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Document 51999PC0158

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada

    /* COM/99/0158 def. - COD 99/0083 */

    GU C 171 del 18.6.1999, p. 17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51999PC0158

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada /* COM/99/0158 def. - COD 99/0083 */

    Gazzetta ufficiale n. C 171 del 18/06/1999 pag. 0017


    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    A. Osservazioni generali

    Situazione attuale

    La direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada è entrata in vigore il 1 gennaio 1997.

    Questa direttiva prevede alcune disposizioni transitorie, applicabili fino al 1 gennaio 1999, per consentire al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) di portare a termine determinati lavori di normalizzazione e di modificare alcune disposizioni degli allegati dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR).

    Dato che questi lavori sono in ritardo, la data limite stabilita dalla direttiva 94/55/CE non può essere rispettata, per cui vi sono problemi di applicazione a breve termine.

    Si tratta dei seguenti problemi a breve termine:

    1. Il primo problema a breve termine riguarda i contenitori per il trasporto di gas della classe 2 e le cisterne contemplati al paragrafo 4 dell'articolo 6. La data limite di questa disposizione transitoria è il 1 gennaio 1999.

    A causa dell'attuale ritardo dei lavori di normalizzazione, nella versione 1999 degli allegati dell'ADR sarà incorporato un numero molto limitato di norme.

    La mancanza di norme dovuta all'applicazione rigorosa della data limite presuppone, per gli Stati membri la cui legislazione nazionale non è conforme agli allegati dell'ADR, l'obbligo di emanare nuove disposizioni a livello nazionale e di applicarle a decorrere dal 1 gennaio 1999.

    Successivamente, e non appena le norme saranno incorporate negli allegati dell'ADR (ovvero il 1 gennaio 2001 per la maggior parte delle attrezzature), i medesimi Stati membri dovranno modificare nuovamente le disposizioni legislative nazionali.

    2. Il secondo problema a breve termine riguarda il baricentro dei veicoli cisterna contemplati al paragrafo 3, lettera b) dell'articolo 5. La data limite di questa disposizione transitoria è il 31 dicembre 1998.

    Sebbene siano in corso i lavori intesi a modificare le disposizioni dell'allegato B dell'ADR sul baricentro dei veicoli cisterna, la versione 1999 di questo allegato non comprenderà le nuove disposizioni.

    Per i paesi interessati da questa disposizione transitoria (Danimarca, Norvegia), questo fatto presuppone l'obbligo di modificare la legislazione nazionale in conformità con le disposizioni attualmente in vigore e di applicarle a partire dal 1º gennaio 1999.

    Dopo questa modifica, dovrà essere eseguita un'altra modifica, probabilmente il 1º gennaio 2001, per conformarsi alle disposizioni degli allegati dell'ADR che entreranno in vigore a tale data.

    3. Il terzo problema a breve termino riguarda l'ultimo comma del paragrafo 2, lettera c) dell'articolo 1, il quale dispone che, anteriormente al 31 dicembre 1998, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione contenente una valutazione degli aspetti relativi alla sicurezza contemplati nella lettera c), corredata da una proposta appropriata volta a prorogarla o ad abrogarla.

    Dato che la norma del CEN sulla garanzia di qualità non è ancora approvata e non può quindi essere applicata, per il momento la Commissione non può presentare una relazione.

    Oltre a questi problemi di applicazione a breve termine, alcune disposizioni della direttiva 94/55/CE non sono più corrette. Si tratta delle seguenti disposizioni:

    1. Il riferimento ad alcune sostanze fatto all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), corrisponde alla versione 1995 degli allegati dell'accordo ADR, ma non corrisponde più alla versione 1997.

    2. Il riferimento al marginale 2212 di cui all'articolo 6, paragrafo 4, non è più valido poiché, conformemente alla versione 1997 degli allegati dell'accordo ADR, il riferimento corretto è il marginale 2211.

    B. Giustificazione di un'azione comunitaria

    I - Sussidiarietà

    a) Quali sono gli obiettivi dell'azione prevista rispetto agli obblighi dell'Unione europea?

    Il primo obiettivo di questa modificazione della direttiva 94/55/CE è di evitare di modificare le disposizioni legislative nazionali per un brevissimo periodo, ovvero di evitare costi per gli Stati membri e per l'industria, senza che ciò costituisca un vantaggio per la Comunità.

    D'altro canto, l'articolo 8 della direttiva 94/55/CE prevede l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati A e B e la Comunità deve garantire la coerenza della propria legislazione, in particolare tra le disposizioni degli articoli di una direttiva e quelle degli allegati.

    b) L'azione prevista è di competenza esclusiva dell'Unione europea o di competenza condivisa con gli Stati membri?

    Competenza condivisa.

    Articolo 71, paragrafo 1, lettera c).

    c) Qual è la dimensione comunitaria del problema (per esempio quanti Stati membri partecipano all'azione, quale soluzione è stata finora applicata)?

    Conformemente alla direttiva 94/55/CE, tutti gli Stati membri dovrebbero modificare determinate disposizioni nazionali a decorrere dal 1 gennaio 1999 per un breve periodo.

    d) Qual è la soluzione più efficace se si raffrontano i mezzi dell'Unione europea con quelli degli Stati membri?

    Una modificazione della legislazione comunitaria è più efficace di una modificazione delle disposizioni legislative nazionali per un breve periodo.

    e) Quali vantaggi concreti derivano dall'azione prevista dell'Unione europea e quale sarebbe il costo dell'inazione?

    L'inazione costringerebbe gli Stati membri a modificare le disposizioni legislative nazionali per un periodo molto breve, con conseguenti ripercussioni in termini di costi per gli Stati membri e per l'industria. L'utilità di un'azione comunitaria è di evitare questi costi inutili.

    f) Quali modalità d'azione sono a disposizione dell'Unione europea (raccomandazione, sostegno finanziario, regolamentazione, reciproco riconoscimento, ecc.).

    La modificazione di una direttiva è l'unico mezzo per trattare i problemi derivanti dall'applicazione di alcune disposizioni di una direttiva in vigore.

    g) È necessaria una regolamentazione uniforme o basta una direttiva che stabilisca gli obiettivi generali e ne lasci l'esecuzione agli Stati membri?

    La modificazione di una direttiva è sufficiente per trattare i problemi derivanti dall'applicazione di alcune disposizioni di una direttiva.

    II - Armonizzazione delle condizioni

    La modificazione della direttiva 94/55/CE non comporta un cambiamento del livello di armonizzazione raggiunto nella Comunità per il trasporto di merci pericolose su strada.

    Coerenza con le altre politiche comunitarie

    La modificazione della direttiva 94/55/CE non incide assolutamente sulle altre politiche comunitarie.

    C. Obiettivo della presente proposta

    La presente proposta di modificazione della direttiva 94/55/CE è intesa a risolvere i problemi che si porranno a decorrere dal 1 gennaio 1999 in merito all'applicazione di alcune disposizioni transitorie.

    Questi problemi a breve termine sono descritti nel punto relativo alla situazione attuale, capitolo A - Osservazioni generali, e riguardano le seguenti disposizioni della direttiva 94/55/CE:

    - l'articolo 6, paragrafo 4, - l'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), - l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

    La presente proposta è inoltre intesa ad assicurare la coerenza tra alcune disposizioni della direttiva 94/55/CE e le modifiche degli allegati all'accordo ADR. Come indicato al punto sulla situazione attuale del capitolo A - Osservazioni generali, le disposizioni seguenti non sono più coerenti con la versione 1997 degli allegati dell'accordo ADR:

    - l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), - l'articolo 6, paragrafo 4.

    Infine, l'ultimo obiettivo della presente proposta è di modificare alcune disposizioni dell'articolo 6 - Deroghe, per definire con maggior precisione alcune deroghe, la loro gestione a lungo termine e la procedura di accettazione.

    D. Contenuto della proposta

    L'articolo 1 indica le modifiche proposte alla direttiva 94/55/CE.

    Il punto 1) modifica l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), rinviando all'elenco delle sostanze di cui al punto 1 del nuovo allegato C. Esso modifica anche la data limite indicata facendo riferimento ad un periodo massimo successivo all'entrata in vigore di una norma europea sulla garanzia di qualità del trasporto di merci pericolose.

    Il punto 2) modifica l'articolo 5 nel modo seguente:

    a) la lettera a) sostituisce il riferimento al marginale 10599 con un riferimento al punto 2 del nuovo allegato C;

    b) la lettera b) : al punto i), modifica il paragrafo 3, lettera b), sostituendo il riferimento al marginale 211 128 con un riferimento al punto 3 del nuovo allegato C; al punto ii) modifica il termine indicato con quello del 30 giugno 2001.

    Il punto 3) modifica così l'articolo 6:

    a) al paragrafo 4 il riferimento al marginale 2212 è sostituito da un riferimento al paragrafo 4 del nuovo allegato C, le date limite indicate sono sostituite rispettivamente, dal 30 giugno 2001 e dal 1 luglio 2001 e al comitato previsto all'articolo 9 è riconosciuta la possibilità di prorogare queste date nel caso di alcune attrezzature.

    b) il paragrafo 9 è così modificato:

    - la procedura per le deroghe relative a piccoli quantitativi deve essere conforme all'articolo 9,

    - la possibilità di concedere deroghe per le operazioni di trasporto a carattere locale, previa accettazione deve essere conforme alla procedura di cui all'articolo 9.

    c) il paragrafo 10 è modificato sostituendo i riferimenti ai marginali 2010 e 10602 con un riferimento al punto 5 del nuovo allegato C.

    d) il paragrafo 11 è modificato precisando le condizioni alle quali un'operazione di trasporto può essere considerata come un trasporto "ad hoc".

    e) il paragrafo 12 è modificato sostituendo i riferimenti ai marginali 2010 e 10602 con un riferimento al punto 5 del nuovo allegato C.

    Il punto 4) modifica l'articolo 8, aggiungendo un riferimento al nuovo allegato C.

    Il punto 5) aggiunge un nuovo allegato C.

    Gli articoli 2, 3 e 4 contengono le disposizioni relative al recepimento da parte degli Stati membri e all'entrata in vigore della presente modificazione della direttiva 94/55/CE.

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada - (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c),

    vista la proposta della Commissione (1),

    (1) GU C

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    (2) GU C

    visto il parere del Comitato delle Regioni (3)

    (3) GU C

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

    (4) GU C

    (1) considerando che i lavori di normalizzazione del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) riguardanti la garanzia della qualità del trasporto di merci pericolose non sono attualmente terminati e che, di conseguenza, è opportuno modificare la relativa data limite prevista all'articolo 1 della direttiva 94/55/CE (5), modificata dalla direttiva 96/98/CE della Commissione (6);

    (5) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7 e GU L 275 del 28.10.1996, pag. 1.

    (6) GU L 335 del 24.12.1996, pag. 43.

    (2) considerando che i lavori della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) riguardanti le disposizioni sul baricentro dei veicoli cisterna di cui all'allegato B dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), non sono attualmente terminati e che, di conseguenza, è opportuno modificare la relativa data limite prevista all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 94/55/CE;

    (3) considerando che i lavori di normalizzazione del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) riguardanti i contenitori e le cisterne non sono attualmente terminati e che, di conseguenza, è opportuno modificare le date limite previste all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 94/55/CE;

    (4) considerando che è opportuno garantire la coerenza tra le disposizioni della direttiva 94/55/CE e le modificazioni necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati della medesima direttiva;

    (5) considerando che le date limite per talune attrezzature previste dall'articolo 6, paragrafo 4 devono essere prorogate; che per la determinazione di tali attrezzature e della data di applicazione della direttiva 94/55/CE deve essere applicata la procedura di cui all'articolo 9 della stessa direttiva;

    (6) considerando che alle deroghe previste all'articolo 6, paragrafo 9, deve applicarsi la procedura di cui all'articolo 9 della direttiva 94/55/CE;

    (7) considerando che occorre permettere la concessione, da parte degli Stati membri, di deroghe a lungo termine per le operazioni di trasporto a carattere locale e di sottoporre le autorizzazioni alla procedura di cui all'articolo 9 della direttiva 94/55/CE;

    (8) considerando che si devono precisare le condizioni che devono ricorrere affinché delle operazioni di trasporto eccezionali possano essere classificate come trasporti "ad hoc";

    (9) considerando che è pertanto necessario modificare la direttiva 94/55/CE in conformità,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 94/55/CE è così modificata:

    1) L'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal seguente:

    "c) la garanzia della qualità delle imprese, quando esse effettuano i trasporti nazionali indicati al punto 1 dell'allegato C.

    L'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti di cui alla presente lettera non può essere esteso. Tali disposizioni cessano di essere applicabili ove misure analoghe siano rese obbligatorie da disposizioni comunitarie.

    Entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore della norma europea relativa alla garanzia di qualità del trasporto di merci pericolose, la Commissione presenta al Consiglio una relazione valutativa degli aspetti di sicurezza disciplinati dalla presente lettera, corredata di una proposta adeguata per quanto riguarda la proroga o l'abrogazione delle disposizioni in essa contenute."

    2) L'articolo 5 è così modificato:

    a) al paragrafo 2 le parole "dal marginale 10 599 dell'allegato B" sono sostituite con le parole "dalla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato C";

    b) il paragrafo 3, lettera b) è modificato come segue:

    i) le parole "del marginale 211 128 di cui all'allegato B della presente direttiva" sono sostituite con le parole "dalla disposizione di cui al punto 3 dell'allegato C";

    ii) la data "31 dicembre 1998" è sostituita da "30 giugno 2001".

    3) L'articolo 6 è così modificato:

    a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    "4. I singoli Stati membri possono mantenere le disposizioni della legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto di contenitori nuovi ai sensi della disposizione di cui al punto 4 dell'allegato C e di nuove cisterne non conformi alle disposizioni di cui agli allegati A e B, fino a quando in detti allegati siano inseriti riferimenti a norme di costruzione e d'impiego di cisterne e contenitori aventi lo stesso valore vincolante delle disposizioni della presente direttiva, e comunque non oltre il 30 giugno 2001. I contenitori e le cisterne costruiti anteriormente al 1 luglio 2001 e mantenuti in uno stato conforme ai requisiti di sicurezza pertinenti possono continuare ad essere utilizzati anche dopo tale data, alle stesse condizioni.

    Tali date devono essere prorogate per alcune attrezzature a pressione trasportabili per le quali non esistono prescrizioni tecniche particolareggiate o per le quali non sono stati aggiunti nell'allegato sufficienti riferimenti alle norme europee pertinenti.

    Le attrezzature oggetto della proroga e la data alla quale la presente direttiva è loro applicabile sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 9."

    b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

    "9. Se gli Stati membri intendono applicare disposizioni meno vincolanti di quelle fissate negli allegati per il trasporto nel loro territorio di piccoli quantitativi di talune merci pericolose, ad eccezione delle materie mediamente ed altamente radioattive, lo notificano alla Commissione.

    Se gli Stati membri intendono applicare disposizioni diverse da quelle fissate negli allegati per i trasporti di carattere locale nel loro territorio, lo notificano alla Commissione, a condizione di non imporre disposizioni più vincolanti per i trasporti effettuati con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro.

    La Commissione verifica la sussistenza delle condizioni contemplate al primo e secondo comma e decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, se gli Stati membri in questione possono adottare tali disposizioni."

    c) al paragrafo 10 le parole "ai marginali 2010 e 10602 degli allegati A e B" sono sostituite da "le disposizioni di cui al punto 5 dell'allegato C".

    d) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

    "11. Gli Stati membri possono concedere autorizzazioni valide soltanto sul loro territorio per operazioni di trasporto ad hoc di merci pericolose che siano vietate dagli allegati o avvengano in condizioni diverse da quelle previste in detti allegati, qualora i trasporti ad hoc corrispondano ad operazioni di trasporto eccezionali, chiaramente definite e limitate nel tempo."

    e) al paragrafo 12 le parole "dai marginali 2010 e 10602 degli allegati A e B" sono sostituite da "dalle disposizioni di cui al paragrafo 5 dell'allegato C".

    4) All'articolo 8 il riferimento agli allegati "A e B" è sostituito da "A, B e C".

    5) È aggiunto l'allegato C figurante in allegato alla presente direttiva.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    ALLEGATO

    "ALLEGATO C

    Disposizioni particolari relative ad alcuni articoli della direttiva 94/55/CE

    1. I trasporti nazionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), sono i seguenti:

    i) di materie ed oggetti esplosivi della classe 1, qualora il quantitativo di materia esplosiva contenuta superi, per unità di trasporto:

    - 1.000 kg per la divisione 1.1, o

    - 3.000 kg per la divisione 1.2, o

    - 5.000 kg per le divisioni 1.3 e 1.5,

    ii) in cisterne o in contenitori aventi una capacità totale di oltre 3 000 litri delle seguenti materie:

    - materie della classe 2: gas classificati nei gruppi di rischio seguenti: F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC

    - materie delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, che non figurano in una rubrica b) o c) di dette classi, oppure che vi figurano, ma con un codice di pericolo avente tre o più sigle significative (escluso lo zero),

    iii) dei seguenti colli della classe 7 (materie radioattive): colli di materie fissili, colli del tipo B (U), colli del tipo B (M).

    2. La disposizione particolare applicabile all'articolo 5, paragrafo 2 è il marginale 10599 dell'allegato B.

    3. La disposizione particolare applicabile all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) è il marginale 211 128 dell'allegato B.

    4. La disposizione particolare applicabile all'articolo 6, paragrafo 4 è il marginale 2211 dell'allegato A.

    5. Le disposizioni particolari applicabili all'articolo 6, paragrafi 10 e 12 sono i marginali 2010 e 10 602 degli allegati A e B."

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