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Document 51999PC0223

    Proposta modificata di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole nei vari sistemi di allevamento

    /* COM/99/0223 def. - CNS 98/0092 */

    GU C 184 del 30.6.1999, p. 4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51999PC0223

    Proposta modificata di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole nei vari sistemi di allevamento /* COM/99/0223 def. - CNS 98/0092 */

    Gazzetta ufficiale n. C 184 del 30/06/1999 pag. 0004


    Proposta modificata di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole nei vari sistemi di allevamento(1)

    (1999/C 184/03)

    COM(1999) 223 def. - 98/0092(CNS)

    (Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 12 maggio 1999)

    L'11 marzo 1998 la Commissione ha presentato la proposta suddetta al Consiglio.

    A seguito del parere espresso dal Parlamento europeo nella sessione del 28 gennaio 1999, la proposta iniziale è modificata come segue:

    - È aggiunto il seguente considerando: "considerando altresì fondamentale tener conto in maniera equilibrata di tutti gli elementi, in particolare degli aspetti patologici nonché delle implicazioni socioeconomiche e ambientali;"

    - All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo: "6. 'troncatura del becco': asportazione della punta della mandibola superiore e inferiore."

    - All'articolo 3, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: "1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2001, i sistemi di allevamento di recente costruzione o ristrutturati e tutti i sistemi di allevamento di questo tipo messi in funzione per la prima volta, ad eccezione di quelli già contemplati dalla direttiva 88/166/CEE, soddisfino almeno i seguenti requisiti:"

    - All'articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente: "b) tutte le galline devono disporre di posatoi appropriati, disposti ad almeno 10 cm dal pavimento o dal ripiano intermedio, privi di bordi aguzzi e che offrano almeno 15 cm di spazio per volatile. La distanza orizzontale fra posatoi non deve essere superiore a 1 m;"

    - All'articolo 3, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dal testo seguente: "e) in caso di utilizzazione di abbeveratoi continui, ogni animale deve potervi accedere su una lunghezza di almeno 3 cm; in caso di abbeveratoi circolari di almeno 1,5 cm. In caso di utilizzazione di abbeveratoi a tettarella o a coppetta è prevista almeno una tettarella o una coppetta ogni 10 volatili. Se del gruppo fanno parte meno di 10 animali, almeno due tettarelle o due coppette devono essere raggiungibili da tale gruppo di animali."

    - All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Nei sistemi di allevamento che consentono agli animali di muoversi liberamente fra i diversi livelli, oltre ai requisiti del paragrafo 1 devono essere soddisfatte le seguenti condizioni supplementari:

    a) il numero di galline nel pollaio non deve superare le 20 unità per m2 e la superficie occupata dai nidi non viene considerata parte della superficie del pollaio;

    b) l'altezza minima fra i vari livelli deve essere di 50 cm;

    c) gli abbeveratoi e le mangiatoie devono essere ripartiti in modo uniforme;

    d) le autorità competenti possono autorizzare la troncatura del becco a condizione che venga praticata solo su pulcini di età inferiore a 10 giorni;

    e) almeno un terzo della superficie del pollaio deve essere coperto dalla lettiera."

    - All'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. Se si utilizzano gabbie attrezzate, oltre ai requisiti del paragrafo 1 devono essere soddisfatte le seguenti condizioni supplementari:

    a) le gabbie hanno un'altezza minima di 50 cm in ciascun punto;

    b) le gabbie sono provviste di un'apertura completa nella parte anteriore o di un'apertura equivalente su un altro lato della gabbia stessa per evitare che i volatili possano ferirsi;

    c) le file di gabbie sono separate da passaggi di larghezza minima di 1 m per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione dei volatili;

    d) il becco dei volatili non deve essere troncato."

    - All'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2006, lo spazio prescritto per ovaiola di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sarà portato ad almeno 550 cm2 per ovaiola."

    - All'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. Ogni due anni, anteriormente all'ultimo giorno lavorativo del mese di aprile e per la prima volta anteriormente al 30 aprile 2003, gli Stati membri informano la Commissione dei risultati delle ispezioni effettuate nel corso dei due anni precedenti conformemente al disposto del presente articolo, incluso il numero di ispezioni effettuate in relazione al numero di allevamenti in funzione sul loro territorio. Tale rendiconto deve essere accessibile al pubblico."

    - All'articolo 9, il primo comma è sostituito dal testo seguente: "Non oltre il 1o gennaio 2008, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione, elaborata sulla scorta del parere del comitato scientifico veterinario, sui sistemi di allevamento che rispettano i requisiti del benessere delle galline ovaiole sul piano patologico, zootecnico, fisiologico, del trattamento e sugli eventuali effetti socioeconomici dei vari sistemi, unitamente a proposte appropriate intese ad eliminare progressivamente i sistemi di allevamento che non rispettano i requisiti predetti."

    - L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 10

    La direttiva 88/166/CEE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2001."

    - All'articolo 11, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: "1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione."

    (1) GU C 157 del 4.6.1999, pag. 8.

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