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Dokument 51997PC0480

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/33 sulla portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore

    /* COM/97/0480 def. - COD 97/0250 */

    GU C 330 del 1.11.1997, str. 19—20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0480

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/33 sulla portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore /* COM/97/0480 def. - COD 97/0250 */

    Gazzetta ufficiale n. C 330 del 01/11/1997 pag. 0019


    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/33/CE sulla portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore (97/C 330/07) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 480 def. - 97/0250(COD)

    (Presentata dalla Commissione il 3 ottobre 1997)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 100a,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

    considerando che la Commissione ha organizzato un'ampia consultazione pubblica sul Libro verde per una politica della numerazione nel settore dei servizi di telecomunicazione in Europa (1);

    considerando che la consultazione ha sottolineato l'importanza di un equo accesso qualitativo e quantitativo alle risorse di numerazione per tutti gli operatori sul mercato e il ruolo cruciale di adeguati meccanismi di numerazione, in particolare la portabilità del numero e la selezione del vettore, come strumenti per rendere più facile la scelta dei consumatori e più efficace la concorrenza nel contesto liberalizzato delle telecomunicazioni;

    considerando che nella risoluzione adottata il 22 settembre 1997 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per l'introduzione accelerata della portabilità del numero e della preselezione del vettore;

    considerando che il 17 luglio 1997 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui chiede alla Commissione di presentare una proposta per modificare la direttiva già in vigore al fine d'introdurre in tutta l'Unione, entro il 1° gennaio 2000, la preselezione del vettore e la portabilità del numero,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 97/33/CE (2) viene modificata come segue:

    1. Il paragrafo 5 dell'articolo 12 viene sostituito da:

    «5. Le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano l'introduzione nel più breve tempo possibile della portabilità del numero - grazie alla quale l'utente che ne faccia richiesta potrà conservare il proprio numero nella rete telefonica pubblica fissa di una località determinata, indipendentemente dal fornitore di servizi - e fanno in modo che sia operativa entro il 1° gennaio 2000.»

    2. Dopo il paragrafo 6 dell'articolo 12 viene inserito un nuovo paragrafo:

    «7. Le autorità nazionali di regolamentazione impongono agli organismi che gestiscono le reti pubbliche di telecomunicazioni di cui all'allegato I, parte I, e notificati dalle autorità nazionali di regolamentazione come detentori di una quota di mercato significativa di offrire ai propri abbonati la possibilità di accedere ai servizi commutati di qualsiasi fornitore collegato di servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico. A tal fine, entro il 1° gennaio 2000 debbono essere attivate opzioni che permettano all'abbonato di scegliere i servizi con una preselezione permanente, ma tale da poter essere modificata per singole chiamate con l'uso di un prefisso abbreviato.»

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    (1) COM(96) 590 def. del 20 novembre 1996.

    (2) Direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199 del 26. 7. 1997, pag. 32).

    Góra