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Document 51997PC0264

    Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine

    /* COM/97/0264 def. - ACC 97/0166 */

    GU C 213 del 15.7.1997, p. 15–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0264

    Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine /* COM/97/0264 def. - ACC 97/0166 */

    Gazzetta ufficiale n. C 213 del 15/07/1997 pag. 0015


    Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine (97/C 213/10) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 264 def. - 97/0166(ACC)

    (Presentata dalla Commissione il 26 giugno 1997)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    (1) considerando che l'assicurazione del credito all'esportazione a medio e a lungo termine svolge una funzione essenziale negli scambi internazionali e costituisce un importante strumento di politica commerciale;

    (2) considerando che l'assicurazione del credito all'esportazione a medio e a lungo termine svolge una funzione importante nelle relazioni commerciali con i paesi in via di sviluppo e quindi favorisce il loro inserimento nell'economia mondiale, uno degli obiettivi della politica comunitaria in materia di sviluppo;

    (3) considerando che le differenze relative agli elementi costitutivi della garanzia, ai premi e alle politiche di copertura esistenti tra i diversi sistemi pubblici di assicurazione del credito all'esportazione a medio e lungo termine attualmente operanti negli Stati membri possono provocare distorsioni della concorrenza tra le imprese della Comunità;

    (4) considerando che, conformemente all'articolo 3 B, terzo comma del trattato, le misure di cui alla presente direttiva non debbono andare al di là di quanto è necessario all'obiettivo di armonizzazione che assicuri una politica d'esportazione basata su principi uniformi e eviti distorsioni della concorrenza tra le imprese della Comunità;

    (5) considerando che per attenuare le attuali distorsioni della concorrenza si deve attuare, in conformità dell'articolo 112 del trattato, un'armonizzazione dei diversi sistemi pubblici di assicurazione del credito all'esportazione che sia basata su principi uniformi e che sia parte integrante della politica commerciale comune;

    (6) considerando che l'istituzione da parte dello Stato (o di organismi speciali controllati dallo Stato) di programmi di assicurazione o garanzia del credito all'esportazione a tassi di premio insufficienti per coprire, nella lunga scadenza, i costi e le perdite operative dei programmi è classificata tra le sovvenzioni all'esportazione vietate dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative concluso nel quadro dell'Uruguy Round (1986-1994) (1) [cfr. articolo 3 paragrafo 1 lettera a) e lettera j) dell'allegato I];

    (7) considerando che il premio applicato dagli assicuratori deve corrispondere al rischio assicurato;

    (8) considerando che l'armonizzazione dovrebbe favorire la cooperazione tra i diversi assicuratori del credito che operano per conto oppure con il sostegno dello Stato e di conseguenza rafforzare la cooperazione tra le imprese della Comunità, in conformità dell'articolo 130 del trattato;

    (9) considerando che l'armonizzazione e la cooperazione sono fattori importanti e decisivi della competitività delle esportazioni comunitarie nei mercati dei paesi terzi;

    (10) considerando che il Libro bianco della Commissione sulla realizzazione del mercato interno adottato dal Consiglio europeo nel giugno 1985 sottolinea la rilevanza di un ambiente favorevole alla cooperazione tra le imprese della Comunità;

    (11) considerando che, con decisione (2) del 27 settembre 1960, il Consiglio ha istituito un gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione dei crediti, garanzie del credito e crediti finanziari;

    (12) considerando che il 15 maggio 1991 il suddetto gruppo di coordinamento ha designato esperti dei singoli Stati membri di allora i quali, come gruppo di esperti Mercato unico 1992, hanno presentato relazioni contenenti una serie di proposte il 27 marzo 1992, l'11 giugno 1993 e il 9 febbraio 1994;

    (13) considerando che la direttiva 70/509/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970, riguardante l'adozione di una polizza comune di assicurazione crediti per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti pubblici (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e la direttiva 70/510/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970, riguardante l'adozione di una polizza comune di assicurazione crediti per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti privati (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, devono essere sostituite dalla presente direttiva;

    (14) considerando che la presente armonizzazione dell'assicurazione del credito all'esportazione rappresenta una prima tappa verso la convergenza dei vari sistemi degli Stati membri, che deve essere seguita da ulteriori tappe volte ad eliminare qualsiasi forma residua di distorsione della concorrenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Campo d'applicazione

    La presente direttiva si applica alla garanzia, concessa direttamente o indirettamente per conto o con il sostegno di uno o più Stati membri, per operazioni d'esportazione di merci e/o servizi originari di uno Stato membro che implichino un periodo di rimborso di durata pari o superiore a due anni, o una durata di fabbricazione e un periodo di rimborso per una durata cumulativa pari o superiore a due anni.

    La presente direttiva non si applica alla garanzia per fideiussioni prestate a fronte di quote di pagamenti anticipati, a fini di buona esecuzione e in sostituzione di trattenute a garanzia. Essa non si applica inoltre alla copertura di rischi relativi ad attrezzature e materiali da costruzione utilizzati localmente per l'esecuzione del contratto commerciale.

    Articolo 2

    Obbligo degli Stati membri

    Gli Stati membri provvedono affinché gli enti di assicurazione o garanzia del credito all'esportazione, operanti per conto oppure con il sostegno dello Stato (in prosieguo: «gli assicuratori»), assicurino le esportazioni contemplate dalla presente direttiva secondo quanto disposto nell'allegato, quando siano destinate a paesi fuori della Comunità e finanziate con crediti acquirente o con crediti fornitore oppure regolate in contanti.

    Articolo 3

    Comitato

    La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

    In tal caso, la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa adottate.

    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

    Articolo 4

    Applicazione della procedura del comitato

    Le decisioni di cui ai punti 47, 50 e 51 dell'allegato sono adottate secondo le procedure di cui all'articolo 3.

    Articolo 5

    Relazione e revisione

    La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2000 una relazione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

    La Commissione, ai fini della ulteriore convergenza dei sistemi nazionali di assicurazione dei crediti all'esportazione e allo scopo di eliminare le residue distorsioni di concorrenza tra gli assicurati comunitari, propone, qualora lo ritenga necessario, modificazioni della presente direttiva.

    Articolo 6

    Rapporto con altre procedure

    Le procedure di cui alla presente direttiva completano quelle previste dalla decisione 73/391/CEE del Consiglio (5).

    Articolo 7

    Abrogazione

    La direttiva 70/509/CEE e la direttiva 70/150/CEE sono abrogate.

    Articolo 8

    Attuazione

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 9

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 10

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    (1) GU n. L 366 del 23. 12. 1994, pag. 156.

    (2) GU n. 66 del 27. 10. 1960, pag. 1339/60.

    (3) GU n. L 254 del 23. 11. 1970, pag. 1.

    (4) GU n. L 254 del 23. 11. 1970, pag. 26.

    (5) GU n. L 346 del 17. 12. 1973, pag. 1.

    ALLEGATO

    PRINCIPI COMUNI PER L'ASSICURAZIONE DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

    CAPITOLO I: ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

    Sezione 1: Principi generali e definizioni

    1. Ambito dei principi comuni

    a) I principi comuni definiti nel presente allegato si applicano all'assicurazione di operazioni di credito fornitore con acquirenti pubblici o privati e all'assicurazione di operazioni di credito acquirente con mutuatari pubblici o privati.

    b) I principi comuni si applicano all'assicurazione di tutti i rischi di cui al punto 4 del presente allegato. Tuttavia l'assicuratore può decidere, caso per caso, di limitare la garanzia a determinati rischi.

    c) Quando tutte le obbligazioni di un debitore privato sono totalmente e incondizionatamente garantite da un ente pubblico, si applicano i principi comuni relativi ai debitori pubblici.

    Ai fini del presente allegato, per debitore si intendono gli acquirenti o i mutuatari di cui al punto 1 lettera (a) o il loro garante relativamente all'operazione assicurata.

    2. Caratteristiche del credito fornitore

    a) Il termine credito fornitore si applica ad un contratto commerciale avente per oggetto l'esportazione di merci e/o servizi originari di uno Stato membro stipulato tra uno o più acquirenti, ai termini del quale l'acquirente si impegna a pagare il fornitore in contanti o con pagamenti dilazionati.

    b) Le disposizioni relative all'assicurazione del credito fornitore si applicano se la garanzia è concessa a imprese stabilite in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 58 del trattato CE.

    c) Se un contratto commerciale è finanziato mediante un credito acquirente o qualsiasi altra convenzione di finanziamento, la garanzia concessa all'esportatore per il contratto commerciale stesso è soggetta alle disposizioni relative all'assicurazione dei crediti fornitore.

    3. Caratteristiche del credito acquirente

    a) Il termine credito acquirente si applica ad un contratto di prestito tra una o più istituzioni finanziarie e uno o più mutuatari per il finanziamento di un contratto commerciale avente per oggetto l'esportazione di merci e/o servizi originari di uno Stato membro, ai termini del quale le istituzioni di credito si impegnano, per l'operazione sottostante, a pagare i fornitori in contanti per conto degli acquirenti/mutuatari, mentre gli acquirenti/mutuatari rimborseranno le istituzioni di credito con pagamenti dilazionati.

    b) Le disposizioni relative all'assicurazione del credito acquirente si applicano quando la garanzia è concessa a istituzioni finanziarie, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento o di registrazione, a condizione che il credito acquirente costituisca un obbligo incondizionato per il mutuatario a rimborsare il debito, indipendentemente dall'esecuzione del contratto commerciale finanziato.

    c) Le disposizioni relative all'assicurazione del credito acquirente si applicano a qualsiasi convenzione finanziaria per il finanziamento di un contratto commerciale che comporti strumenti negoziabili pagabili da un acquirente e debitamente tenuti da un'istituzione finanziaria.

    4. Definizione dei rischi contemplati

    a) Il rischio commerciale per i debitori privati è determinato dai punti da 14 a 16 del presente allegato.

    b) Il rischio politico è determinato per i debitori privati dai punti da 17 a 22 e per i debitori pubblici dai punti da 15 a 22 del presente allegato.

    c) Il rischio di fabbricazione è determinato dal punto 6, lettera b) del presente allegato.

    d) Il rischio di credito è determinato dal punto 6, lettera c) del presente allegato.

    5. Definizione della natura pubblica e privata del debitore

    a) Per debitore pubblico si intende un ente che, in qualsiasi forma, rappresenta la potestà pubblica stessa e che non può, né in via giudiziaria né amministrativa, essere dichiarato insolvente.

    Qualsiasi debitore che non sia pubblico ai sensi della definizione data sopra si considera privato.

    b) Per determinare la natura giuridica di un debitore l'assicuratore considera i seguenti elementi:

    - la situazione giuridica del debitore;

    - la reale efficacia di un'eventuale azione legale nei confronti del debitore;

    - le fonti di finanziamento e di reddito del debitore;

    - il grado di influenza o di controllo sul debitore che può essere esercitato dal governo del paese ospitante.

    c) In caso di dubbio circa la natura giuridica di un debitore, l'assicuratore tiene conto di quanto segue:

    - un debitore pubblico può essere uno Stato sovrano o un organismo statale o qualsiasi altro ente pubblico subordinato al governo centrale, come gli enti regionali, comunali o parastatali o altre istituzioni pubbliche;

    - gli atti di un debitore pubblico possono impegnare il governo centrale o lo Stato; i pagamenti dovuti a titolo del contratto commerciale o della convenzione di credito acquirente sono pertanto eseguiti sulle risorse del bilancio nazionale o sono garantiti dallo Stato, che agisce ad esempio attraverso il ministero delle Finanze o la Banca centrale;

    - un debitore pubblico può anche estinguere i suoi debiti utilizzando fonti non collegate alle risorse del governo centrale, ad es. il gettito fiscale locale o i proventi di servizi pubblici.

    Sezione 2: Ambito della garanzia

    6. Rischi assicurati

    a) I rischi assicurati sono il rischio di fabbricazione e il rischio del credito.

    b) Il rischio di fabbricazione si realizza quando l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali dell'assicurato, o la fabbricazione dei prodotti ordinati, è interrotta per un periodo di sei mesi consecutivi, purché tale interruzione sia causata direttamente ed esclusivamente dal verificarsi di una o più delle cause di sinistro coperte elencate ai punti da 14 a 22 del presente allegato.

    c) Il rischio del credito si realizza quando l'assicurato non può ottenere il pagamento, parziale o totale, delle somme dovutegli tre mesi dopo la scadenza, a condizione che il mancato pagamento sia causato direttamente ed esclusivamente dal verificarsi di una o più delle cause di sinistro coperte elencate ai punti da 14 a 22 presente allegato.

    d) Il rischio relativo ad un credito acquirente può essere coperto condizionatamente o incondizionatamente. L'assicuratore applica i principi e le procedure di cui ai punti 32, 33 e 48 lettera a) del presente allegato.

    7. Portata della garanzia

    a) La copertura del rischio di fabbricazione comprende, nei limiti dell'importo del contratto, le spese sostenute dall'assicurato per l'esecuzione delle sue obbligazioni contrattuali o per la fabbricazione dei prodotti oggetto del contratto, purché tali spese siano effettivamente imputabili all'esecuzione del contratto.

    La copertura del rischio di fabbricazione non comprende:

    - le spese sostenute in relazione a prodotti per i quali sia già diventata operante la copertura del rischio del credito;

    - i premi dell'assicurazione credito pagati dall'assicurato all'assicuratore;

    - le somme versate dall'assicurato in seguito all'escussione di una fideiussione prestata a fini di buona esecuzione sul contratto coperto; tuttavia questa esclusione non impedisce all'assicuratore di coprire tali rischi al di fuori del campo d'applicazione della presente direttiva;

    - le somme pagate dall'assicurato a titolo di penalità e risarcimenti.

    b) La copertura del rischio del credito comprende l'importo (capitale e interessi) dovuto dall'acquirente a norma del contratto commerciale o dal mutuatario a norma della convenzione di credito acquirente, compresi gli interessi maturati tra la data di scadenza e la fine del termine costitutivo di sinistro (interessi di mora).

    Nel caso del credito acquirente, la copertura del rischio del credito comprende le commissioni bancarie standard dovute dopo l'entrata in vigore della convenzione di credito acquirente.

    Nel caso del credito fornitore, sono esclusi dalla copertura gli importi pagati dall'assicurato a titolo di penalità e risarcimenti.

    8. Percentuale di copertura

    a) La percentuale di copertura è del 95 %.

    b) Se un assicuratore concede una percentuale di copertura più elevata di quella di cui sopra alla lettera a), applica i principi e le procedure di cui ai punti 32, 33 e 48, lettera a) del presente allegato.

    c) La percentuale di copertura e l'importo massimo dell'indennizzo per cui l'assicuratore si obbliga sono esplicitamente stabiliti nella polizza di assicurazione credito emessa da quest'ultimo.

    9. Percentuale non assicurata

    L'assicurato conserva a suo carico una quota della percentuale non assicurata equivalente al 2 % dell'importo assicurato. L'assicuratore può decidere di consentire all'assicurato di trasferire tale percentuale non assicurata residua.

    10. Copertura per operazioni in valuta estera

    Qualora le operazioni comportino pagamenti o finanziamenti in una o più valute estere, la copertura può essere concessa in qualsiasi valuta.

    11. Forniture estere

    I contratti di subfornitura con parti di uno o più Stati membri sono automaticamente inclusi nella copertura conformemente alla decisione 82/854/CEE del Consiglio relativa al regime applicabile, nei settori delle garanzie e dei finanziamenti all'esportazione, a talune subforniture in provenienza da altri Stati membri o da paesi non membri delle Comunità europee (1).

    12. Decorrenza della garanzia

    a) Nel caso del credito acquirente, la garanzia decorre dalla data di entrata in vigore della convenzione di prestito, purché i requisiti stabiliti nella polizza di assicurazione credito e nella convenzione di credito acquirente siano soddisfatti.

    b) Nel caso del credito fornitore, la garanzia del rischio di fabbricazione decorre dalla data di entrata in vigore del contratto commerciale, purché i requisiti stabiliti nella polizza di assicurazione credito e nel contratto commerciale siano soddisfatti.

    La garanzia del rischio del credito decorre dalla data in cui il pieno adempimento degli obblighi contrattuali dell'assicurato conferisce a quest'ultimo il diritto al pagamento, purché i requisiti stabiliti nella polizza di assicurazione credito e nel contratto commerciale siano soddisfatti. Tuttavia, la garanzia del rischio del credito può decorrere dalla data di ciascuna consegna parziale o spedizione parziale, purché, a norma del contratto, l'assicurato abbia diritto al pagamento di un importo fisso e definitivo corrispondente al valore delle merci consegnate o spedite.

    Sezione 3: Cause di sinistro e esclusione dalla responsabilità

    13. Responsabilità dell'assicuratore

    L'assicuratore è tenuto al versamento dell'indennizzo se il sinistro è direttamente ed esclusivamente dovuto ad uno o più degli eventi coperti elencati ai punti da 14 a 22 del presente allegato.

    14. Insolvenza

    Insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato e, eventualmente, del suo garante.

    15. Inadempienza

    Inadempienza del debitore e, eventualmente, del suo garante.

    16. Risoluzione o rifiuto arbitrari

    Decisione dell'acquirente in un'operazione di credito fornitore di sospendre o revocare il contratto commerciale o di rifiutare l'accettazione delle merci e/o dei servizi, senza averne la facoltà giuridica.

    17. Decisione di un paese terzo

    Ogni atto o decisione del governo di un paese diverso dal paese dell'assicuratore, compresi atti e decisioni di enti pubblici equiparati a interventi del governo, che ostacoli l'esecuzione della convenzione di credito acquirente o del contratto commerciale.

    18. Moratoria

    Moratoria generale disposta dal governo del paese del debitore o da quello di un paese terzo per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento a norma della convenzione di credito acquirente o del contratto commerciale.

    19. Impedimento o ritardo del trasferimento di fondi

    Eventi politici o problemi economici sopraggiunti fuori del paese dell'assicuratore, oppure disposizioni legislative o amministrative adottate fuori di tale paese, che impediscano o ritardino il trasferimento delle somme versate a titolo della convenzione di credito acquirente o del contratto commerciale.

    20. Disposizioni legali nel paese del debitore

    Disposizioni legali adottate nel paese del debitore che dichiarino liberatori i versamenti effettuati da quest'ultimo anche se tali versamenti, convertiti nella valuta del contratto commerciale o della convenzione di credito acquirente, non raggiungono più, a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio, l'importo del debito al momento del trasferimento.

    21. Decisione del paese dell'assicuratore

    Nel caso della convenzione di credito fornitore, atti o decisioni del governo del paese dell'assicuratore, compresi atti e decisioni della Comunità europea, concernenti gli scambi commerciali tra uno Stato membro e paesi terzi, come un divieto di esportazione, sempre che il governo interessato non si faccia carico dei relativi effetti.

    22. Circostanze di forza maggiore

    Circostanze di forza maggiore che si verifichino fuori del paese dell'assicuratore, quali guerra, guerra civile, rivoluzione, sommossa, tumulti civili, ciclone, inondazione, terremoto, eruzione vulacanica, maremoto o incidente nucleare, purché i relativi effetti non siano altrimenti assicurati.

    23. Esclusione generale dalla responsabilità

    Non sono indennizzabili le perdite direttamente o indirettamente imputabili alle circostanze seguenti:

    a) azioni o omissioni dell'assicurato, o di una persona che agisca per suo conto, le quali pregiudichino totalmente o parzialmente l'esecuzione della convenzione di credito acquirente o del contratto commerciale;

    b) eventuali disposizioni implicanti restrizioni dei diritti dell'assicurato incluse nella convenzione di credito acquirente, nel contratto commerciale o nella documentazione allegata, compresa quella relativa alle garanzie previste;

    c) eventuali ulteriori accordi conclusi tra l'assicurato e il mutuatario, o i loro garanti, dopo la conclusione della convenzione di credito acquirente o del contratto commerciale, che ostacolino o ritardino il pagamento del debito;

    d) nel caso del credito fornitore, inadempimento dei subfornitori, dei cofornitori o di altri fornitori, purché tale inadempimento non dipenda dagli eventi politici indicati tra le cause di sinistro elencate nei punti da 17 a 22.

    Sezione 4: Disposizioni relative all'indennizzo

    24. Termine costitutivo di sinistro

    a) Il termine costitutivo di sinistro corrisponde al periodo di tempo che deve trascorrere perché il rischio coperto si realizzi, come indicato al punto 6, lettere b) e c) del presente allegato.

    b) Non si applica alcun termine costitutivo di sinistro:

    - quando, nel caso di un debitore privato, il mancato pagamento sia dovuto all'insolvenza di diritto o di fatto del debitore;

    - in caso di accordo intergovernativo bilaterale di ristrutturazione del debito;

    - quando l'assicuratore conceda la copertura sotto forma di garanzia incondizionata.

    25. Diritto all'indennizzo

    L'assicurato ha il diritto di ricevere l'indennizzo alla scadenza del termine costitutivo di sinistro definito al punto 24, purché siano stati soddisfatti i requisiti dell'assicurazione, il credito sia legalmente incontestabile e l'assicurato abbia gestito il rischio con la debita diligenza.

    26. Obbligazioni garantite

    Se le obbligazioni del debitore nei confronti dell'assicurato sono coperte da cauzione o altra forma di garanzia, l'assicurato deve aver preso tutti i provvedimenti necessari affinché la cauzione o altra garanzia non solo sia valida ma possa anche diventare operativa.

    27. Calcolo dell'indennizzo

    Nel calcolare l'importo dell'indennizzo, l'assicuratore non corrisponde all'assicurato un importo superiore all'importo effettivo della perdita totale subita e/o superiore all'importo che l'assicurato aveva effettivamente diritto a ricevere dal mutuatario a norma della convenzione di credito acquirente o dall'acquirente a norma del contratto commerciale.

    28. Pagamento dell'indennizzo

    L'indennizzo viene versato senza indugio, comunque entro e non oltre un mese a decorrere dalla scadenza del termine costitutivo di sinistro, purché l'assicuratore abbia ricevuto in tempo utile tutte le informazioni, i documenti e gli elementi di prova necessari per accertare che il credito è incontestabile.

    Per la copertura del rischio di fabbricazione, l'indennizzo viene versato entro un mese a decorrere dalla data più recente tra la data di scadenza del termine costitutivo di sinistro, all'occorrenza la data di ricevimento della relazione di un esperto, oppure la data dell'accordo tra l'assicurato e l'assicuratore sull'importo dell'indennizzo.

    29. Controversie relative all'indennizzo

    Se la perdita per la quale l'assicurato chiede un indennizzo è relativa a diritti contestati, l'assicuratore rinvia il pagamento dell'indennizzo sino a quando la controversia sia stata risolta a favore dell'assicurato dall'organo giudiziario o arbitrale previsto nella convenzione di credito acquirente o nel contratto commerciale.

    30. Accordo intergovernativo bilaterale di ristrutturazione del debito

    a) Se la convenzione di credito acquirente o il contratto commerciale coperti sono oggetto di un accordo intergovernativo bilaterale di ristrutturazione del debito, l'assicurato si conforma alle condizioni dell'accordo di ristrutturazione sia per la frazione garantita sia per quella non garantita della convenzione di credito acquirente o del contratto commerciale in questione. L'assicurato presta all'assicuratore tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione.

    b) Se l'importo assicurato è incluso in un accordo intergovernativo bilaterale di ristrutturazione del debito, l'assicuratore può rinunciare al periodo di un mese previsto al punto 28, una volta che l'accordo bilaterale è diventato efficace.

    31. Spese supplementari

    Le spese supplementari relative ad azioni volte a limitare o evitare perdite sono coperte in ragione della percentuale di copertura prevista dalla polizza di assicurazione credito, purché siano state approvate dall'assicuratore. Le spese supplementari comprendono le spese giudiziarie e altre spese legali.

    Tuttavia, se tali spese si riferiscono anche ad importi o a crediti non garantiti dall'assicuratore, esse sono imputate proporzionalmente agli importi o ai crediti garantiti e non garantiti.

    CAPITOLO II: PREMIO

    32. Principi generali per la fissazione del premio

    Il premio fatturato per l'assicurazione dei crediti all'esportazione deve:

    - corrispondere al rischio coperto;

    - riflettere adeguatamente la portata e la qualità della garanzia concessa;

    - non essere insufficiente ai fini della copertura di perdite e costi operativi a lungo termine.

    33. Qualità della garanzia

    Nel determinare la qualità della garanzia citata al punto 32 del presente allegato, l'assicuratore deve tenere debitamente conto della percentuale di copertura, del grado di condizionalità della stessa e di ogni altra condizione che influisce sulla qualità della garanzia.

    34. Valutazione del rischio paese

    Il livello del premio applicato per ciascun paese o categoria di paesi è basato su un'appropriata valutazione del rischio paese.

    35. Natura del debitore

    a) Nel fissare i tassi di premio, si deve tenere conto della natura pubblica o privata del debitore di cui al punto 5 del presente allegato applicando tassi di premio corrispondenti alla solvibilità del debitore.

    b) Nel caso dei debitori privati, l'assicuratore può assumere in garanzia il rischio commerciale o il rischio politico o entrambi i tipi di rischio. Se la copertura è limitata ad un solo tipo di rischio, il premio applicato corrisponde al solo rischio coperto.

    36. Durata del rischio

    a) Nel calcolare il premio si deve tenere conto della durata totale del rischio.

    b) Nel caso del rischio di fabbricazione, la durata totale del rischio è il periodo tra la data di entrata in vigore del contratto commerciale e:

    - il pieno adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'esportatore; oppure

    - la data media ponderata delle consegne quando il contratto prevede consegne parziali e conferisce al fornitore il diritto ai corrispondenti pagamenti.

    c) Nel caso del rischio del credito, la durata totale del rischio, ponderata in funzione dell'importo del capitale e degli interessi effettivamente a rischio, è:

    - il periodo tra la data di decorrenza della garanzia per l'esportatore e l'ultimo pagamento effettuato dall'acquirente; oppure

    - la durata media del rischio tra il primo versamento a titolo del credito acquirente e la data dell'ultima rata del rimborso.

    37. Importo assicurabile

    a) Il premio viene pagato sull'importo assicurabile definito sotto, che determina l'ammontare massimo dell'obbligazione dell'assicuratore a titolo della polizza di assicurazione credito.

    b) Nel caso del credito acquirente, l'importo assicurabile è determinato dal totale degli importi coperti:

    - del capitale del prestito;

    - degli interessi del prestito compresi gli interessi intercalari;

    - delle commissioni bancarie; e

    - degli interessi di mora.

    c) Nel caso del credito fornitore e di contratti in contanti, l'importo assicurabile è:

    - per il rischio di fabbricazione, l'importo totale del contratto meno l'acconto ed eventuali importi non coperti; previo accordo dell'assicuratore, l'importo assicurabile può essere ridotto all'importo del danno massimo previsto;

    - per il rischio del credito, l'importo complessivo del capitale e degli interessi, compresi gli interessi di mora, o gli importi dovuti contestualmente o successivamente alle consegne parziali oppure contestualmente o successivamente al pieno adempimento delle obbligazioni contrattuali, oppure gli importi dovuti per singole prestazioni che conferiscono al fornitore il diritto ai corrispondenti pagamenti; previo accordo dell'assicuratore, l'importo assicurabile può essere ridotto all'importo del danno massimo previsto.

    38. Pagamento del premio

    a) L'importo totale del premio deve essere corrisposto alla data di emissione della polizza di assicurazione credito.

    b) Tuttavia, il premio può essere corrisposto ratealmente. In tal caso, l'assicuratore:

    - richiede che almeno il 15 % dell'importo del premio sia corrisposto alla data di emissione della polizza di assicurazione credito;

    - applica un interesse corrispondente ad un adeguato tasso d'interesse commerciale sui pagamenti dilazionati a decorrere dalla data di emissione della polizza di assicurazione credito;

    - richiede che il premio ricevuto corrisponda almeno al premio dovuto per l'importo a rischio in ogni momento.

    CAPITOLO III: POLITICA ASSICURATIVA PER PAESE

    39. Determinazione della politica assicurativa per paese

    a) L'assicuratore basa la sua politica assicurativa per paese sulla valutazione del rischio paese, sulla sua esposizione totale verso ciascun paese e sulla composizione del suo portafoglio rischi alla luce delle sue dimensioni e della struttura specifica.

    b) Nel fissare la sua politica assicurativa per paese, l'assicuratore tiene conto della classificazione di ciascun paese debitore.

    c) Tuttavia l'assicuratore ha la facoltà di cessare o limitare la copertura delle operazioni su un determinato paese, indipendentemente dalla classificazione del paese in questione.

    40. Definizione dell'esposizione totale

    a) L'esposizione totale è determinata, nei limiti della percentuale di copertura, sulla base degli importi per le operazioni a medio e a lungo termine, di cui all'articolo 1 della direttiva.

    Essa comprende gli elementi sotto indicati alle lettera da b) a e).

    b) Ammontare massimo a rischio, in capitale e interessi, per i contratti conclusi che l'assicuratore è impegnato a coprire anche se la polizza assicurativa non è ancora stata emessa.

    Interessi di mora coperti maturati nel corso del termine costitutivo di sinistro.

    Importi riassicurati, se l'assicuratore agisce in qualità di riassicuratore; se invece l'assicuratore agisce come assicuratore primario, gli importi riassicurati sono esclusi.

    c) Importo dei crediti non ancora recuperati né ceduti, indipendentemente dal fatto che si riferiscano a sinistri relativi a rischi di fabbricazione e/o di credito.

    d) Importi non rimpatriabili, quali quelli relativi a fideiussioni e alla garanzia del rischio di mancata ripresa di possesso, una volta che un indennizzo è stato effettivamente corrisposto e non è stato né recuperato né ceduto.

    e) Gli interessi arretrati e gli interessi dovuti dai paesi debitori a titolo di accordi di riscadenziamento, compresi gli interessi capitalizzati.

    41. Rischio paese

    a) Per il gruppo di paesi che costituiscono il rischio migliore, l'assicuratore in linea di massima non applica restrizioni alla sua politica assicurativa.

    b) Per gli altri paesi, l'assicuratore può applicare restrizioni alla sua politica assicurativa.

    c) Un assicuratore che, in linea di massima, non offre copertura per un paese o un determinato gruppo di paesi può, in via eccezionale, garantire alcune operazioni per ragioni di politica bilaterale o di interesse nazionale o se per l'operazione in questione è disponibile una quantità sufficiente di valuta estera liberamente convertibile.

    42. Limiti di esposizione

    a) Per quanto riguarda i paesi di cui sopra al punto 41, lettera b), gli assicuratori possono fissare massimali di rischio, che in generale rappresentano il livello massimo di esposizione che un assicuratore può rischiare verso un determinato paese.

    b) A livello o al di sopra del massimale di richio per un determinato paese, l'assicuratore può limitare l'esposizione totale verso il paese in questione aumentando il premio applicabile, oppure riducendo, in modo cumulativo o alternativo, ad esempio:

    - l'esposizione totale verso il paese in questione;

    - il valore totale delle offerte di copertura;

    - il valore dei nuovi contratti da coprire;

    - l'importo massimo coperto per operazione.

    c) Al di sotto del massimale di rischio per un determinato paese, non vi è di norma alcun limite della politica assicurativa. Tuttavia l'assicuratore può limitare la copertura per il paese in questione utilizzando, ad es., le restrizioni di cui sopra alla lettera b).

    43. Condizioni specifiche di copertura per paese

    In ogni caso, l'assicuratore può sistematicamente applicare ad un determinato paese, indipendentemente dalla categoria cui appartiene, alcune condizioni di copertura, quali:

    - garanzia di pagamento e/o di trasferimento della Banca centrale o del ministero delle Finanze del paese in questione;

    - lettera di credito irrevocabile o garanzia bancaria;

    - proroga del termine costitutivo di sinistro;

    - riduzione della percentuale di copertura;

    - limitazione della copertura per alcuni settori di attività o tipi di progetti.

    CAPITOLO IV: PROCEDURE DI NOTIFICA

    44. Ambito delle procedure di notifica

    a) Ogni assicuratore segue le seguenti procedure nell'applicazione dei principi comuni enunciati nei capitoli da I a III del presente allegato.

    b) Tali procedure integrano quelle stabilite con la decisione 73/391/CEE del Consiglio relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari (2).

    45. Tipi di procedure di notifica

    Sono previsti quattro tipi di procedure di notifica, per la Commissione e per gli altri assicuratori:

    - notifica annuale per informazione;

    - notifica per decisione;

    - notifica a priori per informazione;

    - notifica a posteriori per informazione.

    46. Notifica annuale per informazione

    a) Alla fine di ogni anno, e comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo, ogni assicuratore invia agli altri assicuratori e alla Commissione una relazione circa l'attività svolta nel corso dell'esercizio, su base retrospettiva. La relazione riguarda tutti i paesi debitori e per ognuno di essi fornisce i dati seguenti:

    - importo complessivo delle offerte di copertura emesse dall'assicuratore;

    - esposizione totale secondo il punto 40 dell'allegato;

    - premi incassati;

    - importo degli arretrati;

    - importo dei recuperi;

    - importo degli indennizzi corrisposti.

    b) All'inizio di ogni anno, e comunque entro il 31 gennaio, ogni assicuratore invia agli altri assicuratori e alla Commissione una relazione circa la politica assicurativa che prevede di attuare nel corso dell'esercizio. La relazione riguarda tutti i paesi debitori e per ognuno di essi fornisce almeno i dati seguenti:

    - importo complessivo delle offerte di copertura previste;

    - politica assicurativa per paese, ossia tipo e livello dei massimali e condizioni di copertura sistematiche che l'assicuratore intende applicare;

    - modalità di calcolo e fatturazione del premio per il rischio commerciale e politico.

    47. Notifica per decisione

    a) In caso di offerte concorrenziali da parte di esportatori o banche della Comunità, gli assicuratori interessati rispondono senza indugio alle richieste di informazioni di altri assicuratori interessati circa la natura del debitore dell'operazione in questione, secondo quanto indicato al punto 5 del presente allegato.

    b) In caso di disaccordo sulla natura giuridica del debitore, gli asicuratori interessati comunicheranno le informazioni agli altri assicuratori allo scopo di definire di comune accordo tale natura giuridica.

    c) Se gli assicuratori non riescono a raggiungere un accordo sulla natura giuridica del debitore entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla richiesta di informazioni, gli assicuratori interessati sottopongono la questione, comprese le pertinenti informazioni, alla Commissione, affinché venga presa una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 3 della direttiva.

    48. Notifica a priori per informazione

    a) L'assicuratore che intenda derogare alle disposizioni del presente allegato concedendo condizioni di copertura più favorevoli per una data operazione o una serie di operazioni, per uno o più settori particolari, per uno o più paesi specifici, o per il suo sistema globale, notifica la sua intenzione agli altri assicuratori e alla Commissione almeno 7 giorni lavorativi prima che la sua decisione diventi operativa, specificando le ragioni della deroga prevista, ad es. la necessità di adeguarsi alla concorrenza internazionale, e il corrispondente tasso di premio da applicare.

    b) L'assicuratore che intenda applicare un premio più basso di quello che ha notificato su base annua in conformità del punto 46, lettera b) del presente allegato, notifica la sua intenzione agli altri assicuratori e alla Commissione almeno 7 giorni lavorativi prima che la sua decisione diventi operativa.

    c) L'assicuratore che, dopo la notifica effettuata da un altro assicuratore secondo le lettere a) o b) del presente punto, intenda concedere condizioni più favorevoli di quelle oggetto di detta notifica, comunica la sua intenzione agli altri assicuratori e alla Commissione almeno 7 giorni lavorativi prima che la sua decisione diventi operativa, precisando il tasso di premio che intende applicare.

    d) L'assicuratore che, in conformità del punto 41, lettera c) del presente allegato, intenda garantire operazioni con debitori di paesi per i quali in genere non offre copertura notifica la sua intenzione agli altri assicuratori e alla Commissione almeno 7 giorni lavorativi prima che la sua decisione diventi operativa, precisando il tasso di premio che intende applicare.

    49. Notifica a posteriori per informazione

    a) L'assicuratore che intenda derogare alle disposizioni del presente allegato concedendo condizioni di copertura meno favorevoli per una data operazione o per una serie di operazioni, per uno o più settori particolari, o per uno o più paesi specifici, ne informa gli altri assicuratori e la Commissione.

    b) L'assicuratore che decida di adeguare uno o più elementi della sua politica assicurativa per paese quale notificata su base annua in conformità del punto 46, lettera b) del presente allegato ne informa senza indugio gli altri assicuratori e la Commissione.

    c) L'assicuratore che, dopo una notifica effettuata secondo il punto 48, lettere a) e/o b) del presente allegato, intenda concedere condizioni uguali a quelle oggetto di detta notifica ne informa senza indugio gli altri assicuratori e la Commissione.

    d) Ogni assicuratore fornisce senza indugio risposte dettagliate a ogni eventuale richiesta di precisazioni o informazioni di altri assicuratori o della Commissione in merito alla sua attività.

    50. Utilizzazione di un sistema di posta elettronica

    a) Tutte le notifiche devono normalmente essere effettuate mediante un sistema di posta elettronica o, se necessario, mediante altri mezzi di comunicazione scritta immediata.

    b) Il sistema di posta elettronica da utilizzare sarà deciso secondo la procedura di cui all'articolo 3 della direttiva.

    51. Valuta da usare nelle notifiche

    Tutti gli importi monetari contenuti nelle notifiche, indipendentemente dal tipo di notifica, sono espressi in ecu sulla base del tasso di cambio più recente, salvo diversa decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 3 della direttiva.

    (1) GU n. L 357 del 18. 12. 1982, pag. 20.

    (2) GU n. L 346 del 17. 12. 1973, pag. 1.

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