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Document 51999PC0255

    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 66/98 che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico

    /* COM/99/0255 def. */

    51999PC0255

    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 66/98 che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico /* COM/99/0255 def. */


    Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 66/98 che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    La presente proposta riguarda gli obblighi internazionali della Comunità europea per quanto riguarda la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico.

    Nel corso della riunione annuale del 6 novembre 1998 la Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) ha adottato misure di conservazione per la zona della convenzione relativamente al periodo 7 novembre 1998 – 30 novembre 1999. Obiettivo della presente proposta è di integrare tali raccomandazioni nella normativa comunitaria. Rientrano in tali misure:

    * i limiti di cattura per talune specie,

    * il divieto di pesca diretta di talune specie,

    * la riduzione della mortalità accidentale degli uccelli marini dovuta alla pesca con palangari.

    Tali misure di conservazione diventeranno vincolanti a decorrere dal 9 maggio 1999 salvo obiezioni sollevate dalle parti contraenti.

    La Commissione propone al Consiglio di adottare il presente regolamento.

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 66/98 che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997 (1), che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96, modificato dal regolamento (CE) n. 2479/98 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 21,

    (1) GU L 6 del 10.1.1998, pag. 1.

    (2) GU L 309 del 19.11.1998, pag. 1.

    vista la proposta della Commissione (3),

    (3) GU

    (1) considerando che il regolamento (CE) n. 66/98 integra nella normativa comunitaria le misure di conservazione e di controllo adottate dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata "CCAMLR";

    (2) considerando che nel corso della riunione annuale del 6 novembre 1998 la CCAMLR, su raccomandazione del proprio comitato scientifico, ha adottato nuove misure di conservazione per la zona della convenzione della CCAMLR relativamente al periodo dal 7 novembre 1998 al 30 novembre 1999;

    (3) considerando che tali misure di conservazione diventeranno vincolanti a decorrere dal 9 maggio 1999;

    (4) considerando che i membri della CCAMLR hanno convenuto di applicare le misure di conservazione adottate il 6 novembre 1998 a titolo provvisorio, prima che diventino vincolanti, in quanto alcune riguardano le campagne di pesca avviate il 7 novembre 1998 o successivamente;

    (5) considerando che la Comunità, in quanto parte contraente della convenzione, è tenuta ad assicurare che le misure adottate dalla CCAMLR siano applicate ai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri, con effetto dalle date previste;

    (6) considerando che si dovrebbe modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 66/98,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 66/98 è modificato come segue:

    1. All'articolo 2:

    a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

    "Il permesso di pesca speciale, o una copia autorizzata dello stesso, deve trovarsi a bordo del peschereccio e poter essere ispezionato in qualunque momento da un ispettore designato dalla CCAMLR nella zona definita all'articolo 1.";

    b) dopo il paragrafo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

    " 1bis. Gli Stati membri si assicurano che ogni peschereccio battente la propria bandiera notifichi l'entrata e l'uscita nella zona della convenzione e i movimenti tra le sottozone e le divisioni FAO Antartico".

    2. L'articolo 4 è modificato come segue:

    a) al paragrafo 3, la data "6 novembre 1998" è sostituita dalla data "30 novembre 1999";

    b) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

    "4. Dal 7 novembre 1998 e fino al 30 novembre 1999 è vietata la pesca diretta di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 48.5, 88.1, 88.2, 88.3 Antartico e nella divisione FAO 58.4.1 Antartico.";

    c) al paragrafo 6, i termini "dal 7 novembre e fino al 6 novembre 1998" sono sostituiti dai termini "dal 7 novembre 1998 e fino al 30 novembre 1999";

    d) il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

    "7. E' vietata la pesca diretta di D. Mawsoni nella sottozona FAO 48.4 Antartico e di D. eleginoides nella sottozona FAO 58.7 Antartico, tranne che per fini di ricerca scientifica a norma dell'articolo 17."

    3. All'articolo 5:

    (a) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    "2. Il totale ammissibile di cattura (TAC) per Dissostichus eleginoides è fissato a:

    a) 3.500 t nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal 15 aprile al 31 agosto 1999, oppure fino al momento in cui detto quantitativo è esaurito;

    b) 28 t nella sottozona FAO 48.4 Antartico dal 15 aprile al 31 agosto 1999, oppure fino al momento in cui detto quantitativo o il TAC di cui alla lettera a) è esaurito;

    c) 3.690 t nella divisione FAO 58.5.2 Antartico dal 7 novembre 1998 al 30 novembre 1999.

    d) Le parti comunitarie dei TAC per le attività di pesca nuove o sperimentali concernenti Dissostichus eleginoides nella zona della convenzione e la relativa ripartizione tra gli Stati membri sono stabilite nell'allegato V. Tale attività di pesca è disciplinata dalle condizioni generali stabilite nell'appendice dell'allegato V.

    Gli Stati membri interessati confermano alla Commissione la loro intenzione di effettuare attività di pesca nuove o sperimentali prima di darvi inizio".

    c) al paragrafo 3 il primo comma è sostituito dal testo seguente:

    "Il TAC per Champsocephalus gunnari è fissato a 4.840 t nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal 7 novembre 1998 al 31 marzo 1999.";

    d) il paragrafo 4 è modificato come segue:

    i termini "dal 7 novembre 1997 e fino al 6 novembre 1998" nel primo e nel secondo comma sono sostituiti dai termini "dal 7 novembre 1998 fino al 30 novembre 1999";

    e) al paragrafo 5, il punto (iii) è sostituito dal testo seguente:

    "In tutte le attività di pesca diretta nella divisione FAO 58.5.2 Antartico poste in essere dal 7 novembre 1998 al 30 novembre 1999:

    * le catture accessorie di Lepidonotothen squamifrons non devono superare 80 t,

    * le catture accessorie di Channichthys rhinoceratus non devono superare 150 t.

    Le catture accessorie nella divisione FAO 58.5.2 Antartico di tutte le specie ittiche non menzionate al primo comma, e per le quali non vigano altri limiti di cattura, non devono superare 50 t."

    4. L'articolo 8 è modificato come segue:

    a) al paragrafo 1, punto i), la data "1° aprile 1998" è sostituita dalla data "15 aprile 1999";

    b) al paragrafo 2, punto i), i termini "tra il 31 luglio e il 25 agosto 1998" sono sostituiti dai termini "tra il 31 luglio e il 31 agosto 1999" e la data "25 settembre 1998" è sostituita dalla data "25 settembre 1999".

    5. All'articolo 11, paragrafi 1 e 2, tutti i riferimenti al 1998 sono sostituiti da riferimentio al 1999.

    6. L'articolo 12 è modificato come segue:

    a) al paragrafo 1:

    i) alla lettera a), i termini "dal 7 novembre 1997 al 6 novembre 1998" sono sostituiti dai termini "dal 7 novembre 1998 al 30 novembre 1999" e i termini "dal 1° aprile al 31 agosto 1998" sono sostituiti dai termini "dal 15 aprile al 31 agosto 1999";

    ii) alla lettera b), i termini "dal 7 novembre 1997 al 31 marzo 1998" sono sostituiti dai termini "dal 7 novembre 1998 al 31 marzo 1999";

    iii) è aggiunta una nuova lettera c):

    "Champsocephalus gunnari nella divisione FAO 58.5.2 Antartico dal 7 novembre 1998 al 30 novembre 1999."

    7. All'articolo 18 è aggiunto il seguente nuovo comma prima del comma esistente:

    "Nell'allegato VI sono stabilite le norme per il regime di pesca sperimentale del granchio nella sottozona FAO 48.3 Antartico durante le campagne 1998/1999 - 1999/2000 e le zone di pesca autorizzate."

    8. All'articolo 19:

    a) alla lettera a) i termini "dal 7 novembre 1997 al 6 novembre 1998" sono sostituiti dai termini "dal 7 novembre 1998 al 30 novembre 1999";

    b) alla lettera b) i termini "dal 1° aprile 1997 al 31 agosto 1998" sono sostituiti dai termini "dal 15 aprile 1998 al 31 agosto 1999";

    c) alla lettera c) i termini "dal 7 novembre 1997 al 31 marzo 1998" sono sostituiti dai termini "dal 7 novembre 1998 al 31 marzo 1999";

    d) alla lettera d) i termini "dall'7 novembre 1997 al 6 novembre 1998" sono sostituiti dai termini "dal 7 novembre 1998 al 30 novembre 1999".

    9. Gli allegati I e II del presente regolamento sono inseriti dopo l'allegato V.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il presidente

    ALLEGATO I

    "ALLEGATO VI"

    Progetti di attività pesca nuove e sperimentali da parte di navi comunitarie raccomandati dal CCAMLR per Dissostichus spp nel 1999 nella zona della convenzione.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice all'ALLEGATO VI

    Misure generali per le attività di pesca nuove e sperimentali con palangari concernenti Dissostichus spp. nella zona della convenzione nella campagna 1998/99

    1. Le attività di pesca nuove e sperimentali sono consentite solo con l'uso di palangari; la campagna di pesca inizia il 15 aprile e termina il 31 agosto 1999.

    2. Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca nonché a evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. A tal fine la pesca praticata in un dato comparto (5) deve essere interrotta quando le catture riportate raggiungono 100 t e il comparto in questione viene chiuso alla pesca per il resto della campagna. L'attività di pesca in un determinato comparto è limitata ad un peschereccio alla volta.

    (5) Si intende per comparto una zona di 0,5° di latitudine e di 1° di longitudine rispetto all'angolo nordoccidentale della divisione o della sottozona statistica. Ogni comparto è delimitato dalla latitudine del suo confine nordoccidentale e dalla longitudine del confine più vicino a 0°.

    3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2:

    i) la posizione geografica precisa del punto di equidistanza tra l'inizio e la fine del palangaro viene determinata con l'ausilio di strumenti idonei;

    ii) le informazioni relative alle catture e allo sforzo suddivise per specie devono essere comunicate conformemente al presente regolamento, in particolare agli articoli da 7 a 12;

    iii) la CCAMLR informa tutte le parti contraenti che partecipano a tali attività di pesca quando le catture totali combinate con palangari di Dissostichus eleginoides e di Dissostichus mawsoni in un determinato comparto superano 100 t.

    4. Le catture accessorie nel corso delle attività di pesca nuove e sperimentali di una specie diversa da Dissostichus spp. nelle divisioni e sottozone statistiche in questione sono limitate a 50 t.

    5. Si deve comunicare il numero di esemplari e il peso totale di Dissostichus eleginoides e di Dissostichus mawsoni scartati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso.

    6. Ogni nave che partecipa ad attività di pesca nuove e sperimentali concernenti Dissostichus spp. nella campagna 1998/99 deve avere a bordo almeno un osservatore scientifico, designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR , per l'intera durata delle attività di pesca della campagna.

    7. I dati raccolti fino al 31 agosto 1999 sono comunicati alla CCAMLR entro il 30 settembre 1999.

    Programma di raccolta dei dati relativi alle attività di pesca nuove e sperimentali con palangari

    1. Tutte le navi sono tenute a rispettare le condizioni stabilite dalla CCAMLR, compreso il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 5 giorni (51/XII), e dovranno attenersi al sistema di dichiarazione mensile dei dati biologici e dei dati di sforzo.

    2. Saranno raccolte tutte le informazioni richieste dal Manuale degli osservatori scientifici della CCAMLR, segnatamente:

    i) le catture per retata e le catture per sforzo, suddivise per specie;

    ii) la frequenza di lunghezza delle specie comuni per retata;

    iii) il sesso e il grado di maturità sessuale delle specie comuni;

    iv) la dieta e il contenuto dello stomaco;

    v) le squame e/o gli otoliti per la determinazione dell'età;

    vi) le catture accessorie di pesci e altri organismi; e

    vii) l'osservazione della frequenza e della mortalità incidentale di uccelli marini e di mammiferi correlate alle operazioni di pesca.

    3. Saranno raccolti dati specifici relativi alla pesca con palangari, segnatamente:

    i) il numero di pesci persi in superficie;

    ii) il numero di ami innescati;

    iii) il tipo di esca;

    iv) il tasso di adescamento (in percentuale);

    v) il tipo di amo;

    vi) i tempi di innesco, di immersione e di salpamento;

    vii) la profondità marina a ciascuna estremità del palangaro al salpamento; e

    vii) il tipo di fondale.

    ALLEGATO II

    "ALLEGATO VII"

    REGIME SPERIMENTALE DI PESCA DEL GRANCHIO NELLA SOTTOZONA FAO 48.3 ANTARTICO PER LE CAMPAGNE 1998/1999 E 1999/2000

    Le seguenti misure si applicano a tutte le attività di pesca del granchio nella sottozona FAO 48.3 Antartico per le campagne di pesca 1998/1999 e 1999/2000. Tutte le navi che partecipano alla pesca del granchio nella sottozona 48.3 debbono condurre le proprie operazioni di pesca secondo il regime sperimentale qui di seguito illustrato:

    1. Il regime sperimentale comporta almeno due fasi. La fase 1 si svolge durante la prima campagna nella quale una nave partecipa al regime. La fase 2 ed eventuali altre fasi si svolgono durante la campagna di pesca successiva.

    2. Le navi debbono realizzare la fase 1 del regime sperimentale all'inizio della prima campagna durante la quale partecipano alla pesca del granchio. Per la fase 1 si applicano le seguenti condizioni:

    i) la fase 1 corrisponde alle prime 200.000 ore di sforzo di immersione delle nasse all'inizio della prima campagna di pesca;

    ii) ogni nave che realizza la fase 1 deve trascorrere le prime 200.000 ore di sforzo di immersione delle nasse in una zona delimitata da dodici comparti di 0,5° di latitudine su 1° di longitudine.

    I comparti sono numerati da A a L. L'appendice all'allegato II illustra i comparti (figura 1) e la posizione geografica è delimitata dalle coordinate dell'angolo nordorientale del comparto.

    Per ogni trave, il numero di ore d'immersione delle nasse è calcolato moltiplicando il numero totale delle nasse fissate sul trave per il tempo d'immersione (in ore) del trave. Per ogni trave il tempo d'immersione è calcolato dall'inizio della cala sino all'inizio dell'operazione di recupero;

    (iii) nessuna nave può pescare al di fuori della zona delimitata dai dodici comparti di 0,5° di latitudine su 1° di longitudine prima di aver terminato la fase 1;

    iv) durante la fase 1 le navi non possono totalizzare più di 30.000 ore d'immersione delle nasse per ogni comparto di 0,5° di latitudine su 1° di longitudine;

    v) se una nave rientra in porto prima di aver totalizzato 200.000 ore d'immersione delle nasse durante la fase 1, essa dovrà utilizzare le ore restanti prima di considerare completata la fase 1;

    vi) una volta completate le 200.000 ore d'immersione delle nasse nell'ambito delle operazioni di pesca sperimentale, le navi considerano terminata la fase 1 e iniziano a pescare normalmente.

    3. Le normali operazioni di pesca sono condotte in base alle regole indicate nell'articolo 3, nell'articolo 5, paragrafo 4, nell'articolo 6, paragrafo 2 e nell'articolo 8, paragrafo 2.

    4. Alle normali operazioni di pesca effettuate dopo la fase 1 del regime di pesca sperimentale si applica il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per periodo di dieci giorni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

    5. Le navi avviano la fase 2 ed eventuali altre fasi del regime sperimentale all'inizio della seconda campagna di pesca durante la quale partecipano alla pesca del granchio.

    Se una nave avvia la fase 1 del regime di pesca sperimentale durante le campagne di pesca 1998/1999 o 1999/2000, il comitato scientifico della CCAMLR e il suo gruppo di lavoro sulla valutazione degli stock ittici consiglieranno la CCAMLR sulla corretta strategia sperimentale, fase 2, da adottare per la successiva campagna di pesca. Verranno proposte in particolare misure affinché:

    i) nel corso della sua seconda campagna di partecipazione al regime di pesca sperimentale ogni nave utilizzi circa un mese dello sforzo di pesca;

    e

    ii) sia predisposto un sistema di raccolta e trasmissione dei dati adeguato alla strategia di pesca sperimentale raccomandata.

    6. I dati raccolti durante il regime di pesca sperimentale nelle fasi 1 e 2 fino al 30 giugno di un anno australe sono trasmessi alla CCAMLR entro il 31 agosto del successivo anno australe.

    7. Le navi che hanno completato tutte le fasi del regime sperimentale non sono tenute ad effettuare operazioni di pesca sperimentale nelle campagne successive. Queste navi debbono tuttavia rispettare le direttive stabilite dall'articolo 3, dall'articolo 5 paragrafo 4, dall'articolo 6, paragrafo 2 e dall'articolo 8, paragrafo 2.

    8. I pescherecci partecipano al regime di pesca sperimentale in modo indipendente (possono decidere, per esempio, di non collaborare per completare le fasi dell'esperimento).

    9. I granchi catturati durante il regime di pesca sperimentale sono considerati come parte del TAC in vigore per la campagna di pesca in corso [per le campagne 1998/99 e 1999/2000, ad esempio, le catture sperimentali si considerano parte del TAC di 1.600 t fissato all'articolo 5, paragrafo 4].

    10. Le navi che partecipano al regime di pesca sperimentale devono avere a bordo almeno un osservatore scientifico durante tutte le attività di pesca.

    11. Il regime di pesca sperimentale è istituito per un periodo di due anni australi (1998/1999 e 1999/2000) nel corso del quale la Commissione può rivedere le modalità del regime.

    I pescherecci che iniziano la pesca sperimentale durante le campagne 1998/1999 e 1999/2000 debbono completare il regime durante la campagna 1999/2000.

    Al presente allegato è acclusa un'appendice.

    Appendice all'ALLEGATO VII

    UBICAZIONE DELLE ZONE DI PESCA PER IL REGIME DI PESCA SPERIMENTALE DEL GRANCHIO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Figura 1: Operazioni per la fase 1 del regime sperimentale di pesca del granchio nelle sottozona FAO 48.3 Antartico.

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