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Document 51999AC0847

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione"

    GU C 329 del 17.11.1999, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51999AC0847

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione"

    Gazzetta ufficiale n. C 329 del 17/11/1999 pag. 0015 - 0016


    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione"(1)

    (1999/C 329/06)

    Il Consiglio, in data 8 settembre 1999, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

    La Sezione "Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente", incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore unico Kallio, in data 13 luglio 1999.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato il 22 settembre 1999, nel corso della 366a sessione plenaria, con 108 voti favorevoli e un'astensione, il seguente parere.

    1. Contesto

    1.1. Nell'UE la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione è attualmente disciplinata da due direttive: la Direttiva 66/404/CEE (direttiva sull'origine), che riguarda l'origine dei materiali da commercializzare e le informazioni richieste in merito a tali materiali, e la Direttiva 71/161/CEE (la direttiva sulla qualità) relativa alla qualità dei semi e del postime. Tali direttive sono state adottate rispettivamente nel 1966 e nel 1971 e da allora hanno subito ben poche modifiche. La Commissione ha riconosciuto l'esigenza di procedere ad una revisione di tali direttive durante i negoziati di adesione con la Finlandia e la Svezia, e a tali paesi è stato concesso un periodo transitorio che si conclude alla fine del 1999 per applicarle.

    2. Valutazione della proposta

    2.1. La proposta in esame costituisce il risultato di considerevoli sforzi da parte del gruppo di lavoro e di lunghi lavori preparatori a livello di Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali. Essa combina le suddette direttive in un testo unico che apporta ad entrambe numerose modifiche.

    2.2. La proposta prende in considerazione le particolari esigenze di Finlandia e Svezia, aggiungendo una nuova categoria di materiali di moltiplicazione, quelli noti come identificati alla fonte (semi di soprassuolo), il cui impiego non era consentito dalle direttive attuali. L'utilizzazione di materiali appartenenti a tale categoria è indispensabile, in particolare nelle parti settentrionali della Finlandia e della Svezia. Gli Stati che non intendono ricorrere a tali materiali (ad esempio la Germania) possono vietarne l'uso nella legislazione nazionale. Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di prevedere nei rispettivi territori requisiti più restrittivi di quelli fissati dalla proposta, ragion per cui, una volta entrata in vigore la direttiva riveduta, non occorrerà trovare un compromesso in merito al livello di regolamentazione che era stato precedentemente concordato. Da questo punto di vista la proposta tiene efficacemente conto delle differenti esigenze degli Stati membri.

    2.3. La proposta risponde agli sviluppi in corso nel settore. Si è fatto uno sforzo per adeguare i concetti e le classificazioni principali al regime dell'OCSE recentemente aggiornato relativo ai movimenti di materiali di moltiplicazione nel commercio internazionale. Ciò faciliterà il commercio con i paesi OCSE non membri della Comunità.

    2.4. È generalmente noto che il trasferimento di materiali di moltiplicazione troppo lontano dal loro luogo di origine, in particolare lo spostamento da sud verso nord, si traduce nella mancata crescita degli alberi. Gli Stati membri possono, con l'autorizzazione della Commissione, vietare l'impiego sul loro territorio di tali materiali non idonei. Per ottenere tale autorizzazione, essi devono dimostrare l'inadeguatezza dei materiali. Occorrerebbe anche prendere in considerazione la semplificazione delle procedure relative a tali aspetti e dare agli Stati membri maggiori poteri discrezionali, nel rispetto comunque della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità.

    2.5. La proposta estende il campo di applicazione della direttiva, anzitutto per tener conto dell'aumento del numero di specie arboree. Aumenta anche l'esigenza di controlli, comportando una crescita dei costi. In cambio, gli acquirenti di materiali forestali di moltiplicazione dovrebbero avere un livello più elevato di certezza che tali materiali sono di origine comprovata.

    2.6. L'accuratezza dell'informazione in merito ai materiali forestali di moltiplicazione dev'essere garantita anche quando i materiali sono venduti nel territorio di altri Stati membri. Ciò richiede una cooperazione molto efficace tra le autorità di controllo degli Stati membri e l'obbligo di fornire informazioni in merito ai semi e al postime che vengono importati. Occorre verificare l'adeguatezza delle disposizioni della proposta relative a tali procedure.

    3. Impatto economico per gli Stati membri

    3.1. L'applicazione della direttiva aumenterà i costi amministrativi nazionali, perché la produzione e la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione dovrà essere documentata in modo più completo e occorrerà intensificare i controlli ufficiali. A livello di attuazione, le disposizioni in merito alla determinazione delle regioni di provenienza, i vari registri e le mappe richiederanno una notevole quantità di lavoro.

    4. Entrata in vigore della direttiva

    4.1. La proposta di direttiva prevede un periodo transitorio, sino al 1o gennaio 2000, per la trasposizione nel diritto nazionale, il che è estremamente importante, almeno per la Finlandia e la Svezia, data l'importanza della silvicoltura e la maniera intensiva in cui essa viene praticata nei due paesi. Le nuove disposizioni comporteranno tanti cambiamenti amministrativi da rendere necessaria una revisione del calendario previsto per l'attuazione della direttiva. Dal momento che anche la legislazione nazionale in merito ai materiali forestali di moltiplicazione dev'essere riveduta, in Finlandia la direttiva non potrà essere applicata prima dell'inizio del 2001. Il periodo transitorio per l'applicazione delle attuali direttive concesso alla Finlandia e alla Svezia al momento dell'adesione, che termina alla fine del 1999, dovrebbe pertanto essere prolungato di almeno un anno. Le disposizioni transitorie dovrebbero inoltre garantire che si possa continuare a commercializzare, almeno a livello nazionale, i semi già acquisiti.

    Bruxelles, 22 settembre 1999.

    La Presidente

    del Comitato economico e sociale

    Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

    (1) GU C 199 del 14.7.1999, pag. 1.

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