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Document 51998PC0602

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 95/53/CE che fissa i principi relativi all organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell alimentazione animale

    /* COM/98/0602 def. - COD 98/0301 */

    GU C 346 del 14.11.1998, p. 9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0602

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 95/53/CE che fissa i principi relativi all organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell alimentazione animale /* COM/98/0602 def. - COD 98/0301 */

    Gazzetta ufficiale n. C 346 del 14/11/1998 pag. 0009


    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    La direttiva 95/53/CE del Consiglio fissa i principi secondo cui gli Stati membri devono procedere ai controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, sia per i prodotti originari della Comunitá che per quelli provenienti dai paesi terzi.

    La realizzazione del mercato interno e la soppressione dei controlli alle frontiere interne hanno infatti imposto la definizione di alcuni principi comuni per l'organizzazione dei controlli e la circolazione delle merci all'interno della Comunitá.

    Tali norme si applicano dal 1 maggio 1998.

    Dall'entrata in vigore della direttiva 95/53/CE la legislazione comunitaria ha registrato una certa evoluzione. L'esperienza acquisita ha poi mostrato che le misure adottate per l'esecuzione dei controlli non permettevano di far fronte a situazioni critiche che avrebbero richiesto un intervento rapido delle autorità. In alcuni casi, infine, ci si è resi conto della necessità di rendere più precise le norme ai fini di una loro maggiore trasparenza.

    Si propone pertanto di modificare la direttiva 95/53/CE per disporre di uno strumento giuridico più adeguato alle esigenze del controllo.

    1. E' essenziale armonizzare le procedure di controllo per tutti i prodotti importati dai paesi terzi; bisogna quindi dare alla Commissione la possibilità di adottare misure complementari al fine di istituire una procedura armonizzata affidabile per l'esecuzione dei controlli documentali, fisici e d'identità.

    2. La recente scoperta di diossina in alcune materie prime importate nella Comunitá ha dimostrato che occorre procedere ad un rapido coordinamento delle misure di controllo a livello comunitario e ha messo in evidenza la necessità di disporre di una base giuridica che consenta di adottare, in caso di bisogno, un regime di salvaguardia e di effettuare, se necessario, delle ispezioni sul posto nei paesi terzi interessati.

    3. L'articolo 15 della direttiva 95/53/CE dà alla Commissione la possibilità di procedere a controlli sul posto all'interno della Comunità unicamente in caso di accertamento di infrazioni. Questo testo di carattere restrittivo potrebbe dare luogo a interpretazioni divergenti; si propone pertanto di estendere la possibilità offerta alla Commissione ad altre situazioni di necessità.

    4. La direttiva 95/53/CE dovrà permettere di verificare a medio termine se gli Stati membri controllano effettivamente e correttamente l'applicazione della normativa comunitaria.

    Ai sensi della direttiva 95/53/CE:

    a) Entro il 1 ottobre 1998, gli Stati membri devono definire i programmi in cui sono indicate le misure nazionali da adottare per conseguire l'obiettivo previsto dalla direttiva. Detti programmi dovranno tenere conto delle situazioni specifiche degli Stati membri e, in particolare, precisare la natura e la frequenza dei controlli che dovranno essere effettuati periodicamente.

    b) Anteriormente al 1 aprile di ogni anno e per la prima volta anteriormente al 1 aprile 2000, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le informazioni utile relative all'esecuzione dei programmi, precisando:

    - i criteri di elaborazione di detti programmi,

    - il numero e la natura dei controlli effettuati,

    - i risultati dei controlli e in particolare il numero e la natura delle infrazioni accertate,

    - le azioni intraprese in caso di accertamento di infrazioni.

    c) Anteriormente al 1 ottobre di ogni anno, e per la prima volta anteriormente al 1 ottobre 2000, la Commissione deve presentare una relazione globale e sintetica sui risultati dei controlli effettuati a livello comunitario, corredata di una proposta di raccomandazione relativa ad un programma coordinato di controlli per l'anno successivo.

    E' evidente che le disposizioni della direttiva 95/53/CE non consentono la rapida elaborazione di un programma di controllo coordinato in caso di contaminazione improvvisa che possa costituire un pericolo imminente e grave per la salute umana o per la salute animale; le misure proposte sono intese a colmare tale lacuna dando alla Commissione la possibilità di definire programmi specifici di controllo a livello della Comunitá, a complemento dei programmi generali già previsti dalla direttiva 95/53/CE.

    La presente proposta non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio della Comunità europea e si basa su una competenza esclusiva della Comunità.

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante modifica della direttiva 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A,

    vista la proposta della Commissione(1),

    (1) GU C

    visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

    (2) GU C

    deliberando conformemente alla procedura prevista dall'articolo 189B del trattato(3),

    (3) GU C

    considerando che la direttiva 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (4) stabilisce i principi secondo cui devono essere effettuati i controlli ufficiali; che l'esperienza ha mostrato che è opportuno disporre, a livello comunitario, della possibilità di definire con maggiore precisione tali principi, al fine di stabilire una procedura armonizzata affidabile e di istituire il nuovo sistema di controllo per i prodotti utilizzati nell'alimentazione animale provenienti dai paesi terzi;

    (4) GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17.

    considerando che per proteggere adeguatamente la salute umana, la salute animale e l'ambiente occorre dare agli esperti della Commissione e degli Stati membri la possibilità di effettuare controlli non solo nella Comunità, ma anche nei paesi terzi, in particolare nei casi in cui in un paese terzo si manifesti un fenomeno che potrebbe avere un'incidenza negativa sulla salubrità degli alimenti per gli animali messi in circolazione nella Comunità;

    considerando che è inoltre opportuno dare alla Commissione, in caso di necessità, la possibilità di inviare esperti sul posto, all'interno della Comunità, per controllare se sono rispettati i requisiti comunitari e adottare, se del caso, misure comunitarie;

    considerando che per lo stesso motivo è necessario introdurre un regime di salvaguardia, nell'ambito del quale la Commissione possa intervenire, adottando le misure richieste dalla situazione;

    considerando che con la direttiva 95/53/CE il Consiglio ha fissato il principio dell'organizzazione di programmi di controllo comunitari coordinati annuali sulla base di una raccomandazione della Commissione;

    considerando che, in alcuni casi particolari, giustificati dalla necessità di salvaguardare la salute umana o la salute animale, occorre rafforzare i controlli effettuati da e negli Stati membri; considerando che in tali casi, per garantire che i controlli e le indagini nella Comunità vengano eseguiti in modo uniforme ed efficace, è opportuno che la Commissione adotti specifici programmi di controllo coordinati,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 95/53 è modificata nel modo seguente:

    1) All'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:

    "Per quanto necessario, le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23."

    2) All'articolo 7 è aggiunto il comma seguente:

    "Per quanto necessario, le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23."

    3) E' inserito l'articolo 9 bis seguente:

    "Articolo 9 bis

    1. In caso di necessità, gli esperti della Commissione e degli Stati membri possono effettuare controlli sul posto nei paesi terzi, per verificare se le garanzie concernenti le condizioni di produzione e di immissione sul mercato degli alimenti per animali offerte dai paesi terzi possono essere considerate almeno equivalenti a quelle richieste nella Comunità.

    2. I controlli di cui al paragrafo 1 saranno effettuati per conto della Comunità che se ne assumerà tutte le spese.

    3. La Commissione informa gli Stati membri dell'esito dei controlli di cui al paragrafo 1.

    4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, per quanto necessario, secondo la procedura prevista dall'articolo 23."

    4) E' inserito l'articolo 9 ter seguente:

    «Articolo 9 ter

    1. Qualora nel territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda un fenomeno che presenta gravi rischi potenziali per la salute umana, per la salute animale o per l'ambiente la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adotta senza indugio, in funzione della gravità della situazione, le misure seguenti:

    - sospensione delle importazioni provenienti dal paese terzo in questione, da una parte dello stesso o, se del caso, dal paese terzo di transito e/o

    - fissazione di condizioni particolari per i prodotti provenienti dal paese terzo o da una parte dello stesso.

    2. La Commissione, salvo in caso di emergenza, consulta gli Stati membri prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1.

    3. La Commissione comunica senza indugio al Consiglio e agli Stati membri le decisioni prese conformemente al disposto del paragrafo 1.

    Gli Stati membri, entro un temine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione di cui al primo comma, possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha preso decisioni entro un temine di trenta giorni, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

    4. Qualora uno Stato membro abbia informato ufficialmente la Commissione della necessità di adottare misure di salvaguardia senza che quest'ultima abbia fatto ricorso alle disposizioni del paragrafo 1, tale Stato membro può adottare misure cautelari temporanee per le importazioni di cui trattasi. Se uno Stato membro adotta misure cautelari temporanee, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione. Entro un termine di dieci giorni lavorativi la Commissione sottopone la questione al comitato permanente degli alimenti per animali, secondo la procedura di cui all'articolo 23, ai fini della proroga, della modifica o dell'abrogazione delle misure cautelari temporanee nazionali."

    5) Il titolo della sezione 3 è sostituito dal testo seguente:

    "Cooperazione in caso di accertamento di infrazioni e di ispezioni".

    6) E' inserito l'articolo 15 bis seguente:

    "Articolo 15 bis

    1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, in caso di necessità gli esperti della Commissione e degli Stati membri, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, possono effettuare controlli sul posto per verificare l'effettiva applicazione della presente direttiva e in particolare l'applicazione degli articoli 5, 7, 11 e 12.

    2. Gli esperti degli Stati membri sono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.

    3. Lo Stato membro sul cui territorio è effettuata un'ispezione fornisce agli esperti della Commissione e degli Stati membri tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento della loro missione.

    4. La Commissione informa gli Stati membri sull'esito dei controlli effettuati.

    5. Ove lo ritenga giustificato in base all'esito del controllo, la Commissione procede ad un esame della situazione in seno al comitato permanente degli alimenti per animali. Essa può adottare le decisioni pertinenti, secondo la procedura di cui all'articolo 23.

    6. La Commissione segue l'andamento della situazione e modifica o abroga, in base a tale andamento, le decisioni di cui al paragrafo 4, secondo la procedura di cui all'articolo 23.

    7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, per quanto necessario, secondo la procedura prevista dall'articolo 23."

    7) All'articolo 22 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

    "4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 e nella misura in cui la protezione della salute umana, della salute animale o dell'ambiente richiedono la rapida elaborazione di un programma specifico che coordini i controlli nazionali a livello della Comunitá europea, la Commissione adotta i provvedimenti necessari secondo la procedura di cui all'articolo 23."

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 dicembre 1998. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 gennaio 1999.

    Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottati riguardanti il settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

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