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Document 51999PC0271

    Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque (COM(97) 49 def.)

    /* COM/99/0271 def. - COD 97/0067 */

    GU C 342E del 30.11.1999, p. 1–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51999PC0271

    Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque (COM(97) 49 def.) /* COM/99/0271 def. - COD 97/0067 */

    Gazzetta ufficiale n. C 342 E del 30/11/1999 pag. 0001 - 0034


    Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque (COM(97)49 def.)

    (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    RELAZIONE

    Il 26 febbraio 1997 la Commissione ha adottato una "Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque" (COM(97)49 def., COM(97)614 def. e COM(98)76 def.).

    La Commissione presenta questa proposta modificata di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque, ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE. La proposta modificata tiene conto di una serie di emendamenti adottati dal Parlamento europeo nella seduta plenaria dell'11 febbraio 1999.

    La Commissione ha esaminato gli emendamenti proposti dal Parlamento e ne ha inseriti alcuni nella presente proposta. In questa relazione viene illustrata la posizione della Commissione riguardo a ciascun emendamento approvato dal Parlamento in prima lettura.

    In generale la Commissione è in grado di accogliere gli emendamenti che migliorano la chiarezza del testo e che eliminano eventuali ambiguità o dubbi. La Commissione può inoltre accogliere gli emendamenti che aumentano la trasparenza della proposta di direttiva. La Commissione non può invece accettare gli emendamenti che a suo parere non sono realizzabili o che renderebbero l'attuazione inutilmente onerosa.

    Posizione della Commissione sugli emendamenti del Parlamento

    Nella seduta plenaria dell'11 febbraio 1999 il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione con 133 emendamenti.

    Dei 133 emendamenti approvati dal Parlamento, la Commissione accoglie i seguenti 88:

    * 15 emendamenti di compromesso (nn. 86, 118, 121, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201) e altri 24 (nn. 8, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 41, 42, 44, 45, 54, 64, 78, 79, 80, 82, 97, 112, 113, 114, 116, 117, 122); ad alcuni di essi sono state apportate lievi modifiche di redazione e piccole aggiunte;

    * 10 emendamenti in parte (nn. 6, 9, 18, 25, 34, 55, 88, 109, 120, 158);

    * 37 emendamenti in via di principio (nn. 2, 4, 5, 10, 13, 14, 19, 20, 27, 29, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 71, 75, 87, 91, 93, 95, 96, 98, 103, 108, 119, 157).

    La Commissione non può accogliere i rimanenti 47 emendamenti (1, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 33, 35, 36, 37, 40, 43, 46, 52, 59, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 84, 85, 92, 94, 99, 100, 101, 102, 110, 111, 115, 123, 125, 149, 150, 164, 165, 171, 179, 182, 183, 184, 185).

    Gli emendamenti nn. 8, 41, 42, 44 e 45 concernenti gli obiettivi chiariscono che la prevenzione del degrado è un obiettivo in sé e non vincolato alla necessità di raggiungere un buono stato delle acque. Gli emendamenti nn. 118, 189, 191, 192 e 193 aggiungono un esplicito riferimento alla protezione e al miglioramento delle zone umide. Per quanto riguarda la consultazione pubblica e le relazioni gli emendamenti nn. 86, 196, 197, 198 e 200 aggiungono l'obbligo per gli Stati membri e la Commissione di presentare le relazioni a scadenze più frequenti. In questo caso si tratta di veri miglioramenti della trasparenza e della partecipazione del pubblico. L'emendamento n. 120 riguarda lo stesso aspetto e viene accettato in via di principio.

    Gli emendamenti nn. 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 53, 55, 56, 57, 58, 64, 91, 95, 96, 97, 98, 103, 108, 109, 112, 113, 114, 116, 117 e 157 contengono definizioni o specifiche tecniche utili che vengono accolte in tutto, in parte o in via di principio.

    L'emendamento n. 63 chiarisce che le disposizioni in materia di monitoraggio riguardano anche settori marini, in conformità dell'allegato V della proposta.

    Gli emendamenti nn. 121 e 122, che riflettono anch'essi il principio contenuto nell'emendamento n. 34, rimandano esplicitamente all'inclusione nella direttiva delle sostanze che possono avere ripercussioni sulle funzioni endocrine e delle sostanze radioattive. Anche se gli emendamenti non introducono una modifica sostanziale, visto che le sostanze in questione rientrano implicitamente nella definizione di "inquinamento", precisano comunque maggiormente il campo di applicazione della proposta di direttiva.

    La riduzione delle sostanze pericolose è un tema di primaria importanza e la Commissione accoglie con favore l'invito ad intraprendere un'azione comunitaria per una continua riduzione degli scarichi di sostanze pericolose, che porti alla loro eliminazione come indicato negli emendamenti nn. 6, 19 e 47 in linea con la dichiarazione di Esbjerg nell'ambito della IV Conferenza sul Mare del Nord. Quest'ultima propone di giungere all'eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose nel giro di una generazione. La dichiarazione è stata sottoscritta da sette Stati membri e dalla Commissione nel 1995 ed è stata recepita nel quadro della Convenzione OSPAR dagli Stati membri partecipanti e dalla Commissione nel 1998. In entrambi i casi tale obiettivo viene espresso come dichiarazione politica e non ha forza vincolante. Se si considera la natura giuridica di questo obiettivo, nonché le sue implicazioni socioeconomiche e la fattibilità tecnica, non sembra opportuno che l'eliminazione delle sostanze pericolose diventi un obiettivo giuridicamente vincolante nel contesto della direttiva quadro sulle acque. Coerentemente con questa posizione la Commissione accoglie i principi dell'approccio contenuti negli emendamenti nn. 6, 19 e 47 e nella proposta modificata ha introdotto, tra le finalità della direttiva, l'obiettivo ultimo di raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine ai valori naturali per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze di sintesi di origine antropica. L'emendamento n. 195 chiarisce la relazione con l'accordo internazionale in vigore in materia. Gli altri emendamenti riguardanti questo aspetto (nn. 22, 43 e 46) sono stati respinti in quanto vanno al di là dell'accordo OSPAR. Gli emendamenti nn. 22 e 46 introducono percentuali specifiche per la graduale eliminazione di inquinanti non previste nell'accordo e l'emendamento n. 43 rende giuridicamente vincolante l'obiettivo finale dell'eliminazione. L'emendamento n. 33 definisce le sostanze pericolose in base a criteri poco chiari - come nel caso delle sostanze che "danno adito ad un analogo livello di preoccupazione" - e la Commissione privilegia i criteri di valutazione delle sostanze prioritarie già definiti nell'articolo 21 della proposta. Gli emendamenti nn. 164 e 165 propongono di creare elenchi di sostanze che, per mancanza di dati adeguati o standardizzati, non possono essere pienamente valutate in base alla rispettiva potenziale pericolosità. In tal modo si introdurrebbe un grado inaccettabile di incertezza sui criteri utilizzati per classificare le sostanze come pericolose: la proposta della Commissione di istituire un elenco di sostanze prioritarie mira a orientare le iniziative e le risorse verso sostanze specifiche che destano particolari timori e gli emendamenti in questione portebbero invece a utilizzare le risorse in maniera meno mirata.

    L'emendamento n. 29 viene accolto in via di principio, ma la Commissione ritiene che una definizione più dettagliata dello stato delle acque sotterranee trovi una migliore collocazione in un emendamento della definizione contenuta nell'allegato V. L'obiettivo di conseguire un livello irrilevante di inquinamento di origine antropica per le acque sotterranee è stato aggiunto come obiettivo ultimo per garantire l'inversione di eventuali marcate e persistenti tendenze all'aumento della concentrazione di inquinanti quale conseguenza dell'impatto di attività umane, ai fini di ridurre progressivamente l'inquinamento. Tuttavia, poiché i tempi necessari per il disinquinamento delle acque sotterranee sono molto lunghi, la Commissione preferisce indicare il raggiungimento di un livello irrilevante di inquinamento di origine antropica quale obiettivo supplementare al conseguimento del buono stato, senza precisare alcuna data.

    Gli emendamenti nn. 60, 65 e 66 vengono accolti in linea di principio. L'idea dell'emendamento n. 66 di fissare tariffe ad un livello che promuova la realizzazione degli obiettivi ambientali è stata aggiunta alla proposta di direttiva. Per il momento non vengono accolti gli emendamenti nn. 59, 67, 68 e 69. Per quanto concerne le tariffe, la piena integrazione dei costi ambientali e delle risorse si rivela necessaria, ma deve essere sottoposta ad ulteriore vaglio.

    Gli emendamenti nn. 20, 48, 49, 50 e 51 specificano alcuni condizioni di deroga in caso di calamità naturali, passate attività umane o condizioni naturali e la Commissione ne accoglie il principio. L'emendamento 115 eliminerebbe i criteri per designare come artificiale o fortemente modificato un corpo idrico con corrispondenti obiettivi ambientali e non può essere accolto. L'emendamento n. 201 introduce una deroga, a determinate condizioni, per gli scarichi in acque sotterranee a ini di esplorazione ed estrazione di idrocarburi, per estrazioni da miniere e da cave, per lo stoccaggio di gas e per talune finalità scientifiche o ad esse connesse.

    Il concetto di approccio combinato è stato oggetto di una serie di emendamenti (nn. 25, 34, 39, 84, 85, 87, 88). Gli emendamenti nn. 25 e 39 definiscono l'approccio combinato e ne determinano l'applicazione. La Commissione preferisce specificare i requisiti dell'approccio combinato in un articolo e non in una definizione, in quanto tali requisiti comportano un'azione rilevante da parte degli Stati membri e pertanto devono essere definiti chiaramente nel contesto di un articolo. La proposta è stata leggermente modificata dal punto di vista redazionale per definire in maniera più precisa sotto il profilo giuridico il campo di applicazione del concetto di approccio combinato. Gli emendamenti nn. 84 e 85 riguardano la frequenza del riesame dell'elenco di priorità. Preparare un elenco di priorità comporta un notevole onere e non è realisticamente pensabile elaborare, negoziare e adottare proposte in materia di di verifica per le misure di controllo a scadenze inferiori ai sei anni: per questo motivo la Commissione propone di mantenere l'attuale frequenza. Gli emendamenti nn. 87 e 88 riguardano un calendario per l'elaborazione di proposte per i controlli da parte della Commissione, che fissa un periodo di un anno per i controlli delle fonti e di due anni per gli standard di qualità. Un limite di due anni per entrambe le attività sembra più realistico ed è stato pertanto inserito nel testo. Gli emendamenti nn. 34 e 88 eliminano l'obbligo imposto agli Stati membri di fissare norme in assenza di norme comunitarie: questi emendamenti sono stati in parte respinti in quanto la Commissione teme che venga a crearsi un vuoto di regolamentazione qualora il Consiglio e il Parlamento non giungano ad un accordo sulle proposte della Commissione in materia di norme di qualità europee per le sostanze prioritarie. Al fine di garantire un adeguato controllo sugli scarichi di sostanze prioritarie, la Commissione non può accogliere gli emendamenti nn. 99, 100, 101, 102 e 111 che eliminano il riferimento specifico al controllo di tali sostanze.

    La Commissione accoglie in parte l'emendamento n. 158 che specifica più chiaramente l'applicazione degli standard di qualità alle acque superficiali destinate alla fornitura idrica. La soppressione del riferimento al regime di trattamento per tali acque non è accettabile: questa indicazione riveste estrema importanza in quanto rispecchia l'attuale situazione giuridica stabilita dalla direttiva 75/440/CEE del Consiglio e sottolinea il principio secondo il quale le acque superficiali dovranno sempre essere trattate prima di essere destinate al consumo umano. La formulazione della proposta è stata tuttavia leggermente modificata per introdurre un riferimento al trattamento idrico "applicato", che consenta di eliminare l'ambiguità del testo iniziale. L'emendamento n. 62 prevede che venga presentato un piano d'azione che indichi come si intenda raggiungere lo stato delle acque richiesto, riducendo al minimo le strutture di trattamento per soddisfare le disposizioni della direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano. La presentazione dei piani di azione necessari a conseguire lo stato dei corpi idrici richiesto e indicati nell'emendamento è già un obbligo giuridicamente vincolante della proposta. I piani di gestione del bacino idrografico e i programi di misure ivi inseriti devono garantire che venga raggiunto almeno un buono stato delle acque: anche se la proposta non lo richiede espressamente, questo approccio dovrebbe in generale garantire la riduzione al minimo dei trattamenti per le acque che già presentano il buono stato di qualità richiesto dalla proposta. Ai fini di rendere conformi alla direttiva sulle acque destinate al consumo umano le acque che non hanno raggiunto un buono stato ma che rappresentano una fonte accettabile o indispensabile di "acqua non trattata", o nelle quali si registra uno stato inferiore al buono, ad esempio a causa di episodi di inquinamento, inondazioni ecc., potrebbe tuttavia essere necessario ricorrere ad un trattamento di notevole entità. Sulla base di queste considerazioni, la Commissione ritiene pertanto necessario mantenere il riferimento al regime di trattamento idrico applicato.

    Una serie di emendamenti (soprattutto i nn. 16, 18, 21, 36, 73, 74, 75, 76) riguarda specificamente la gestione delle risorse idriche in sé, la quale richiede come base giuridica l'articolo 175, paragrafo 2. Per il momento la direttiva riguarda la gestione idrica a livello quantitativo solo come aspetto complementare, al fine di garantire la tutela dell'ambiente. La Commissione non può accogliere questi emendamenti nel contesto della presente proposta, in quanto tali modifiche rischierebbero di modificare gli equilibri raggiunti rispetto alla scelta della base giuridica su cui si fonda la proposta. L'emendamento n. 18 (misure sull'utilizzo efficiente dell'acqua) e il n. 76 (requisiti in materia di gestione della domanda) forniscono peraltro utili suggerimenti, che sarebbero stati accolti. Si accetta di sostituire il termine "consumo" con "utilizzo".

    Alcuni emendamenti chiariscono o aggiungono utili disposizioni ai programmi di misure e la Commissione li accoglie in toto (78 e 79) o in via di principio (71 e 119).

    Gli emendamenti nn. 54, 80 e 82 sono semplici modifiche di natura redazionale e vengono accolti.

    Una serie di emendamenti (nn. 2, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 190, 194) comporta modifiche o aggiunte ai considerando. Essi vengono accolti per intero, in parte o in via di principio sulla base dei corrispondenti emendamenti degli articoli. Non è necessario inserire un riferimento alla politica in campo turistico nei considerando, in quanto tale aspetto è implicitamente disciplinato nel testo. Viene invece accolto il riferimento al programma d'azione in materia di acque sotterranee.

    Gli emendamenti nn. 35, 37, 40, 74 e 123 riguardano le strutture amministrative, aspetto che deve essere lasciato alla discrezionalità degli Stati membri ai sensi del principio della sussidiarietà.

    L'emendamento n. 1 sancisce, in un considerando, che l'acqua non è un bene commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che appartiene ai popoli dell'Unione europea, e che come tale va protetto. Questo considerando sembra ispirarsi alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Il valore aggiunto di tale formulazione in un testo giuridico comunitario sembra discutibile, in quanto suona piuttosto retorica.

    L'emendamento n. 11 è accolto in parte, con l'introduzione dell'obbligo di pubblicare a scadenze annue un programma aggiornato sulle eventuali iniziative future che la Commissione prevede o intende avviare nel settore idrico. Al posto dell'obbligo di pubblicazione a scadenze biennali, la Commissione accoglie la soluzione proposta negli emendamenti nn. 198 e 200, che prevedono la pubblicazione delle relazioni di attuazione ogni tre anni.

    L'emendamento n. 12 propone di modificare la formulazione "consentirà" con "deve consentire" riferendosi al livello di protezione delle acque: tale emendamento nel contesto di un considerando non sembra opportuno, posto che il considerando non istituisce di per sé alcun obbligo giuridico. In sostanza, il considerando sancisce semplicemente una conseguenza di fatto della direttiva proposta.

    L'emendamento n. 15 sancisce in un considerando che non esiste un diritto naturale a scaricare nell'acqua sostanze pericolose o radioattive e che il progresso tecnico e scientifico consente di utilizzare tecnologie di produzione sempre meno inquinanti. Le implicazioni pratiche di questo considerando non sono chiare e le disposizioni necessarie a garantire il conseguimento dell'obiettivo implicito in questa dichiarazione sono espresse più opportunamente nei considerandi esistenti, con l'aggiunta del nuovo testo del considerando 18 bis della presente proposta modificata.

    Gli emendamenti nn. 52, 70 e 94 provvedono ad aggiungere il termine "distretto" ai piani di gestione dei bacini idrografici. Il valore aggiunto di questa modifica non è chiaro.

    L'emendamento n. 70 introduce inoltre l'obbligo di adottare tutte le iniziative opportune in modo tale da non aumentare l'inquinamento delle acque alle quali la direttiva non si applica. Si tratta di un emendamento superfluo in quanto la direttiva specifica già, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera e), che devono essere soddisfatti tutti i requisiti delle altre legislazioni comunitarie in materia di acque territoriali e altre acque marine e che occorre adottare tutte le misure coerenti con le normative internazionali al fine di prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino. Non è inoltre chiaro quali misure supplementari comporti tale emendamento oltre a quelle già previste dalla direttiva e da altre normative comunitarie. Non è chiaro nemmeno a quali basi devono ispirarsi tali misure in termini di definizione di stato delle acque alle quali non si applica l'obiettivo di buono stato fissato nella direttiva, posto che l'emendamento non individua tali acque né fornisce una definizione di stato delle acque o di livello di protezione ambientale per tali acque.

    L'emendamento n. 72 introduce l'obbligo specifico di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale nei casi in cui l'estrazione delle acque possa esercitare un impatto sullo stato idrico. La proposta contempla già una valutazione dell'impatto sullo stato idrico prodotto, tra l'altro, dai processi di estrazione, sulla base dei criteri e delle procedure enunciati nella proposta. La proposta impone inoltre agli Stati membri di intervenire per evitare un impatto negativo sullo stato delle acque dovuto, ad esempio, all'estrazione. Tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito di un piano per l'intero distretto idrografico. La valutazione d'impatto è inoltre prevista nel contesto della direttiva 97/11/CE nel caso di estrazione e di ricarica su vasta scala di acque freatiche, oltre che di progetti analoghi o di irrigazione di dimensioni più ridotte. Alla luce di tali considerazioni, l'emendamento n. 72 non è pertanto necessario.

    L'emendamento n. 92 modifica la procedura di comitato e la Commissione non può accoglierlo: il cambiamento della procedura è una questione politica che non dovrebbe essere affrontata nel contesto di una particolare proposta di direttiva.

    L'emendamento n. 93 istituisce una procedura graduale di abrogazione della legislazione in vigore in materia di acque con l'adozione della proposta di direttiva. La richiesta di una procedura di abrogazione della legislazione esistente al momento dell'attuazione delle corrispondenti disposizioni della proposta di direttiva è stata inserita nella proposta modificata, con una modifica delle scadenze proposte nell'emendamento. Tali modifiche rispecchiano inoltre più fedelmente la formulazione originaria del considerando 37 della proposta. La Commissione non accoglie la richiesta di abrogazione delle direttive in vigore elencate nell'allegato IX della proposta alla data in cui gli Stati membri avranno definito valori limite per le emissioni delle sostanze di cui all'articolo 21, paragrafo 2, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 3, lettera f). Innanzitutto la direttiva prevede un approccio combinato in materia di riduzione delle sostanze pericolose, comprendente sia i valori limite di emissione sia gli standard di qualità ambientale; in secondo luogo, in questo modo l'abrogazione dipenderebbe dalla data in cui l'ultimo Stato membro abbia adempiuto a tale obbligo e ciò è inaccettabile per motivi di certezza giuridica.

    L'emendamento n. 110 modifica l'espressione "acque superficiali" in "acque dolci superficiali, degli estuari e delle acque costiere"; l'emendamento n. 149 modifica il termine "laghi" in "laghi, stagni e zone umide continentali", mentre l'emendamento n. 150 aggiunge la dicitura "zone umide costiere". La Commissione ha mantenuto la formulazione originaria, in quanto i vantaggi pratici di tali modifiche terminologiche sembrano discutibili. Inoltre, accogliendo gli emendamenti nn. 118, 189, 191, 192 e 193, la Commissione ha già chiarito il campo di applicazione della direttiva in materia di zone costiere.

    L'emendamento n. 125 prevede che le informazioni sulle misure previste siano disponibili gratuitamente e pubblicate su Internet. L'emendamento in questione va oltre il campo di applicazione della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente della recente Convenzione di Århus sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente. La proposta, inoltre, contempla già ampie disposizioni che obbligano gli Stati membri e la Commissione a fornire informazioni, presentare relazioni e coinvolgere il pubblico e che sono state ulteriormente consolidate dall'accettazione degli emendamenti nn. 86, 196, 197, 198 e 200 da parte della Commissione.

    L'emendamento n. 171 prevede che la Commissione effettui un'analisi costi-benefici degli investimenti indotti dalla direttiva a cinque anni dall'attuazione. La Commissione non ritiene necessario procedere a tale analisi specifica: pur non trattandosi di un'analisi specifica costi-benefici, la direttiva impone già agli Stati membri di effettuare un'analisi economica degli utilizzi delle acque all'interno di ciascun distretto idrografico cinque anni dopo l'attuazione della direttiva. La Commissione ha inoltre accolto gli emendamenti che prevedevano la presentazione di relazioni su tali analisi da parte degli Stati membri e della Commissione. A ciò si aggiunge il fatto che anche i piani di gestione dei bacini idrografici, da presentare ogni sei anni, presentano informazioni economiche sulle acque e informazioni sullo stato delle acque all'interno di ciascun bacino idrografico, fornendo così una base di partenza per calcolare i costi e i benefici della direttiva una volta attuata la direttiva e una volta realizzata la protezione e il miglioramento pratici dell'ambiente acquatico.

    L'emendamento n. 179 sancisce il diritto degli Stati membri di prendere altri provvedimenti oltre a quelli contenuti nella proposta di direttiva: questo principio si desume tuttavia dall'articolo 176 del trattato ed è pertanto superfluo menzionarlo in questa sede.

    L'emendamento n. 182 sancisce, in un considerando, che l'uso adeguato di strumenti economici può migliorare la gestione e garantire un uso più razionale delle risorse idriche; esso istituisce inoltre una correlazione tra l'impiego inadeguato o improprio delle risorse idriche con il principio "chi inquina paga". Pur non trattandosi di un errore in sé, non è chiaro cosa s'intenda per uso adeguato o uso inadeguato o improprio, né tantomeno quali siano le disposizioni specifiche della proposta cui si riferisce il considerando. Inserendolo si rischierebbe pertanto di introdurre un elemento di ambiguità nella proposta.

    Le definizioni di corpo idrico artificiale e di corpo idrico fortemente modificato (emendamenti nn. 183 e 184) appaiono superflue; tuttavia, per rendere più chiara la proposta, la Commissione ha provveduto a modificare l'allegato II, che ora contempla criteri che consentono la classificazione dei corpi idrici in artificiali o fortemente modificati.

    L'emendamento n. 185 propone di inserire nell'articolo 4, paragrafo 1 un modo alternativo per fare riferimento alla scadenza del 2010 per la realizzazione degli obiettivi, senza peraltro modificarla, e precisa inoltre che tali obiettivi devono essere conseguiti in conformità delle disposizioni di cui all'allegato V. La Commissione non ritiene utile riformulare questo paragrafo, ma ha tuttavia deciso di inserire il riferimento alle disposizioni dell'allegato V, precisando gli obiettivi, così come proposto nell'emendamento 185.

    Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque (COM(97)49 def.) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Proposta originaria // Proposta modificata

    Considerando 2 bis (nuovo)

    // Considerando che la protezione dello stato delle acque contribuirà a garantire la fornitura di acqua potabile alla popolazione;

    Considerando 5 bis (nuovo)

    // considerando che il 29 maggio 1995 la Commissione ha approvato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'uso razionale e la conservazione delle zone umide nella quale si riconosce l'importante funzione da esse svolta per la protezione delle risorse idriche;

    Considerando 11 bis (nuovo)

    // considerando che qualsiasi politica efficace e coerente in materia di acque deve tener conto della vulnerabilità degli ecosistemi acquatici situati in prossimità delle coste e degli estuari, nonché nei golfi e nei mari relativamente chiusi, in quanto il loro equilibrio è fortemente influenzato dalla qualità delle acque dei bacini idrografici che vi si riversano;

    Considerando XX (nuovo)

    // considerando che la Comunità e gli Stati membri sono parti di vari accordi internazionali che prevedono obblighi rilevanti in materia di protezione delle acque marine dall'inquinamento, in particolare delle convenzioni HELCOM e OSPAR e della convenzione di Barcellona; che la presente direttiva contribuirà a consentire alla Comunità e agli Stati membri di rispettare detti obblighi;

    Considerando 13 bis (nuovo)

    // considerando che un'azione ai fini della protezione dello stato delle acque all'interno dei bacini idrografici offrirà vantaggi economici contribuendo alla protezione delle popolazioni ittiche, comprese quelle costiere;

    Considerando 18 bis

    considerando che in base ai principi della precauzione e dell'azione preventiva occorre eliminare l'inquinamento provocato dallo scarico di varie sostanze pericolose; che il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe approvare le sostanze sulle quali intervenire in via prioritaria; che, su proposta della Commissione, il Consiglio dovrebbe adottare misure volte ad eliminare gradualmente l'inquinamento causato da dette sostanze, tenendo conto di tutte le fonti significative oltre che del rapporto costi-efficacia e della proporzionalità delle soluzioni disponibili a tal fine; // considerando che per una maggiore protezione dell'ambiente acquatico occorre ridurre gradualmente le emissioni e gli scarichi di sostanze pericolose e prevenire perdite dovute a fughe e all'inquinamento accidentale causato da tali sostanze, definendo le priorità in base al rischio di inquinamento dell'ambiente acquatico o da esso originato; che ciò contribuirà all'obiettivo di porre fine alle emissioni, allo scarico e alle perdite, nonché a realizzare il fine ultimo di avvicinare le concentrazioni delle sostanze nell'ambiente marino e delle sostanze pericolose sintetiche prodotte dall'uomo rispettivamente ai valori naturali e allo zero; che il Consiglio e il Parlamento europeo, su proposta della Commissione, dovrebbero approvare le sostanze sulle quali intervenire in via prioritaria; che, su proposta della Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo dovrebbero adottare misure volte a ridurre gradualmente le emissioni di tali sostanze, tenendo conto di tutte le fonti;

    Considerando 19

    considerando che occorre disporre di principi comuni per coordinare gli interventi degli Stati membri tesi a migliorare la situazione delle acque sotto il profilo quantitativo e qualitativo, a favorire un consumo idrico sostenibile, a ridurre i problemi dell'inquinamento transfrontaliero, a tutelare gli ecosistemi, in particolare quelli acquatici, e a salvaguardare il potenziale ricreativo delle acque comunitarie; // considerando che occorre disporre di principi comuni per coordinare gli interventi degli Stati membri diretti a migliorare la protezione delle acque della Comunità sia quantitativamente che qualitativamente, promuovere un'utilizzazione sostenibile delle acque, contribuire al controllo dei problemi di inquinamento transfrontaliero, proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono direttamente da essi, e salvaguardare le utilizzazioni potenziali delle acque della Comunità;

    Considerando 19 bis (nuovo)

    // considerando che è necessario sviluppare una politica comunitaria integrata in materia di acque;

    Considerando 20

    considerando che è necessario fissare definizioni comuni di stato delle acque, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo; che occorre fissare obiettivi ambientali per il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta la Comunità; // considerando che è necessario fissare definizioni comuni di stato delle acque, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo; che occorre fissare obiettivi ambientali per il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta la Comunità e per evitare il deterioramento dello stato delle acque a livello comunitario;

    Considerando 29

    considerando che è necessario integrare maggiormente l'aspetto della gestione sostenibile delle acque in altre politiche comunitarie, in particolare nella politica agricola, nella politica regionale e nella politica della pesca; che la presente direttiva rappresenterà la base per un dialogo continuo e per lo sviluppo di strategie tese ad ottenere una maggiore integrazione tra le varie politiche; che la presente direttiva apporta pertanto un contributo decisivo all'applicazione dei principi e degli obiettivi fondamentali della Prospettiva per lo sviluppo territoriale europeo (ESDP); // considerando che è necessario integrare maggiormente l'aspetto della gestione sostenibile delle acque in altre politiche comunitarie, in particolare nella politica agricola, nella politica regionale e nella politica della pesca; che la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un programma d'azione per la protezione e la gestione integrate delle acque sotterranee (COM(96)315 def. del 10.7.1996) darà un contributo sostanziale al riguardo; che la presente direttiva rappresenterà la base per un dialogo continuo e per lo sviluppo di strategie tese ad ottenere una maggiore integrazione tra le varie politiche; che la presente direttiva apporta pertanto un contributo decisivo all'applicazione dei principi e degli obiettivi fondamentali della Prospettiva per lo sviluppo territoriale europeo (ESDP);

    Considerando 30 bis (nuovo)

    // considerando che in condizioni particolari può essere giustificato concedere deroghe alla disposizione di impedire l'ulteriore degrado o raggiungere un buono stato delle acque, qualora l'impossibilità di farlo sia dovuta a circostanze impreviste ed eccezionali, in particolare siccità o inondazioni;

    Considerando X (nuovo)

    // considerando che le misure comunitarie atte a proteggere la salute umana dagli effetti negativi delle radiazioni ionizzanti provenienti da fonti di origine antropica, ai sensi del trattato Euratom, consentono una certa protezione dell'ambiente; che è ormai riconosciuta la necessità di adottare ulteriori misure per la completa protezione dell'ambiente, in conformità degli obiettivi globali della presente direttiva;

    Considerando 35

    considerando che, a scadenze annue, la Commissione deve presentare un programma aggiornato sulle eventuali iniziative future che prevede o intende avviare nel settore idrico; // considerando che, a scadenze annue, la Commissione deve pubblicare un programma aggiornato sulle eventuali iniziative future che prevede o intende avviare nel settore idrico;

    Considerando 37 ter (nuovo)

    // considerando che lo sviluppo sostenibile prevede che il principio di una buona politica delle acque non sia sacrificato allo scopo di conseguire lo sviluppo economico di una regione;

    Articolo 1

    Finalità

    Scopo della presente direttiva è di istituire un quadro per la protezione delle acque comunitarie che:

    a) // nel caso delle acque dolci superficiali, degli estuari, delle acque costiere e sotterranee:

    // i) // impedisca un ulteriore degrado, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri sotto il profilo del fabbisogno idrico;

    // ii) // agevoli un consumo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili; // Scopo della presente direttiva è di istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:

    a) // impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;

    b) // nel caso delle acque territoriali e delle altre acque marine, integri gli obblighi di protezione istituiti in altre normative comunitarie e nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

    contribuendo quindi a garantire, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, una fornitura idrica sufficiente per l'utilizzo sostenibile di tali risorse. // b) // agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

    b) bis // persegua una maggiore protezione dell'ambiente acquatico attraverso misure specifiche al fine di ridurre progressivamente le emissioni di sostanze pericolose, definendo in via prioritaria quelle che destano maggiori timori;

    c) // contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;

    contribuendo quindi a:

    - // garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;

    - // proteggere le acque territoriali e marine;

    - // realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali pertinenti, ed

    - // eliminare gradualmente le emissioni e gli scarichi di sostanze pericolose e prevenire le perdite causate da fughe e dall'inquinamento accidentale dovuto a tali sostanze, al fine ultimo di avvicinare le concentrazioni nell'ambiente marino delle sostanze naturali e delle sostanze di sintesi prodotte dall'uomo rispettivamente ai valori naturali e allo zero.

    Articolo 2, paragrafo 7 bis (nuovo)

    // "falda acquifera": uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acqua;

    Articolo 2, paragrafo 7 ter (nuovo)

    // "corpo idrico sotterraneo": un volume consistente di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;

    Articolo 2, paragrafo 17

    // "stato ecologico": espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, così classificati conformemente all'allegato V;

    Articolo 2, paragrafo 23

    "Buono stato chimico": stato chimico raggiunto da un corpo idrico nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera le norme di qualità ambientali fissate dall'allegato IX, e in forza dell'articolo 21, paragrafo 6 e di altre normative comunitarie che istituiscono norme di qualità ambientale e nel quale le tendenze emerse dai dati di controllo non suggeriscono un futuro superamento delle suddette norme. // "stato chimico buono delle acque superficiali": stato chimico raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli standard di qualità ambientali fissati dall'allegato IX, e in forza dell'articolo 21, paragrafo 6 e di altre normative comunitarie pertinenti che istituiscono standard di qualità ambientale a livello comunitario;

    Per buono stato chimico s'intende lo stato chimico che soddisfa gli obiettivi ambientali per le acque superficiali e sotterranee fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b). //

    Articolo 2, paragrafo 23 bis (nuovo)

    // "stato chimico buono delle acque sotterranee": stato definito nella tabella 2.3.2. dell'allegato V;

    Articolo 2, paragrafo 24

    "Stato quantitativo": espressione del grado di impoverimento permanente di un corpo idrico sotterraneo a seguito di estrazioni e alterazioni dirette e indirette della velocità naturale di ravvenamento. // "stato quantitativo": espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette;

    Articolo 2, paragrafo 24 bis (nuovo)

    // "risorse idriche sotterranee disponibili": velocità media annua di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno la velocità media annua a lungo termine del flusso necessario per raggiungere gli obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali connesse, di cui all'articolo 4, al fine di evitare un impoverimento significativo dello stato ecologico di tali acque nonché danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;

    Articolo 2, paragrafo 26

    "Buono stato quantitativo": stato quantitativo raggiunto da un corpo idrico sotterraneo nel quale le estrazioni o alterazioni della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo, senza diminuzione della qualità ecologica nelle acque superficiali connesse o danni ai rispettivi ecosistemi terrestri. // "buono stato quantitativo": stato definito nella tabella 2.2.2. dell'allegato V;

    Per buono stato quantitativo s'intende lo stato che soddisfa gli obiettivi ambientali per le acque sotterranee fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b). //

    Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

    (a) // impedire il deterioramento della qualità ecologica e l'inquinamento delle acque superficiali e ripristinare le acque superficiali inquinate, al fine di raggiungere un buono stato per tutte le acque superficiali entro il 31 dicembre 2010; // a) // - // impedire il deterioramento dello stato delle acque superficiali, e

    // - // risanare queste ultime al fine di raggiungere uno stato buono delle acque superficiali entro il 31 dicembre 2010, e

    // - // migliorare i corpi idrici artificiali e fortemente modificati, quali definiti nell'allegato II, punto 1.6, al fine di raggiungere un potenziale ecologico buono e uno stato chimico buono delle acque superficiali entro il 31 dicembre 2010,

    in tutti i corpi idrici superficiali, in conformità delle disposizioni di cui all'allegato V, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 4, 5 e 6 e fermi restando i pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1 per le parti interessate;

    Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

    (b) // impedire il deterioramento della qualità delle acque sotterranee, ripristinare le acque sotterranee inquinate e garantire un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento di tali acque, al fine di raggiungere un buono stato per tutte le acque sotterranee entro il 31 dicembre 2010; // (b) // - // impedire il deterioramento dello stato delle acque sotterranee,

    // - // risanare i corpi idrici sotterranei e assicurare un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire uno stato buono delle acque in tutti i corpi idrici sotterranei entro il 31 dicembre 2010,

    in conformità delle disposizioni di cui all'allegato V, e

    // - // invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione di inquinanti derivanti dall'impatto dell'attività umana per ridurre progressivamente l'inquinamento e giungere a uno stato di acque sotterranee inquinate solo in misura irrilevante,

    e in applicazione dei paragrafi 4,5 e 6.

    Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) quater (nuovo)

    // c) // quater la riduzione graduale delle emissioni nelle acque superficiali delle sostanze indicate nell'elenco di priorità di cui all'articolo 21, paragrafo 2 e delle sostanze che pregiudicherebbero il perseguimento degli obiettivi sopracitati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera g);

    Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (nuovo)

    // 2. a) // Nell'applicare i paragrafi 3, 4, 5 e 6, gli Stati membri si accertano che l'applicazione non pregiudichi la realizzazione degli obiettivi fissati dalla presente direttiva in altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico e che essa sia coerente con l'attuazione di altri atti normativi comunitari in materia di ambiente.

    Articolo 4, paragrafo 4, lettera a)

    a) // il corpo idrico abbia subito gravi ripercussioni dall'attività umana esercitata, che rendano manifestamente impossibile o economicamente proibitivo qualsiasi miglioramento dello stato idrico; // a) // che gli Stati membri stabiliscano che a causa delle ripercussioni subite dal corpo idrico in seguito ad attività umane precedenti o a motivo delle sue condizioni naturali, i miglioramenti del suo stato sono impossibili o sproporzionatamente onerosi;

    Articolo 4, paragrafo 4, lettera b)

    b) // vengano definiti obiettivi ambientali che impediscano l'ulteriore deterioramento dello stato idrico per non pregiudicare la realizzazione degli obiettivi fissati dalla presente direttiva in altri corpi idrici all'interno dello stesso distretto idrografico; // b) // tali obiettivi ambientali meno rigorosi siano definiti ad un livello che rappresenti uno stato idrico solo leggermente inferiore al livello massimo raggiungibile considerando l'impatto inevitabile dell'attività umana;

    Articolo 4, paragrafo 4, lettera d)

    d) // gli obiettivi meno rigorosi vengano fissati in modo da non ostacolare l'attuazione della vigente legislazione comunitaria in materia ambientale. // Soppresso

    Articolo 4, paragrafo 5 (nuovo)

    // 5. // Il deterioramento dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze impreviste o eccezionali, segnatamente alluvioni e siccità, non costituisce una violazione dei requisiti della presente direttiva purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a) // che sia fatto il possibile per prevenire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze;

    b) // che le situazioni in cui possano essere dichiarate dette circostanze impreviste o eccezionali, compresa l'adozione degli indicatori appropriati, siano espressamente previste nel piano di gestione del bacino idrografico;

    c) // che le misure da adottare al verificarsi di dette circostanze eccezionali siano contemplate nel programma di misure e non compromettano il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione;

    d) // che gli effetti delle circostanze impreviste o eccezionali siano sottoposti a un riesame annuale e, per le situazioni diverse dalle inondazioni e dalla siccità, sia fatto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze;

    e) // che una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle precedenti lettere a) e b) sia inserita nel successivo aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico.

    Articolo 4, paragrafo 6 (nuovo)

    // 6. // Il mancato raggiungimento dello stato buono delle acque sotterranee, dello stato ecologico buono o, ove pertinente, del potenziale ecologico buono ovvero l'incapacità di prevenire il deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale o sotterraneo non costituiscono violazioni della presente direttiva quando sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, purché gli Stati membri stabiliscano l'esistenza di motivi di rilevante interesse pubblico che richiedano dette modifiche o alterazioni, in particolare ai fini della sicurezza e della protezione della salute umana, della protezione ambientale o dello sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale e purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

    a) // che sia fatto il possibile per mitigare l'impatto negativo delle modifiche sullo stato del corpo idrico;

    b) // che alternative alle modifiche siano state attentamente esaminate e valutate e che le modifiche vengano ritenute, nella situazione, la migliore soluzione ambientale;

    c) // che le motivazioni delle modifiche e l'esame delle alternative e il riesame degli obiettivi per il corpo idrico modificato siano espressamente menzionati e illustrati nel piano di gestione del bacino idrografico imposto dall'articolo 16 e i nuovi obiettivi e la necessità di modifiche siano riveduti ogni sei anni.

    Articolo 5

    Caratteristiche del distretto idrografico

    1. // Gli Stati membri provvedono affinché venga effettuata un'analisi delle caratteristiche di ciascun distretto idrografico e affinché essa sia ultimata entro il 31 dicembre 2001. Le analisi riguardano i seguenti aspetti del distretto idrografico:

    (a) // caratteristiche geografiche e geologiche;

    (b) // caratteristiche idrografiche;

    (c) // caratteristiche demografiche;

    (d) // analisi della pianificazione territoriale e delle attività economiche svolte al suo interno.

    Una cooperazione con gli istituti statistici nazionali e comunitari contribuirà a sfruttare al massimo tutte le informazioni disponibili e ad evitare duplicazioni nella raccolta dei dati.

    2. // Le specifiche tecniche dell'allegato II sono adottate dalla Commissione ai fini dell'analisi entro il 31 dicembre 1999, secondo la procedura stabilita all'articolo 25. Le specifiche tecniche adottate sostituiranno l'attuale allegato II.

    3. // Le analisi vengono riesaminate ed eventualmente aggiornate entro il 31 dicembre 2007 e, successivamente, ogni sei anni. // Caratteristiche del distretto idrografico,

    Esame dell'impatto ambientale delle attività umane

    e analisi economica dell'utilizzo idrico

    1. // Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, o parte di distretto idrografico internazionale compresa nel loro territorio, siano effettuati, in conformità delle specifiche tecniche che figurano negli allegati II e III bis:

    - // un'analisi delle caratteristiche del distretto;

    - // un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee e

    - // un'analisi economica dell'utilizzo idrico,

    che dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2001.

    2. // Le analisi e gli esami di cui al paragrafo 1 sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro il 31 dicembre 2007 e, successivamente, ogni sei anni.

    Articolo 6

    Riesame dell'impatto ambientale esercitato dalle attività umane

    1. // Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato un riesame dell'impatto esercitato dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun distretto idrografico e affinché esso sia ultimato entro il 31 dicembre 2001. Il riesame riguarda i seguenti aspetti:

    // (a) // stima dell'inquinamento da fonte puntuale;

    // (b) // stima dell'inquinamento da fonte diffusa;

    // (c) // stima dell'estrazione delle acque;

    // (d) // analisi di altre incidenze antropiche sullo stato delle acque.

    2. // Le specifiche tecniche dell'allegato III sono adottate dalla Commissione ai fini del riesame entro il 31 dicembre 1999, secondo la procedura stabilita all'articolo 25. Le specifiche tecniche adottate sostituiranno l'attuale allegato III.

    3. // Il riesame viene aggiornato entro il 31 dicembre 2007 e, successivamente, ogni sei anni. // Soppresso

    Articolo 7

    Analisi economica dell'utilizzo idrico all'interno del distretto idrografico

    Analisi economica dell'utilizzo idrico all'interno del distretto idrografico

    1. // Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una analisi economica dell'utilizzo idrico all'interno di ciascun distretto idrografico allo scopo di raccogliere, fra l'altro, le informazioni di base necessarie ai fini dell'articolo 12 e affinché sia ultimata entro il 31 dicembre 2001. L'analisi in questione riguarda i seguenti aspetti:

    // (a) // estrazione e distribuzione delle acque dolci;

    // (b) // raccolta e scarico delle acque reflue;

    // (c) // quantità, prezzi e costi (compresi i costi e i benefici a livello ambientale e di risorse) legati alle attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);

    // (d) // suddivisione dei dati raccolti ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b) e c) in base ai diversi settori di attività economica, disaggregati almeno in settore domestico, industriale e agricolo;

    // (e) // previsione della domanda e dell'offerta sul lungo periodo;

    // (f) // stima degli investimenti in infrastrutture del settore pubblico e privato;

    // (g) // tendenze registrate nel tempo ai dati raccolti ai sensi del paragrafo 1, lettere a) b) c) d) e) e f), compresi i dati stagionali, se rilevanti, e previsioni in relazione a scenari diversi sotto il profilo dei prezzi e degli investimenti, riguardanti almeno i sei anni precedenti e i dodici anni successivi.

    2. // Le specifiche tecniche dell'allegato II sono adottate dalla Commissione ai fini dell'analisi entro il 31 dicembre 1999, secondo la procedura stabilita all'articolo 25. Le specifiche tecniche adottate sostituiranno l'attuale allegato II.

    3 // Le analisi vengono aggiornate entro il 31 dicembre 2007 e, successivamente, ogni sei anni. // Soppresso

    Articolo 8, paragrafo 2

    Per ciascuno dei corpi idrici individuati ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri definiscono norme di qualità ambientale tali che, in base al regime di trattamento previsto, e nell'osservanza della legislazione comunitaria, le acque che ne provengono possiedano i requisiti prescritti dalla direttiva 80/778/CEE.. // Per ciascuno dei corpi idrici individuati ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva per i corpi idrici superficiali - compresi gli standard di qualità fissati a livello comunitario a norma dell'articolo 21 -, provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa comunitaria, l'acqua risultante soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 80/778/CEE, modificata dalla direttiva 98/83/CE.

    Articolo 10, paragrafo 1

    1. Gli Stati membri provvedono a elaborare programmi per controllare lo stato delle acque superficiali e sotterranee al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all'interno di ciascun distretto idrografico. Nel caso delle acque superficiali, i programmi in questione riguardano il controllo dello stato ecologico e chimico; nel caso delle acque sotterranee riguardano invece lo stato chimico e quantitativo. I programmi devono essere operativi entro il 31 dicembre 2001. Il controllo in questione comprende gli elementi illustrati all'allegato V. // 1. Gli Stati membri provvedono a elaborare programmi per controllare lo stato delle acque al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque di ciascun distretto idrografico nonché nelle zone marittime adiacenti nelle quali si riversano le acque dei distretti idrografici. Nel caso delle acque superficiali, i programmi in questione riguardano il controllo quantitativo del volume, del flusso o della portata nonché dello stato ecologico e chimico; nel caso delle acque sotterranee riguardano invece lo stato chimico e quantitativo. I programmi devono essere operativi entro il 31 dicembre 2001. Il controllo in questione comprende gli elementi illustrati all'allegato V.

    Articolo 10, paragrafo 2 (nuovo)

    // 2. // Le specifiche tecniche includeranno il ricorso a metodi omologati di analisi e di controllo di qualità riconosciuti da tutti gli Stati membri.

    Articolo 12, paragrafo 1, lettera a (nuovo)

    // Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi ambientali e delle risorse legati all'utilizzo idrico, al fine di fissare tariffe ad un livello che promuova la realizzazione degli obiettivi ambientali della presente direttiva.

    Articolo 12 bis (nuovo)

    // Approccio combinato per le fonti puntuali e diffuse

    1. // Gli Stati membri garantiscono che i pertinenti scarichi soggetti al controllo di cui al paragrafo 2 siano controllati secondo l'approccio indicato nel presente articolo.

    // 2. // Gli Stati membri assicurano l'istituzione e/o la realizzazione dei:

    // a) // controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili,

    // b) // controlli dei relativi valori limite di emissione,

    // c) // in caso di impatti diffusi, controlli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali

    // // fissati:

    // - // nella direttiva 96/61/CE

    // - // nella direttiva 91/271/CE

    // - // nella direttiva 91/676/CEE

    // - // nelle direttive adottate conformemente all'articolo 21 della presente direttiva

    // - // nelle direttive elencate nell'allegato IX

    // - // in ogni altra normativa comunitaria pertinente

    // // al più tardi il 31 dicembre 2007, salvo diversa indicazione della normativa in questione.

    // 3. // Qualora un obiettivo di qualità o uno standard di qualità, stabilito ai sensi della presente direttiva, delle direttive elencate nell'allegato IX o di ogni altra normativa comunitaria, richieda requisiti più severi di quelli che risulterebbero dall'applicazione del paragrafo 2, sono fissati di conseguenza controlli più rigidi sulle emissioni.

    Articolo 13, paragrafo 3), lettera b) bis (nuovo)

    // b) bis // qualsiasi misura necessaria per conseguire gli obiettivi fissati in conformità dell'articolo 4 riguardo ai corpi idrici superficiali designati come artificiali o fortemente modificati;

    Articolo 13, paragrafo 3, lettera e)

    // e) misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee, nonché della deviazione e dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione, la deviazione e l'arginamento. Dette misure sono periodicamente riesaminate e, se del caso, aggiornate. Gli Stati membri possono esentare dalle misure di controllo le estrazioni, le deviazioni o gli arginamenti che non hanno alcun impatto significativo sullo stato delle acque;

    Articolo 13, paragrafo 3, lettera g)

    g) // divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee delle sostanze elencate all'allegato VIII. // g) // divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve le disposizioni in appresso.

    Gli Stati membri possono autorizzare il reinserimento nella medesima falda di acque utilizzate a scopi geotermici.

    Essi possono autorizzare inoltre, specificandone le condizioni

    - // il reinserimento di acque contenenti sostanze risultanti da operazioni di ricerca ed estrazione di idrocarburi o attività minerarie e inserimento di acque per motivi tecnici in strati geologici dai quali sono stati estratti idrocarburi o altre sostanze o in strati geologici che per cause naturali sono permanentemente inidonei ad altri scopi. Tali reinserimenti non devono contenere sostanze diverse da quelle risultanti dalle operazioni summenzionate;

    il reinserimento di acque sotterranee estratte da mine e cave oppure di acque associate alla costruzione o alla manutenzione di opere di ingegneria civile;

    l'immissione di gas naturale e gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in strati geologici che per cause naturali sono permanentemente inidonei ad altri scopi;

    l'immissione di gas naturale e gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in strati geologici nei quali sia assolutamente necessario garantire la sicurezza della fornitura di gas e dove l'immissione sia tale da prevenire ogni eventuale pericolo, presente o futuro, di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi;

    - // la costruzione, le opere di ingegneria civile ed edilizie e attività analoghe effettuate su o nel terreno che entri in contatto con le acque sotterranee;

    - // gli scarichi a scopi scientifici di piccoli quantitativi di sostanze finalizzate alla caratterizzazione, alla protezione o al recupero del corpo idrico

    purché tali scarichi non compromettano il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati per il corpo idrico in questione.

    Gli Stati membri possono autorizzare il ravvenamento o l'incremento artificiali dei corpi idrici sotterranei. Le acque utilizzate possono provenire da qualsiasi corpo idrico superficiale o sotterraneo, purché l'utilizzo di tale fonte non comprometta il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati per la fonte ovvero per il corpo idrico sotterraneo ravvenato o incrementato;

    Articolo 13, paragrafo 3, lettera ia) bis (nuova)

    // i) bis. // Misure per raggiungere gli standard di qualità ambientale in applicazione dell'articolo 13 paragrafo 3, lettera d) iii, segnatamente in relazione al consumo idrico sostenibile.

    Articolo 13, paragrafo 4

    Per "misure supplementari" s'intendono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi fissati all'articolo 4. Il programma di misure comprende tutte le misure supplementari ritenute necessarie a realizzare tali obiettivi, comprese quelle ritenute necessarie per rispettare le norme di qualità ambientale in forza del paragrafo 3, lettera d), ii) soprattutto rispetto al consumo idrico sostenibile. L'allegato VI, parte B, presenta un elenco non tassativo delle eventuali misure supplementari. // Per "misure supplementari" s'intendono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi fissati ai sensi dell'articolo 4. Il programma di misure comprende tutte le misure supplementari ritenute necessarie a realizzare tali obiettivi. L'allegato VI, parte B, presenta un elenco non limitativo di tali misure supplementari.

    Articolo 16

    Piani di gestione dei bacini idrografici

    1. // Per ciascun distretto idrografico gli Stati membri provvedono a far predisporre un piano di gestione dei bacini idrografici riguardante l'intero distretto interessato. Il piano in questione comprende le informazioni riportate all'allegato VII.

    2. // I piani di gestione dei bacini idrografici vengono pubblicati entro il 31 dicembre 2004.

    3. // I piani in questione vengono riesaminati e aggiornati entro il 31 dicembre 2010 e, successivamente, ogni sei anni.

    // Piani di gestione dei bacini idrografici

    1. // Per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico.

    2 // Per i distretti idrografici interamente compresi nella Comunità, gli Stati membri si coordinano al fine di predisporre un unico piano di gestione del bacino idrografico internazionale. Se detto piano unico non è predisposto, gli Stati membri approntano piani di gestione del bacino idrografico che abbraccino almeno le parti del distretto idrografico internazionale comprese nel loro territorio, ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

    3 // Per i distretti idrografici internazionali che oltrepassano i confini della Comunità, gli Stati membri si impegnano per predisporre un unico piano di gestione del bacino e, se ciò non risulta possibile, un piano che abbracci almeno la parte del distretto idrografico internazionale compresa nel territorio dello Stato membro in questione.

    4 // Il piano di gestione del bacino idrografico comprende le informazioni riportate all'allegato VII.

    5 // I piani di gestione dei bacini idrografici possono essere integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati per sotto-bacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica. L'attuazione di tali misure non esenta gli Stati membri dagli obblighi loro imposti dal resto della presente direttiva.

    6 // I piani di gestione dei bacini idrografici sono pubblicati al più tardi entro il 31 dicembre 2004.

    7 // I piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati al più tardi entro il 31 dicembre 2010 e, successivamente, ogni sei anni.

    Articolo 17

    Informazione e consultazione pubblica

    1. // Nell'ambito di ciascun distretto idrografico gli Stati membri garantiscono la pubblicazione e la consultazione delle proposte dei piani di gestione dei bacini idrografici almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce. Su richiesta è possibile accedere ai documenti e alle informazioni di base utilizzati per elaborare il piano di gestione dei bacini idrografici. // Informazione e consultazione pubblica

    1. // Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della presente direttiva, segnatamente all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

    // a) // il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;

    // b) // una valutazione globale provvisoria dei problemi importanti di gestione delle acque identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;

    // c) // copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.

    Su richiesta, si autorizza l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del piano di gestione del bacino idrografico.

    2. // Per garantire la loro attiva partecipazione e consultazione, le parti interessate dispongono di un periodo minimo di sei mesi per presentare per iscritto le proprie osservazioni sui documenti in questione. // 2. // Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, gli Stati membri concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti in questione.

    3. // I paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei piani in questione. // 3. // I paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei piani in questione.

    Articolo 18

    Pianificazione per sotto-bacino, settore, problematica o tipo di acque

    1. // Qualora sia necessario affrontare aspetti particolari della gestione idrica, i piani di gestione dei bacini idrografici possono essere integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati, comprendenti:

    // a) // programmi e piani di gestione relativi a particolari sotto-bacini all'interno di un distretto idrografico;

    // b) // programmi e piani di gestione relativi a particolari settori economici;

    // c) // programmi e piani di gestione relativi a particolari problematiche idriche;

    // d) // programmi e piani di gestione relativi a particolari categorie di acque o ecosistemi.

    // Il piano di gestione dei bacini idrografici fa menzione di questi programmi.

    2. // Lo svolgimento delle attività di programmazione non esonera gli Stati membri da alcun obbligo derivante dagli altri articoli della presente direttiva. // Soppresso

    Articolo 20, paragrafo 2 bis (nuovo)

    // Gli Stati membri, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun piano di gestione del bacino idrografico o dall'aggiornamento previsto all'articolo 16, presentano una relazione provvisoria che riferisce i progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure previsto.

    Articolo 21, paragrafo 1

    1. // Il Consiglio adotta specifiche misure di controllo per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singole sostanze inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio inaccettabile per l'ambiente. // 1. // Il Consiglio adotta misure specifiche per ridurre gradualmente le emissioni e gli scarichi di sostanze pericolose e prevenire perdite dovute a fughe e all'inquinamento accidentale causato da sostanze pericolose definendo le priorità in base al rischio di inquinamento dell'ambiente acquatico o da esso originato, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile, secondo le procedure previste al paragrafo 2. Tali misure sono adottate in base alle proposte presentate dalla Commissione ai sensi del presente articolo e in conformità delle procedure contemplate dal trattato.

    Articolo 21, paragrafo 5

    5. // Per le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie, la Commissione presenta proposte in materia di riduzione delle principali fonti delle emissioni interessate, tenendo conto delle fonti di prodotti e di processi e identificando la combinazione di misure di riduzione che garantisca la migliore efficacia dei costi e proporzionalità. Se necessario, è possibile intervenire a livello comunitario nel caso delle misure di controllo dei processi, settore per settore. // 5. // Per le sostanze incluse nell'elenco di priorità, la Commissione presenta proposte in materia di controlli delle principali fonti delle emissioni interessate, tenendo conto delle fonti di prodotti e di processi e identificando la combinazione di misure di controllo dei prodotti e valori limite di emissione uniformi per il controllo dei processi che garantiscano efficacia dei costi e proporzionalità. Se necessario, i controlli dei processi a livello comunitario possono essere effettuati settore per settore.

    Articolo 21, paragrafo 6 bis (nuovo)

    // 6 bis // La Commissione presenta le proposte conformemente ai paragrafi 5 e 6 e, almeno relativamente al controllo delle emissioni per le fonti puntuali e gli standard di qualità ambientale, entro due anni dall'inclusione di una sostanza nell'elenco di priorità.

    Articolo 21, paragrafo 6 ter (nuovo)

    // 6 ter // Quando presenta le proposte ai sensi del paragrafo 6 bis, la Commissione per quanto possibile riferisce sulla riduzione del carico di emissioni di sostanze pericolose nelle acque superficiali che sarà stato raggiunto grazie alle suddette proposte. Nella relazione sull'attuazione delle proposte adottate la Commissione riferisce anche sulla riduzione del carico inquinante conseguita.

    Articolo 22

    Attività di relazione della Commissione

    Relazione della Commissione

    1. // La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2006 e, successivamente, ogni sei anni. // Relazione della Commissione

    1. // La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2006, e successivamente ogni sei anni, e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.

    2. // La relazione comprende almeno i seguenti aspetti:

    a) // una verifica dei progressi realizzati nell'attuazione della direttiva; // 2. // La relazione comprende almeno i seguenti aspetti:

    a) // una verifica dei progressi realizzati nell'attuazione della direttiva;

    b) // un riesame dello stato delle acque superficiali e sotterranee all'interno della Comunità; // b) // un riesame dello stato delle acque superficiali e sotterranee all'interno della Comunità, effettuato in coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente;

    c) // un'indagine comparativa dei piani di gestione dei bacini idrografici presentati secondo le disposizioni dell'articolo 20, comprese raccomandazioni per migliorare i piani futuri; // c) // un'indagine dei piani di gestione dei bacini idrografici presentati secondo le disposizioni dell'articolo 20, compresi eventuali suggerimenti per migliorare i piani futuri;

    d) // una risposta a ciascuna delle raccomandazioni presentate alla Commissione dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 15; // d) // una sintesi della risposta a ciascuna delle relazioni o raccomandazioni presentate alla Commissione dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 15;

    e) // una sintesi delle eventuali strategie elaborate in ottemperanza all'articolo 21. // e) // una sintesi delle eventuali proposte, misure di controllo e strategie elaborate in ottemperanza all'articolo 21;

    // f) // una sintesi delle risposte alle osservazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulle precedenti relazioni di attuazione.

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 599PC0271.1

    // 3. // La Commissione pubblica altresì una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione basata sulle relazioni sintetiche che gli Stati membri presentano ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 e la sottopone al Parlamento europeo e agli Stati membri, entro due anni dalle date di cui agli articoli 5 e 10.

    // 4. // La Commissione pubblica, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascuna relazione di cui al paragrafo 1, una relazione provvisoria che riferisce i progressi compiuti nell'attuazione sulla base delle relazioni provvisorie degli Stati membri come contemplato all'articolo 20, paragrafo3. Tale relazione è sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

    // 5. // La Commissione convoca, allorché opportuno in sintonia con il ciclo di relazioni, una conferenza cui partecipano le parti interessate alla politica comunitaria in materia di acque di ciascuno Stato membro, per commentare le relazioni di attuazione della Commissione e scambiare esperienze.

    Fra i partecipanti dovrebbero figurare rappresentanti delle autorità competenti, compreso il Parlamento europeo, delle ONG, delle parti sociali ed economiche, delle associazioni dei consumatori, del mondo accademico e scientifico.

    Articolo 24, paragrafo 1

    Modifiche della direttiva

    1. // Gli allegati I, II, III, V, VIII e IX possono essere adeguati all'evoluzione scientifica e tecnica secondo le procedure dell'articolo 25. // 1. // Gli allegati I, II, III, V, VIII e IX possono essere adeguati all'evoluzione scientifica e tecnica secondo le procedure dell'articolo 25 e pubblicati conformemente alle procedure e al calendario di cui all'articolo 22.

    Articolo 26

    Abrogazioni

    1. // A decorrere dal 31 dicembre 2007 sono abrogati i seguenti atti comunitari:

    - // direttiva 75/440/CEE

    - // decisione 77/795/CEE

    - // direttiva 78/659/CEE

    - // direttiva 79/869/CEE

    - // direttiva 79/923/EEC;

    - // direttiva 80/68/CEE e

    - // direttiva 76/464/CEE, ad eccezione dell'articolo 6 che viene abrogato con decorrenza dall'entrata in vigore della presente direttiva.

    // 1. // A decorrere dal 31 dicembre 2001 sono abrogati i seguenti atti comunitari:

    - // decisione 77/795/CEE;

    - // direttiva 79/869/CEE;

    - // direttiva 75/440/CEE.

    2. // A decorrere dal 31 dicembre 2007 sono abrogati i seguenti atti comunitari:

    - // direttiva 78/659/CEE;

    - // direttiva 79/923/CEE;

    - // direttiva 80/68/CEE e

    - // direttiva 76/464/CEE, ad eccezione dell'articolo 6, che sarà soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

    3. // Alla direttiva 76/464/CEE si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

    // a) // l'elenco di priorità adottato conformemente all'articolo 21 sostituisce l'elenco delle sostanze prioritarie riportato nella comunicazione della Commissione al Consiglio del 22 giugno 1982;

    // b) // ai fini dell'articolo 7 della direttiva 76/464/CEE, gli Stati membri possono applicare i principi previsti nella presente direttiva per individuare i problemi relativi all'inquinamento e le sostanze che li provocano, istituire standard di qualità e adottare misure.

    4. // Gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 e gli standard di qualità ambientale stabiliti nell'allegato IX e ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 6 e dagli Stati membri, conformemente all'allegato V per le sostanze che non sono incluse nell'elenco di priorità e ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 6 bis per le sostanze prioritarie per le quali non esistono ancora norme comunitarie, sono considerati standard di qualità ambientale ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7 e dell'articolo 10 della direttiva 96/61/CE.

    5. // Una sostanza che sia inclusa nell'elenco di priorità adottato ai sensi dell'articolo 21 e che non figuri nell'allegato VIII della presente direttiva o nell'allegato III della direttiva 96/61/CE sarà inclusa in tali allegati.

    6. // Per i corpi idrici superficiali gli obiettivi ambientali stabiliti dal primo piano di gestione dei bacini idrografici previsto dalla presente direttiva dovranno avere standard di qualità almeno altrettanto rigorosi di quelli richiesti per l'applicazione della direttiva 76/464/CEE.

    L'allegato II viene sostituito dal seguente testo

    Allegato II della direttiva

    1. ACQUE SUPERFICIALI

    1.1 Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici superficiali

    Gli Stati membri individuano l'ubicazione e il perimetro dei corpi idrici superficiali ed effettuano di tutti una caratterizzazione iniziale seguendo la metodologia indicata in appresso. Ai fini di tale caratterizzazione iniziale gli Stati membri possono raggruppare i corpi idrici superficiali.

    i) Individuare i corpi idrici superficiali all'interno del distretto idrografico come rientranti in una delle seguenti categorie di acque superficiali - fiumi, laghi, acque di transizione o acque costiere - oppure come corpi idrici superficiali artificiali o corpi idrici superficiali fortemente modificati.

    ii) Per ciascuna categoria di acque superficiali, classificare i rispettivi corpi idrici superficiali del distretto idrografico in tipi. Si tratta delle aree acquatiche, che sono definite seguendo il "sistema A" o il "sistema B" descritti al punto 1.2.

    iii) Se si segue il sistema A, classificare in primo luogo il corpo idrico superficiale del distretto idrografico per ecoregioni secondo le aree geografiche descritte al punto 1.2 e indicate nella mappa riportata nell'allegato X. Classificare poi i corpi idrici di ciascuna ecoregione nei tipi di corpi idrici superficiali secondo i descrittori contenuti nelle tabelle relative al sistema A.

    iv) Se si segue il sistema B, gli Stati membri devono conseguire almeno lo stesso grado di classificazione realizzabile con il sistema A. Pertanto, classificare in tipi i corpi idrici superficiali del distretto idrografico avvalendosi dei valori relativi ai descrittori obbligatori nonché di descrittori opzionali, o combinazioni di descrittori, tali da garantire che si possano determinare in modo affidabile le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche.

    v) Per i corpi idrici superficiali artificiali o fortemente modificati, la classificazione si effettua secondo i descrittori relativi a una delle categorie di acque superficiali che maggiormente somigli al corpo idrico artificiale o fortemente modificato di cui trattasi.

    vi) Gli Stati membri presentano alla Commissione una mappa o mappe (formato GIS) dell'ubicazione geografica dei tipi in funzione del grado di classificazione prescritto in base al sistema A.

    1.2 Ecoregioni e tipi di corpi idrici superficiali

    1.2.1 Fiumi

    Sistema A

    Tipologia fissa // Descrittori

    Ecoregione // Ecoregioni indicate nella mappa A riportata nell'allegato X

    Tipo // Tipologia in base all'altitudine

    // elevata > 800 m

    // media da 200 a 800 m

    // bassa 10 000 km2

    Composizione geologica

    // Calcarea

    // Silicea

    // Organica

    Sistema B

    Caratterizzazione alternativa // Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche del fiume o di parte del fiume e quindi incidono sulla struttura e sulla composizione della popolazione biologica

    Fattori obbligatori // altitudine

    latitudine

    longitudine

    composizione geologica

    dimensioni

    Fattori opzionali // distanza dalla sorgente del fiume

    energia di flusso (in funzione del flusso e della pendenza)

    larghezza media del corpo idrico

    profondità media del corpo idrico

    pendenza media del corpo idrico

    forma e configurazione dell'alveo principale

    categoria in funzione della portata del fiume (flusso)

    configurazione della valle

    trasporto di solidi

    capacità di neutralizzazione degli acidi

    composizione media del substrato

    cloruro

    intervallo delle temperature dell'aria

    temperatura media dell'aria

    precipitazioni

    1.2.2 Laghi

    Sistema A

    Tipologia fissa // Descrittori

    Ecoregione // Ecoregioni indicate nella mappa A riportata nell'allegato X

    Tipo // Tipologia in base all'altitudine

    // elevata > 800 m

    // media da 200 a 800 m

    // bassa 3 a 15 m

    // > 15 m

    Tipologia della dimensione in base alla superficie

    // da 0,5 a 1 km2

    // da > 1 a 10 km2

    // da > 10 a 100 km2

    // > 100 km2

    Composizione geologica

    // calcarea

    // silicea

    // organica

    Sistema B

    Caratterizzazione alternativa // Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche del lago e quindi incidono sulla struttura e sulla composizione della popolazione biologica

    Fattori obbligatori // altitudine

    latitudine

    longitudine

    profondità

    composizione geologica

    dimensioni

    Fattori opzionali // profondità media del lago

    forma del lago

    tempo di residenza

    temperatura media dell'aria

    intervallo delle temperature dell'aria

    caratteristiche di mescolamento (ad es. monomittico, dimittico, polimittico)

    capacità di neutralizzazione degli acidi

    livello di fondo della concentrazione di nutrienti

    composizione media del substrato

    fluttuazione del livello delle acque

    1.2.3 Acque di transizione

    Sistema A

    Tipologia fissa // Descrittori

    Ecoregione // Seguenti ecoregioni descritte nella mappa B riportata nell'allegato X:

    Mar Baltico

    Mare di Barents

    Mar di Norvegia

    Mare del Nord

    Oceano Atlantico settentrionale

    Mar Mediterraneo

    Tipo // In base alla salinità media annua

    // 4 macrotidale

    Sistema B

    Caratterizzazione alternativa // Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche delle acque di transizione e quindi incidono sulla struttura e sulla composizione della popolazione biologica

    Fattori obbligatori // latitudine

    longitudine

    escursione di marea

    salinità

    Fattori opzionali // profondità

    velocità della corrente

    esposizione alle onde

    tempo di residenza

    temperatura media dell'acqua

    caratteristiche di mescolamento

    torbidità

    composizione media del substrato

    configurazione

    intervallo delle temperature dell'acqua

    1.2.4 Acque costiere

    Sistema A

    Tipologia fissa // Descrittori

    Ecoregione // Seguenti ecoregioni descritte nella mappa B riportata nell'allegato X:

    Mar Baltico

    Mare di Barents

    Mar di Norvegia

    Mare del Nord

    Oceano Atlantico settentrionale

    Mar Mediterraneo

    Tipo // In base alla salinità media annua

    // 200 m

    Sistema B

    Caratterizzazione alternativa // Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche delle acque costiere e quindi incidono sulla struttura e sulla composizione della comunità biologica

    Fattori obbligatori // latitudine

    longitudine

    escursione di marea

    salinità

    Fattori opzionali // velocità della corrente

    esposizione alle onde

    temperatura media dell'acqua

    caratteristiche di mescolamento

    torbidità

    tempo di ritenzione (insenature chiuse)

    composizione media del substrato

    intervallo delle temperature dell'acqua

    1.3 Fissazione delle condizioni di riferimento tipiche specifiche per i tipi di corpo idrico superficiale

    i. Per ciascun tipo di corpo idrico superficiale caratterizzato conformemente al punto 1.1 sono fissate condizioni idromorfologiche e fisico-chimiche tipiche specifiche che rappresentano i valori degli elementi di qualità idromorfologica e fisico-chimica che l'allegato V, punto 1.1 specifica per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell'allegato V, punto 1.2. Sono fissate condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche che rappresentano i valori degli elementi di qualità biologica che l'allegato V, punto 1.1 specifica per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell'allegato V, punto 1.2.

    ii. Nell'applicare le procedure stabilite nel presente punto ai corpi idrici fortemente modificati o artificiali, i riferimenti allo stato ecologico elevato sono considerati riferimenti al potenziale ecologico massimo definito nell'allegato V, tabella 1.2.5. I valori relativi al potenziale ecologico massimo per un corpo idrico sono riveduti ogni sei anni.

    iii. Le condizioni tipiche specifiche ai fini dei punti i. e ii. e le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche possono basarsi su criteri spaziali o fondarsi sulla modellizzazione ovvero discendere da una combinazione dei due metodi. Nell'impossibilità di seguire tali metodi, gli Stati membri possono stabilire dette condizioni ricorrendo a perizie di esperti. Nel definire lo stato ecologico elevato riguardo alle concentrazioni di inquinanti sintetici specifici, i limiti di rilevazione corrispondono ai limiti raggiungibili dalle tecniche a disposizione nel momento in cui si devono fissare le condizioni tipiche specifiche.

    iv. Per le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche basate su criteri spaziali, gli Stati membri istituiscono una rete di riferimento per ciascun tipo di corpo idrico superficiale. La rete è composta di un numero sufficiente di siti di stato elevato atto a garantire un sufficiente grado di attendibilità per i valori relativi alle condizioni di riferimento, in considerazione della variabilità dei valori degli elementi qualitativi corrispondenti allo stato ecologico elevato per il tipo di corpo idrico superficiale in questione e tenuto conto delle tecniche di modellizzazione da applicare in virtù del punto v.

    v. Le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche basate sulla modellizzazione possono discendere da modelli di estrapolazione o da metodi di estrapolazione all'indietro. I metodi utilizzano i dati storici, paleontologici o di altro tipo disponibili e garantiscono un livello di attendibilità circa i valori delle condizioni di riferimento sufficiente ad assicurare che le condizioni così determinate siano coerenti e valide per ciascun tipo di corpo idrico superficiale.

    vi. Se non risulta possibile fissare, per un elemento qualitativo in un dato tipo di corpo idrico superficiale, condizioni di riferimento tipiche specifiche attendibili a causa della grande variabilità naturale cui l'elemento è soggetto - non soltanto in conseguenza delle variazioni stagionali -, detto elemento può essere escluso dalla valutazione dello stato ecologico per tale tipo di acque superficiali. In questo caso gli Stati membri specificano i motivi dell'esclusione nel piano di gestione del bacino idrografico.

    1.4 Individuazione delle pressioni

    Gli Stati membri raccolgono e tengono aggiornate informazioni sul tipo e la grandezza delle pressioni antropiche significative cui i corpi idrici superficiali di ciascun distretto idrografico rischiano di essere sottoposti, in particolare quanto segue.

    Stima e individuazione dell'inquinamento significativo da fonte puntuale, in particolare l'inquinamento dovuto alle sostanze elencate nell'allegato VIII, proveniente da attività e impianti urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, tra l'altro in base alle informazioni raccolte ai sensi:

    i. degli articoli 9 e 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio,

    ii. degli articoli 15 e 17 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio

    e, ai fini del primo piano di gestione del bacino idrografico:

    iii. dell'articolo 11 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio,

    iv. delle direttive 75/440/CEE, 76/160/CEE, 78/659/CEE e 79/923/CEE del Consiglio.

    Stima e individuazione dell'inquinamento significativo da fonte diffusa, in particolare l'inquinamento dovuto alle sostanze elencate nell'allegato VIII, proveniente da attività e impianti urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, tra l'altro in base alle informazioni raccolte ai sensi:

    i. degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio,

    ii. degli articoli 7 e 17 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio,

    iii. della direttiva del Consiglio sui biocidi

    e, ai fini del primo piano di gestione del bacino idrografico:

    iv. delle direttive 75/440/CEE, 76/160/CEE, 76/464/CEE, 78/659/CEE e 79/923/CEE del Consiglio.

    Stima e individuazione delle estrazioni significative di acqua per usi urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, comprese le variazioni stagionali, la domanda annua complessiva e le perdite dai sistemi di distribuzione.

    Stima e individuazione dell'impatto delle regolazioni significative del flusso idrico, compresi trasferimenti e deviazioni delle acque, sulle caratteristiche complessive del flusso e sugli equilibri idrici.

    Individuazione delle alterazioni morfologiche significative dei corpi idrici.

    Stima e individuazione di altri impatti antropici significativi sullo stato delle acque superficiali.

    Stima dei modelli di utilizzazione del suolo, compresa l'individuazione delle principali aree urbane, industriali e agricole, nonché - ove pertinente - delle zone di pesca e delle foreste.

    1.5 Valutazione dell'impatto

    Gli Stati membri effettuano una valutazione della vulnerabilità dello stato dei corpi idrici superficiali rispetto alle pressioni così individuate.

    Gli Stati membri si servono delle informazioni raccolte - e di qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i dati esistenti sul monitoraggio ambientale - per valutare l'eventualità che i corpi idrici superficiali del distretto idrografico in questione non riescano a conseguire gli obiettivi di qualità ambientale che l'articolo 4 fissa per i corpi idrici. Per facilitare tale valutazione gli Stati membri possono ricorrere a tecniche di modellizzazione.

    Per i corpi che si reputa rischino di non conseguire gli obiettivi di qualità ambientale è effettuata, ove opportuno, una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 10 e dei programmi di misure prescritti all'articolo 13.

    1.6 Designazione dei corpi idrici artificiali o fortemente modificati

    Gli Stati membri possono designare come artificiale o fortemente modificato un corpo idrico superficiale se i mutamenti delle sue caratteristiche artificiali o fortemente modificate, necessari per conseguire lo stato ecologico buono, producono effetti negativi significativi:

    i. sull'ambiente in senso più ampio

    ii. sulla navigazione o il diporto

    iii. sulle attività ai cui fini l'acqua è accumulata (ad es., produzione di energia, fornitura di acqua potabile)

    iv. sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni, l'irrigazione o il drenaggio dei terreni

    v. sullo sviluppo umano.

    2 ACQUE SOTTERRANEE

    2.1 Prima caratterizzazione

    Gli Stati membri effettuano una prima caratterizzazione di tutti i corpi idrici sotterranei allo scopo di valutarne gli utilizzi e appurare in che misura essi rischiano di non conseguire gli obiettivi fissati nell'articolo 4 per ciascun corpo idrico sotterraneo. Ai fini di questa prima caratterizzazione gli Stati membri possono raggruppare i corpi idrici sotterranei. Per l'analisi possono essere utilizzati gli esistenti dati di tipo idrologico, geologico, pedologico, dati relativi all'utilizzazione del suolo, allo scarico, all'estrazione e dati di altro tipo. L'analisi deve tuttavia individuare:

    - l'ubicazione e il perimetro del corpo o dei corpi idrici sotterranei;

    - le pressioni a cui il corpo o i corpi idrici sotterranei rischiano di essere sottoposti, comprese:

    - le fonti diffuse di inquinamento,

    - le fonti puntuali di inquinamento,

    - l'estrazione,

    - il ravvenamento artificiale;

    - la natura generale degli strati sovrastanti nel bacino idrografico da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena;

    - i corpi idrici sotterranei da cui dipendono direttamente ecosistemi acquatici superficiali ed ecosistemi terrestri.

    2.2 Caratterizzazione ulteriore

    A seguito della prima caratterizzazione, gli Stati membri ne effettuano una ulteriore per i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati definiti a rischio, al fine di valutare più precisamente l'entità del rischio in questione e di individuare le eventuali misure da attuare conformemente all'articolo 13. Di conseguenza, la caratterizzazione ulteriore contiene informazioni pertinenti sull'impatto delle attività umane e, se del caso, informazioni circa:

    - le caratteristiche geologiche del corpo idrico sotterraneo, compresi l'estensione e il tipo delle unità geologiche;

    - le caratteristiche idrogeologiche del corpo idrico sotterraneo, compresi la conduttività idraulica, la porosità e il confinamento;

    - le caratteristiche dei depositi e dei terreni superficiali situati nel bacino idrografico da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena, compresi lo spessore, la porosità, la conduttività idraulica e le proprietà assorbenti dei depositi e dei terreni;

    - le caratteristiche di stratificazione delle acque sotterranee all'interno del corpo idrico sotterraneo;

    - un inventario dei sistemi superficiali connessi, compresi gli ecosistemi terrestri e i corpi idrici superficiali con cui il corpo idrico sotterraneo ha una connessione dinamica;

    - le stime delle direzioni e delle velocità di scambio dell'acqua fra il corpo idrico sotterraneo e i sistemi superficiali connessi;

    - i dati sufficienti per calcolare la velocità media annua di ravvenamento globale a lungo termine.

    2.3 Riesame dell'impatto delle attività umane sulle acque sotterranee

    Quanto ai corpi idrici sotterranei che attraversano la frontiera tra due o più Stati membri o che, in base alla prima caratterizzazione effettuata conformemente al punto 2.1, si reputa rischino di non conseguire gli obiettivi fissati per ciascun corpo nel quadro dell'articolo 4, se del caso, per ciascuno di tali corpi idrici sotterranei si raccolgono e si tengono aggiornate le seguenti informazioni:

    - ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo usati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano che forniscono, in media, più di 10 m3 al giorno o servono più di 50 persone;

    - medie annue di estrazione da tali punti;

    - composizione chimica dell'acqua estratta dal corpo idrico sotterraneo;

    - ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo in cui l'acqua è direttamente scaricata;

    - tasso di scarico in tali punti;

    - composizione chimica degli scarichi nel corpo idrico sotterraneo;

    - utilizzazione del suolo nel bacino o nei bacini idrografici da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena, comprese le alterazioni antropiche delle caratteristiche di ravvenamento, quali deviazione di acque meteoriche e di dilavamento mediante riempimento del suolo, ravvenamento artificiale, sbarramento o drenaggio.

    2.4 Riesame dell'impatto delle variazioni dei livelli delle acque sotterranee

    Gli Stati membri individuano inoltre i corpi idrici sotterranei per cui devono essere fissati obiettivi meno rigorosi ai sensi dell'articolo 4, anche prendendo in considerazione gli effetti dello stato del corpo:

    - sulle acque superficiali e gli ecosistemi terrestri connessi

    - sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni e il drenaggio dei terreni

    - sullo sviluppo umano.

    Allegato III

    Allegato III

    Riesame dell'impatto ambientale esercitato dalle attività umane // Sopprimere l'intero allegato

    Allegato III bis della direttiva (nuovo)

    Analisi economica

    // Allegato III bis - Analisi economica

    L'analisi economica riporta informazioni sufficienti e adeguatamente dettagliate (tenuto conto dei costi connessi alla raccolta dei dati pertinenti) al fine di:

    a) // effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, sancito all'articolo 12, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico in questione e, se necessario:

    // - // stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici definiti all'articolo 2, paragrafo 32,

    // - // stime dell'investimento corrispondente, con le relative previsioni;

    (b) // determinare le previsioni sul lungo periodo relative al risparmio raggiungibile incrementando l'efficienza nell'utilizzo delle acque, disaggregato in vari settori di utilizzo, distinti almeno in settore domestico, settore industriale e settore agricolo;

    c) // formarsi un'opinione circa la combinazione delle misure più efficaci sotto il profilo dei costi, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure di cui all'articolo 13 in base ad una stima dei potenziali costi di dette misure.

    Allegato IV, punto 1

    Aree protette

    1. // Se rilevante ai fini della protezione delle acque, il registro delle aree protette istituito dall'articolo 9 comprende almeno i seguenti tipi di aree protette: // 1. // Il registro delle aree protette istituito dall'articolo 9 comprende almeno i seguenti tipi di aree protette:

    Allegato IV, punto 1, i)

    i. // aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 8; // i. // aree designate per l'estrazione effettiva o potenziale di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 8;

    Allegato IV, punto 1, v)

    v. // aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è fondamentale per la loro protezione, compresi i siti opportuni della rete Natura 2000 istituiti ai sensi della direttiva sugli habitat (92/43/CEE) e della direttiva sugli uccelli selvatici (79/409/CEE). // v. // aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è fondamentale per la loro protezione, compresi i siti opportuni della rete Natura 2000 da proteggere ai sensi della direttiva sugli habitat (92/43/CEE) e della direttiva sugli uccelli selvatici (79/409/CEE).

    Allegato V

    1.1.2 Definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico

    Nuovo paragrafo sotto il titolo

    // Le acque aventi uno stato inferiore al sufficiente sono classificate come aventi stato scarso o cattivo.

    Le acque che presentano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato scarso.

    Le acque che presentano gravi alterazioni dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali mancano ampie porzioni di comunità biologiche interessate di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato cattivo.

    Allegato V

    Tabella 1.1.2.1

    Elementi idromorfologici

    Qualità buona

    Consente la presenza della comunità biologica specifica del tipo sopra precisata. // Condizioni compatibili con la presenza delle comunità biologiche specifiche del tipo sopra precisato.

    Allegato V

    Tabella 1.1.2.1

    Elementi chimici: sostanze di cui all'allegato VIII non comprese nei parametri generali

    Qualità elevata

    Concentrazioni non superiori al limite di rilevazione delle tecniche di analisi più avanzate o ai livelli ubiquitari. // Concentrazioni prossime allo zero e almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.

    Allegato V

    Tabella 1.1.2.2

    Parametri idromorfologici

    Qualità buona

    Consente la presenza della comunità biologica specifica del tipo sopra precisato. // Condizioni compatibili con la presenza delle comunità biologiche specifiche del tipo sopra precisato.

    Allegato V

    Tabella 1.1.2.2

    Elementi chimici: sostanze di cui all'allegato VIII non comprese nei parametri generali

    Qualità elevata

    Concentrazioni non superiori al limite di rilevazione delle tecniche di analisi più avanzate o ai livelli ubiquitari. // Concentrazioni prossime allo zero e almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.

    Allegato V

    Tabella 1.1.2.3

    Fattori idromorfologici

    Qualità buona

    Consente la presenza delle comunità biologiche specifiche del tipo sopra precisato. // Condizioni compatibili con la presenza delle comunità biologiche specifiche del tipo sopra precisato.

    Allegato V

    Tabella 1.1.2.3

    Elementi chimici: sostanze di cui all'allegato VIII non comprese nei parametri generali

    Qualità elevata

    Concentrazioni non superiori al limite di rilevazione delle tecniche di analisi più avanzate o ai livelli ubiquitari. // Concentrazioni prossime allo zero e almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.

    Allegato V

    Tabella 1.1.2.4

    Parametri idromorfologici

    Qualità buona

    Consente la presenza delle comunità biologiche specifiche del tipo sopra precisato. // Condizioni compatibili con la presenza delle comunità biologiche specifiche del tipo sopra precisato.

    Allegato V

    Table 1.1.2.4

    Elementi chimici: sostanze di cui all'allegato VIII non comprese nei parametri generali

    Qualità elevata

    Concentrazioni non superiori al limite di rilevazione delle tecniche di analisi più avanzate o ai livelli ubiquitari. // Concentrazioni prossime allo zero e almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.

    Allegato V

    Punto 1.1.2.5.2.v (nuovo)

    // v. // La Commissione organizzerà uno scambio di informazioni sugli standard stabiliti.

    Allegato V

    Punto 1.1.3

    Allegato V, punto 1.1.3 Individuazione delle condizioni di riferimento // Sopprimere il punto.

    Allegato V

    1.1.4.4 bis (nuovo)

    Monitoraggio di indagine

    // Il monitoraggio di indagine è effettuato:

    - // quando sono sconosciute le ragioni di eventuali superamenti;

    - // quando il monitoraggio di sorveglianza indica che per un corpo idrico gli obiettivi di cui all'articolo 4 non saranno probabilmente raggiunti e il monitoraggio operativo non è ancora stato stabilito, al fine di appurare le cause che hanno impedito al corpo idrico o ai corpi idrici di raggiungere gli obiettivi ambientali; o

    - // per valutare l'ampiezza e gli impatti dell'inquinamento accidentale

    e costituisce la base per l'elaborazione di un programma di misure volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali e di misure specifiche atte a porre rimedio agli effetti dell'inquinamento accidentale.

    Allegato V

    1.1.4.7 Norme per il controllo dei parametri di tipo

    Norme per i parametri fisico-chimici

    Norme per i parametri idromorfologici // Norme per i parametri fisico-chimici

    Pertinenti norme CEN/ISO

    Norme per i parametri idromorfologici

    Pertinenti norme CEN/ISO

    Allegato V

    1.1.5, Titolo

    1.1.5 // Controllo e valutazione delle altre acque marine // 1.1.5 // Controllo e valutazione delle acque territoriali e delle altre acque marine

    Allegato V

    1.1.6 Presentazione dei risultati del controllo e classificazione armonizzata della qualità ecologica

    1.1.6.2 Comparabilità dei risultati del controllo biologico

    iii. // La Commissione coordina l'operazione di intercalibrazione. Ogni sistema di controllo biologico impiegato da uno Stato membro ai fini dell'articolo 10 è testato sulla rete di intercalibrazione, nel seguente modo: // iii. // La Commissione coordina l'operazione di intercalibrazione. Ogni sistema di controllo biologico impiegato da uno Stato membro ai fini dell'articolo 10 è testato sulla rete di intercalibrazione, nel seguente modo:

    // (i) // ogni sistema di controllo biologico è applicato a ogni sito della rete di intercalibrazione dell'ecotipo per il quale sarà utilizzato nella pratica. La rete di intercalibrazione comprende almeno cinque siti per ognuno dei cinque livelli qualitativi di ciascun ecotipo; // // (i) // ogni sistema di controllo biologico è applicato a ogni sito della rete di intercalibrazione dell'ecotipo per il quale sarà utilizzato nella pratica. La rete di intercalibrazione comprende almeno cinque siti per ognuno dei cinque livelli qualitativi di ciascun ecotipo;

    // (ii) // i rapporti di qualità ambientale per ciascun sistema di controllo nazionale sono stabiliti per ciascuna delle cinque classi qualitative. Gli Stati membri classificano lo stato ecologico del corpo idrico ai fini della presente direttiva con riferimento ai rapporti così stabiliti. // // (ii) // i rapporti di qualità ambientale per ciascun sistema di controllo nazionale sono stabiliti per ciascuna delle cinque classi qualitative sulla base dei valori medi ottenuti attraverso la rete di intercalibrazione. Gli Stati membri classificano lo stato ecologico del corpo idrico ai fini della presente direttiva con riferimento ai rapporti così stabiliti.

    iv) // L'operazione di intercalibrazione di cui al paragrafo 4 deve essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2002. La Commissione pubblica entro il 30 giugno 2003 una tabella dei valori così fissati. // iv) // L'operazione di intercalibrazione di cui al punto iii deve essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2002. La Commissione pubblica entro il 30 giugno 2003 una tabella dei valori così fissati.

    Allegato V

    1.1.7 Criteri per la designazione delle caratteristiche fisiche fortemente modificate

    1.1.7 Criteri per la designazione delle caratteristiche fisiche fortemente modificate // Soppresso

    Allegato V

    1.2.1 Selezione dei siti di controllo nonché metodo e frequenza

    del campionamento e delle analisi

    La selezione avviene come precisato nella legislazione che stabilisce la norma di qualità ambientale. In assenza di orientamenti specifici, adottare lo schema relativo alle sostanze dell'elenco prioritario di cui al punto 1.1.4.3. // La selezione avviene come precisato nella legislazione che stabilisce la norma di qualità ambientale. In assenza di orientamenti specifici, ovvero se gli orientamenti sono insufficienti ai fini degli obiettivi della presente direttiva, adottare lo schema relativo alle sostanze dell'elenco prioritario di cui ai punti 1.1.4.3., 1.1.4.4. e 1.1.4.7.

    Allegato V

    2. ACQUE SOTTERRANEE

    2.1 ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO

    Individuazione, mappaggio e caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei

    Gli Stati membri provvedono all'individuazione, al mappaggio e alla caratterizzazione di tutti i corpi idrici sotterranei a livello nazionale, regionale e locale.

    // Soppresso

    Nel caratterizzare i corpi idrici sotterranei sono raccolte le informazioni seguenti, se pertinenti per ciascun corpo idrico sotterraneo:

    // perimetro e superficie del corpo idrico sotterraneo,

    // caratteristiche geologiche del corpo idrico sotterraneo, compresi estensione e tipo delle unità geologiche,

    // caratteristiche idrogeologiche della falda acquifera, compresi conduttività idraulica, porosità e confinamento,

    // caratteristiche dei depositi superficiali e del suolo sovrastante la falda acquifera, compresi spessore, porosità, conduttibilità idraulica, proprietà assorbenti,

    // caratteristiche di stratificazione delle acque sotterranee all'interno del corpo idrico sotterraneo,

    // inventario dei sistemi superficiali connessi, compresi gli ecosistemi terrestri e i corpi idrici superficiali con cui il corpo idrico sotterraneo ha una connessione dinamica, //

    // stime delle direzioni e delle velocità di scambio dell'acqua fra il corpo idrico sotterraneo e i sistemi superficiali connessi,

    // dati sufficienti per calcolare la velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine. //

    Nel caratterizzare l'impatto delle attività umane, sono raccolte e tenute aggiornate per ciascun corpo idrico sotterraneo le informazioni seguenti: //

    // ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo da cui viene estratta l'acqua,

    // composizione chimica dell'acqua estratta dal corpo idrico sotterraneo,

    // ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo che ricevono scarichi diretti di acqua,

    // tassi di scarico in tali punti,

    // composizione chimica delle acque scaricate nel corpo idrico sotterraneo, //

    // destinazione dei terreni nel bacino imbrifero del corpo sotterraneo, comprese le alterazioni antropiche delle caratteristiche di ravvenamento del corpo sotterraneo, tra cui deviazione delle acque piovane e del deflusso mediante interramento, ravvenamento artificiale, costruzione di dighe, drenaggio,

    // aree di sviluppo che possono risultare danneggiate da eventuali cambiamenti del livello delle acque sotterranee. //

    Sono fornite informazioni sufficienti a consentire un calcolo affidabile dell'equilibrio idrico di ciascun corpo sotterraneo, per individuare la variazione netta delle riserve idriche nel corpo risultante dal volume totale di acqua di flusso e deflusso dal medesimo. //

    Allegato V

    2. ACQUE SOTTERRANEE

    2.2.2 DEFINIZIONE DI STATO QUANTITATIVO BUONO

    Il livello di acque sotterranee nel corpo sotterraneo è conforme al conseguimento dello stato quantitativo buono definito all'articolo 2.

    Il livello delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche tali da impedire il conseguimento degli obiettivi di qualità ecologica specificati all'articolo 4 per le acque superficiali connesse o da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica di tali acque ovvero da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri connessi.

    Il livello delle acque sotterranee non presenta alcuna tendenza antropica che ne possa determinare alterazioni di questo tipo.

    Alterazioni della direzione di flusso risultanti da variazioni del livello possono verificarsi, su base temporanea o permanente, in un'area delimitata nello spazio; tali inversioni non causano tuttavia l'intrusione di acqua salata o di altro tipo né imprimono alla direzione di flusso una tendenza antropica che potrebbe determinare siffatte intrusioni. // Il livello di acque sotterranee nel corpo sotterraneo è tale che la media annua dell'estrazione a lungo termine non esaurisca le risorse idriche sotterranee disponibili.

    Di conseguenza, il livello delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche tali da:

    - // impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali specificati all'articolo 4 per le acque superficiali connesse;

    - // comportare un deterioramento significativo della qualità di tali acque;

    - // recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.

    Inoltre, alterazioni della direzione di flusso risultanti da variazioni del livello possono verificarsi, su base temporanea o permanente, in un'area delimitata nello spazio; tali inversioni non causano tuttavia l'intrusione di acqua salata o di altro tipo né imprimono alla direzione di flusso alcuna tendenza antropica duratura e chiaramente identificabile che possa determinare siffatte intrusioni.

    Allegato V

    2. ACQUE SOTTERRANEE

    2.3.2 DEFINIZIONE DI STATO CHIMICO BUONO

    La composione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti:

    - // sottoindicate non presentano effetti di intrusione salina o di altro tipo

    - // non superano le norme di qualità ambientale sottoindicate

    - // non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 per le acque superficiali connesse né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri connessi,

    e i dati di controllo non presentano tendenze che possano condurre a un superamento di tali norme di qualità ambientale, al mancato conseguimento di tali obiettivi ambientali, a un siffatto deterioramento della qualità ecologica o chimica delle acque superficiali connesse o a tale danno per gli ecosistemi terrestri connessi. // La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti:

    - // sottoindicate non presentano effetti di intrusione salina o di altro tipo;

    - // non superano gli standard di qualità applicabili ai sensi di altri atti normativi comunitari;

    - // non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 per le acque superficiali connesse né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.

    Non indica intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo. // Le variazioni della conduttività non indicano intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo.

    Eventuali norme di qualità ambientale stabilite ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 6 o di qualsiasi altro atto normativo comunitario pertinente.

    //

    Eventuali norme di qualità ambientale stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 8 o dell'articolo 21, paragrafo 6 ovvero norme applicabili in virtù di altri atti normativi comunitari pertinenti. //

    Allegato VI

    Elenco degli elementi da inserire nei programmi di misure

    Parte B, paragrafo 1, punto vi bis (nuovo)

    Ricostituzione e ripristino delle zone umide // re-creation and restoration of wetland areas

    Allegato VII, punto viii

    d) // sintesi delle misure adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera d) per i corpi idrici aventi uno stato chimico inferiore al livello "buono"; // d) // sintesi delle misure adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera d) per i corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi ambientali previsti all'articolo 4;

    f) // descrizione dettagliata delle misure supplementari adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera f); e // f) // descrizione dettagliata delle altre misure adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera e);

    g) // descrizione dettagliata delle misure supplementari adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, // g) // descrizione dettagliata delle misure supplementari adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera f); e

    // g) bis // descrizione dettagliata delle misure supplementari adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4,

    compresi, per ciascuno dei casi illustrati, i singoli o gli organismi responsabili dell'esecuzione delle varie misure e le scadenze per l'attuazione prevista; e // compresi, per ciascuno dei casi illustrati, i singoli o gli organismi responsabili dell'esecuzione delle varie misure e le scadenze per l'attuazione prevista; e

    Allegato VII, punti 3 e 4

    3. // Il piano di gestione dei bacini idrografici contiene una sintesi dei risultati delle consultazioni pubbliche sulla proposta di piano non definitiva svolte ai sensi dell'articolo 17, unitamente ad una sintesi delle modifiche apportate in seguito ad esse.

    4. // Il piano di gestione dei bacini idrografici contiene il riferimento ad eventuali programmi e piani contemplati dall'articolo 18. // 3. // Il piano di gestione dei bacini idrografici contiene una sintesi dei risultati delle consultazioni pubbliche sulla proposta di piano non definitiva e dei relativi lavori preparatori ai sensi dell'articolo 17, unitamente ad una sintesi delle modifiche apportate in seguito ad esse.

    4. // Il piano di gestione dei bacini idrografici contiene un registro degli eventuali programmi e dei piani di gestione più dettagliati per il distretto idrografico, relativi a sottobacini, settori, problematiche o categorie di acque particolari, oltre che una sintesi dei rispettivi contenuti.

    Allegato VIII, punto 4

    4. // Sostanze e preparati di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulla riproduzione nell'ambiente acquatico o attraverso di esso. // 4. // Sostanze o preparati o i relativi prodotti di decomposizione di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso.

    Allegato VIII, 12 bis (nuovo)

    // 12 bis. Sostanze radioattive di sintesi.

    Fatto a bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

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