fisici e d'identità per tutti i prodotti importati dai paesi terzi;

- prevedere misure di controllo per i prodotti importati dai paesi terzi, nell'eventualità di un pericolo per la salute pubblica, incluse alcune disposizioni che consentano di effettuare ispezioni sul posto nei paesi terzi, con il loro consenso, se necessario;

- prevedere misure di controllo, da applicare nella Comunità, al fine di garantire l'esecuzione uniforme dei requisiti della presente direttiva;

- fornire un sistema che consenta di organizzare, qualora necessario, programmi di controllo specifici in aggiunta ai programmi generali già contemplati dalla direttiva.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

6. Il Consiglio ha sostanzialmente approvato la proposta della Commissione con un solo emendamento. Sono state inoltre effettuate modifiche redazionali in tutto il testo al fine di chiarire l'intento della misura. La più notevole di tali modifiche è stata apportata all'articolo 1, nel quale sono stati scambiati i contenuti degli articoli 9 bis e 9 ter.

7. Per quanto riguarda i cambiamenti sostanziali, il Consiglio ha convenuto di modificare l'articolo 1, paragrafo 4, dell'iniziale proposta della Commissione e di aggiungere l'articolo 1, paragrafo 8, agli emendamenti proposti (nuovo "articolo 23 bis").

All'origine, questa disposizione consentiva alla Commissione, in situazioni di emergenza, di adottare senza indugio misure di salvaguardia contro le importazioni provenienti dai paesi terzi e di organizzare ispezioni sul posto, con il consenso di tali paesi, in base all'articolo 3 della decisione 87/373/CEE poi sostituita dalla decisione 1999/468/CE(4).

Tenendo conto di varie considerazioni, inclusi i nuovi accordi in materia di comitatologia, il Consiglio ha convenuto di inserire la procedura di regolamentazione esposta nell'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

IV. CONCLUSIONI GENERALI

Il Consiglio ha adottato quale sua posizione comune la proposta della Commissione, così come è stata approvata dal Parlamento europeo, fatta salva la modifica di cui sopra e alcune correzioni redazionali.

(1) GU C 346 del 14.11.1998, pag. 9.

(2) GU C 98 del 9.4.1999, pag. 143.

(3) GU C 138 del 18.5.1999, pag. 17.

(4) Decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999).

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