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Document 51999IP0185

Risoluzione sulla relazione del Consiglio al Consiglio europeo, comprendente gli elementi fondamentali di una strategia UE in materia di droga per il periodo successivo al 1999, sulle azioni in materia di droga e questioni connesse svolte nel corso della Presidenza del Regno Unito (7930/2/98 - C4-0409/98)

GU C 219 del 30.7.1999, p. 109 (EL, IT, NL, PT, FI)

51999IP0185

Risoluzione sulla relazione del Consiglio al Consiglio europeo, comprendente gli elementi fondamentali di una strategia UE in materia di droga per il periodo successivo al 1999, sulle azioni in materia di droga e questioni connesse svolte nel corso della Presidenza del Regno Unito (7930/2/98 - C4-0409/98)

Gazzetta ufficiale n. C 219 del 30/07/1999 pag. 0109


A4-0185/99

Risoluzione sulla relazione del Consiglio al Consiglio europeo, comprendente gli elementi fondamentali di una strategia UE in materia di droga per il periodo successivo al 1999, sulle azioni in materia di droga e questioni connesse svolte nel corso della Presidenza del Regno Unito (7930/2/98 - C4-0409/98)

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione del Consiglio (7930/2/98 - C4-0409/98),

- visto l'articolo 129 del trattato CE (futuro articolo 152 del trattato CE),

- visto il titolo VI del trattato sull'Unione europea e in particolare gli articoli K.1, punti 4, 7, 8 e 9, K.3 e K.6,

- visto il nuovo titolo VI e in particolare i futuri articoli 29, 30, 31, 34 e 39 del trattato sull'Unione europea (nuovi),

- viste le tre convenzioni delle Nazioni Unite in materia di droga, rispettivamente del 1961, 1971 e 1988,

- visti la dichiarazione politica e il piano d'azione adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York l'8 e il 10 giugno 1998,

- visto il Piano d'azione dell'Unione europea per la lotta alla droga (1995-1999) (COM(94)0234),

- vista la decisione n. 102/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (1996-2000) ((GU L 19 del 22.1.1997, pag. 25. )),

- vista l'azione comune del 17 dicembre 1996 ((GU L 342 del 31.12.1996, pag. 6.)) adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa al ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi degli Stati membri dell'Unione europea ai fini della lotta contro la tossicodipendenza e della prevenzione e lotta contro il traffico illecito di droga,

- vista l'azione comune del 16 giugno 1997 ((GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1.)) adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea riguardante lo scambio d'informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche,

- viste le sue precedenti risoluzioni del 15 giugno 1995 sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a un piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (1995-1999) ((GU C 166 del 3.7.1995, pag. 116.)), la sua raccomandazione del 6 ottobre 1998 al Consiglio sulla cooperazione europea nel quadro della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla droga (UNGASS) ((GU C 328 del 26.10.1998, pag. 43.)) e la sua risoluzione del 12 maggio 1998 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul controllo delle nuove droghe di sintesi (designer drugs) ((GU C 167 del 1.6.1998, pag. 29.)),

- vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0185/99),

A. considerando che, in forza dell'articolo K. 6 del trattato UE nonché alla luce della procedura di codecisione di cui all'articolo 129 del trattato CE (futuro articolo 152 del trattato CE), il Parlamento europeo deve essere tenuto al corrente con ragionevole anticipo delle nuove iniziative del Consiglio in materia di droga,

B. considerando che la problematica della droga richiede uno scambio di dati ed esperienze tra gli Stati membri, per acquisire nuove conoscenze e sviluppare politiche alternative finalizzate ad un approccio efficace del problema,

C. considerando che i problemi dell'abuso di droga richiedono un approccio pluridisciplinare a livello locale, regionale, nazionale ed europeo,

D. considerando che in numerosi Stati membri la cooperazione tra polizia, giustizia, medicina, servizi e organizzazioni di assistenza e tossicodipendenti ha prodotto effetti benefici che consentono di gestire in modo più efficace e flessibile i fenomeni sanitari, sociali e di ordine pubblico legati alla droga,

E. considerando che tra gli Stati membri dell'Unione europea esiste una larga convergenza di politiche in materia di assistenza sociale e aiuto ai tossicodipendenti,

F. considerando che si rivolge un'attenzione sempre crescente alla riduzione non solo della domanda e dell'offerta di stupefacenti ma anche dei rischi sanitari insiti nell'uso di droghe.

G. considerando che un'opera di informazione e di educazione riveste grande importanza ai fini della riduzione della domanda di droga,

H. considerando che il Consiglio, nel definire la sua strategia antidroga per gli anni successivi al 1999, non ha potuto tener conto dei risultati - attesi, ma non ancora disponibili - del primo piano d'azione 1995-1999 della Commissione,

I. considerando che la strategia UE in materia di droga elaborata dal Consiglio per il periodo successivo al 1999 e il previsto piano d'azione antidroga 2000-2005 della Commissione coprono lo stesso periodo di tempo, senza che siano chiari il collegamento e il rapporto reciproco fra le due iniziative,

J. considerando che l'UNDCP vanta una vasta esperienza in materia di sostituzione delle colture e di agricoltura alternativa, ma che queste formule non hanno sortito gli effetti auspicati nei paesi in cui erano al potere regimi non democratici e neppure quando sono stati spesi ingenti importi semplicemente per i programmi d'estirpazione e per la sostituzione delle colture;

K. considerando che i fondi che l'UE destina all'UNDCP non dovrebbero essere gestiti direttamente dai governi degli Stati terzi che non offrono garanzie di buona e corretta gestione dei fondi e che non rispettano i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali,

L. considerando che il Parlamento europeo aveva chiesto all'OEDT di portare avanti i suoi studi sul controllo e la riduzione dell'offerta e della domanda,

M. considerando che la cooperazione con i paesi candidati per integrarli progressivamente ma rapidamente nell'acquis dell'Unione, deve essere considerata una delle priorità della strategia di preadesione, nell'interesse reciproco dei paesi candidati e degli Stati dell'Unione,

N. considerando che le organizzazioni non governative apportano un importante contributo all'individuazione di soluzioni per i problemi connessi alla droga,

formula le seguenti raccomandazioni:

In via generale

1. sollecita il Consiglio a tenerlo costantemente e tempestivamente informato in merito alle sue iniziative ex articolo K. 6 del trattato sull'Unione europea ed ex articolo 129 del trattato CE (futuro articolo 152 del trattato CE), in modo da disporre del parere del Parlamento europeo e poterne tener conto per i suoi futuri programmi e decisioni;

Aspetti istituzionali

2. invita il Consiglio e la Commissione a coordinare meglio le rispettive iniziative in materia di droga, presentandole preferibilmente in un unico documento, in modo da agevolare il compito del Parlamento europeo e dare ai cittadini europei interessati una migliore visione del problema;

3. sollecita altresì una migliore cooperazione e coordinamento istituzionale tra i competenti organi europei, tenendo conto del fatto che la droga è un problema che riguarda più pilastri;

4. raccomanda al Consiglio di affidare a un unico commissario il coordinamento di tutte le iniziative aventi attinenza con la droga;

5. ritiene che il Consiglio potrebbe ricorrere in più ampia misura all' Osservatorio per le droghe e le tossicodipendenze di Lisbona se nelle sue strutture le conoscenze e le esperienze verranno migliorate e sviluppate e se verranno creati prodotti accettabili sul piano scientifico per tutti gli Stati membri;

6. sottolinea che è importante garantire che le informazioni fornite dai centri nazionali all'OEDT adottino una base comune in modo che si possano realizzare confronti corretti;

7. ritiene inoltre che l'OEDT debba ampliare e favorire nel modo più efficace la comprensione, della problematica da parte del Parlamento, e la partecipazione costruttiva di quest'ultimo in questo ambito;

Azioni interdisciplinari

8. ritiene che i vantaggi di sinergia prodotti da un migliore coordinamento delle varie attività in materia di droga e consumo di stupefacenti - quali assistenza, aiuto ai tossicodipendenti, politica sociale, ricerca, educazione, scambio di conoscenze e di esperienze mirate alla riduzione dei danni per la salute del consumatore e la sanità pubblica in generale, riduzione della domanda e azioni di prevenzione - siano insufficientemente sottolineati nel documento del Consiglio e raccomanda pertanto agli Stati membri, al Consiglio e alla Commissione di sfruttare meglio tale potenziale nelle loro scelte programmatiche;

9. avalla i progetti di miglioramento della cooperazione, ricorrendo nella massima misura a operazioni coordinate di intelligence, tra polizia, dogana e le autorità incaricate dell'applicazione della legge, per sottrarre al crimine i patrimoni illecitamente costituiti, e invita a destinare i proventi di tali operazioni a programmi e progetti connessi alla droga e al suo consumo;

10. rileva che un'analisi accurata, obiettiva e cifrata dei rischi che comportano le varie forme di consumo di droga, non soltanto potrà contribuire a svuotare di contenuti ideologici il dibattito sulla droga in Europa , ma anche a un approccio mirato ed efficace dei problemi legati al fenomeno;

Sanità pubblica

11. constata che nella relazione del Consiglio non si menziona esplicitamente la valutazione dei metodi di trattamento dei tossicodipendenti recentemente introdotta in alcuni Stati membri, né lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di quelle alternative al metadone che danno meno dipendenza di quest'ultimo;

12. constata che, nel suo piano strategico, il Consiglio presta scarsissima attenzione alla prevenzione e all'informazione come strumenti di riduzione della domanda di droga e raccomanda di includere nel piano strategico le esperienze acquisite in tale settore negli Stati membri nonché durante la settimana europea di prevenzione della droga (novembre 1998);

13. invita il Consiglio, in cooperazione con l'Osservatorio delle droghe e tossicodipendenze, ad indicare agli Stati membri - laddove non si sia già provveduto - gli istituti di ricerca in grado di testare regolarmente sul piano tossicologico le nuove droghe sintetiche, al fine di ridurre il rischio sanitario per i consumatori;

Applicazione della legislazione, controllo e ridimensionamento dell'offerta

14. esprime delusione per l'approccio scarsamente creativo adottato nel suo documento strategico dal Consiglio relativamente agli aspetti di mantenimento dell'ordine pubblico e riduzione dell'offerta di droga, e invita il Consiglio a sfruttare le possibilità offerte dalla prevista direttiva in materia di riciclaggio di denaro;

15. sollecita il Consiglio a sorvegliare attentamente l'utilizzazione dei fondi che l'UE destina alla cooperazione Nord-Sud per la lotta contro la droga, onde valutare se gli obiettivi ricercati siano effettivamente raggiunti, concentrandosi inoltre maggiormente, nel più ampio quadro della politica di sviluppo, su un approccio integrale e su un'impostazione partecipativa per quanto concerne le colture alternative;

Cooperazione internazionale

16. invita l'attuale e le future Presidenze a presentare nelle opportune sedi internazionali (in particolare l'UNDCP) le positive esperienze acquisite nell'Unione europea e negli Stati membri in materia di assistenza e trattamento dei tossicodipendenti, di prevenzione, di limitazione dei danni alla salute e di cooperazione tra le istanze incaricate dell'applicazione della legge e ad includerle nella strategia europea di lotta contro la droga;

17. chiede al Consiglio e alla Commissione di accelerare le procedure necessarie alla partecipazione concreta dei paesi candidati alle attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e alle Nazioni Unite.

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