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Document 51998XG0617

    Relazione esplicativa sulla convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (Testo approvato dal Consiglio il 28 maggio 1998)

    GU C 189 del 17.6.1998, p. 1–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998XG0617

    Relazione esplicativa sulla convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (Testo approvato dal Consiglio il 28 maggio 1998)

    Gazzetta ufficiale n. C 189 del 17/06/1998 pag. 0001 - 0018


    RELAZIONE ESPLICATIVA SULLA CONVENZIONE STABILITA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, RELATIVA ALLA MUTUA ASSISTENZA E ALLA COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI DOGANALI (Testo approvato dal Consiglio il 28 maggio 1998) (98/C 189/01)

    I. INTRODUZIONE

    i) La convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali («convenzione») (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 1) intende migliorare la cooperazione tra le amministrazioni doganali degli Stati membri dell'UE ai fini della prevenzione, dell'accertamento e della repressione delle violazioni della legislazione doganale. Tale convenzione è stata elaborata dal Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles il 18 dicembre 1997 e firmata lo stesso giorno. Essa si basa su una precedente convenzione in materia di cooperazione doganale - la convenzione degli Stati membri della Comunità economica europea per la mutua assistenza tra amministrazioni doganali - firmata a Roma il 7 settembre 1967 («convenzione di Napoli del 1967»).

    Contesto storico

    ii) Da sempre si considera che un'efficace cooperazione tra amministrazioni doganali sia di fondamentale importanza.

    iii) La convenzione di Napoli del 1967 è conseguente al riconoscimento del fatto che la cooperazione tra le amministrazioni doganali contribuirebbe ad assicurare l'esatta percezione dei dazi doganali e degli altri diritti di importazione e di esportazione e a prevenire, ricercare e reprimere con maggiore efficacia le infrazioni alle leggi doganali. Tutti gli Stati membri dell'Unione europea, tranne Svezia, Finlandia e Austria hanno poi aderito alla convenzione (1).

    iv) Dopo l'entrata in vigore del trattato di Maastricht, è stato accordato alla cooperazione doganale un alto grado di priorità nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea. È stata riconosciuta l'esigenza di elaborare una nuova convenzione per aggiornare la convenzione di Napoli del 1967, alla luce del mercato unico e dell'abolizione dei controlli doganali di routine alle frontiere interne. I lavori sul progetto di convenzione apparivano tra le attività prioritarie nella risoluzione del Consiglio del 14 ottobre 1996 che stabilisce le priorità della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni per il periodo tra il 1° luglio 1996 e il 30 giugno 1998 (GU C 319 del 26.10.1996, pag. 1).

    v) Le discussioni su una nuova convenzione erano state avviate nel 1990. I primi progetti di convenzione comprendevano proposte per un sistema informativo doganale (SID), successivamente ritirate e oggetto di una convenzione separata. La convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale («convenzione SID» - GU C 316 del 27.11.1995, pag. 33) è stata adottata nel 1995. Dopo l'approvazione della convenzione SID, sono ricominciati i negoziati sulla convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali.

    Sostegno ad alto livello per la convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali

    vi) Più di recente, è stato espresso in varie occasioni un sostegno ad alto livello per l'elaborazione della convenzione. Ad esempio, il Consiglio, riconoscendo l'importante ruolo delle amministrazioni doganali nella lotta alla criminalità organizzata, aveva raccomandato, nel piano d'azione contro la criminalità organizzata approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam nel giugno 1997, che le discussioni sulla convenzione terminassero entro la fine del 1997 (GU C 251 del 15.8.1997, pag. 1). Il piano d'azione conteneva anche una raccomandazione generale affinché le eventuali procedure di ratifica figurassero urgentemente negli ordini del giorno dei Parlamenti nazionali.

    vii) Inoltre, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Un piano d'azione per il transito in Europea - Una nuova politica doganale», che consegue a una commissione temporanea di inchiesta del Parlamento europeo sulla frode nel transito comunitario, raccomanda, al paragrafo 4.3.4:

    «Oltre alla prevenzione, è necessario sviluppare una politica di individuazione e repressione della frode, in particolare quando è legata alla grande criminalità finanziaria ed economica organizzata. Ciò può essere ottenuto, da un lato, applicando in maniera efficace gli strumenti a disposizione, alcuni dei quali di recente istituzione e, dall'altro, sviluppando strumenti e meccanismi adeguati all'attuazione di una politica orientata verso una maggiore penalizzazione.»

    La conclusione della convenzione andrebbe vista come un contributo significativo al conseguimento di tale obiettivo.

    Basi giuridiche esistenti in materia di cooperazione doganale

    viii) È necessaria un'efficace cooperazione tra le amministrazioni doganali degli Stati membri nell'ambito sia del trattato che istituisce la Comunità europea che del titolo VI del trattato sull'Unione europea. La cooperazione doganale nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea si interessa alla corretta applicazione della legislazione relativa al settore doganale comunitario e alle questioni agricole. La cooperazione nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea si occupa dell'applicazione della legge in relazione alle infrazioni doganali, ossia individuazione, ricerca e repressione delle infrazioni alle disposizioni doganali nazionali e sanzione e repressione delle infrazioni alle disposizioni doganali comunitarie. Questi termini sono definiti nella convenzione e spiegati nel prosieguo della presente relazione esplicativa. La vigente convenzione di Napoli del 1967 decadrà al momento della ratifica, in tutti gli Stati membri, e dell'entrata in vigore della presente convenzione.

    ix) Nell'ambito della Comunità il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1) prevede la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola. Le sue disposizioni relative all'assistenza su richiesta e all'assistenza spontanea sono simili alle disposizioni corrispondenti contenute nella convenzione. La tabella figurante nell'allegato A della presente relazione esplicativa riporta le disposizioni parallele. Dato che il regolamento (CE) n. 515/97 prevede l'assistenza e la cooperazione nell'individuazione e nella ricerca delle infrazioni alle disposizioni doganali comunitarie, la presente convenzione prevede le forme di cooperazione necessarie nella fase di repressione e di sanzione di tali infrazioni, in particolare attraverso azioni penali.

    x) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97, ove applicabili, si sono sostituite alle corrispondenti disposizioni della convenzione di Napoli del 1967. Tuttavia la convenzione di Napoli del 1967 continua a prevedere la cooperazione doganale in materia penale. Fino a quando gli Stati membri non avranno recepito la nuova convenzione, la convenzione di Napoli del 1967 continuerà a costituire la base della cooperazione nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea. La convenzione di Napoli del 1967 fornisce la base giuridica per lo scambio di informazioni tra amministrazioni doganali. Una volta entrata in vigore, la convenzione integrerà la base giuridica per lo scambio di informazioni previsto dalla convenzione SID.

    Entrata in vigore

    xi) La convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo che l'ultimo Stato membro avrà espletato le sue procedure costituzionali riguardanti la convenzione. Sino all'entrata in vigore della convenzione, ciascuno Stato membro può dichiarare che essa si applica, per quanto lo concerne, nei confronti degli altri Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. Ciò significa che gli Stati membri non devono aspettare che l'ultimo Stato membro completi le procedure costituzionali prima di applicare le disposizioni della convenzione.

    xii) La convenzione di Napoli del 1967 si applicherà, ai fini della cooperazione, tra gli Stati membri firmatari che non hanno ancora completato le proprie procedure costituzionali per l'adozione della convenzione o che hanno completato tali procedure ma non hanno fatto la dichiarazione di cui al paragrafo precedente. La convenzione di Napoli del 1967 cesserà di essere applicata al momento dell'entrata in vigore della convenzione.

    xiii) Le domande di assistenza e di cooperazione saranno soddisfatte conformemente al diritto interno. Dopo l'entrata in vigore della convenzione, gli Stati membri saranno obbligati ad applicarne le disposizioni. Le uniche eccezioni sono stabilite dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4 e dall'articolo 28 della convenzione, relativi alle eccezioni all'obbligo di prestare assistenza e dall'articolo 30 della convenzione che consente di formulare riserve in relazione alle disposizioni opzionali in materia di inseguimento transfrontaliero, sorveglianza transfrontaliera e operazioni di infiltrazione.

    Relazione con altre disposizioni relative alla cooperazione in materia penale

    xiv) L'articolo 1 della convenzione illustra le relazioni tra la convenzione e le disposizioni relative alla mutua assistenza in materia penale tra le autorità giudiziarie nonché gli accordi bilaterali e multilaterali già in vigore. Ai sensi della convenzione la mutua assistenza tra amministrazioni doganali va distinta da quella in materia penale; la prima si riferisce alle disposizioni doganali nazionali e comunitarie che implicano aspetti del diritto penale mentre la seconda si riferisce unicamente a disposizioni del diritto penale. Gli Stati membri sono liberi di aderire o ricorrere a intese già in vigore, purché più favorevoli delle disposizioni della convenzione.

    xv) L'articolo 3 della convenzione prevede che quando un'indagine penale è effettuata da o sotto la direzione di un'autorità giudiziaria, tale autorità sceglie se ricorrere alle disposizioni della convenzione o alle disposizioni relative alla mutua assistenza in materia penale. L'eventuale coinvolgimento di un'autorità giudiziaria e la decisione della stessa in merito alle disposizioni da applicare dipenderanno dal diritto interno e dalle circostanze specifiche di ogni caso determinato.

    xvi) L'articolo 30 della convenzione illustra le relazioni tra la convenzione e gli accordi di Schengen. La convenzione non incide sulle disposizioni più favorevoli della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1990 («convenzione di Schengen») e non consente agli Stati membri che sono anche membri di Schengen di venir meno agli obblighi che hanno assunto ai sensi di tale convenzione. Ulteriori informazioni particolareggiate sulle disposizioni parallele nelle due convenzioni sono fornite nel prosieguo della presente relazione esplicativa. Le disposizioni parallele sono riportate anche nella tabella figurante nell'allegato A.

    Breve descrizione delle disposizioni della convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali

    xvii) La convenzione disciplina l'assistenza su richiesta e l'assistenza spontanea tra amministrazioni doganali. Le disposizioni in materia riprendono in gran parte quelle della convenzione di Napoli del 1967. Nell'allegato A della presente relazione introduttiva figura una tabella che riporta le disposizioni equivalenti.

    xviii) La convenzione si spinge oltre la convenzione di Napoli del 1967 sotto diversi aspetti. Essa stabilisce «forme di cooperazione particolari» tra amministrazioni doganali. Tali forme di cooperazione particolari comprendono l'inseguimento transfrontaliero, la sorveglianza transfrontaliera, le consegne controllate, le operazioni di infiltrazione e le squadre investigative speciali comuni. A norma dell'articolo 20, paragrafo 8, dell'articolo 21, paragrafo 5 e dell'articolo 23, paragrafo 5, gli Stati membri possono scegliere di non essere vincolati, totalmente o parzialmente, da alcune disposizioni inerenti alle forme di cooperazione particolari. Tali dichiarazioni possono essere ritirate in qualsiasi momento. In talune circostanze le autorità incaricate dell'applicazione della legge diverse da quelle doganali possono avvalersi delle disposizioni della convenzione non previste dalla convenzione di Napoli del 1967.

    xix) La convenzione contiene disposizioni sulla protezione dei dati relative agli scambi di informazioni al di fuori del SID. Si tratta in gran parte di scambi di dati non informatizzati. La convenzione SID contiene le proprie disposizioni per la protezione dei dati.

    xx) La convenzione contempla inoltre, all'articolo 26, una competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee a interpretare la convenzione.

    II. OSSERVAZIONI SUGLI ARTICOLI

    TITOLO I Disposizioni generali

    Articolo 1:

    1.1. Questo articolo stabilisce l'ambito di applicazione della convenzione: gli Stati membri si prestano mutua assistenza allo scopo di prevenire e accertare le violazioni delle disposizioni doganali nazionali nonché perseguire e punire le violazioni delle disposizioni doganali comunitarie e nazionali.

    1.2. Al riguardo si rilevi che la prevenzione e l'accertamento delle violazioni delle disposizioni doganali comunitarie sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 515/97, ma che la repressione (ossia il perseguimento e la sanzione) di tali violazioni rientra nel titolo VI del trattato sull'Unione europea ed è oggetto di questa convenzione. Le «disposizioni doganali comunitarie» e le «disposizioni doganali nazionali» sono definite all'articolo 4 della convenzione.

    1.3. A norma di questo articolo, inoltre, la convenzione lascia impregiudicate le disposizioni applicabili nel settore della mutua assistenza tra autorità giudiziarie in materia penale o le disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali già in vigore. Gli Stati membri sono liberi di aderire o ricorrere a intese esistenti di mutua assistenza giudiziaria oppure ad accordi bilaterali o multilaterali di assistenza, purché più favorevoli. Questa disposizione ne rispecchia una analoga prevista all'articolo 23 della convenzione di Napoli del 1967.

    1.4. La scelta del tipo particolare di mutua assistenza cui far ricorso dipenderà dalle circostanze specifiche di ogni caso.

    1.5. La Danimarca e la Finlandia hanno fatto una dichiarazione sulla loro interpretazione dei termini «autorità giudiziarie» di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione. Il testo integrale di queste dichiarazioni figura nell'allegato B della presente relazione esplicativa.

    Articolo 2:

    2.1. Questo articolo precisa che le amministrazioni doganali possono applicare la convenzione solo entro i limiti delle loro competenze nazionali e che la convenzione non modifica le competenze nazionali delle amministrazioni doganali.

    2.2. Le definizioni delle amministrazioni doganali valide ai fini della convenzione figurano all'articolo 4, punto 7, della convenzione stessa.

    2.3. Relativamente alla convenzione si noti che le competenze delle amministrazioni doganali differiscono notevolmente nei vari Stati membri.

    Articolo 3:

    3.1. Questo articolo prevede che la convenzione si applica alla mutua assistenza e alla cooperazione nell'ambito di indagini penali concernenti violazioni di disposizioni doganali nazionali e comunitarie. Esso afferma che, quando un'autorità giudiziaria effettua un'indagine penale o la dirige, essa può scegliere se ricorrere alle disposizioni della convenzione o a quelle applicabili nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

    3.2. La decisione dipenderà dalle circostanze specifiche di ogni singolo caso e dai principi di procedura penale vigenti nello Stato membro richiedente.

    3.3. Gli Stati membri applicheranno la convenzione nel quadro del loro diritto interno. Saranno le disposizioni del diritto interno ad indicare se un'autorità giudiziaria interverrà nell'applicazione delle disposizioni della convenzione.

    3.4. La Danimarca e la Finlandia hanno fatto una dichiarazione sulla loro interpretazione dei termini «autorità giudiziarie» di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione. Il testo integrale di queste dichiarazioni figura nell'allegato B della presente relazione esplicativa.

    Articolo 4: Questo articolo contiene una serie di definizioni dei termini usati nella convenzione.

    4.1. «Disposizioni doganali nazionali»: le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro riguardanti il movimento transfrontaliero delle merci soggette a misure di divieto o restrizione e le accise non armonizzate, la cui applicazione sia in tutto o in parte di competenza dell'amministrazione doganale dello Stato membro. Si rilevi l'espressione «in tutto o in parte», inserita nella definizione perché le competenze delle amministrazioni doganali differiscono notevolmente nei vari Stati membri. L'articolo 4, punto 7, della convenzione definisce le amministrazioni doganali e stabilisce che altri servizi incaricati dell'applicazione della legge possono applicare le disposizioni della convenzione se hanno competenze in materie di disposizioni doganali nazionali.

    Tra gli esempi di disposizioni doganali nazionali si annoverano le leggi che vietano l'importazione e l'esportazione di stupefacenti e sostanze psicotrope o di materiale pedopornografico, che limitano le condizioni di importazione per alcune armi da fuoco o che limitano l'importazione individuale di alcolici e tabacchi alle sole merci destinate al consumo personale. Quest'elenco riveste un semplice carattere di esempio. Le disposizioni doganali nazionali variano tra i diversi Stati membri.

    4.2. «Disposizioni doganali comunitarie»: le disposizioni comunitarie e le relative disposizioni di attuazione che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito ed il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché tra gli Stati membri per quanto riguarda le merci che non hanno lo status comunitario o per le quali le condizioni di acquisizione dello status comunitario costituiscono oggetto di controllo o di indagini complementari. In questa definizione rientrano anche le disposizioni adottate a livello comunitario nell'ambito della politica agricola comune e le disposizioni specifiche nei confronti delle merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli. Altresì incluse sono le disposizioni comunitarie in materia di accise armonizzate e di IVA sulle importazioni nonché le relative disposizioni nazionali di attuazione. Si noti che, in generale, le disposizioni doganali comunitarie rientrano integralmente nelle competenze delle amministrazioni doganali nazionali. Questo fatto è in contrasto con le disposizioni doganali nazionali, per le quali altri servizi incaricati dell'applicazione della legge possono avere una competenza parziale.

    4.3. Le «violazioni» comprendono la partecipazione a commettere, o a tentare di commettere, violazioni delle disposizioni doganali nazionali o comunitarie, la partecipazione ad un'organizzazione criminale che commette tali violazioni e il riciclaggio del denaro proveniente dalle violazioni, come previsto all'articolo 4, punto 3, della convenzione.

    Sull'articolo 4, punto 3 la Danimarca ha fatto delle dichiarazioni che precisano la sua interpretazione delle espressioni «partecipazione ad un'organizzazione criminale che commette tali violazioni» e «riciclaggio del denaro proveniente dalle violazioni». Il testo integrale delle dichiarazioni figura nell'allegato B della presente relazione esplicativa.

    4.4. «Mutua assistenza»: la prestazione di assistenza tra le amministrazioni doganali.

    4.5. «Autorità richiedente»: l'autorità competente dello Stato membro che presenta una domanda di assistenza.

    4.6. «Autorità richiesta»: l'autorità competente dello Stato membro cui è rivolta una domanda di assistenza.

    4.7. Le «amministrazioni doganali» comprendono le autorità doganali nonché le altre autorità degli Stati membri competenti per l'applicazione delle disposizioni della convenzione. Le competenze delle amministrazioni doganali differiscono notevolmente nei vari Stati membri e la definizione prevede che altri servizi incaricati dell'applicazione della legge (ad es. la polizia) possano applicare le disposizioni della convenzione se hanno competenza ad agire per le violazioni doganali definite all'articolo 4, punti 1 e 2, della convenzione.

    4.8. «Dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile. La definizione si riferisce alle disposizioni riguardanti la protezione dei dati di cui all'articolo 25 della convenzione.

    4.9. «Cooperazione transfrontaliera»: la cooperazione tra amministrazioni doganali prestata al di là delle frontiere di ciascuno Stato membro. Questo tipo di cooperazione è contemplato nel titolo IV della convenzione.

    Articolo 5:

    5.1. Questo articolo stabilisce che le domande di assistenza a norma della convenzione devono essere coordinate da un ufficio centrale creato a tal fine all'interno di ciascuna delle amministrazioni doganali degli Stati membri. Esso aggiunge tuttavia che non è esclusa la cooperazione diretta tra altri servizi delle amministrazioni doganali degli Stati membri, soprattutto nei casi urgenti. Lo scopo di queste disposizioni è cercare di assicurare il controllo adeguato e il coordinamento dei provvedimenti nell'ambito della mutua assistenza, accertarsi che le risorse disponibili siano sfruttate in modo ottimale e che le disposizioni vigenti determinino in ciascun caso risposte efficienti.

    5.2. Nel caso in cui la domanda di assistenza esuli dalla competenza di un'autorità doganale, l'ufficio centrale di coordinamento deve trasmetterla all'autorità competente. Questa disposizione parte dalla constatazione che nei vari Stati membri, enti amministrazioni diversi hanno settori diversi di responsabilità e competenze. La disposizione intende far sì che la cooperazione non sia ostacolata dal fatto che lo Stato membro che chiede assistenza ignora l'esatta suddivisione delle competenze in un altro Stato membro.

    5.3. Se la domanda non può essere accolta, il rifiuto deve essere motivato.

    Articolo 6:

    6.1. Questo articolo prevede che i funzionari di collegamento di uno Stato membro possano essere comandati in un altro Stato membro in base a modalità reciprocamente accettate. Ad esempio, gli Stati membri possono convenire che essi non possono essere armati. Esso specifica che questi funzionari non sono competenti ad intervenire, ma agiranno solo per facilitare la cooperazione. Il ruolo dei funzionari di collegamento può includere i compiti seguenti: agevolare e accelerare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, fornire assistenza nelle indagini, partecipare all'evasione delle domande di assistenza, fornire consulenza e assistenza al paese ospitante nella preparazione e nell'attuazione di operazioni transfrontaliere.

    6.2. Il 14 ottobre 1996 il Consiglio ha adottato l'azione comune 96/602/GAI (GU L 268 del 19.10.96, pag. 2) che istituisce un quadro di orientamento comune per le iniziative degli Stati membri in tema di ufficiali di collegamento.

    Articolo 7:

    Questo articolo dispone che i funzionari presenti in un altro Stato membro a norma della convenzione devono essere in grado di esibire in qualsiasi momento un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale. Scopo di questa disposizione è evitare malintesi con altri funzionari o privati. Quest'obbligo è circoscritto dall'espressione «fatte salve disposizioni contrarie della presente convenzione», che rimanda alla possibilità ammessa dall'articolo 23 - relativo alle operazioni di infiltrazione - che un funzionario sia presente nel territorio di un altro Stato membro con un'identità fittizia.

    TITOLO II Assistenza su richiesta

    TII.1. Le disposizioni del titolo II stabiliscono le modalità per la presentazione delle domande di assistenza e per le azioni che lo Stato membro che riceve una tale domanda deve intraprendere a norma della convenzione. Il titolo stabilisce la forma e il contenuto delle domande scritte di assistenza; prevede che gli Stati membri rispondano esaurientemente a tali domande e che, a richiesta, svolgano, ove possibile, attività di sorveglianza o effettuino indagini per conto di un altro Stato membro; dispone che le informazioni così ottenute possono essere invocate come elementi di prova. Le domande di assistenza possono essere respinte soltanto per i motivi specificati all'articolo 28 della convenzione (minaccia all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato membro in questione o quando la portata dell'azione richiesta è manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità della presunta violazione).

    TII.2. Il principio alla base di questo titolo è che gli Stati membri accolgano le domande di assistenza provenienti da altri Stati membri. Firmando le disposizioni della convenzione, gli Stati membri si impegnano a fornire su richiesta informazioni e assistenza agli altri Stati membri, quando possibile ed entro i limiti del diritto nazionale. L'articolo 28 stabilisce le eccezioni a quest'obbligo generale di fornire assistenza.

    TII.3. Le espressioni «autorità richiesta» e «autorità richiedente», che ricorrono frequentemente in questo titolo, sono definite all'articolo 4 della convenzione.

    TII.4. Il titolo riprende le disposizioni simili della convenzione di Napoli del 1967. Anche il regolamento (CE) n. 515/97 contiene disposizioni analoghe in materia di assistenza su richiesta per le questioni doganali in ambito comunitario, come le contiene la maggior parte degli accordi di mutua assistenza conclusi tra la Comunità e gli Stati membri e i paesi terzi (ad es. i cosiddetti «accordi europei»).

    Articolo 8:

    Questo articolo fissa i principi generali che disciplinano la prestazione dell'assistenza; in base ad essi l'autorità richiesta deve procedere come se agisse per conto proprio e fa uso di tutti i poteri giuridici disponibili a tal fine nel suo diritto interno. Inoltre, essa deve estendere detta assistenza a tutte le circostanze della violazione che risultano connesse con la domanda ricevuta.

    Articolo 9:

    9.1. Questo articolo stabilisce la forma e il contenuto delle domande di assistenza.

    9.2. Queste ultime devono essere presentate sempre per iscritto, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dall'autorità richiesta o in una lingua concordata con tale autorità.

    9.3. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali, che devono però essere successivamente confermate per iscritto.

    9.4. Le domande di assistenza devono contenere informazioni precise che ne facilitino l'evasione.

    Articolo 10:

    10.1. Questo articolo riguarda la richiesta di informazioni. Esso prevede che un'autorità richiesta fornisca tutte le informazioni che mettano l'autorità richiedente in grado di prevenire, accertare o perseguire le violazioni. Tale articolo è basato sull'articolo 4 della convenzione di Napoli del 1967.

    10.2. I funzionari di uno Stato membro possono, previo comune accordo, ottenere informazioni contenute in documenti conservati negli uffici di un altro Stato membro. Essi sono autorizzati a fare copie di detta documentazione. La disposizione si basa sull'articolo 11 della convenzione di Napoli del 1967.

    Articolo 11:

    11.1. Questo articolo riguarda la richiesta di sorveglianza speciale che uno Stato membro dovrà svolgere per conto di un altro. Esso stabilisce che un'autorità richiesta applica per quanto possibile una sorveglianza speciale su una persona in merito alla quale si possa seriamente ritenere che sia coinvolta in violazioni.

    11.2. Su richiesta, lo Stato membro applica inoltre una sorveglianza sui luoghi, sui mezzi di trasporto e sulle merci.

    11.3. La sorveglianza speciale di cui a questo articolo è svolta dall'amministrazione doganale di uno Stato membro nel territorio di quest'ultimo.

    11.4. Base della disposizione è l'articolo 6 della convenzione di Napoli del 1967.

    Articolo 12:

    12.1. Questo articolo tratta della richiesta di indagini. L'autorità richiesta deve procedere alle opportune indagini in merito a operazioni che costituiscono o che, a parere dell'autorità richiedente, sembrano costituire una violazione.

    12.2. I funzionari dell'autorità richiedente possono essere autorizzati a essere presenti alle indagini. La convenzione permette che i funzionari competenti dell'autorità richiesta li autorizzino a partecipare alle operazioni di accertamento e alle attività investigative. Ciò avverrà soltanto a titolo di consulenza: le indagini devono sempre essere svolte dai funzionari dell'autorità richiesta.

    12.3. Disposizioni simili figurano negli articoli 13 e 14 della convenzione di Napoli del 1967.

    Articolo 13:

    13.1. In base a questo articolo, l'autorità richiesta notifica, su richiesta, al destinatario gli strumenti e decisioni prese dalle autorità competenti dello Stato membro richiedente che riguardano l'applicazione della convenzione. Le richieste di notificazione dovrebbero essere accompagnate da una traduzione in una delle lingue ufficiali dello Stato membro richiesto.

    13.2. Base della disposizione è l'articolo 17 della convenzione di Napoli del 1967.

    Articolo 14:

    14.1. Questo articolo stabilisce che tutte le risultanze, le informazioni e i documenti ottenuti dai funzionari dell'autorità richiesta, secondo il loro diritto interno, nei casi di assistenza previsti agli articoli 10, 11 e 12 della convenzione possono essere invocati come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, secondo il diritto interno.

    14.2. Base della disposizione è l'articolo 15 della convenzione di Napoli del 1967.

    TITOLO III Assistenza spontanea

    TIII.1. Le disposizioni di questo titolo coprono gli accordi tra amministrazioni doganali per prestare assistenza ad altri Stati membri senza che sia formulata una domanda. Il principio generale alla base di questo titolo è che gli Stati membri, senza richieste preventive, svolgono le necessarie attività di indagine e comunicano ogni elemento di prova o informazione in loro possesso che possa essere utilizzato da un altro Stato membro per accertare, indagare o perseguire violazioni doganali.

    TIII.2. Il titolo riprende le disposizioni simili della convenzione di Napoli del 1967. Anche il regolamento (CE) n. 515/97 contiene disposizioni analoghe per le questioni doganali in ambito comunitario, come le contiene la maggior parte degli accordi di mutua assistenza conclusi tra la Comunità e gli Stati membri e i paesi terzi (ad es. i cosiddetti «accordi europei»).

    Articolo 15:

    Questo articolo stabilisce il principio generale secondo cui, fatte salve le restrizioni imposte dal diritto interno, ciascuno Stato membro presta assistenza nei casi previsti dagli articoli 16 e 17 anche senza richiesta preventiva.

    Articolo 16:

    16.1. Quest'articolo afferma che gli Stati membri applicano alle persone e alle merci la sorveglianza speciale e comunicano allo Stato membro in questione tutte le informazioni di cui dispongono sulle operazioni connesse a violazioni progettate o commesse, quando ciò sia ritenuto utile per prevenire, accertare o perseguire violazioni in un altro Stato membro.

    16.2. Base della disposizione è l'articolo 6 della convenzione di Napoli del 1967.

    Articolo 17:

    17.1. Ai sensi di quest'articolo, le autorità competenti di ciascuno Stato membro devono inviare senza indugio alle autorità competenti dell'altro Stato membro ogni informazione pertinente in merito a violazioni, progettate o commesse, in particolare le informazioni relative alle merci che ne costituiscono l'oggetto nonché ai nuovi mezzi o metodi utilizzati per commettere tali violazioni.

    17.2. La disposizione si basa sugli articoli 8 e 9 della convenzione di Napoli del 1967.

    Articolo 18:

    18.1. Quest'articolo dispone che le comunicazioni relative ai risultati della sorveglianza e le informazioni ottenute ai sensi di questo titolo possono essere invocate, secondo il diritto interno, come elemento di prova dagli organi competenti dello Stato membro destinatario di tali informazioni.

    18.2. Disposizione correlata all'articolo 15 della convenzione di Napoli del 1967.

    TITOLO IV Forme di cooperazione particolari

    TIV.1 Il titolo stabilisce forme di cooperazioni particolari per accertare, indagare e perseguire violazioni doganali. Esse sono: inseguimenti e sorveglianze transfrontaliere, consegne controllate, operazioni di infiltrazione e impiego di squadre investigative speciali comuni.

    TIV.2 Varie forme di cooperazione delineate in questo titolo implicano l'eventuale presenza di funzionari di uno Stato membro, o la loro partecipazione ad attività, nel territorio di un altro Stato membro, per investigare violazioni doganali transfrontaliere quali definite all'articolo 19, paragrafo 2.

    TIV.3 La convenzione di Napoli del 1967 non prevedeva esplicitamente le indagini transfrontaliere e queste disposizioni costituiscono uno degli sviluppi più significativi della nuova convenzione.

    TIV.4 All'atto del deposito degli strumenti di adozione della convenzione, gli Stati membri possono dichiarare che si riservano di non applicare alcune o tutte le disposizioni di alcuni articoli specifici di questo titolo, in particolare dell'articolo 20 sull'inseguimento transfrontaliero, dell'articolo 21 sulla sorveglianza transfrontaliera e dell'articolo 23 sulle operazioni di infiltrazione. La dichiarazione di non applicare dette disposizioni può essere revocata in qualsiasi momento.

    Articolo 19:

    19.1. Questo articolo stabilisce i principi generali che disciplinano le forme di cooperazione particolari, precisando che le attività di cooperazione a livello transfrontaliero descritte nel presente titolo sono consentite solo per quanto riguarda violazioni concernenti:

    a) traffico illecito di droga e di talune altre merci soggette a divieti;

    b) traffico di precursori (ossia sostanze destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti);

    c) commercio transfrontaliero illecito di merci soggette a imposta, con evasione degli obblighi tributari, o allo scopo di ottenere illegalmente prestazioni finanziarie qualora rischino di derivarne gravosi oneri a carico del bilancio della Comunità europea o dello Stato membro, oppure

    d) qualsiasi altro commercio di merci soggette a divieti in base alle normative doganali comunitarie o nazionali.

    19.2. Esso stabilisce che uno Stato membro può rifiutare una richiesta di un altro Stato membro se il suo diritto interno non autorizza o non prevede la forma di indagine in questione.

    19.3. Ove occorra l'autorizzazione delle autorità giudiziarie, essa viene sollecitata e ottenuta e devono essere rispettate la condizioni definite da tali autorità.

    19.4. Se i funzionari di uno Stato membro causano danni mentre si trovano nel territorio di un altro, quest'ultimo vi pone rimedio. Le somme pagate a terzi per danni devono essere risarcite dallo Stato membro cui appartengono i funzionari che li hanno causati.

    19.5. L'articolo stabilisce altresì che le informazioni ottenute a seguito della cooperazione transfrontaliera di cui al presente titolo possono essere invocate come elemento di prova, conformemente al diritto nazionale, dalle autorità competenti dello Stato membro che le riceve.

    19.6. L'articolo stabilisce altresì che durante le operazioni transfrontaliere di cui al titolo IV i funzionari in missione sono equiparati ai funzionari dello Stato membro ospitante per quanto riguarda eventuali violazioni da essi subite o commesse.

    Articolo 20:

    20.1. L'articolo concerne l'inseguimento transfrontaliero. Esso stabilisce che i funzionari di uno Stato membro possono continuare a inseguire in un altro Stato membro una persona colta in flagrante mentre commette o partecipa a una violazione prevista all'articolo 19, paragrafo 2, della convenzione per cui è prevista l'estradizione. Tale inseguimento può avvenire senza autorizzazione preventiva, se la particolare urgenza rende impossibile procedere alla notificazione preventiva o quando le autorità competenti dell'altro Stato membro non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per riprendere l'inseguimento. Al più tardi al momento di attraversare la frontiera i funzionari impegnati nell'inseguimento avvertono le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio esso deve avvenire e quest'ultimo può chiedere, in qualsiasi momento, che l'inseguimento cessi. I funzionari impegnati nell'inseguimento non hanno il diritto di fermare la persona ma, se non vi è stata una richiesta per far cessare l'inseguimento, possono fermarla per condurla dinanzi alle competenti autorità dello Stato membro nel cui territorio si è svolto l'inseguimento. In tali circostanze, la persona può essere sottoposta a una perquisizione di sicurezza, come si può far uso delle manette.

    20.2. Tuttavia, le circostanze esatte nelle quali può svolgersi l'inseguimento transfrontaliero sono stabilite in quest'articolo e nelle dichiarazioni degli Stati membri fatte a norma dell'articolo 20, paragrafo 6, della convenzione. Ciascuno Stato membro che decide di ottemperare alle disposizioni sull'inseguimento fa, all'atto della firma della convenzione, una dichiarazione nella quale determina le modalità di esecuzione dell'inseguimento nel suo territorio. La dichiarazione può indicare i limiti territoriali e temporali entro cui è permesso l'inseguimento e se sono ammesse le armi di ordinanza. La dichiarazione può essere sostituita da un'altra, purché quest'ultima non restringa la portata della precedente.

    La Danimarca ha fatto una dichiarazione in cui definisce le circostanze in cui può essere autorizzato l'inseguimento in territorio danese. Il testo integrale di questa dichiarazione figura nell'allegato B della presente relazione esplicativa.

    20.3. L'articolo elenca inoltre le condizioni generali che devono essere rispettate prima, durante e dopo tale inseguimento.

    20.4. L'inseguimento può essere svolto oltre tutti i tipi di confine. È vietata l'irruzione nelle abitazioni e in luoghi non accessibili al pubblico e i funzionari impegnati nell'inseguimento devono essere sempre facilmente identificabili.

    20.5. I funzionari impegnati nell'inseguimento possono essere muniti dell'arma di ordinanza, a meno che lo Stato membro nel cui territorio desiderano entrare abbia fatto una dichiarazione che vieta il porto dell'arma.

    20.6. All'atto del deposito degli strumenti di adozione della convenzione, gli Stati membri possono dichiarare che si riservano di non applicare tutto l'articolo o parte di esso. La dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento.

    20.7. L'articolo 41 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen contiene disposizioni analoghe sull'inseguimento transfrontaliero. Le differenze fondamentali sono: le disposizioni della convenzione di Schengen sono obbligatorie mentre i firmatari della convenzione possono derogare in tutto o in parte all'articolo purché tali riserve non intacchino i loro obblighi in virtù della convenzione di Schengen (2); le disposizioni della convenzione di Schengen lasciano a ciascuna parte contraente la facoltà di consentire l'inseguimento transfrontaliero nel suo territorio per i reati che possono dar luogo ad estradizione o per i reati gravi elencati, mentre le disposizioni della convenzione riguardano soltanto le violazioni delle disposizioni doganali di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della convenzione stessa che danno luogo a estradizione; le disposizioni della convenzione di Schengen riguardano esclusivamente i confini terrestri mentre quelle della convenzione concernono tutti i confini; le disposizioni della convenzione di Schengen consentono, senza eccezioni, di portare le armi d'ordinanza, mentre le disposizioni della convenzione consentono a ciascuno Stato membro di rilasciare una dichiarazione generale che vieta di portare le armi d'ordinanza nel suo territorio o di decidere che in casi specifici tali armi non possono essere portate.

    Articolo 21:

    21.1. Questo articolo concerne la sorveglianza transfrontaliera. A funzionari di uno Stato membro può essere concesso di continuare la sorveglianza di una persona della quale si possa seriamente ritenere che sia implicata in una delle violazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, in un altro Stato membro se quest'ultimo li autorizza preventivamente. L'autorizzazione può essere soggetta a condizioni. In casi di particolare urgenza, si può attraversare la frontiera senza l'autorizzazione preventiva a condizione che si notifichi immediatamente, durante la sorveglianza, il passaggio della frontiera alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si intende continuare la sorveglianza e che la richiesta di autorizzazione venga trasmessa senza indugio.

    21.2. Le condizioni alle quali può essere svolta la sorveglianza transfrontaliera sono le seguenti: i funzionari di sorveglianza devono conformarsi al diritto dello Stato membro nel cui territorio operano e ottemperare alle istruzioni delle autorità competenti di tale Stato; devono poter dimostrare la propria identità e qualifica ufficiali e non sono autorizzati a entrare nelle abitazioni e nei luoghi non accessibili al pubblico. Tali funzionari non hanno poteri d'intervento, ossia non possono né fermare né arrestare la persona da sorvegliare. I funzionari possono essere muniti dell'arma di ordinanza a meno che lo Stato membro nel cui territorio intendono entrare abbia fatto una dichiarazione che vieta il porto dell'arma.

    21.3. Ogni operazione di sorveglianza transfrontaliera è oggetto di rapporto alle autorità dello Stato membro nel cui territorio è stata effettuata; può essere richiesta la comparizione personale dei funzionari di sorveglianza.

    21.4. All'atto del deposito degli strumenti di adozione della convenzione, gli Stati membri possono dichiarare che si riservano di non applicare tutto l'articolo o parte di esso. La dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento.

    21.5. La Danimarca ha fatto una dichiarazione in cui definisce le circostanze in cui può accettare le disposizioni dell'articolo 21. Il testo integrale di questa dichiarazione figura nell'allegato B della presente relazione esplicativa.

    21.6. Anche l'articolo 40 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen disciplina la sorveglianza transfrontaliera. Le disposizioni delle due convenzioni sono analoghe: entrambe prevedono la sorveglianza transfrontaliera con autorizzazione preventiva o senza autorizzazione preventiva in casi di particolare urgenza. Le differenze fondamentali sono: le disposizioni della convenzione di Schengen sono obbligatorie mentre i firmatari della convenzione possono derogare in tutto o in parte alla disposizione riguardante la sorveglianza transfrontaliera purché tali riserve non intacchino i loro obblighi in virtù della convenzione di Schengen (3); le disposizioni della convenzione di Schengen prevedono la sorveglianza transfrontaliera, con autorizzazione preventiva, per tutti i reati che possono dar luogo ad estradizione e, senza autorizzazione preventiva, per un'ampia gamma di reati gravi, mentre le disposizioni della convenzione riguardano soltanto le violazioni doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 19, paragrafo 2, della convenzione stessa; le disposizioni della convenzione di Schengen consentono di portare le armi d'ordinanza, salvo espressa decisione contraria della parte richiesta, mentre le disposizioni della convenzione consentono a ciascuno Stato membro di rilasciare una dichiarazione generale che vieta in ogni caso di portare le armi d'ordinanza nel suo territorio o di decidere che in casi specifici tali armi non possono essere portate. La convenzione permette la sorveglianza non soltanto degli autori di una violazione ma anche delle persone in essa coinvolte.

    Articolo 22:

    22.1. Questo articolo riguarda le consegne controllate. Si tratta di una tecnica investigativa in cui le spedizioni sospette o illecite di merci non sono sequestrate alla frontiera ma tenute sotto sorveglianza finché giungono alla destinazione finale. Questa tecnica consente alle amministrazioni doganali di identificare le organizzazioni responsabili del traffico e perseguirne i membri di spicco anziché limitarsi a sequestrare la merce alla frontiera e/o perseguire i corrieri che la trasportano.

    22.2. L'articolo stabilisce che gli Stati membri si impegneranno a garantire che possano essere effettuate nel loro territorio consegne controllate in relazione a indagini penali relative a reati passibili di estradizione. La decisione di far ricorso a consegne controllate sarà presa dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto nel rispetto del diritto interno. Le consegne controllate si svolgeranno sotto la direzione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è effettuata la consegna. Le spedizioni possono essere intercettate ed il loro contenuto non subire interventi, oppure essere sottratto o sostituito in tutto o in parte.

    22.3. L'articolo è tratto dall'articolo 11 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988 (convenzione di Vienna), che promuove i principi delle consegne controllate su scala internazionale relativamente al narcotraffico.

    22.4. Anche l'articolo 73 della convenzione di Schengen disciplina le consegne controllate. Le disposizioni delle due convenzioni sono analoghe. Le differenze fondamentali sono costituite dal fatto che, in base alle disposizioni della convenzione, le consegne controllate devono essere tenute sotto sorveglianza, le spedizioni possono essere intercettate ed il loro contenuto originario non subire interventi oppure essere sottratto o sostituito, mentre le disposizioni della convenzione di Schengen non menzionano tali possibilità. La convenzione di Schengen prevede le consegne controllate per gli stupefacenti e le sostanze psicotrope, mentre la convenzione le contempla per i reati passibili di estradizioni.

    Articolo 23:

    23.1. Quest'articolo riguarda le operazioni di infiltrazione che, in questo contesto, consistono nell'autorizzare un funzionario dell'amministrazione doganale di uno Stato membro (o che agisce per conto di tale amministrazione) a operare nel territorio di un altro Stato membro con un'identità fittizia. Gli Stati membri applicano questo articolo con modalità stabilite in funzione delle disposizioni del loro diritto interno.

    23.2. La richiesta relativa a operazioni di infiltrazione può essere presentata soltanto qualora risultasse estremamente difficile chiarire in altro modo i fatti.

    23.3. Nel corso delle operazioni di infiltrazione, i funzionari sono autorizzati soltanto a raccogliere informazioni e a stabilire contatti con persone sospette o con persone ad esse associate.

    23.4. Le operazioni di infiltrazione devono rispettare le condizioni stabilite dal diritto interno dello Stato membro in cui si svolgono e essere di durata limitata. L'autorità richiesta deve fornire la necessaria assistenza sotto il profilo tecnico e dell'organico.

    23.5. All'atto del deposito degli strumenti di adozione della convenzione, gli Stati membri possono dichiarare che si riservano di non applicare tutto l'articolo o parte di esso. La dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento.

    Articolo 24:

    24.1. Quest'articolo riguarda le squadre investigative speciali comuni e consente agli Stati membri, di comune accordo, di costituirle per svolgere indagini difficoltose che esigono un'azione simultanea e concertata e per coordinare azioni comuni di prevenzione ed accertamento di particolari tipi di violazioni doganali.

    24.2. Tali squadre possono essere istituite unicamente per un fine specifico e per un periodo limitato. La direzione della squadra è affidata a un funzionario dello Stato membro nel cui territorio essa è ubicata e detto Stato membro creerà i presupposti organizzativi necessari per consentirle di operare. La squadra opera nel rispetto della legge di tale Stato membro.

    24.3. La partecipazione alla squadra non conferisce la facoltà di intervenire nel territorio di un altro Stato membro.

    TITOLO V Protezione dei dati

    Articolo 25:

    25.1. Quest'articolo disciplina la questione della protezione dei dati per quanto riguarda i dati personali scambiati dalle amministrazioni doganali ai sensi della convenzione.

    25.2. L'articolo impone agli Stati membri di rispettare le disposizioni pertinenti della convenzione del Consiglio d'Europa, del 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento informatizzato di dati di carattere personale.

    25.3. Esso consente agli Stati membri di imporre condizioni per il trattamento dei dati quando si trasmettono informazioni a un altro Stato membro.

    25.4. Esso stabilisce che i dati personali possono essere trattati da parte dell'autorità ricevente soltanto agli scopi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della convenzione. L'autorità ricevente ai sensi della presente convenzione può trasmettere i dati alle amministrazioni doganali, alle autorità responsabili delle azioni penali e agli organi giurisdizionali senza consenso dello Stato membro che li ha forniti, ai fini del perseguimento e della repressione di violazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 3. In tutti gli altri casi di trasmissione è necessario il consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni.

    25.5. Nel trasmettere i dati, lo Stato membro cura che essi siano aggiornati, rettificati se inesatti e cancellati se trasmessi illegalmente. Analogamente, lo Stato membro ricevente è tenuto a rettificare le inesattezze che gli sono state segnalate. Se lo Stato membro che riceve i dati ha motivo di credere che essi siano inesatti o debbano essere cancellati, ne informa lo Stato che li ha trasmessi.

    25.6. La persona interessata ha il diritto di rettificare i dati e può chiedere quali dati personali sono stati trasmessi e a quale scopo (ferma restando la deroga per motivi di interesse pubblico). Il diritto dell'interessato a ricevere tali informazioni è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure nazionali dello Stato membro nel cui territorio avviene la richiesta di informazioni. Tuttavia, prima della decisione relativa alla comunicazione di informazioni, l'autorità che trasmette i dati deve avere la possibilità di prendere posizione.

    25.7. I dati trasmessi sono conservati solo per il periodo necessario agli scopi della loro comunicazione. Ad essi è accordato lo stesso livello di protezione dei dati analoghi forniti da fonti nazionali all'interno dello Stato membro in questione.

    25.8. Gli Stati membri, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure nazionali, sono responsabili dei danni causati a una persona in seguito al trattamento dei dati personali trasmessi a norma della presente convenzione.

    25.9. Gli Stati membri possono affidare un compito di vigilanza alle autorità nazionali competenti per la protezione dei dati che svolgono questo ruolo ai sensi della convenzione SID.

    25.10. L'articolo lascia impregiudicata la convenzione SID, che contiene le proprie disposizioni per la protezione dei dati personali negli scambi a titolo del SID.

    25.11. L'espressione «trattamento dei dati di carattere personale» va intesa in questa convenzione in base alla definizione figurante nella direttiva 95/46/CE. Le espressioni «dati di carattere personale» e «trattamento dei dati di carattere personale» sono definite nell'articolo 2, lettere a) e b), di tale direttiva nel modo seguente:

    a) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

    b) «trattamento di dati personali» («trattamento»): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione.

    TITOLO VI Interpretazione della convenzione

    Articolo 26:

    26.1. Quest'articolo riguarda il ruolo della Corte di giustizia delle Comunità europee (in prosieguo: la Corte) in merito alla convenzione.

    26.2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a comporre controversie tra Stati membri concernenti l'interpretazione o l'applicazione della convenzione qualora esse non possano essere risolte dal Consiglio entro sei mesi. La Corte è altresì competente in merito a controversie tra gli Stati membri e la Commissione riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della convenzione. Inoltre, la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della convenzione, ma solo nei confronti degli Stati membri che abbiano effettuato una dichiarazione in tal senso. Lo Stato membro che effettui tale dichiarazione può precisare che:

    a) ogni sua giurisdizione avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale, o

    b) ogni sua giurisdizione può chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale.

    Anche gli Stati membri che non accettano tale ruolo della Corte hanno la facoltà di presentare memorie o osservazioni scritte su questioni ad essa deferite.

    26.3. La Corte non è competente a riesaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dagli organi competenti per l'applicazione della legge o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

    TITOLO VII Attuazione e disposizioni finali

    Articolo 27:

    Quest'articolo impone alle amministrazioni doganali di tener conto, negli scambi di informazioni, delle esigenze del segreto istruttorio. A questo proposito, gli Stati membri possono imporre condizioni sull'utilizzazione delle informazioni che trasmettono a un altro Stato membro, qualora le esigenze del segreto istruttorio lo rendano necessario.

    Articolo 28:

    Quest'articolo stabilisce che gli Stati membri non sono obbligati a offrire assistenza quando questa potrebbe arrecare danno all'ordine pubblico o ledere altri interessi essenziali dello Stato in questione, soprattutto nel settore della protezione dei dati. Inoltre, le richieste possono essere respinte quando la portata dell'azione richiesta, in particolare nel contesto delle forme di cooperazione particolari di cui al titolo IV, sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità della presunta violazione. Ogni rifiuto deve essere motivato.

    Articolo 29:

    Quest'articolo stabilisce che gli Stati membri rinunciano di norma a tutte le richieste di rimborso per gli oneri sostenuti nell'applicazione della presente convenzione, ad eccezione delle spese per emolumenti corrisposti ad esperti. Se le spese sono di entità elevata o di natura straordinaria, le amministrazioni doganali interessate si consultano tra loro per definire in che modo vanno sostenuti i costi.

    Articolo 30:

    30.1. Quest'articolo riguarda le riserve alla convenzione e afferma che le uniche riserve possibili sono quelle previste dall'articolo 20, paragrafo 8, dall'articolo 21, paragrafo 5 e dall'articolo 23, paragrafo 5, che consentono agli Stati membri di derogare in tutto o in parte alle disposizioni in merito all'inseguimento transfrontaliero, alla sorveglianza transfrontaliera e alle operazioni di infiltrazione.

    30.2. Esso rileva altresì che la convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti da altri accordi e segnatamente alle disposizioni della convenzione di applicazione di Schengen, la quale prevede una più stretta cooperazione. Ciò significa che gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Schengen non possono derogare a obblighi più vincolanti assunti ai sensi della convenzione di Schengen sottoscrivendo a obblighi meno vincolanti previsti dalla convenzione.

    30.3. Ad esempio, la disposizione della convenzione di Schengen in materia di inseguimenti attraverso le frontiere terrestri è vincolante. La convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali prevede inseguimenti attraverso ogni tipo di frontiera, ma la disposizione è facoltativa. I membri di Schengen non possono tuttavia optare per la non applicazione delle disposizioni della convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali in materia di inseguimenti transfrontalieri laddove tali disposizioni si riferiscono alle frontiere terrestri.

    Articolo 31:

    31.1. Quest'articolo limita l'applicazione territoriale della convenzione al territorio doganale della Comunità. Una definizione esauriente del territorio doganale della Comunità figura nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (codice doganale).

    31.2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, può adeguare il paragrafo 1 a qualsiasi modifica delle disposizioni del diritto comunitario in esso contemplate.

    Articolo 32:

    Quest'articolo stabilisce che la convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo che l'ultimo Stato membro abbia notificato di aver completato le procedure costituzionali per la sua adozione. Nel frattempo, tuttavia, gli Stati che hanno espletato queste procedure possono dichiarare di applicare la convenzione (ad eccezione dell'articolo 26) nelle relazioni con gli altri Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. La convenzione di Napoli del 1967 sarà abrogata alla data di entrata in vigore della convenzione.

    Articolo 33:

    Quest'articolo dispone che la convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che in futuro diventerà Stato membro dell'Unione europea. Illustra inoltre le procedure che dovrà seguire qualsiasi nuovo Stato membro che intende aderire alla convenzione.

    Articolo 34:

    Quest'articolo concerne gli emendamenti futuri della convenzione e stabilisce che ciascuno Stato membro che abbia aderito alla convenzione può proporre emendamenti sui quali deciderà il Consiglio.

    Articolo 35:

    Quest'articolo dispone che il segretario generale del Consiglio è depositario della convenzione; in questa veste provvederà a pubblicare nella Gazzetta ufficiale lo stato delle adozioni e delle adesioni, l'applicazione, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra comunicazione relativa alla convenzione.

    (1) L'Austria sta per ratificare la convenzione di Napoli del 1967.

    (2) Cfr. anche, nella presente relazione esplicativa, la parte relativa all'articolo 30 della convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali.

    (3) Cfr. anche, nella presente relazione esplicativa, la parte relativa all'articolo 30 della convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali.

    ALLEGATO A

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO B

    DICHIARAZIONI DA 1 A 8 ALLEGATE ALLA CONVENZIONE E PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 20)

    1. Articolo 1, paragrafo 1 e articolo 28

    Con riferimento alle eccezioni agli obblighi di prestare assistenza di cui all'articolo 28 della convenzione, l'Italia dichiara che l'esecuzione delle richieste di mutua assistenza, basate sulla convenzione, concernenti violazioni che secondo il diritto italiano non costituiscono violazioni a disposizioni doganali nazionali o comunitarie, può - per ragioni attinenti alla ripartizione delle competenze tra autorità nazionali nella prevenzione e nel perseguimento di reati - arrecare danno all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali essenziali.

    2. Articolo 1, paragrafo 2 e articolo 3, paragrafo 2

    La Danimarca e la Finlandia dichiarano di dare ai termini «autorità giudiziarie» o «autorità giudiziaria» di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione la stessa interpretazione che figura nelle loro dichiarazioni fatte a norma dell'articolo 24 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.

    3. Articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino

    La Danimarca dichiara che, per quanto la riguarda, l'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino, si applica unicamente alle azioni mediante le quali una persona partecipa a uno o più degli atti di violazione di cui trattasi commessi da un gruppo di persone con un obiettivo comune, incluse le situazioni in cui la persona interessata non partecipa attivamente agli atti di violazione in questione; tale partecipazione deve essere basata sulla conoscenza dello scopo e dell'attività criminale generale del gruppo o sulla conoscenza dell'intenzione del gruppo di commettere le violazioni in questione.

    4. Articolo 4, paragrafo 3, terzo trattino

    La Danimarca dichiara che, per quanto la riguarda, l'articolo 4, paragrafo 3, terzo trattino, si applica unicamente alle violazioni di base nei cui confronti la ricettazione sia in ogni momento punibile a norma del diritto danese, compresi l'articolo 191a del codice penale danese relativo alla ricettazione di stupefacenti e l'articolo 284 del codice penale relativo alla ricettazione in collegamento con il traffico illecito di natura particolarmente grave.

    5. Articolo 6, paragrafo 4

    La Danimarca, la Finlandia e la Svezia dichiarano che i funzionari di collegamento di cui all'articolo 6, paragrafo 4, possono rappresentare anche gli interessi della Norvegia e dell'Islanda e viceversa. Dal 1982 i cinque paesi nordici hanno tra loro un accordo secondo cui i funzionari di collegamento distaccati di uno dei paesi in questione rappresentano anche gli altri paesi nordici. L'accordo è stato concluso allo scopo di rafforzare la lotta contro il traffico di droga limitando l'onere finanziario dei singoli paesi con il distacco di funzionari di collegamento. La Danimarca, la Finlandia e la Svezia attribuiscono molta importanza al perdurare di un accordo che funziona bene.

    6. Articolo 20, paragrafo 8

    La Danimarca dichiara di accettare le disposizioni dell'articolo 20, alle seguenti condizioni: l'inseguimento transfrontaliero, effettuato dalle autorità doganali di un altro Stato membro in mare o per via aerea, può continuare in territorio danese, compresi le acque territoriali danesi e lo spazio aereo al di sopra del territorio e delle acque territoriali della Danimarca, solo se le autorità danesi competenti ne sono state preavvisate.

    7. Articolo 21, paragrafo 5

    La Danimarca dichiara di accettare le disposizioni dell'articolo 21, alle seguenti condizioni: le operazioni di sorveglianza transfrontaliera possono essere effettuate senza previa autorizzazione, a norma dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, solo se vi sono serie ragioni per ritenere che le persone sorvegliate siano implicate in una violazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, che possa dar luogo a estradizione.

    8. Articolo 25, paragrafo 2, lettera i)

    Gli Stati membri si impegnano a informarsi reciprocamente, nell'ambito del Consiglio, delle misure adottate per assolvere gli impegni di cui alla lettera i).

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