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Document 51999AG0031

    Posizione comune (CE) n. 31/1999, del 12 luglio 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione di base relativa al programma Gioventù per l'Europa III per includere la Turchia tra i paesi beneficiari

    GU C 249 del 1.9.1999, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51999AG0031

    Posizione comune (CE) n. 31/1999, del 12 luglio 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione di base relativa al programma Gioventù per l'Europa III per includere la Turchia tra i paesi beneficiari

    Gazzetta ufficiale n. C 249 del 01/09/1999 pag. 0004


    POSIZIONE COMUNE (CE) N. 31/1999

    definita dal Consiglio il 12 luglio 1999

    in vista dell'adozione della decisione n. .../1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione di base relativa al programma Gioventù per l'Europa III per includere la Turchia tra i paesi beneficiari

    (1999/C 249/02)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

    visto il parere del Comitato delle regioni(3),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

    considerando quanto segue:

    (1) la decisione n. 818/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio adotta la terza fase del programma (Gioventù per l'Europa)(5), programma al quale non prende parte la Turchia;

    (2) la Turchia è un paese associato i cui vincoli con la Comunità sono stati considerevolmente rafforzati dall'entrata in vigore della fase definitiva dell'unione doganale;

    (3) occorre rinsaldare i legami economici e commerciali creati dall'unione doganale mediante una più stretta cooperazione in materia di istruzione, formazione e gioventù;

    (4) vanno previsti lunghi periodi, da un lato, tra la modifica della decisione che istituisce il suddetto programma, oggetto della presente decisione e che consente la sua apertura alla Turchia, e il termine dei negoziati sulle modalità (in particolare quelle finanziarie) della partecipazione di quest'ultima, e, dall'altro, tra la fine di siffatti negoziati e la partecipazione effettiva della Turchia;

    (5) tuttavia, un'apertura di principio, oltre a costituire un segno tangibile della volontà, varie volte reiterata da parte dell'Unione europea, di sviluppare una cooperazione settoriale con tale paese, consente l'adozione di misure preparatorie e di sensibilizzazione ai fini di una partecipazione completa al suddetto programma o al futuro programma quadro in fase di elaborazione,

    DECIDONO:

    Articolo 1

    All'articolo 7, paragrafo 4, della decisione n. 819/95/CE, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

    "Il presente programma è aperto alla partecipazione di Cipro, di Malta e della Turchia sulla base di stanziamenti supplementari, secondo procedure da convenire con questi paesi prendendo come punto di partenza le regole applicate ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento finanziario in vigore."

    Articolo 2

    La presente decisione ha per obiettivo la partecipazione, quanto prima possibile, della Turchia al programma Gioventù per l'Europa nella sua forma attuale, in modo totale o parziale, nella misura in cui i negoziati lo consentiranno, nonché il lancio di ogni misura preparatoria o di sensibilizzazione nella prospettiva di tale partecipazione o di quella prevista a titolo del futuro programma quadro (2000-2004).

    Articolo 3

    L'obiettivo della partecipazione della Turchia al programma Gioventù per l'Europa è di consentire effettivi scambi tra i giovani delle due parti e il loro personale dirigente nel rispetto delle loro diversità linguistiche, d'istruzione e culturali, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1, del trattato, nonché nel rispetto dei diritti delle minoranze.

    Articolo 4

    Il Parlamento europeo è tenuto informato delle varie misure adottate per l'attuazione della presente decisione.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a ...

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    ...

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ...

    (1) GU C 186 del 26.6.1996, pag. 9.

    (2) GU C 158 del 26.5.1997, pag. 74.

    (3) Parere espresso il 3 giugno 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (4) Parere del Parlamento europeo del 25 febbraio 1999 (GU C 153 dell'1.6.1999, pag. 21), posizione comune del Consiglio del 12 luglio 1999 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (5) GU L 87 del 20.4.1995, pag. 1.

    MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

    I. INTRODUZIONE

    1. Il 14 maggio 1996 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di decisione che modifica la decisione di base relativa al programma Gioventù per l'Europa III per includere la Turchia tra i paesi beneficiari(1). La proposta si basa sull'articolo 149 del trattato.

    2. Il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 25 febbraio 1999(2).

    Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere il 20 marzo 1997(3).

    Il Comitato delle regioni ha reso il suo parere il 3 giugno 1999(4).

    3. Il 12 luglio 1999, il Consiglio ha adottato la posizione comune ai sensi dell'articolo 251 del trattato.

    II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

    4. La proposta intende aggiungere la Turchia tra i paesi che possono beneficiare del programma Gioventù per l'Europa.

    III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

    5. Il Consiglio ha accolto la proposta della Commissione.

    6. Nel suo parere il Parlamento europeo ha proposto sei emendamenti. Il Consiglio ha deciso di accettare integralmente gli emendamenti da 7 a 10 e 12. Per quanto riguarda l'emendamento n. 11, il Consiglio può accettarlo in parte, ma è stato convenuto di modificare il riferimento alle minoranze ivi contenuto, in quanto ritiene, d'accordo con la Commissione, che la formula proposta dal Parlamento europeo potrebbe lasciar supporre la creazione di contingenti specifici.

    (1) GU C 186 del 26.6.1996, pag. 8.

    (2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

    (3) GU C 158 del 26.5.1997, pag. 74.

    (4) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

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