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Document 51998PC0126

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

/* COM/98/0126 def. - COD 98/0099 */

GU C 168 del 3.6.1998, p. 13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0126

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali /* COM/98/0126 def. - COD 98/0099 */

Gazzetta ufficiale n. C 168 del 03/06/1998 pag. 0013


Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (98/C 168/09) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1998) 126 def. - 98/0099(COD)

(Presentata dalla Commissione il 23 aprile 1998)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

(1) considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione (1) sul programma integrato a favore delle PMI e dell'artigianato (2), ha sottolineato che la Commissione dovrebbe presentare proposte relative al problema dei ritardi di pagamento;

(2) considerando che il 12 maggio 1995 la Commissione ha adottato un raccomandazione riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali (3);

(3) considerando che nella sua risoluzione (4) sulla raccomandazione della Commissione riguardante i termini di pagamento nelle transizioni commerciali il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a considerare la possibilità di trasformare la sua raccommandazione in una proposta di direttiva del Consiglio, da presentare quanto prima;

(4) considerando che il 29 maggio 1997 il Comitato economico e sociale ha adottato un parere (5) sul Libro verde della Commissione intitolato «Gli appalti pubblici nell'Unione europea - spunti di riflessione per il futuro», che propone termini massimi di pagamento ed interessi di mora sui ritardi di pagamento delle autorità pubbliche;

(5) considerando che il 4 giugno 1997 la Commissione ha pubblicato un Piano d'azione per il mercato unico (6), nel quale si dava risalto al fatto che i ritardi di pagamento rappresentano un intralcio sempre più grave per il successo del mercato unico;

(6) considerando che il 17 luglio 1997 la Commissione ha pubblicato una comunicazione intitolata - Relazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (7) nella quale si ricapitolano i risultati di una valutazione degli effetti prodotti dalla raccommandazione della Commissione del 12 maggio 1995;

(7) considerando che i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, ed in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni; che inoltre tali ritardi costituiscono una tra le cause principali d'insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro;

(8) considerando che le differenze tra le norme in tema di pagamento e le prassi seguite negli Stati membri costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno; infatti, chi debba recuperare crediti da debitori situati in diversi Stati membri si trova di fronte ad ampie divergenze delle rispettive legislazioni, che rendono il recupero dei crediti difficile, prolungato e costoso;

(9) considerando che ciò limita notevolmente le transazioni commerciali tra Stati membri; che ciò contraddice il dettato dell'articolo 7 A del trattato, secondo il quale gli operatori economici dovrebbero essere in grado di svolgere le proprie attività in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne; che l'applicazione di norme diverse alle operazioni interne e transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della concorrenza;

(10) considerando che stando alle statistiche più recenti in molti Stati membri non si è avuto alcun miglioramento nella situazione dei ritardi di pagamento dopo la raccomandazione del 12 maggio 1995;

(11) considerando che in conformità dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 3 B del trattato l'obiettivo della lotta contro i pagamenti tardivi non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri separatamente e possono essere meglio realizzati a livello comunitario; che la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo auspicato;

(12) considerando che i ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente interessante per i debitori nella maggior parte degli Stati membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e della lentezza delle procedure di ricorso; che per invertire tale tendenza occorre modificare in modo decisivo questa situazione; che le conseguenze di un pagamento tardivo devono risultare dissuasive e risarcire altresì pienamente i creditori per le spese sostenute;

(13) considerando che l'impiego di clausole di riserva della proprietà per accelerare i pagamenti è attualmente inibito dalle divergenze nelle leggi nazionali; che è necessario garantire che i creditori possano esercitare la riserva di proprietà in tutta la Comunità, mediante una clausola unica e riconosciuta in tutti gli Stati membri;

(14) considerando che le conseguenze del pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto qualora siano accompagnate da procedure di ricorso rapide, efficaci e che non implichino spese rilevanti per il creditore; che conformemente al principio di non discriminazione di cui all'articolo 6 del trattato, tali procedure devono essere aperte a creditori di tutti gli Stati membri indipendentemente dal paese di residenza;

(15) considerando che alle autorità pubbliche fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese; che una disciplina rigorosa dei pagamenti da parte di tali autorità produrrebbe ricadute benefiche sull'economia nel suo insieme; che per quanto riguarda i pagamenti della Commissione è già stato deciso di concedere a taluni creditori il diritto di percepire interessi di mora sui pagamenti in ritardo;

(16) considerando che, ai fini dell'esecuzione della presente direttiva, la Commissione deve essere assistita da un comitato consultivo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Articolo 1

Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente direttiva si applicano ad ogni pagamento effettuato nell'ambito di transazioni commerciali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

1) «transazioni commerciali»: negozi tra due o più persone che esercitano un'attività commerciale, una professione od un mestiere ed agiscono nel contesto di tali attività, ovvero tra tali persone e le autorità pubbliche, finalizzati alla consegna di merci o alla prestazione di servizi, a titolo oneroso;

2) «ritardi di pagamento»: l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;

3) «riserva di proprietà»: il diritto del venditore di conservare la proprietà delle merci fino al completo pagamento del prezzo;

4) «autorità pubbliche»: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o i tali organismi di diritto pubblico. Un organismo si considera di diritto pubblico allorché sia istituito per soddisfare specificatamente esigenze d'interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica, finanziato in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia soggetta a un controllo da parte di questi ultimi, ovvero ancora il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

5. «contratti pubblici»: contratti stipulati per iscritto a titolo oneroso fra persone fisiche o giuridiche e le autorità pubbliche.

CAPO II

Articolo 3

Termini, interessi e risarcimento del danno

1. Gli Stati membri assicurano quanto segue:

a) il termine per il pagamento dei debiti non deve essere superiore ai 21 giorni di calendario dalla data della fattura, salvo altrimenti disposto dal contratto o dalle condizioni generali di vendita predisposte;

b) in assenza di fattura ovvero qualora la data della fattura non possa venire determinata con certezza ovvero ancora qualora la data della fattura risulti antecedente a quella della consegna il termine di scadenza deve decorrere dalla data di consegna;

c) al creditore deve essere riconosciuto il diritto di esigere dal debitore il pagamento di interessi su qualsiasi somma non versata allorché il creditore non abbia ricevuto la somma dovuta entro il termine previsto alle lettere a) e b);

d) gli interessi devono decorrere automaticamente dal giorno successivo al termine di scadenza senza che sia necessaria una costituzione in mora;

e) il livello degli interessi di mora («tasso legale»), cui ha diritto il creditore, deve essere almeno pari a quello risultante dalla somma del tasso d'interesse per operazioni di riacquisto (pronti contro termine) della Banca centrale europea («tasso di riferimento») e di otto punti percentuali («margine»), salvo altrimenti disposto dal contratto o dalle condizioni generali di vendita predisposte dal venditore; per gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'unione economica e monetaria, il tasso di riferimento deve essere costituito dal tasso equivalente delle rispettive banche centrali;

f) il tasso legale degli interessi di mora nei singoli Stati membri deve mutare automaticamente in concomitanza di cambiamenti del tasso di riferimento di cui al punto e);

g) oltre al diritto agli interessi al creditore deve essere riconosciuto il diritto di esigere dal debitore il pieno risarcimento del danno subito.

2. Il margine di cui al paragrafo 1, lettera e) può essere modificato dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 9, qualora il tasso legale non sia abbastanza elevato da dissuadere l'acquirente dal pagamento tardivo e da indennizzare pienamente il venditore di ogni perdita cagionata da ritardi di pagamento, con particolare riferimento ad interessi a carico del venditore.

Articolo 4

Riserva della proprietà

1. Gli Stati membri provvedono affinché il venditore conservi il diritto di proprietà qualora notifichi tale intenzione all'acquirente non oltre la data di consegna delle merci. Se alla scadenza del termine fissato per il pagamento questo non è stato eseguito, il venditore può esigere la restituzione delle merci. Il rischio di danni alle merci o della loro perdita grava sull'acquirente, dal momento in cui ne ha avuto il possesso. La notificazione può validamente figurare nei moduli di contratto del venditore, nella fattura od in un contratto stipulato a seguito di trattative individuali.

Gli Stati membri riconoscono la validità delle clausole figuranti in allegato o di clausole con effetto equivalente.

2. Il paragrafo 1 si applica solamente ai debiti da adempire in unica soluzione.

3. Gli Stati membri definiscono gli effetti del patto di riserva della proprietà per quanto non disciplinato dalla presente direttiva, con particolare riguardo agli effetti sui terzi di buona fede.

Articolo 5

Procedure di recupero accelerato di crediti non contestati

1. Gli Stati membri assicurano l'applicazione di procedure accelerate di recupero per i crediti non contestati.

2. Tali procedure si applicano indipendentemente dall'importo del credito.

3. Possono avvalersi delle procedure i creditori di tutti gli Stati membri, indipendentemente dalla loro residenza.

4. Il creditore può scegliere se essere o meno rappresentato da un terzo.

5. Le procedure giudiziarie dovrebbero essere concepite in modo che il periodo di tempo tra la data di ricezione della domanda del creditore e la data di esecutorietà dell'ingiunzione di pagamento o di misure equivalenti non sia superiore a sessanta giorni di calendario;

tale termine fa salvi:

a) l'applicazione delle norme relative alla notificazione delle citazioni o atti giudiziari; e

b) il diritto del convenuto di contestare il debito.

Articolo 6

Procedure legali semplificate per debiti di importo modesto

Gli Stati membri assicurano l'applicazione di procedure semplificate ai crediti al di sotto di una soglia non inferiore a 20 000 ECU. Queste procedure assicurano la disponibilità di metodi semplici e poco onerosi per adire le vie legali allo scopo di riscuotere i crediti. Se necessario, il livello della soglia può essere modificato dalla Commissione, alla luce di mutate condizioni economiche, secondo la procedure di cui all'articolo 9. Delle procedure semplificate possono avvalersi i creditori di tutti gli Stati membri, indipendentemente dalla loro scadenza.

CAPO III

Articolo 7

Trasparenza delle gare per pubblici appalti

Gli Stati membri provvedono affinché i bandi delle gare di appalti pubblici ed i capitolati d'appalto contengano indicazioni precise dei termini di pagamento e delle scadenze praticate dalle autorità pubbliche. Vanno in particolare fissati i termini per l'espletamento delle formalità amministrative precedenti il pagamento, quali le procedure di collaudi di lavori pubblici.

Articolo 8

Pronto pagamento, termini e interessi di mora di diritto

Gli Stati membri assicurano quanto segue:

1) il termine per il pagamento dei debiti contrattuali da parte delle autorità pubbliche, determinato secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), non deve superare i 60 giorni di calendario; il contratto non può in alcun caso prevedere termini di pagamento superiori;

2) deve essere riconosciuto il diritto del creditore al pagamento degli interessi di mora da parte dell'autorità pubblica su qualsiasi importo non ancora versato alla scadenza del termine per il pagamento; l'interesse deve essere calcolato secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), e pagato d'ufficio dalla pubblica autorità senza che occorra una domanda in tal senso;

3) all'autorità pubblica non deve essere consentito domandare od esigere che il creditore rinunci ai diritti previsti dal presente articolo.

CAPO IV

Articolo 9

Comitato

Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 6 la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 10

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri possono lasciare in vigore od emanare norme più severe necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari od amministrative adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU C 323 del 21.11.1994, pag. 19.

(2) COM(94) 207 def. del 3.6.1994.

(3) GU L 127 del 10.6.1995, pag. 19.

(4) GU C 211 del 22.7.1996, pag. 43.

(5) GU C 287 del 22.9.1997, pag. 92.

(6) SEC(97) 1 def. del 4.6.1997, pagg. 8 e 38.

(7) GU C 216 del 17.7.1997, pag. 10.

ALLEGATO

Elenco della clausole che devono essere riconosciute dagli Stati membri in osservanza dell'articolo 4

ES: «El vendedor conservará la propiedad de los bienes hasta el pago.»

DA: »Varen forbliver sælgerens ejendom, indtil den er betalt.«

DE: "Die Ware verbleibt bis zur Bezahlung im Eigentum des Verkäufers."

EL: «Ï ðùëçôÞò ðáñáêñáôåß ôçí êõñéüôçôá ôùí áãáèþí ìÝ÷ñé íá åîïöëçèåß ôï ôßìçìÜ ôïõò.»

EN: 'The goods remain the property of the seller until payment.`

FR: «Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement.»

IT: «Le merci restano di proprietà del venditore fino al pagamento.»

NL: "De waren blijven tot de betaling eigendom van de verkoper."

PT: «O vendedor conservará a propriedade dos bens até ao momento do pagamento.»

FI: "Tavara on myyjän omaisuutta, kunnes kauppahinta on maksettu."

SV: "Varorna förblir säljarens egendom tills de betalats."

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