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Document 51999PC0252

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti industriali e agricoli

/* COM/99/0252 def. */

51999PC0252

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti industriali e agricoli /* COM/99/0252 def. */


Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti industriali e agricoli (presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Durante il primo trimestre di quest'anno, la Commissione, coadiuvata dal Gruppo "Economia tariffaria", ha esaminato tutte le richieste di sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune presentate dagli Stati membri, comprese le richieste di modifica delle sospensioni attualmente in vigore.

La proposta allegata riguarda determinati prodotti industriali.

Le richieste di sospensione relative ai prodotti di cui sopra sono state esaminate in base ai criteri indicati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e di contingenti tariffari autonomi (v. GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2).

In seguito a detto esame, la Commissione ritiene giustificata la sospensione o la riduzione dei dazi per i prodotti indicati nell'allegato I della presente proposta di regolamento.

Essa ritiene inoltre che, considerati gli interessi economici della Comunità, il mantenimento della sospensione per i prodotti di cui all'allegato II della presente proposta di regolamento non sia più giustificato.

Il presente regolamento, infatti, comporta due allegati che contengono, rispettivamente, l'elenco dei prodotti per i quali si propone una sospensione, o la cui designazione (compreso il codice della nomenclatura) è stata modificata, e l'elenco dei prodotti eliminati dall'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96.

Si è tenuto conto nel modo seguente delle modifiche, rivelatesi necessarie, della designazione di alcuni prodotti indicati in allegato al regolamento (CE) n. 1255/96:

- aggiunta del codice della nomenclatura del prodotto (indicato in allegato al regolamento (CE) n. 1255/96) nell'allegato II,

- aggiunta della nuova descrizione modificata del prodotto nell'allegato I.

La durata della misura proposta è indeterminata in quanto modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio, anch'esso valido a tempo indeterminato.

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti industriali e agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che è nell'interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi, che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2797/98 [2];

[1] GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1.

[2] GU L 352 del 29.12.1998, pag. 1.

(2) considerando che i prodotti di cui al suddetto regolamento, per i quali la Comunità non ha più interesse a mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o di cui occorre modificare la designazione in funzione degli sviluppi tecnici, devono essere eliminati dall'elenco ad esso allegato;

(3) considerando che, per motivi di chiarezza, si devono quindi considerare nuovi i prodotti di cui occorre modificare la designazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è modificato come segue:

1) i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento sono inseriti.

2) i prodotti i cui codici sono elencati nell'allegato II del presente regolamento sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno terzo successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorre dal 1 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti industriali e agricoli.

2. LINEA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E

Capitolo 12, articolo 120.

3. BASE GIURIDICA

Articolo 26 del Trattato CE.

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

Sospensione dei dazi della TDC per i summenzionati prodotti.

5. INCIDENZA FINANZIARIA

Nel regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio, attualmente in vigore, non si è indicata una data di scadenza onde ridurre i problemi economici dovuti alla durata dei regolamenti precedenti.

La presente proposta di regolamento del Consiglio riprende solo le modifiche dell'allegato del regolamento indispensabili per tener conto:

1. delle nuove richieste di sospensioni presentate e accettate;

2. degli sviluppi tecnici dei prodotti, dell'evoluzione economica del mercato, che impongono di eliminare alcune delle sospensioni esistenti;

3. delle modifiche dei codici della nomenclatura.

Ovviamente, solo le modifiche di cui al punto 1. e 2. hanno un'incidenza finanziaria.

Aggiunta:

Oltre alle modifiche dovute a un cambiamento del codice NC, questo allegato comprende 50 nuovi prodotti. Le sospensioni corrispondenti generano un importo di dazi non riscossi pari a 10 MEUR, calcolato in base alle importazioni previste nello Stato membro richiedente per il 1999.

Dalle statistiche degli anni precedenti, tuttavia, risulta che detto importo deve essere maggiorato di un fattore medio stimato a 1,8 per tener conto delle importazioni effettuate negli altri Stati membri che applicano le stesse sospensioni. Ne consegue una perdita di entrate di circa 18 MEUR.

Eliminazione:

Il presente allegato prevede l'eliminazione di 4 prodotti corrispondenti a dazi nuovamente riscossi e ad un aumento quindi delle risorse di 1,3 MEUR, determinati sulla base di domande di sospensione o delle statistiche disponibili (1996).

Risultato:

Il prossimo anno, il presente regolamento dovrebbe quindi comportare una perdita di risorse proprie valutata, tenuto conto delle approssimazioni, a 18 - 1,3 = 16,7 MEUR circa e cioè un aumento di perdita di risorse, per una perdita complessiva per il 1999 stimata a 612,6 + 16,7 = 629,3 MEUR, corrispondente, sulla base delle statistiche disponibili (1996), alle sospensioni concesse dal regolamento modificato.

La corrispondente diminuzione di profitto delle risorse proprie tradizionali dovrà essere finanziata dagli Stati membri attraverso un ricorso supplementare al PNL.

6. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

Il controllo della destinazione particolare di alcuni dei prodotti di cui al presente regolamento del Consiglio avverrà in conformità degli articoli 291-304 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa le disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario.

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