Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999AE0932

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote"

    GU C 368 del 20.12.1999, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51999AE0932

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote"

    Gazzetta ufficiale n. C 368 del 20/12/1999 pag. 0001 - 0002


    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote"

    (1999/C 368/01)

    Il Consiglio, in data 8 ottobre 1999, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

    La Sezione "Mercato unico, produzione e consumo", incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Barros Vale, in data 7 ottobre 1999.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato il 21 ottobre 1999, nel corso della 367a sessione plenaria, con 93 voti favorevoli, 3 voti contrari e 7 astensioni il seguente parere.

    1. Introduzione

    1.1. La proposta di direttiva in esame mira essenzialmente a modificare la Direttiva 92/61/CEE, aggiornandola e precisandone il contenuto.

    1.2. L'elaborazione della proposta è resa necessaria dalla natura delle modifiche presentate, le quali non si limitano al semplice adeguamento della direttiva precedente ai progressi tecnici.

    2. Osservazioni generali

    2.1. La proposta di modifica della Direttiva 92/61/CEE si basa sulla constatazione che è necessario chiarire alcune disposizioni dell'attuale direttiva, specie quelle riguardanti la durata della validità delle omologazioni nazionali, e includervi nuove disposizioni, relative in particolare alla numerazione dei certificati di omologazione, alle deroghe per i veicoli di fine serie e alle "nuove tecnologie", in analogia alle norme già introdotte nel settore degli altri veicoli a motore.

    2.2. In questo senso viene presentata una serie di proposte di modifica alla direttiva precedente, come anche ai documenti che accompagnano l'intero processo di omologazione.

    2.3. Il Comitato reputa che, per quanto sia necessario passare a sistemi di approvazione che rendano possibile un'uniformazione dei criteri, non tutti gli Stati membri dispongono ancora di infrastrutture tecnico-amministrative che consentano loro di realizzare approvazioni così dettagliate e di ampia portata come quelle descritte dalla proposta di direttiva. Ciò fa sì che molti produttori debbano ricorrere a enti di omologazione ubicati in paesi terzi, con un conseguente aumento dei tempi, degli sforzi e dei costi necessari. Si tratta in pratica di una distorsione della concorrenza, per cui la Commissione deve esortare tutti gli Stati membri a creare strutture di omologazione proprie.

    3. Osservazioni specifiche

    3.1. Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione di migliorare la direttiva sull'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, per giungere, attraverso l'adozione di norme più uniformi, a una maggiore armonizzazione dell'intero sistema.

    3.2. Il Comitato si congratula inoltre per la decisione della Commissione di consultare, nel quadro dell'elaborazione della proposta in oggetto, vari organismi rappresentativi del settore in questione.

    3.3. Tenendo conto dei vantaggi ambientali e di altro genere legati a una nuova tipologia di veicoli a pedali dotati di motori ausiliari elettrici, il Comitato ritiene che l'ultimo trattino dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) debba essere sostituito dal seguente testo:

    - biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico la cui alimentazione è progressivamente ridotta con l'aumentare della velocità del veicolo ed è interrotta a 35 km/h, che non possono essere spinti esclusivamente da questo motore.

    3.4. Alla luce della specificità e delle limitazioni del settore illustrate qui di seguito, e affinché quest'ultimo possa svilupparsi e adeguarsi ai costanti mutamenti del mercato, il Comitato propone di aumentare da 200 a 300 il numero di veicoli considerati per le piccole serie: in tal modo, si renderebbe più attivo l'intervento dei produttori nel mercato, attraverso un feed-back più consistente e attendibile, e nel contempo si infonderebbe nel settore il voluto dinamismo.

    3.5. Indipendentemente dal disposto dell'Allegato VIII, lettera a), della proposta di direttiva, riguardo ai veicoli di fine serie, il Comitato ritiene che occorra migliorarne la formulazione ai fini di una maggiore chiarezza e per evitare interpretazioni divergenti.

    3.6. Tenendo conto della specificità e delle differenze esistenti ad esempio tra il settore in questione e quello degli autoveicoli sotto il profilo sia dei mezzi e delle risorse, sia delle dimensioni, e ferma restando la necessità di armonizzare e precisare la direttiva, il Comitato reputa che quest'ultima si soffermi su una serie di dettagli e di requisiti che forse non sono necessari, e che si mostri poco flessibile riguardo alla sostituzione, peraltro da essa stessa determinata, di alcune componenti.

    3.6.1. Il Comitato propone pertanto di studiare un meccanismo per l'attribuzione della responsabilità alle imprese produttrici e/o alle persone abilitate a rilasciare i certificati di conformità, affinché le lievi modifiche eventualmente apportate ai veicoli approvati possano risultare accettabili per il sistema, senza che sia necessario procedere a una nuova approvazione. Ovviamente, tali modifiche non devono influire sulla sicurezza del veicolo o delle sue componenti strutturali.

    4. Conclusioni

    4.1. Il Comitato si felicita nuovamente per l'iniziativa e per il lavoro della Commissione ai fini dell'armonizzazione e dell'uniformazione dei metodi e delle prassi in vigore nei vari Stati membri, a favore di un'effettiva Unione europea.

    4.2. Il Comitato si dichiara inoltre d'accordo con l'insieme delle modifiche e delle integrazioni proposte nel testo in oggetto, ma esorta la Commissione a tenere conto dei suggerimenti formulati e ad apportare i debiti adeguamenti e le dovute integrazioni al documento originale.

    Bruxelles, 21 ottobre 1999.

    La Presidente

    del Comitato economico e sociale

    Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

    Top