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Document 51999PC0400

Proposta modificata di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile

/* COM/99/0400 def. - CNS 98/0354 */

GU C 212E del 25.7.2000, p. 28–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0400

Proposta modificata di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile /* COM/99/0400 def. - CNS 98/0354 */

Gazzetta ufficiale n. C 212 E del 25/07/2000 pag. 0028 - 0035


Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

1. Nel dicembre 1997 veniva adottato con decisione del Consiglio 98/22/CE il primo programma d'azione comunitario a favore della protezione civile, che ha avuto inizio il 1 gennaio 1998 e il cui termine è previsto per il 31 dicembre 1999.

Il 16 dicembre 1998 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio (che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile) che prevede il proseguimento del programma dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2004 onde facilitare un consolidamento ed approfondimento della cooperazione comunitaria in questo settore senza soluzione di continuità.

L'obiettivo della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile è contribuire a garantire una maggiore tutela delle persone, dell'ambiente e dei beni materiali in caso di calamità naturale o disastro tecnologico nella Comunità. I programmi d'azione prevedono una serie di progetti, scambi di esperti, seminari ed altre azioni che promuovono la cooperazione e l'assistenza reciproca tra i servizi di protezione civile delgi Stati membri, a sostegno e complemento del lavoro degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale. L'approccio attuato nel programma in corso, consistente nel concentrare l'attenzione su un numero limitato di progetti di ampio respiro, riceve ancor più enfasi nella nuova proposta, che si impernia su pochi ma sostanziosi progetti relativi a prevenzione, informazione dei cittadini, gestione delle crisi, medicina delle catastrofi e scambio di esperti.

2. Il Comitato delle regioni ha formulato un parere il 3 giugno 1999.

3. Il Comitato economico e sociale ha formulato un parere il 29 aprile 1999.

4. Ambedue i comitati si sono espressi ampiamente a favore della proposta della Commissione.

5. Nella sessione plenaria del 3 maggio 1999 il Parlamento europeo ha approvato la proposta con un totale di 23 emendamenti.

La Commissione ha accolto interamente gli emendamenti n. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18 e 22, perché in alcuni casi chiariscono e migliorano il testo della proposta, in altri sottolineano l'importanza del processo di apprendimento (3, 14, 18), oppure auspicano un maggior coinvolgimento dei cittadini (9) o ancora rafforzano gli aspetti ambientali della proposta (2, 9, 10, 15).

L'emendamento 23 è accolto nel senso di aggiungere il termine "ambientale". L'emendamento 19 ha dovuto essere riformulato onde chiarire che la partecipazione delle ONG agli scambi di esperti è consentita solo a condizione che queste facciano parte integrante dei sistemi di protezione civile degli Stati membri.

Gli emendamenti 5 e 20 introducono un esplicito riferimento alla situazione particolarmente complessa delle regioni isolate ed ultraperiferiche dell'Unione in caso di calamità. Ciò è in sostanza accettabile, poiché è importante ribadire che malgrado la loro peculiarità, queste regioni devono poter beneficiare del programma. La seconda parte dell'emendamento 20 non è invece accettabile laddove stabilisce che i progetti pilota nelle regioni isolate ed ultraperiferiche debbano essere finanziati al 100 %: la sana gestione finanziaria dei progetti pilota presuppone una compartecipazione alla spesa.

Gli emendamenti 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 20 in parte, 21 e in parte 23 sono stati respinti dalla Commissione per i motivi esposti nel seguito.

Gli emendamenti 6, 7, 8, 12, 13, 17 e 21 mirano a migliorare la cooperazione con i PECO ed in particolare con i paesi che partecipano ai programmi PHARE, TACIS e MEDA. Ora, due progetti finanziati dai programmi PHARE e MEDA sono già stati organizzati al di fuori del programma d'azione, mentre un terzo è in preparazione in Russia nell'ottica di un possibile contributo TACIS. L'obiettivo del programma d'azione è consolidare e migliorare la cooperazione nel settore della protezione civile all'interno dell'Unione; inoltre queste proposte inciderebbero pesantemente sulle risorse umane a disposizione.

La prima parte dell'emendamento 23 propone di dare alle ONG la possibilità di chiedere aiuto alla Commissione per rafforzare i meccanismi istituiti all'interno o all'esterno dell'Unione per lo stato di calamità. L'emendamento non è accettabile in quanto l'assistenza recipoca fra Stati membri è disciplinata dalla risoluzione 91/C198/01 dell'8 luglio 1991 relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche, che prevede solo l'assistenza da Stato a Stato.

La sostanza dell'emendamento 17 e della prima parte dell'emendamento 20 è che i progetti siano fruibili da un singolo Stato membro o da un paese terzo. Questi emendamenti non sono accettabili perché il programma d'azione comunitario intende eseguire progetti di interesse generale per tutti o molti degli Stati membri.

La prima parte dell'emendamento 16 propone che i rappresentanti della Commissione sottopongano un progetto delle misure "di portata generale" da adottare. La terza parte dell'emendamento 16 propone che le riunioni del comitato siano pubbliche e che l'ordine del giorno e la relativa documentazione siano pubblicati. Entrambe le parti dell'emendamento 16 deviano dal testo della decisione CEE/373/87 sulla procedura di comitato.

La seconda parte dell'emendamento 16 propone anche di equiparare le "altre questioni attinenti alla protezione civile" alle azioni per le quali si può consultare il comitato. Questo è inaccettabile in quanto l'intento della proposta della Commissione al riguardo è sottoporre al comitato consultivo documenti di natura puramente informativa.

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione, [1]

[1] GU C

visto il parere del Parlamento europeo, [2]

[2] GU C

visto il parere del Comitato economico e sociale, [3]

[3] GU C

visto il parere del Comitato delle regioni, [4]

[4] GU C

(1) considerando è necessario proseguire e intensificare l'azione comunitaria condotta a partire dal 1985 in questo settore onde sviluppare progressivamente una cooperazione più ampia e più efficace tra gli Stati membri; che le risoluzioni adottate dal 1987 [5] in poi e la decisione del Consiglio del 19 dicembre 1997 [6] che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile, costituiscono il fondamento di tale cooperazione;

[5] GU C 176 del 4.7.1987, pag. 1; GU C 44 del 23.2.1989, pag. 3; GU C 315 del 14.12.1990, pag. 1; GU C 313 del 10.11.1994, pag. 1.

[6] GU L 8 del 14.1.1998, pag. 20.

(2) considerando che le singole azioni intraprese dalla Comunità in attuazione del programma contribuiscono alla protezione delle persone, alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia dei beni materiali in caso di calamità naturali o di catastrofi tecnologiche, e mirano ad instaurare con la natura un rapporto più razionale, in virtù del quale sia possibile evitare in futuro calamità come le inondazioni;

(3) considerando che il programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile [7], presentato dalla Commissione, prevede che la Comunità intensifichi la sua attività in materia di protezione civile, con particolare attenzione ai casi di emergenza ecologica; che il programma prescrive altresì che in questo processo la Commissione tenga conto dei risultati della ricerca scientifica e dei progressi tecnologici;

[7] GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

(4) considerando che il prolungamento del programma d'azione comunitario permetterebbe di approfondire e perfezionare ulteriormente la cooperazione in questo settore; che esso si baserebbe in larga misura sull'esperienza già acquisita in materia , sviluppandola ulteriormente;

(5) considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, la funzione della cooperazione comunitaria è quella di sostenere e integrare le politiche nazionali in materia di protezione civile in modo da potenziarne l'efficacia; che mediante lo scambio di esperienze e la reciproca assistenza è possibile contenere il numero di vittime e feriti ed arginare i danni materiali, economici ed ecologici nell'insieme della Comunità, rendendo più concreti e tangibili gli obiettivi di coesione sociale, solidarietà e cittadinanza europea;

(6) considerando che le regioni isolate e ultraperiferiche dell'Unione hanno esigenze specifiche dovute a fattori geografici, topografici, sociali ed economici che compromettono e ostacolano il trasporto di aiuti e mezzi di intervento in caso di grave pericolo;

(7) considerando che il programma d'azione comunitario garantirà la trasparenza ed il consolidamento delle azioni intraprese, nel costante perseguimento degli obiettivi del trattato;

(8) considerando che, accanto alla minimizzazione dei rischi ed alla prevenzione dei sinistri, sono di primaria importanza anche l'informazione e la formazione dei responsabili e degli addetti alla protezione civile negli Stati membri, in quanto ne aumentano il livello di preparazione; che altrettanto utili sono le iniziative comunitarie volte a migliorare le tecniche e metodologie di reazione e riabilitazione successiva alle emergenze;

(9) considerando che è altresì importante intraprendere iniziative rivolte all'intera popolazione e finalizzate a mettere i cittadini europei in condizione di autoproteggersi con maggiore efficacia; che i cittadini devono essere sensibilizzati circa le problematiche di tutela della salute e dell'ambiente e capire che la protezione civile è responsabilità di tutti;

(10) considerando che sarà istituito un comitato di rappresentanti degli Stati membri incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione della presente decisione;

(11) considerando che il disposto della presente decisione si applica a partire dal 1 gennaio 2000, a proseguimento del programma d'azione istituito con decisione del Consiglio del 19 dicembre 1997, la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 1999;

(12) considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede altri poteri di azione se non quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito un programma d'azione comunitario (qui di seguito denominato «programma») a favore della protezione civile, applicabile anche ai casi di emergenza ambientale per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.

2. Il programma è volto a sostenere , integrare e intensificare le attività condotte dagli Stati membri a livello nazionale, sovraregionale, regionale e locale ai fini della prevenzione e della protezione delle persone, dell'ambiente e dei beni materiali in caso di potenziale o effettiva calamità naturale o catastrofe tecnologica. Esso si prefigge altresì di facilitare la cooperazione, lo scambio di esperienze e la reciproca assistenza degli Stati membri nel settore.

Articolo 2

1. La Commissione attua le azioni previste dal programma.

2. Per l'attuazione del programma è adottato un piano triennale, soggetto a revisione annua, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4 e sulla base delle informazioni fornite alla Commissione dagli Stati membri. Se necessario la Commissione può predisporre altre azioni oltre a quelle previste dal programma, che sono esaminate alla luce delle priorità fissate e delle risorse finanziarie disponibili.

3. Le azioni previste dal programma e le modalità di finanziamento per la parte comunitaria sono esposte in allegato.

Articolo 3

1. Il piano di attuazione del programma definisce le singole azioni da intraprendere.

2. Le singole azioni da intraprendere sono individuate prevalentemente sulla base dei seguenti criteri:

a) devono contribuire alla prevenzione di rischi e danni alle persone, all'ambiente o ai beni materiali in caso di calamità naturale o di catastrofe tecnologica;

b) * devono contribuire a potenziare il livello di preparazione dei responsabili più direttamente ed immediatamente implicati nella protezione civile a tutti i livelli negli Stati membri, affinandone la capacità di reazione in caso di emergenza;

* devono individuare ed analizzare le cause immediate e remote delle calamità e catastrofi e pubblicare i risultati di tali studi;

c) devono contribuire a perfezionare mezzi e metodi di previsione, tecniche e procedure di reazione e riabilitazione successiva alle emergenze, per mezzo di progetti pilota;

d) devono contribuire all'informazione, all'istruzione ed alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, mettendo i cittadini europei in condizioni di proteggere se stessi con maggiore efficacia.

3. ognuna delle azioni è condotta in stretta cooperazione con le autorità degli Stati membri competenti a livello nazionale, regionale e locale.

4. Ove possibile, le azioni condotte ai sensi del presente programma devono cercare di incorporare gli obiettivi di protezione civile nelle altre politiche ed azioni della Comunità e degli Stati membri , soprattutto in fase di valutazione dell'impatto ambientale di impianti e attività.

5. Ognuna delle azioni tiene conto dei risultati della ricerca nel settore di pertinenza, a livello sia nazionale sia comunitario.

Articolo 4

1. Per l'attuazione del programma, la Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

3. Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

4. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato e lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

5. La Commissione può consultare il comitato anche per altre questioni attinenti alla protezione civile.

Articolo 5

La Commissione procede ad una valutazione dell'attuazione del programma a metà del periodo di decorrenza e nuovamente prima della sua scadenza; essa presenta una relazione al Consiglio ed al Parlamento europeo entro il 30 settembre 2002 ed entro il 31 marzo 2004.

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2000.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Modalità di finanziamento per la parte comunitaria [8]

[8] Le azioni specifiche sovvenzionabili mediante altri strumenti comunitari non possono beneficiare di finanziamenti nell'ambito del presente programma.

>SPAZIO PER TABELLA>

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