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Document 51997PC0582

    Proposta di decisione del Consiglio che adotta un Piano Pluriennale d'Azione Comunitaria per promuovere l'uso sicuro di Internet

    /* COM/97/0582 def. - CNS 97/0337 */

    GU C 48 del 13.2.1998, p. 8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0582

    Proposta di decisione del Consiglio che adotta un Piano Pluriennale d'Azione Comunitaria per promuovere l'uso sicuro di Internet /* COM/97/0582 def. - COD 97/0337 */

    Gazzetta ufficiale n. C 048 del 13/02/1998 pag. 0008


    Proposta di decisione del Consiglio che adotta un Piano pluriennale d'azione comunitaria per promuovere l'uso sicuro di Internet (98/C 48/08) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 582 def. - 97/0337(CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 27 novembre 1997)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 130, paragrafo 3, del medesimo,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    visto il parere del Comitato delle Regioni,

    (1) considerando che Internet sta diventando un'industria che offre servizi al grande pubblico con conseguenze positive soprattutto per l'istruzione, poiché arricchisce i cittadini, limita gli ostacoli alla creazione e alla distribuzione di contenuti ed offre un ampio accesso a fonti di informazione digitale sempre più ricche, come riconosciuto dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi e degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 17 febbraio 1997 (1);

    (2) considerando, però, che i contenuti nocivi o illegali diffusi da Internet, pur limitati, possono seriamente ostacolare lo sviluppo dell'emergente industria di Internet ed influenzare negativamente l'instaurarsi di un ambiente propizio alle iniziative;

    (3) considerando che, per garantire il pieno sviluppo dell'industria di Internet, va creato un ambiente in cui la sua utilizzazione sia sicura contrastando l'uso illegale delle potenzialità tecniche di Internet in particolare in caso di reati contro i minori (2);

    (4) considerando che l'autodisciplina e i sistemi di controllo dei contenuti da parte dell'industria, gli strumenti industriali di filtraggio e valutazione, una più vasta conoscenza dei servizi offerti e una maggior cooperazione internazionale tra tutte le parti interessate avranno un ruolo prioritario nel consolidamento di un ambiente sicuro e contribuiranno a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo e alla concorrenza delle industrie interessate;

    (5) considerando che il Consiglio dei ministri ha chiesto alla Commissione, il 24 aprile 1996, di tracciare un elenco dei problemi posti dal rapido sviluppo di Internet e di valutare, in particolare, l'opportunità di una normativa comunitaria o internazionale;

    (6) considerando che il Consiglio chiede al gruppo di lavoro composto da tutte le parti interessate (ministri delle telecomunicazioni, fornitori di accessi, di servizi e di contenuti, utenti) di presentare proposte concrete di possibili misure atte a combattere l'uso illegale di Internet o delle reti analoghe;

    (7) considerando che, il 28 novembre 1996, tale gruppo ha presentato al Consiglio una prima relazione; considerando che la seconda relazione, presentata al Consiglio il 27 giugno 1997, espone i progressi degli Stati membri nella lotta ai contenuti illegali o nocivi e le attività da allora svolte in seno alle istituzioni dell'UE;

    (8) considerando che, il 20 dicembre 1996, il Consiglio e i ministri dell'Educazione in seno al Consiglio hanno adottato una dichiarazione sulla tutela dei minori e contro la pedofilia;

    (9) considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio europeo di Dublino nel dicembre 1996 una versione aggiornata del piano d'azione «Una via europea alla società dell'informazione» per dare coerenza alle varie iniziative intraprese;

    (10) considerando che il 23 ottobre 1996 (3), la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al comitato delle Regioni una comunicazione sui contenuti illegali o nocivi di Internet, e un Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione (4);

    (11) considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi e degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nella loro risoluzione del 17 febbraio 1997, hanno accolto con soddisfazione la relazione del gruppo di lavoro della Commissione sui contenuti illegali o nocivi di Internet ed hanno chiesto agli Stati membri e alla Commissione di intraprendere una serie di azioni;

    (12) considerando che il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 24 aprile 1997 invita gli Stati membri a definire nei rispettivi ordinamenti giuridici norme minime comuni e forme di cooperazione amministrativa basate su orientamenti comuni e invita la Commissione a proporre, dopo essersi consultata con il Parlamento, un quadro comune di autodisciplina a livello UE e a presentare proposte per una normativa comune sulla responsabilità per il contenuto di Internet;

    (13) considerando che la Dichiarazione ministeriale, adottata alla Conferenza ministeriale internazionale su «Realizzare le potenzialità delle reti globali di informazione», tenutasi a Bonn il 6-8 luglio 1997 su iniziativa della Repubblica Federale di Germania, sottolinea il ruolo che il settore privato può assumere nella tutela degli interessi dei consumatori e per la promozione e il rispetto degli standard etici, grazie a efficaci sistemi di autodisciplina complementari all'ordinamento giuridico; considerando che essa incoraggia l'industria ad escogitare sistemi di valutazione del contenuto aperti e indipendenti da piattaforme e a proporre servizi di valutazione adeguati alle esigenze dei vari utenti e al pluralismo culturale e linguistico europeo; considerando che essa riconosce, inoltre, l'importanza della sicurezza e della fiducia nelle reti globali d'informazione, ottenuta con il rispetto dei diritti umani fondamentali e con la salvaguardia degli interessi della società in generale, compresi quelli dei produttori e dei consumatori;

    (14) considerando che, il . . ., il Consiglio ha adottato una raccomandazione relativa alla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione; considerando che il Piano d'azione sarà strettamente coordinato alla raccomandazione del Consiglio;

    (15) considerando che la Commissione e gli Stati membri dedicano particolare attenzione al coordinamento degli sforzi dei gruppi di lavoro in tutti i campi pertinenti;

    (16) considerando che la collaborazione dell'industria e un efficace sistema di autodisciplina sono essenziali per limitare il flusso di contenuti illegali su Internet;

    (17) considerando che, a tale scopo, vanno incoraggiati sistemi di autodisciplina, composti da rappresentanti dei fornitori, dei consumatori e degli utenti dei servizi Internet, e codici di condotta efficaci e che vanno istituiti e diffusi al pubblico meccanismi di informazione rapida; considerando che il coordinamento a livello europeo di enti rappresentativi e di autodisciplina è essenziale per l'efficacia sul piano europeo di tali sistemi;

    (18) considerando che è importante identificare accuratamente la catena delle responsabilità al fine di addebitare il contenuto illegale al suo produttore; considerando che è inevitabile dotarsi a questo scopo di standard comuni, se non mondiali, almeno europei dato il carattere transnazionale di Internet, evidenziato anche dalla Dichiarazione ministeriale adottata al termine della Conferenza di Bonn (paragrafo 41 e seguenti);

    (19) considerando che, come sottolinea la Dichiarazione di Bonn (paragrafo 55 e seguenti), è necessario dotare gli utenti a livello europeo di meccanismi di filtraggio e diffondere sistemi di valutazione, come lo standard PICS (Platform for Internet Content Selection) lanciato dal consorzio internazionale World-Wide-Web con il sostegno della Comunità;

    (20) considerando che vanno incoraggiate le attività di sensibilizzazione per far comprendere agli utenti opportunità e inconvenienti di Internet e diffondere l'uso dei servizi forniti dall'industria; considerando, soprattutto, che genitori, insegnanti e consumatori vanno informati in modo da poter sfruttare pienamente i software di controllo parentale e i sistemi di valutazione;

    (21) considerando che è importante avviare attività di cooperazione internazionale con organizzazioni internazionali e paesi terzi, al fine di applicare il presente Piano d'azione anche oltre i confini dell'Unione europea, dato che il carattere globale dei problemi sollevati da Internet richiede soluzioni globali;

    (22) considerando che sostenere la creazione di meccanismi di autodisciplina dell'industria, dotare gli utenti di sistemi di filtraggio e diffondere quelli di valutazione incoraggia un ambiente propizio all'iniziativa e allo sviluppo di attività nella Comunità intera; considerando che la maggior sensibilità degli utenti stimola il pieno sfruttamento del potenziale insito nelle politiche di innovazione industriale, nella ricerca e nello sviluppo tecnologico per quanto riguarda Internet e reti globali simili;

    (23) considerando che qualsiasi azione politica sui contenuti deve essere complementare alle altre iniziative nazionali e comunitarie, come sottolinea in particolare il piano d'azione della Commissione «La via europea alla società dell'informazione; un piano d'azione» e deve essere attuata in sinergia con altre attività comunitarie in materia, come il programma INFO 2000 (5), con i programmi di ricerca comunitaria (programmi di tecnologia avanzata, tecnologia, servizi di comunicazione avanzati, telematica), con le azioni e le iniziative a favore dell'istruzione, della formazione, della cultura, delle PMI e con i Fondi strutturali;

    (24) considerando che le attività contemplate dal presente Piano d'azione tengono conto del lavoro effettuato nel campo della giustizia e degli affari interni;

    (25) considerando che il piano d'azione «Apprendere nella Società dell'informazione», adottato dalla Commissione il 2 ottobre 1996 (6), intende promuovere un ampio uso delle reti elettroniche nelle scuole;

    (26) considerando che vanno continuamente e sistematicamente seguiti i progressi del presente Piano d'azione per adeguarlo agli eventuali sviluppi del mercato audiovisivo e multimediale; considerando che, a suo tempo, tali progressi saranno sottoposti ad un esame indipendente per avere l'informazione di base necessaria ad individuare gli obiettivi delle future azioni di politica sui contenuti; considerando che al termine del Piano d'azione sarà effettuata una valutazione finale dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi stabiliti nella presente decisione;

    (27) considerando che, ai sensi del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi delle azioni previste non possono essere adeguatamente raggiunti dagli Stati membri, a causa del carattere internazionale delle problematiche toccate, e che, per ragioni di impatto dell'azione a livello europeo, essi possono essere meglio raggiunti dalla Comunità;

    (28) considerando che è necessario fissare la durata del Piano d'azione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Viene adottato il Piano pluriennale d'azione comunitaria su Internet (il «Piano d'azione»), come descritto nell'allegato I della presente decisione.

    2. Il Piano d'azione copre un periodo di quattro anni dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001.

    Articolo 2

    Il Piano d'azione ha l'obiettivo di incoraggiare un ambiente favorevole allo sviluppo dell'industria di Internet promuovendo l'uso sicuro di quest'ultima.

    Articolo 3

    Per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2, vengono intraprese, sotto la guida della Commissione, le azioni sottoelencate, corrispondenti alle linee d'azione di cui all'allegato I e ai mezzi per attuare il Piano d'azione, di cui all'allegato III:

    - promozione di sistemi di autodisciplina e di controllo dei contenuti da parte dell'industria (che affrontino in particolare contenuti come la pornografia infantile, il razzismo e l'antisemitismo);

    - stimoli alla fornitura da parte dell'industria di filtri e sistemi di valutazione che consentano a genitori ed insegnanti di selezionare contenuti adeguati ai minori sotto tutela a agli adulti di decidere a quale contenuto legale essi vogliano accedere, e che tengano conto del pluralismo linguistico e culturale;

    - diffondere tra gli utenti, soprattutto genitori, insegnanti e minori, l'informazione sui servizi offerti dall'industria, per meglio comprendere le opportunità di Internet e trarne vantaggio;

    - sostenere azioni come la valutazione delle implicazioni giuridiche;

    - attività che stimolino la cooperazione internazionale nei settori di cui sopra;

    - altre azioni che assecondino gli obiettivi elencati all'articolo 2.

    Articolo 4

    1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del Piano d'azione.

    2. Viene applicata la procedura di cui all'articolo 5:

    - al programma di lavoro,

    - alla descrizione delle spese di bilancio,

    - ai criteri e ai contenuti degli inviti a formulare proposte,

    - alle modalità di valutazione del programma,

    - ad ogni deroga delle norme di cui all'allegato III,

    - alla partecipazione a qualsiasi progetto da parte di enti giuridici di un paese terzo e di organizzazioni internazionali.

    Articolo 5

    1. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime un parere sul progetto entro un limite di tempo che il presidente può stabilire in base all'urgenza dell'argomento, ricorrendo, se necessario, ad una votazione.

    3. Il parere viene scritto a verbale; ciascun Stato membro ha, inoltre, il diritto di chiedere che la propria posizione sia messa a verbale.

    4. La Commissione terrà nella massima considerazione il parere espresso dal comitato e lo informa delle modalità secondo le quali essa ne ha tenuto conto.

    Articolo 6

    1. Al fine di garantire l'uso efficace dell'aiuto comunitario, la Commissione farà si che le azioni intraprese nell'ambito della presente decisione soggiacciano ad una perizia preventiva, ad un controllo nel corso dell'esecuzione e ad una valutazione finale.

    2. Durante l'esecuzione dei progetti e dopo la loro ultimazione, la Commissione valuta le modalità di esecuzione e l'impatto da essi conseguito per stabilire se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

    3. I beneficiari selezionati presentano alla Commissione una relazione annuale.

    4. Dopo due anni e alla fine del Piano d'azione, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni, dopo averla fatta esaminare dal comitato di cui all'articolo 5, una relazione di valutazione sui risultati ottenuti con l'esecuzione delle linee d'azione di cui all'articolo 2. Sulla base di tali risultati, la Commissione può presentare proposte per correggere gli orientamenti del Piano d'azione.

    Articolo 7

    Possono partecipare al presente Piano d'azione, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 5, gli enti giuridici con sede nei paesi dell'EFTA membri del SEE e le organizzazioni internazionali europee. La partecipazione può essere estesa, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 5 e, in generale, senza il beneficio di contributi finanziari da parte della Comunità previsti dal presente Piano d'azione, a enti giuridici con sede in paesi terzi non membri del SEE e a organizzazioni internazionali non europee se tale partecipazione contribuisce effettivamente all'attuazione del Piano d'azione e se è soddisfatto il principio del beneficio reciproco.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    (1) GU C 70 del 6.3.1997, pag. 1.

    (2) COM(96) 487 def.

    (3) COM(96) 483 def.

    (4) Decisione 96/339/CE del Consiglio, del 20 maggio 1996, che adotta un programma comunitario pluriennale per favorire lo sviluppo di un'industria europea dei contenuti multimediali e per promuovere l'impiego dei contenuti multimediali nell'emergente società dell'informazione (INFO 2000) (GU L 129 del 30.5.1996, pag. 24).

    (5) COM(96) 471.

    ALLEGATO I

    LINEE D'AZIONE - PIANO D'AZIONE PER PROMUOVERE L'USO SICURO DI INTERNET

    Le linee d'azione, insieme alla proposta di raccomandazione del Consiglio sulla tutela dei minori e della dignità umana, sono un modo di attuare l'approccio europeo all'uso sicuro di Internet, basato sull'autodisciplina dell'industria, sul filtraggio, sulla valutazione e sulla sensibilizzazione. Un sostegno incondizionato a tale approccio è stato dato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dagli Stati membri, nonché nel più ampio contesto europeo della Dichiarazione di Bonn, sottoscritta da 129 ministri di paesi europei.

    Le linee d'azione hanno i seguenti obiettivi:

    - invitare le parti interessate (industria, utenti) a sviluppare e applicare adeguati sistemi di autodisciplina;

    - sviluppare prototipi, effettuare dimostrazioni, stimolare l'applicazione di soluzioni tecniche;

    - avvisare e informare genitori e insegnanti, soprattutto attraverso le relative associazioni;

    - stimolare la cooperazione e lo scambio di esperienze e di pratiche migliori;

    - promuovere il coordinamento a livello europeo e tra le parti interessate;

    - garantire la compatibilità tra l'approccio seguito in Europa e quello seguito altrove.

    1. CREARE UN AMBIENTE SICURO

    La cooperazione tra l'industria e un sistema di autodisciplina pienamente funzionante rappresenta un elemento essenziale per limitare il flusso di contenuti illegali su Internet.

    1.1. Creare una rete europea di hot-line

    Un modo efficace per limitare la circolazione di materiale illegale è quello di istituire una rete europea di centri (noti con il nome di hot-line) che consentono agli utenti di segnalare contenuti da essi incontrati su Internet e che essi ritengono illegali. La competenza per perseguire e punire i responsabili dei contenuti illegali è, e resta, dell'autorità giudiziaria nazionale, mentre la hot-line si limita a restringere la circolazione del materiale illegale. Vanno anche rispettate le differenze tra le culture e i sistemi giuridici nazionali.

    In questo senso, le hot-line esistono in pochi Stati membri. Occorre stimolare la loro istituzione in modo da ottenere una copertura geografica e linguistica europea. Andranno anche attivati meccanismi di scambio dell'informazione tra hot-line nazionali e tra la rete europea e quella di paesi terzi.

    Perché tale rete sviluppi pienamente le sue potenzialità, è necessario migliorare la cooperazione tra industria e autorità giudiziaria, garantire copertura e collaborazione a livello europeo ed aumentare l'efficienza con scambi di informazioni e di esperienze.

    Per i partecipanti (20-25), l'azione avrà la forma di un invito a presentare proposte volte a istituire una rete europea di hot-line, collegata a reti analoghe di paesi terzi, a sviluppare approcci comuni e a stimolare il trasferimento di know-how e di pratiche esemplari.

    I partecipanti saranno aiutati da un gruppo rappresentativo di esponenti dell'industria (fornitori di accessi e di servizi, gestori di telecomunicazioni e di hot-line nazionali), e dovranno dar prova di capacità previsionale e di innovazione soprattutto nelle loro relazioni con le autorità giudiziarie nazionali.

    1.2. Incoraggiare l'autodisciplina e i codici di condotta

    Se l'industria deve contribuire efficacemente a limitare il flusso di contenuti illegali o nocivi, è importante incoraggiare le imprese a sviluppare l'autodisciplina attraverso una collaborazione con le altre parti interessate. I meccanismi di autodisciplina devono assicurare un elevato livello di protezione e affrontare la questione dell'imputabilità.

    Data la natura transnazionale delle reti di comunicazione, l'efficacia delle misure di autodisciplina andrà potenziata, a livello europeo, coordinando le iniziative nazionali e gli enti responsabili della loro attuazione.

    Questa linea d'azione intende sviluppare orientamenti a livello europeo per codici di condotta e trovare il consenso e l'appoggio necessari alla loro applicazione. Mediante un bando di gara, verranno selezionati gruppi che assistano gli enti di autodisciplina a sviluppare e applicare codici di condotta. Ogni progresso verrà attentamente valutato e sarà strettamente connesso alla promozione degli orientamenti comuni per l'attuazione, a livello nazionale, di un quadro di autodisciplina come richiesto dalla raccomandazione del Consiglio sulla tutela dei minori e della dignità umana.

    2. SVILUPPARE SISTEMI DI FILTRAGGIO E DI VALUTAZIONE

    Per l'uso sicuro di Internet, è importante che il suo contenuto sia facilmente identificabile. Ciò avviene grazie a sistemi di valutazione che descrivono il contenuto secondo schemi generalmente noti (in cui, per esempio, voci come sesso o violenza sono quotate su una scala) e a filtri che consentono all'utente di selezionare il contenuto desiderato. Le valutazioni possono essere allegate dall'estensore del contenuto o da appositi servizi terzi. Esistono numerosi sistemi di filtraggio e di valutazione. Il loro livello di raffinatezza è, però, basso e nessuno ha ancora raggiunto una «massa critica» tale da garantire agli utenti che il contenuto cui sono interessati e quello che vogliono evitare venga valutato appropriatamente e che un contenuto perfettamente innocuo non sia bloccato. Bassa è anche la diffusione di tali sistemi presso i fornitori europei di contenuti.

    Questa linea d'azione si concentrerà sulle potenzialità e sui limiti dei filtri e dei sistemi di valutazione in condizioni reali, con l'obiettivo di incoraggiare sistemi europei e di familiarizzare gli utenti al loro impiego. Tali programmi, sviluppati con il contributo di rappresentanti dell'industria, dei consumatori e degli utenti, devono essere compatibili e interoperabili a livello internazionale.

    2.1. Dimostrare i benefici dei sistemi di filtraggio e di valutazione

    Verranno incentivati sistemi di valutazione che soddisfino requisiti europei e in cui i filtri e la valutazione siano tali da offrire opzioni praticabili a utenti, genitori e insegnanti. Per raggiungere la massa critica necessaria, occorre un'ampia copertura dei siti. Va, pertanto, diffusa la valutazione effettuata dai fornitori di contenuto mentre quella effettuata da terzi, con approcci standard, è adatta ai casi in cui il fornitore non qualifichi adeguatamente il contenuto. È necessario soddisfare requisiti specifici di industria, istituzioni, scuola e quelli degli utenti finali non soddisfatti dai sistemi di valutazione dei fornitori di contenuti.

    In seguito ad un invito a formulare proposte, i progetti selezionati dovranno convalidare i sistemi di valutazione rispetto ai contenuti europei, integrarli nel processo di creazione del contenuto e dimostrare i benefici delle soluzioni tecniche. Ne va sottolineata l'utilità e la praticabilità in situazioni «reali» in cui operi un campione rappresentativo di utenti tipici.

    Un secondo invito mirerà in particolare a convalidare e dimostrare i sistemi di valutazione di terzi.

    Per ottenere il massimo beneficio dai progetti di dimostrazione, è necessario misurare il loro impatto e garantire la diffusione europea dei loro risultati. La valutazione dei progetti di dimostrazione e di diffusione dei risultati sarà oggetto di un apposito bando di gara.

    I progetti di dimostrazione di questa linea d'azione possono dare un notevole contributo alle azioni di sensibilizzazione da attuare nell'ambito della linea d'azione 3.

    Ai progetti di dimostrazione parteciperanno industria (fornitori di accessi e di servizi, fornitori di contenuti, gestori di reti, produttori di software), enti di autodisciplina, utenti, consumatori, gruppi di tutela dei diritti civili e pubblici poteri di regolamentazione e polizia.

    2.2. Preparare accordi internazionali sui sistemi di valutazione

    La cooperazione internazionale tra gli operatori e le altre parti interessate dell'UE e dei suoi partner in tutto il mondo è particolarmente necessaria nel campo della valutazione, per poterne garantire l'interoperabilità.

    Presso numerosi organismi, sono in corso lavori sui protocolli e la progettazione di sistemi di valutazione che soddisfino svariati requisiti. Perché l'Europa possa farsi ascoltare in sede internazionale, verranno organizzati appositi incontri di concertazione.

    3. INCORAGGIARE LE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE

    Un pubblico sempre più vasto si accosta a Internet e beneficia dei nuovi servizi. Ma esiste, allo stesso tempo, un'incertezza su come affrontare i molteplici aspetti della comunicazione via rete; genitori, insegnanti e minori devono essere al corrente degli aspetti positivi e negativi di Internet ma non sempre conoscono i mezzi per proteggersi dai contenuti indesiderati. Le azioni di sensibilizzazione contribuiscono ad aumentare la fiducia di genitori e insegnanti nell'uso sicuro di Internet da parte dei loro figli.

    La sensibilizzazione è il necessario complemento delle linee d'azione 1 e 2, perché autodisciplina e sistemi di filtraggio e valutazione da parte dell'industria sono iniziative fruttuose solo se utenti e potenziali utenti ne sono a conoscenza.

    Il Parlamento invita a lanciare una campagna europea e un programma di informazione e sensibilizzazione, finanziati dal bilancio comunitario, per informare genitori e persone a contatto con l'infanzia (insegnanti, operatori sociali, ecc.) sul modo migliore (anche sotto l'aspetto tecnico) di tutelare i minori contro contenuti che potrebbero risultare nocivi e favorirne invece lo sviluppo.

    L'azione europea propizierà le sinergie con azioni analoghe a livello degli Stati membri e rafforzerà quest'ultime con scambi di informazioni e di esperienze. Essa si fonda su una diffusione dell'informazione dai fornitori di accessi verso i clienti e sullo sviluppo di materiali per uso scolastico.

    La distribuzione elettronica del materiale andrà integrata con i più tradizionali «pacchetti» noti nelle scuole e nelle biblioteche. Le iniziative di sensibilizzazione trarranno vantaggio da quelle inserite in altri programmi, come MIDAS-NET, che fa parte di INFO 2000.

    L'azione avverrà in due fasi. Nella prima, si identificherà il modo migliore per perseguire gli obiettivi. Nella seconda, «organismi moltiplicatori» negli Stati membri, come associazione dei consumatori e altre simili, verranno assistiti nell'attuazione dell'azione a livello nazionale.

    3.1. Preparare il terreno alle azioni di sensibilizzazione

    Nella prima fase, verrà lanciato un invito a formulare proposte per un'azione preparatoria tesa ad identificare gli «organismi moltiplicatori» nonché i canali, i media e i contenuti più appropriati per raggiungere gli interessati, preparare il materiale di base, adattarlo alle specificità linguistiche e culturali e tener conto dei risultati dei progetti di dimostrazione della linea d'azione 2.1, che danno un prezioso contributo alla sensibilizzazione. Verrà preparato anche un piano d'attuazione.

    I destinatari sono i genitori e gli insegnanti. L'azione coinvolgerà l'industria (fornitori di servizi Internet, fornitori di contenuti) e gli «organismi moltiplicatori», come le associazioni dei consumatori e le istituzioni educative.

    3.2. Incoraggiare azioni di sensibilizzazione su vasta scala

    Un secondo invito a formulare proposte selezionerà iniziative, finanziate dalla Comunità, per azioni successive in tutti gli Stati membri, servendosi degli «organismi moltiplicatori» nonché dei canali, dei media e dei contenuti identificati nell'azione preparatoria. Scopo dell'azione è rendere consapevoli gli adulti (genitori e insegnanti) delle potenzialità e degli inconvenienti di Internet, nonché dei modi per identificare i contenuti utili e bloccare quelli nocivi.

    Le azioni saranno adeguate alle esigenze degli Stati membri e potranno differire a seconda delle dimensioni, della popolazione, del grado di penetrazione di Internet di quest'ultimi. Le azioni saranno di due tipi: quelle centrate sugli insegnanti e le istituzioni educative e quelle destinate al grande pubblico (genitori e figli).

    Le azioni mirate agli insegnanti comprenderanno seminari di vario livello nonché la preparazione e distribuzione di specifici materiali stampati o multimediali ad un vasto campione rappresentativo della professione. Saranno organizzati una serie di netday - manifestazioni per la sensibilizzazione degli utenti - in collaborazione con il Learning and Information Society Action Plan, largamente sostenuto dall'industria. Le tipiche azioni per il grande pubblico comprenderanno: creazione di siti Web, distribuzione di materiale informativo alle scuole, attraverso fornitori di accessi, negozi e altri punti di vendite di computer, distribuzione di CD-ROM attraverso riviste specializzate. Informazioni più specifiche verranno date alle famiglie che già possiedono un computer. Saranno usati anche i media tradizionali (stampa, televisione) con campagne pubblicitarie e pacchetti informativi destinati a giornalisti. Sfruttando l'European Network of Schools, istituito con l'appoggio dei ministri dell'Istruzione degli Stati membri, verranno create e aggiornate speciali web-pages.

    Scopo del sostegno comunitario è di incentivare la sensibilizzazione su vasta scala, di fornire un coordinamento complessivo e uno scambio di esperienze, in modo da trarre insegnamento continuo dai risultati dell'azione (per esempio, aggiornando il materiale distribuito). Il finanziamento comunitario non supererà generalmente un terzo dei costi ammissibili. L'uso delle reti esistenti permetterà di risparmiare sui costi ma sarà necessario un finanziamento supplementare per produrre il relativo contenuto.

    4. MISURE DI FIANCHEGGIAMENTO

    4.1. Implicazioni giuridiche

    Internet funziona su base globale. Il diritto opera su base territoriale - nazionale o dell'Unione europea, nel caso del diritto comunitario. Le altre azioni risulteranno più efficaci se si affrontano le questioni giuridiche non trattate da altre iniziative comunitarie, come quelle della legge e delle procedure applicabili.

    Verrà organizzata una gara d'appalto per valutare le questioni giuridiche sollevate dal contenuto o dall'uso di Internet.

    4.2. Coordinamento con iniziative internazionali analoghe

    La raccomandazione del Consiglio sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione invita la Commissione a promuovere la cooperazione internazionale nei vari campi investiti dalla raccomandazione, soprattutto mettendo in comune esperienze e pratiche esemplari tra operatori e parti interessate nell'UE e in altre parti del mondo. È perciò necessario garantire coerenza tra l'azione europea e analoghe iniziative in altre parti del mondo. Incontri regolari di concertazione potranno essere d'aiuto in questo senso.

    Una conferenza internazionale consentirà di condividere l'esperienza acquisita tramite le linee d'azione con gli interessati in Europa e altrove. Essa tratterà tutte le questioni affrontate dal Piano d'azione e riunirà industria (fornitori di accessi e di servizi, fornitori di contenuti, gestori di reti, produttori di software), utenti, consumatori, gruppi di tutela dei diritti civili e pubblici poteri di regolamentazione e polizia. Una siffatta conferenza può essere funzionale alla diffusione dei risultati del Piano d'azione.

    4.3. Impatto delle misure comunitarie

    È, naturalmente, essenziale valutare approfonditamente se gli obiettivi del Piano d'azione e della raccomandazione sono stati raggiunti. Emergerebbero in tal modo anche altre misure che potrebbero essere adottate dall'industria, dalle Istituzioni comunitarie, dagli Stati membri e dai rappresentanti dei consumatori. Tale valutazione verrà effettuata insieme a quella sulle misure a favore della tutela dei minori e della dignità umana previste dalla raccomandazione del Consiglio relativa alla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione e sarà lanciata attraverso un bando di gara.

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    I MEZZI PER ATTUARE IL PIANO D'AZIONE

    1. La Commissione metterà in pratica il Piano d'azione nel rispetto dei contenuti tecnici di cui all'allegato I.

    2. Il Piano d'azione sarà attuato attraverso azioni indirette e ovunque possibile sulla base di una ripartizione delle spese.

    3. La selezione dei progetti a costi ripartiti avverrà secondo l'usuale procedura degli inviti a formulare proposte pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il contenuto degli inviti sarà definito dopo aver consultato gli esperti e secondo la procedura descritta nella decisione. Principale criterio di selezione dei progetti presentati sarà il contributo che essi potranno offrire al raggiungimento degli obiettivi del Piano d'azione.

    4. Eventualmente, allegare alla domanda di finanziamento comunitario un piano finanziario che elenchi tutte le voci che compongono il bilancio del progetto, compreso l'apporto chiesto alla Comunità e i crediti o le sovvenzioni chiesti presso altre fonti.

    5. La Commissione può anche applicare uno schema di finanziamento più flessibile degli inviti di cui sopra per incentivare forme di collaborazione, soprattutto tra PMI e organismi delle regioni sfavorite, e misure a lungo termine contro i contenuti illegali o nocivi su Internet. Lo schema può essere messo in vigore su base permanente.

    6. In casi eccezionali, la Commissione provvede ad esaminare proposte di progetti non formulate relative a misure particolarmente urgenti dovute a mutamenti tecnologici che richiedono un cambiamento dell'azione.

    7. Le norme dettagliate delle procedure di cui ai punti 5 e 6 verranno applicate secondo la procedura del comitato consultivo (tipo I) e ai sensi dei regolamenti finanziari della Commissione. Esse saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    8. I progetti interamente finanziati dalla Commissione nel quadro di contratti per studi o servizi saranno banditi pubblicamente ai sensi dei vigenti regolamenti finanziari. La trasparenza sarà ottenuta consultando gruppi esterni di esperti (il Gruppo di lavoro Internet e il Gruppo consultivo giuridico) e diffondendo le azioni di sensibilizzazione attraverso i canali informativi della Commissione.

    9. Nel corso del Piano d'azione, la Commissione intraprenderà anche attività preparatorie, di accompagnamento e di sostegno tese al raggiungimento degli obiettivi generali del Piano d'azione e di quelli specifici di ogni linea d'azione. Tali attività comprendono: studi a sostegno degli scopi generali del Piano d'azione; azioni preliminari di preparazione di attività future; misure per facilitare la partecipazione a iniziative del Piano d'azione e l'accesso ai suoi risultati.

    10. Tutti i progetti che ricevono un contributo finanziario sono tenuti a evidenziare un riconoscimento del contributo ottenuto.

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