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Document 51998PC0591

    Proposta di direttiva del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente

    /* COM/98/0591 def. - SYN 98/0333 */

    GU C 53 del 24.2.1999, p. 8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0591

    Proposta di direttiva del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente /* COM/98/0591 def. - SYN 98/0333 */

    Gazzetta ufficiale n. C 053 del 24/02/1999 pag. 0008


    Proposta di direttiva del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente (1999/C 53/07) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1998) 591 def. - 98/0333(SYN)

    (Presentata dalla Commissione il 20 gennaio 1999)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    visto il parere del Comitato delle Regioni, considerata l'importanza della proposta per le autorità locali,

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato, in cooperazione con il Parlamento europeo,

    (1) considerando che, sulla base dei principi di cui all'articolo 130 R del trattato, il programma politico e d'azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (Quinto programma di azione in materia ambientale (1), prevede in particolare modifiche alla legislazione vigente sugli inquinanti atmosferici; che detto programma raccomanda la fissazione di obiettivi a lungo termine per la qualità dell'aria; che l'articolo 130 R del trattato stabilisce l'applicazione del principio di precauzione per la protezione della salute umana e dell'ambiente;

    (2) considerando che l'articolo 129 del trattato stabilisce che le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità; che l'articolo 3, lettera o) del trattato prevede che l'azione della Comunità comporti un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;

    (3) considerando che in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (2), il Consiglio deve adottare la normativa di cui al paragrafo 1 e le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo;

    (4) considerando che l'articolo 8 della direttiva 96/62/CE prevede l'elaborazione di piani di azione per le zone dove le concentrazioni di inquinanti nell'aria superano i valori limite più i margini temporanei di tolleranza applicabili per garantire l'osservanza del valore limite entro la data o le date specificate;

    (5) considerando che la direttiva 96/62/CE stabilisce che i valori numerici per i valori limite devono basarsi sui risultati dei lavori svolti da gruppi scientifici internazionali del settore; che la Commissione deve tener conto dei dati più recenti della ricerca scientifica nei settori epidemiologico ed ambientale e dei progressi più recenti della metrologia per riesaminare gli elementi su cui si basano i valori limite;

    (6) considerando che per facilitare il riesame della presente direttiva la Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la ricerca sugli effetti degli inquinanti in essa trattati, ossia il benzene e il monossido di carbonio;

    (7) considerando che precise tecniche di misurazione normalizzate e criteri comuni per l'ubicazione delle stazioni di misurazione costituiscono un elemento importante per valutare la qualità dell'aria ambiente e disporre di dati comparabili in tutta la Comunità;

    (8) considerando che informazioni aggiornate sulle concentrazioni di benzene e monossido di carbonio nell'aria ambiente devono essere prontamente messe a disposizione del pubblico,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

    Articolo 1

    Obiettivi

    La direttiva ha i seguenti obiettivi:

    a) stabilire valori limite per le concentrazioni di benzene e monossido di carbonio nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale;

    b) valutare le concentrazioni nell'aria di benzene e monossido di carbonio in base a metodi e criteri comuni;

    c) ottenere informazioni adeguate sulle concentrazioni di benzene e monossido di carbonio nell'aria e garantire che siano rese pubbliche;

    d) mantenere la qualità dell'aria dove essa è buona e migliorarla negli altri casi relativamente al benzene e al monossido di carbonio.

    Articolo 2

    Definizioni

    Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 96/62/CE.

    Ai fini della presente direttiva inoltre si intende per:

    1. «soglia di valutazione superiore»: un livello specificato nell'allegato III al di sotto del quale può essere usata una combinazione di tecniche di misurazione e di modellizzazione per valutare la qualità dell'aria, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE;

    2. «soglia di valutazione inferiore»: un livello specificato nell'allegato III al di sotto del quale si possono usare soltanto tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 96/62/CE;

    3. «misurazioni fisse»: misurazioni effettuate in conformità all'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 96/62/CE.

    Articolo 3

    Benzene

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di benzene nell'aria, valutate conformemente all'articolo 5, non superino il valore limite indicato nell'allegato I.

    Il margine di tolleranza specificato nell'allegato I si applica conformemente all'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.

    2. Nelle zone e negli agglomerati dove gli Stati membri possono dimostrare che l'applicazione delle misure per rispettare il valore limite indicato nell'allegato I provocherebbe gravi problemi socio-economici, la Commissione, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 96/62/CE, può concedere proroghe limitate per tempo per rispettare il valore limite fino ad un massimo di cinque anni.

    Articolo 4

    Monossido di carbonio

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di monossido di carbonio nell'aria, valutate conformemente all'articolo 5, non superino il valore limite indicato nell'allegato II.

    Il margine di tolleranza specificato nell'allegato II si applica conformemente all'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.

    Articolo 5

    Valutazione delle concentrazioni

    1. Le soglie di valutazione superiore e inferiore relative al benzene ed al monossido di carbonio ai fini previsti dall'articolo 6 della direttiva 96/62/CE sono stabilite alla sezione I dell'allegato III.

    La classificazione di ciascuna zona o agglomerato, ai fini previsti dallo stesso articolo 6, è riesaminata almeno ogni 5 anni, conformemente alla procedura di cui alla sezione II dell'allegato III. Il riesame è anticipato in caso di cambiamenti significativi delle attività che influenzino le concentrazioni nell'ambiente di benzene e monossido di carbonio.

    2. L'allegato IV stabilisce i criteri di ubicazione dei punti di campionamento per misurare il benzene e il monossido di carbonio nell'aria. L'allegato V stabilisce il numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni fisse delle concentrazioni di ciascuna sostanza inquinante da installare in ciascuna zona o agglomerato in cui sono necessarie misurazioni, qualora la misurazione fissa sia l'unica fonte di dati sulle concentrazioni della zona o agglomerato.

    3. Per le zone e gli agglomerati nei quali l'informazione delle stazioni di misurazione fisse è completata da informazioni di altre fonti, come inventari delle emissioni, metodi indicativi di misurazione e modellizzazione della qualità dell'aria, il numero di stazioni di misurazione fisse da installare e la risoluzione spaziale di altre tecniche devono poter permettere di determinare le concentrazioni di inquinanti atmosferici conformemente alla sezione I dell'allegato IV e alla sezione I dell'allegato VI.

    4. Per le zone e gli agglomerati dove non sono prescritte misurazioni, si può ricorrere alla modellizzazione o a tecniche di stima obiettiva.

    5. I metodi di riferimento per l'analisi ed il campionamento di benzene e monossido di carbonio sono indicati nelle sezioni I e II dell'allegato VII. Le tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dell'aria sono indicate nella sezione III dell'allegato VII.

    6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi seguiti per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 96/62/CE alla data di cui all'articolo 9.

    7. Qualsiasi modifica necessaria per adeguare il presente articolo e gli allegati da III a VII al progresso scientifico e tecnico è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 96/62/CE.

    Articolo 6

    Informazione del pubblico

    1. Gli Stati membri provvedono alla regolare diffusione di informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'ambiente di benzene e monossido di carbonio al pubblico e agli opportuni organismi, quali associazioni ambientali, associazioni dei consumatori, associazioni rappresentative delle categorie sensibili ed altri organismi sanitari rilevanti tramite, ad es. mezzi radiotelevisivi, stampa, pannelli informativi o reti informatiche.

    Le informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente del benzene sono aggiornate come minimo su base mensile. Le informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente del monossido di carbonio sono aggiornate come minimo su base giornaliera.

    Le informazioni indicano come minimo qualsiasi superamento delle concentrazioni specificate nei valori limite durante i periodi medi elencati negli allegati I e II e contengono anche una breve valutazione con riferimento ai valori limite e opportuni dati sugli effetti per la salute.

    2. Quando rendono pubblici i piani o i programmi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri li mettono anche a disposizione degli organismi indicati al paragrafo 1 del presente articolo.

    3. Le informazioni trasmesse al pubblico e agli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono chiare, comprensibili e accessibili.

    Articolo 7

    Relazione

    1. La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo, entro il 31 dicembre 2004, una relazione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva, in particolare i risultati più recenti della ricerca scientifica sugli effetti, per la salute umana e gli ecosistemi, dell'esposizione al benzene e al monossido di carbonio e gli sviluppi tecnologici, compresi i progressi dei metodi di misurazione e di altri metodi di valutazione delle concentrazioni di benzene e monossido di carbonio nell'aria.

    2. La relazione sarà presentata come parte integrante di una strategia sulla qualità dell'aria volta ad aggiornare gli obiettivi comunitari in materia e a sviluppare strategie di realizzazione per garantire il conseguimento di questi obiettivi. La strategia terrà conto dei seguenti fattori:

    a) attuazione dei requisiti vigenti in materia di qualità dell'aria, acidificazione ed eutrofizzazione, compresi i progressi nell'osservanza dei valori limite e dei valori obiettivo stabiliti in conformità all'articolo 4 della direttiva 96/62/CE.

    b) diffusione transfrontaliera dell'inquinamento;

    c) necessità di obiettivi nuovi o aggiornati in materia di qualità dell'aria, acidificazione ed eutrofizzazione;

    d) attuale qualità dell'aria e tendenze fino al 2010 e dopo tale data;

    e) ampie possibilità, tecnicamente fattibili e razionalmente economiche, di ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti di tutte le fonti;

    f) relazione tra inquinanti e possibilità di strategie combinate per conseguire obiettivi comunitari di qualità dell'aria e correlati;

    g) requisiti attuali e futuri di informazione del pubblico e di scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

    h) esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, incluse in particolare le condizioni stabilite all'allegato IV per effettuare le misurazioni.

    3. La relazione sarà eventualmente accompagnata da proposte di modifica della presente direttiva ove opportuno al fine di mantenere un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. La Commissione proporrà in particolare un limite assoluto di durata delle ulteriori proroghe al calendario stabilito nell'allegato I per rispettare il valore limite relativo al benzene, eventualmente approvate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

    Articolo 8

    Sanzioni

    Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    Articolo 9

    Attuazione

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 10

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 11

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    (1) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

    (2) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

    ALLEGATO I

    VALORE LIMITE PER IL BENZENE

    Il valore limite deve essere espresso in ìg/m³. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 K ed una pressione di 101,3 kPa.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    VALORE LIMITE PER IL MONOSSIDO DI CARBONIO

    il valore limite deve essere espresso in mg/m³. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 K ed una pressione di 101,3 kPa.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER VALUTARE LE CONCENTRAZIONI DI BENZENE E DI MONOSSIDO DI CARBONIO NELL'ARIA AMBIENTE IN UNA ZONA O AGGLOMERATO

    I. Soglie di valutazione superiore e inferiore

    Si applicano le seguenti soglie di valutazione superiore e inferiore:

    a) >SPAZIO PER TABELLA>

    b) >SPAZIO PER TABELLA>

    II. Determinazione dei superamenti delle soglie di valutazione superiore ed inferiore

    I superamenti delle soglie di valutazione, superiore ed inferiore, devono essere determinati sulla base delle concentrazioni del quinquennio precedente per le quali sono disponibili dati sufficienti. Si considera superata una soglia di valutazione se il numero totale di superamenti della concentrazione numerica della soglia durante questo quinquennio supera tre volte il numero di superamenti autorizzati per anno.

    Se i dati disponibili non coprono il quinquennio, gli Stati membri possono combinare campagne di misurazione di breve durata nel periodo dell'anno e nelle località rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, con le informazioni ricavate da inventari di emissione e modellazioni per determinare i superamenti delle soglie di valutazione superiore ed inferiore.

    ALLEGATO IV

    UBICAZIONE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DI BENZENE E MONOSSIDO DI CARBONIO NELL'ARIA AMBIENTE

    Quanto segue si applica alle misurazioni fisse.

    I. Ubicazione su macroscala

    I punti di campionamento concernenti la protezione della salute umana devono essere situati in modo da:

    i) fornire dati sulle superfici all'interno di zone ed agglomerati dove si verificano le concentrazioni massime cui la popolazione può essere esposta, direttamente o indirettamente, per un periodo importante in relazione al periodo medio del(i) valore(i) limite;

    ii) fornire dati sui livelli nelle altre superfici all'interno delle zone e degli agglomerati rappresentativi dell'esposizione della popolazione in generale.

    I punti di campionamento devono in generale essere situati in modo da evitare misurazioni di microambienti molto ridotti nelle loro immediate vicinanze. Come regola, un punto di campionamento deve essere situato in modo da essere rappresentativo della qualità dell'aria in una superficie circostante di almeno 200 m² nei siti con presenza di traffico e di diversi chilometri quadri nei siti di fondo urbano.

    Per quanto possibile, i punti di campionamento devono anche essere rappresentativi di località simili non nelle loro immediate vicinanze.

    Si deve tener conto della necessità di situare punti di campionamento nelle isole, dove ciò è necessario per la protezione della salute umana.

    II. Ubicazione su microscala

    Per quanto possibile, si devono rispettare le linee guida seguenti:

    - L'orifizio di ingresso della sonda di campionamento deve essere sgombro e nelle vicinanze del campionatore non vi devono essere ostacoli al flusso d'aria (di norma, distanza di alcuni metri rispetto ad edifici, balconi, alberi ed altri ostacoli ed almeno distanza di 0,5 m dall'edificio più prossimo, nel caso di punti di campionamento rappresentativi della qualità dell'aria alla quota di allineamento).

    - Di regola, il punto di ingresso dell'aria deve situarsi tra 1,5 m (fascia di respirazione) e 4 m sopra il livello del suolo. Possono essere talvolta necessarie posizioni più elevate (fino ad 8 m). Può anche essere opportuna un'ubicazione più elevata se la stazione è rappresentativa di un'ampia zona.

    - L'orifizio di ingresso non deve essere posizionato nelle immediate vicinanze di fonti inquinanti per evitare l'aspirazione diretta di emissioni non mescolate all'aria abiente.

    - L'orifizio di scarico del campionatore deve essere posizionato in modo da evitare il ricircolo dell'aria scaricata verso l'ingresso del campionatore.

    - I campionatori relativi al traffico devono essere situati:

    - per tutti gli inquinanti, almeno a 25 m di distanza dai grandi incroci e a non meno di 4 m di distanza dal centro della corsia di traffico più vicina;

    - per il monossido di carbonio, gli orifizi di ingresso non devono trovarsi a più di 5 m dal bordo stradale;

    - per il benzene, gli orifizi di ingresso devono essere situati in modo da essere rappresentativi della qualità dell'aria vicino alla quota di allineamento.

    Se deve anche tener conto dei fattori seguenti:

    - fonti di interferenza;

    - sicurezza;

    - accesso;

    - disponibilità di energia elettrica e di comunicazioni telefoniche;

    - visibilità del sito rispetto all'ambiente circostante;

    - sicurezza del pubblico e degli operatori;

    - interesse di piazzare punti di campionamento per diversi inquinanti;

    - requisiti di pianificazione.

    III. Documentazione e riesame della selezione del sito

    I metodi di selezione del sito devono essere pienamente documentati nella fase di classificazione mediante fotografie con indicazione dei punti della bussola dell'ambiente circostante ed una mappa particolareggiata. I siti devono essere riesaminati ad intervalli regolari, aggiornando la documentazione per garantire che i criteri di selezione restino validi.

    ALLEGATO V

    CRITERI PER DETERMINARE I NUMERI DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA MISURAZIONE FISSA DELLE CONCENTRAZIONI DI BENZENE E MONOSSIDO DI CARBONIO NELL'ARIA AMBIENTE

    Numero minimo dei punti di campionamento per misurazioni fisse onde valutare la conformità ai valori limite concernenti la protezione della salute umana nelle zone e negli agglomerati dove la misurazione fissa è l'unica fonte di informazione

    a) >SPAZIO PER TABELLA>

    b) Fonti localizzate

    Per valutare l'inquinamento nelle vicinanze di fonti localizzate, calcolare il numero di punti di campionamento per misurazioni in continuo, tenendo conto delle densità di emissione, del tipo probabile di distribuzione dell'inquinamento dell'aria ambiente e dell'esposizione potenziale della popolazione.

    ALLEGATO VI

    OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI DATI E COMPILAZIONE DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

    I. Obiettivi di qualità dei dati

    A titolo orientativo, sono stati stabiliti per i programmi di garanzia di qualità i seguenti obiettivi in materia di precisione ed esattezza dei metodi di valutazione, periodo minimo di copertura e raccolta minima dei dati delle misurazioni.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    La precisione delle misurazioni è quella che figura nella «Guide to the Expression of Uncertainty of Measurements» (ISO 1993) (Guida all'espressione dell'incertezza di misura) oppure in ISO 5725-1 «Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results» (1994) (Precisione dei metodi di prova).

    Le percentuali nella tabella sono indicate per le misurazioni individuali medie nel periodo considerato con riferimento al valore minimo, per un intervallo di fiducia nel 95 % (scarto più due volte la deviazione standard). La precisione per le misurazioni in continuo va interpretata come applicabile nella regione dell'opportuno valore limite.

    La precisione per la modellizzazione e la stima obiettiva è definita come la deviazione massima rispetto ai livelli di concentrazione misurati e calcolati nel periodo considerato dal valore limite, senza tener conto della sequenza degli eventi.

    I requisiti per la raccolta minima dei dati e il periodo di copertura non comprendono le perdite di dati dovute alla taratura periodica o alla normale manutenzione degli apparecchi.

    II. Risultati della valutazione di qualità dell'aria

    La seguente informazione va compilata per le zone o gli agglomerati dove si ricorre a fonti diverse dalle misurazioni per completare le informazioni ottenute con le misurazioni, oppure dove queste fonti sono l'unico mezzo per valutare la qualità dell'aria:

    - una descrizione delle attività di valutazione svolte;

    - i metodi specifici utilizzati e la loro descrizione;

    - le fonti dei dati e delle informazioni;

    - una descrizione dei risultati, comprese le precisioni e, in particolare, le dimensioni di ogni superficie o, se del caso, la lunghezza della strada nella zona o nell'agglomerato dove le concentrazioni superano il(i) valore(i) limite oppure, a seconda del caso, il(i) valore(i) più il(i) margine(i) applicabile(i) di tolleranza e di ogni zona dove le concentrazioni superano la soglia superiore di valutazione o la soglia inferiore di valutazione;

    - per i valori limite interessanti per la protezione della salute umana, la popolazione potenzialmente esposta alle concentrazioni che superano il valore limite.

    Se possibile, gli Stati membri devono elaborare mappe che mostrino la distribuzione delle concentrazioni all'interno di ogni zona e agglomerato.

    III. Normalizzazione

    Per il benzene e il monossido di carbonio il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 K ed una pressione di 101,3 kPa.

    ALLEGATO VII

    METODI DI RIFERIMENTO PER VALUTARE LE CONCENTRAZIONI DI BENZENE E DI MONOSSIDO DI CARBONIO

    I. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del benzene

    Il metodo di riferimento per misurare il benzene è il metodo di campionamento a pompaggio su una cartuccia di assorbente seguito dalla determinazione per cromatografia gassosa che il CEN sta normalizzando. In assenza di un metodo CEN normalizzato, gli Stati membri possono usare metodi standard nazionali basati sullo stesso metodo di misurazione.

    Uno Stato membro può anche usare qualsiasi altro metodo, a condizione di dimostrare che esso fornisce risultati equivalenti al metodo di cui sopra.

    II. Metodo di riferimento per l'analisi del monossido di carbonio

    Il metodo di riferimento per misurare il monossido di carbonio è quello dello spettrometro infrarosso non dispersivo (non-dispersive infrared spectrometer - NDIR) che il CEN sta normalizzando. In assenza di un metodo normalizzato gli Stati membri sono autorizzati ad usare metodi nazionali normalizzati basati sullo stesso metodo di misurazione.

    Uno Stato membro può anche usare qualsiasi altro metodo, a condizione di dimostrare che esso fornisce risultati equivalenti al metodo di cui sopra.

    III. Tecniche di riferimento per la modellizzazione

    Le tecniche di riferimento per la modellizzazione non possono essere specificate allo stato attuale.

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