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Document 51998PC0561

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio que modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura di talune sostanze pericolose in Austria e in Svezia

/* COM/98/0561 def. - COD 98/0290 */

GU C 374 del 3.12.1998, p. 15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0561

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio que modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura di talune sostanze pericolose in Austria e in Svezia /* COM/98/0561 def. - COD 98/0290 */

Gazzetta ufficiale n. C 374 del 03/12/1998 pag. 0015


Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura di talune sostanze pericolose in Austria e in Svezia (98/C 374/05) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1998) 561 def. - 98/0290(COD)

(Presentata della Commissione il 30 ottobre 1998)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 B del trattato,

(1) considerando che la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/69/CE della Commissione (2), stabilisce all'articolo 30 che gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato di sostanze che sono conformi alla presente direttiva;

(2) considerando che l'articolo 23, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 67/548/CEE stabilisce che l'imballaggio di ogni sostanza deve recare i simboli di pericolo indicati nell'allegato II; che ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera e) l'imballaggio di ogni sostanza deve recare le frasi tipo contenenti i consigli di prudenza relativi all'uso della sostanza (frasi S); che la formulazione delle frasi S figura nell'allegato IV della direttiva;

(3) considerando che l'articolo 69 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'UE dispone che l'articolo 30 della direttiva 67/548/CEE in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2 non si applicano all'Austria anteriormente al 1° gennaio 1999, poiché l'Austria può chiedere l'uso di etichette con simboli supplementari non contenuti nell'allegato II ed etichette con frasi S supplementari non incluse nell'allegato IV della direttiva per quanto riguarda le contromisure in caso di incidente, e che tali disposizioni siano riviste conformemente alle procedure comunitarie entro il 31 dicembre 1998;

(4) considerando che l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 67/548/CEE stabilisce che l'imballaggio di ogni sostanza deve recare le frasi tipo relative ai rischi specifici derivanti dai pericoli dell'uso della sostanza (frasi R); che la formulazione della frasi R figura nell'allegato III della direttiva;

(5) considerando che l'articolo 112 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'UE dispone che l'articolo 30 della direttiva 67/548/CEE in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d) non si applicano alla Svezia anteriormente al 1° gennaio 1999, poiché la Svezia può prescrivere l'uso delle frasi R-322 e R-340 supplementari non incluse nell'allegato III della direttiva, e che tali disposizioni sono soggette a revisioni conformemente alle procedure comunitarie entro il 31 dicembre 1998;

(6) considerando che la direttiva 98/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio del . . ., concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi definisce alcune condizioni specifiche di applicazione della direttiva in riferimento tra l'altro a simboli, frasi R e frasi S supplementari per l'Austria e la Svezia, al fine di tenere conto della portata delle loro norme per la tutela della salute e dell'ambiente; che tali condizioni specifiche si applicano solo nel periodo biennale compreso tra il 1° gennaio 1999 el il 31 dicembre 2000; che durante tale periodo sarebbe opportuno salvaguardare la coerenza delle condizioni di commercializzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi;

(7) considerando che per quanto concerne la frase R-322 è prevedibile un progresso scientifico e tecnico nel quadro dei negoziati internazionali sull'armonizzazione della classificazione delle sostanze pericolose; che alla luce dei negoziati internazionali in corso sull'etichettatura delle sostanze pericolose, gli esperti degli Stati membri hanno convenuto di attribuire la massima priorità ad una revisione approfondita dell'attuale legislazione comunitaria concernente la frase R-340;

(8) considerando che la legislazione comunitaria dovrà essere riesaminata alla luce dei risultati dei negoziati internazionali sull'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze pericolose; che verosimilmente tali risultati comporteranno il ravvicinamento delle disposizioni in materia a livello comunitario;

(9) considerando che la risoluzione (90/C 329/03) del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 3 dicembre 1990, relativa al miglioramento della prevenzione e del trattamento delle intossicazioni acute nell'uomo (3) invoca l'armonizzazione delle procedure di rilevamento dei dati di tossicologia clinica tra tutti i centri antiveleni della Comunità, al fine di favorire lo sviluppo di una politica di prevenzione dei rischi di intossicazione; che, a tal fine, tra i centri antiveleni o, eventualmente, altri servizi competenti sarà istituito dalle autorità competenti, in cooperazione con la Commissione, un sistema comunitario di informazione e collaborazione in materia di disponibilità degli antidoti;

(10) considerando che la presenza di un simbolo che rappresenti la raccolta differenziata dei residui di talune sostanze pericolose potrebbe ridurre il rischio di dispersione di sostanze pericolose per l'ambiente, incrementando l'uso dei sistemi di raccolta dei rifiuti speciali da parte della popolazione; che l'assenza di alcuni elementi richiederà ancora un certo periodo di tempo per valutare la necessità di introdurre tale simbolo;

(11) considerando che la revisione della legislazione comunitaria con riferimento alle disposizioni in materia di sostanze pericolose prevista dal trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia non potrà essere portata a termine entro il 31 dicembre 1998;

(12) considerando che le disposizioni della presente direttiva devono continuare a formare oggetto di revisione nel periodo di esenzione stabilito, conformemente alle procedure comunitarie; che, fatto salvo l'esito di tale revisione, al termine di questo periodo l'acquis comunitario sarà applicato all'Austria e alla Svezia alle stesse condizioni valide per gli altri Stati membri;

(13) considerando che il diritto comunitario prevede deroghe temporanee per alcuni Stati membri in considerazione della loro specifica situazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 23 della direttiva 67/548/CEE sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5. Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 l'Austria può imporre l'uso:

- del simbolo supplementare reffigurante un portarifiuti barrato da una croce riferito allo smaltimento dei rifiuti, non incluso nell'allegato e

- della frase S supplementare"Esiste un antidoto. Il personale medico deve contattare un centro antiveleni" che riguarda le contromisure da prendere in caso di incidente, non inclusa nell'allegato IV.

6. Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 la Svezia può imporre l'uso delle seguenti frasi R supplementari, non incluse nell'allegato III:

- la frase R-322 per le sostanze che possono provocare effetti tossici acuti, non conformi ai criteri di classificazione di cui all'allegato VI (categoria svedese "moderatamente nocivi") e

- la frase R-340 per le sostanze classificate come cancerogene di categoria 3, in sostituzione della frase R-40».

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(2) GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19.

(3) CU C 329 del 31.12.1990, pag. 6.

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