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Document 51998PC0312
Proposal for a Council Regulation (EC) amending Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 laying down the staff regulations of officials of the European Communities and the conditions of employment of other servants of the Communities
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità
/* COM/98/0312 def. - CNS 98/0176 */
GU C 179 del 11.6.1998, p. 16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità /* COM/98/0312 def. - CNS 98/0176 */
Gazzetta ufficiale n. C 179 del 11/06/1998 pag. 0016
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (98/C 179/07) COM(1998) 312 def. - 98/0176(CNS) (Presentata dalla Commissione il 18 maggio 1998) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del Comitato dello Statuto, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere della Corte di giustizia, visto il parere della Corte dei Conti, considerando che il regolamento interno del Parlamento europeo prevede la possibilità che i suoi membri assumano una o più persone allo scopo di assisterli nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dal Trattato, considerando che tali assistenti sono chiamati a svolgere funzioni in condizioni identiche a quelle degli agenti ausiliari e tali da giustificare una soluzione che comporti la loro nomina ad agenti ausiliari a titolo dell'articolo 3 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, considerando che la peculiarità delle funzioni degli assistenti parlamentari e l'autonomia dei deputati europei nello stabilire il numero di assistenti da assumere e da retribuire in funzione dell'indennità di segreteria della quale beneficiano a causa del loro mandato, esigono tuttavia che i suddetti asssistenti siano soggetti a norme specifiche in materia di inquadramento, retribuzione e durata del contratto, che spetterà poi al Parlamento europeo definire in una regolamentazione interna, considerando pertanto che è necessario inserire un nuovo articolo nel Titolo III del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 3 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee viene aggiunto un paragrafo c) nuovo, il cui testo è il seguente: «c) per esercitare delle funzioni di assistente parlamentare presso uno o più parlamentari europei per la durata del suo o del loro mandato;» Articolo 2 Dopo l'articolo 78 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, viene inserito l'articolo seguente: «Articolo 78 bis Gli assistenti parlamentari assunti a titolo di agenti ausiliari per esercitare funzioni di assistenza presso uno o più membri del Parlamento europeo sono soggetti, in deroga alle disposizioni del Titolo III del presente regime, alle condizioni di assunzione, di durata del contratto e di retribuzione previste nelle Disposizioni generali di esecuzione adottate dal Parlamento europeo. Le norme di tali Disposizioni generali di esecuzione relative alle condizioni di retribuzione, nonché ogni ulteriore modifica di tali disposizioni vengono comunicate alle competenti autorità di bilancio un mese prima della loro entrata in vigore». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.