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Document 51998AP0351

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'armonizzazione delle prescrizioni concernenti l'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (COM(98)0174 C4-0242/98 98/0106(SYN))(Procedura di cooperazione: prima lettura)

GU C 341 del 9.11.1998, p. 29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0351

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'armonizzazione delle prescrizioni concernenti l'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (COM(98)0174 C4-0242/98 98/0106(SYN))(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 341 del 09/11/1998 pag. 0029


A4-0351/98

Proposta di direttiva del Consiglio sull'armonizzazione delle prescrizioni concernenti l'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (COM(98)0174 - C4-0242/98 - 98/0106(SYN))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Articolo 1, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Gli Stati membri prendono opportuni provvedimenti affinché i consulenti per la sicurezza siano selezionati in base ad un esame svolto in conformità delle disposizioni fissate dalla presente direttiva.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Gli Stati membri prendono opportuni provvedimenti affinché i consulenti per la sicurezza

dei trasporti di merci pericolose siano selezionati almeno in base ad un esame svolto in conformità delle disposizioni fissate dalla presente direttiva e che il certificato di formazione professionale CE, rilasciato dopo il superamento dell'esame, sia riconosciuto da tutti gli Stati membri e dal SEE.

(Emendamento 2)

Articolo 3, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Ai fini del rilascio del certificato, i candidati devono dimostrare in sede d¨esame di possedere un¨adeguata conoscenza della materia.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. I candidati devono dimostrare in sede d¨esame di possedere un¨adeguata conoscenza della materia,

tanto da essere in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza in un'impresa, la cui attività comprenda il trasporto di merci pericolose o il carico e scarico ivi connessi.

(Emendamento 3)

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Inoltre, in uno studio analitico specifico, i candidati devono dimostrare che sono in grado di svolgere i compiti di consulente per la sicurezza.

(Emendamento 4)

Articolo 3, paragrafo 4

>Testo originale>

4. L¨esame consiste in prove scritte.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. L¨esame consiste in prove scritte

, ma può essere integrato da una parte orale.

(Emendamento 5)

Articolo 3, paragrafo 5, lettera a)

>Testo originale>

a) A ciascun candidato viene sottoposta una serie di domande vertenti sulle materie di cui all¨allegato II della direttiva 96/35/CE, suddivise come segue:

1. tre domande su ciascuno dei seguenti argomenti:

- le misure generali di prevenzione e di sicurezza;

- la classificazione delle merci pericolose;

- le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne, i contenitori, i carri serbatoi ecc.;

- le iscrizioni e le etichette di pericolo;

- le indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto;

- il maneggio e la sistemazione del carico;

- l¨equipaggio: formazione professionale;

- i documenti di bordo, i certificati di autorizzazione del mezzo di trasporto;

- le consegne di sicurezza;

- i requisiti relativi al materiale di trasporto;

>Testo dopo la votazione del PE>

a) Le domande vertono sulle materie di cui all¨allegato II della direttiva 96/35/CE, tenuto conto che:

1. almeno tre domande devono riguardare ciascuno dei seguenti argomenti:

- le misure generali di prevenzione e di sicurezza;

- la classificazione delle merci pericolose;

- le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne, i contenitori, i carri serbatoi ecc.;

- le iscrizioni e le etichette di pericolo;

- le indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto;

- il maneggio e la sistemazione del carico;

- l¨equipaggio: formazione professionale;

- i documenti di bordo, i certificati di autorizzazione del mezzo di trasporto;

- le consegne di sicurezza;

- i requisiti relativi al materiale di trasporto;

>Testo originale>

2. due domande su ciascuno dei seguenti argomenti:

- il modo di invio, le restrizioni di spedizione;

- i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;

- la separazione dei materiali;

- le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi esentati;

- la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;

- le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione o navigazione;

- gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti;

>Testo dopo la votazione del PE>

2. almeno due domande devono riguardare ciascuno dei seguenti argomenti:

- il modo di invio, le restrizioni di spedizione;

- i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;

- la separazione dei materiali;

- le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi esentati;

- la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;

- le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione o navigazione;

- gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti;

>Testo originale>

3. una domanda su ciascuno dei seguenti argomenti:

- il trasporto di persone;

- gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. almeno una domanda deve riguardare ciascuno dei seguenti argomenti:

- il trasporto di persone;

- gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio.

(Emendamento 6)

Articolo 3, paragrafo 5 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

5 bis. Il certificato ha validità quinquennale ed è successivamente rilasciato automaticamente per altri cinque anni se, almeno nell'ultimo anno prima della scadenza, il titolare ha seguito corsi di aggiornamento e/o ha superato un esame; sia i corsi che l'esame devono essere approvati dall'autorità competente.

(Emendamento 7)

Articolo 4, paragrafo 1

>Testo originale>

1. In deroga all¨articolo 3, paragrafo 5, gli Stati membri possono disporre che i consulenti appartenenti ad imprese, quali definite all¨articolo 2, che si occupano esclusivamente di determinate sostanze pericolose, nella fattispecie di classe 1 (esplosivi), classe 2 (gas) e classe 7 (materie radioattive), o prodotti di olio minerale (numeri UN 1202, 1203 1223) siano esaminati solo nelle materie pertinenti alla loro attività. In tal caso il certificato CE di formazione rilasciato conformemente all¨allegato II della direttiva 96/35/CE deve indicare chiaramente che, conformemente al presente articolo, la sua validità è circoscritta alle sole merci pericolose relativamente alle quali è stato sostenuto l¨esame.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. In deroga all¨articolo 3, paragrafo 5, gli Stati membri possono disporre che i

candidati, i quali intendono lavorare in qualità di consulenti nelle imprese, quali definite all'articolo 2, che si occupano esclusivamente di determinate sostanze pericolose, siano esaminati solo nelle materie pertinenti alla loro attività.

Nel contesto si tratta di merci della:

- classe 1: esplosivi,

- classe 2: gas,

- classe 7: materie radioattive,

- prodotti di olio minerale (nn. UN 1202, 1203, 1223),

nonché

- classi 3, 4, 5, 6, 8 e 9: sostanze solide e liquide.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

In tal caso il certificato CE di formazione rilasciato conformemente all¨allegato II della direttiva 96/35/CE deve indicare chiaramente che, conformemente al presente articolo, la sua validità è circoscritta alle sole merci pericolose relativamente alle quali è stato sostenuto l¨esame.

(Emendamento 8)

Articolo 5, lettera b)

>Testo originale>

b) un programma dettagliato in cui siano specificate le materie d¨esame, le metodologie previste per le prove, la durata delle prove scritte ed il punteggio minimo per la sufficienza.

>Testo dopo la votazione del PE>

b) un programma dettagliato in cui siano specificate le materie d¨esame, le metodologie previste per le prove, la durata delle prove scritte, la documentazione ammessa ed il punteggio minimo per la sufficienza.

(Emendamento 9)

Articolo 7

>Testo originale>

Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza nell¨attuazione della presente direttiva e scambiano informazioni circa l¨elenco di domande di cui all¨articolo 3, paragrafo 3.

>Testo dopo la votazione del PE>

Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza nell¨attuazione della presente direttiva

trasmettendo alla Commissione, ad intervalli regolari, l¨elenco di domande di cui all¨articolo 3, paragrafo 3. La Commissione informa in merito gli altri Stati membri.

(Emendamento 10)

Articolo 9, paragrafo 3

>Testo originale>

3. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano le misure necessarie per assicurare l¨applicazione di tali sanzioni. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni pertinenti alla Commissione entro il 30 giugno 1998, nonché ogni eventuale successiva modifica delle stesse quanto prima possibile.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano le misure necessarie per assicurare l¨applicazione di tali sanzioni. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni pertinenti alla Commissione entro il

30 giugno 1999, nonché ogni eventuale successiva modifica delle stesse quanto prima possibile.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'armonizzazione delle prescrizioni concernenti l'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (COM(98)0174 - C4-0242/98 - 98/0106(SYN))(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(98)0174 - 98/0106(SYN)) ((GU C 148 del 14.5.1998, pag. 21.)),

- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C e dell'articolo 75, paragrafo 1, del trattato CE (C4-0242/98),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0351/98),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a) del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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