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Document 51997PC0132

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo agli aiuti a favore di taluni cantieri in ristrutturazione e recante modificazione del regolamento n. 3094/95 del Consiglio

    /* COM/97/0132 def. - ACC 97/0113 */

    GU C 153 del 22.5.1997, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0132

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo agli aiuti a favore di taluni cantieri in ristrutturazione e recante modificazione del regolamento n. 3094/95 del Consiglio /* COM/97/0132 DEF - ACC 97/0113 */

    Gazzetta ufficiale n. C 153 del 22/05/1997 pag. 0003


    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo agli aiuti a favore di taluni cantieri in ristrutturazione e recante modificazione del regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio (97/C 153/03) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 132 def. - 97/0113(ACC)

    (Presentata dalla Commissione il 21 marzo 1997)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera e), e l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    considerando che, in virtù del regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1904/96 del Consiglio (2), le pertinenti disposizioni della direttiva 90/684/CEE del Consiglio (3), modificata dalla direttiva 92/68/CEE del Consiglio (4), sugli aiuti alla costruzione navale continuano ad applicarsi fintantoché non sarà entrato in vigore l'accordo OCSE sulle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione navale commerciale (5) e comunque non oltre il 31 dicembre 1997;

    considerando che l'industria della costruzione navale svolge un ruolo importante nel mitigare i problemi di natura strutturale in diverse regioni della Comunità;

    considerando che l'applicazione diretta del massimale comune non consente a diversi cantieri di tali regioni di adottare le misure necessarie al fine di una vasta ristrutturazione e che, pertanto, deve essere previsto un regime transitorio speciale;

    considerando che la direttiva 92/68/CEE ha riconosciuto che l'industria della costruzione navale nei territori della ex Repubblica democratica tedesca richiede una ristrutturazione urgente e vasta onde divenire concorrenziale, obiettivo che non è stato ancora pienamente raggiunto da due cantieri nel periodo previsto per la ristrutturazione a causa di circostanze imprevedibili non dipendenti dagli stessi;

    considerando che nel caso di due cantieri navali situati nei territori della ex Repubblica democratica tedesca si rende necessario un ulteriore regime transitorio affinché i medesimi possano completare la ristrutturazione, che consentirà loro successivamente di conformarsi alle regole applicabili in materia di aiuti di Stato in tutta la Comunità;

    considerando che la capacità di produzione navale nei territori della ex Repubblica democratica tedesca è stata ridotta a 327 000 tsl entro il 31 dicembre 1995 e che il governo tedesco si è impegnato ad assicurare il pieno rispetto di tale limitazione della capacità al più tardi entro il 2000, nonché a prorogare tale limitazione fino alla fine del 2005, sempre che la Commissione non autorizzi il superamento dei limiti di capacità anteriormente a tale data;

    considerando che una ulteriore riduzione della capacità di costruzione navale in Germania sarà apportata dalla chiusura del cantiere Bremer Vulkan Werft di Bremen-Vegesack per nuove costruzioni entro la fine del 1997;

    considerando che malgrado gli sforzi effettuati dal governo greco al fine di privatizzare tutti i suoi cantieri statali entro il marzo 1993, il cantiere Hellenic Shipyard è stato venduto solo nel settembre 1995 ad una cooperativa di dipendenti del medesimo, mentre lo Stato ha mantenuto la quota di maggioranza del 51 % a difesa dei propri interessi;

    considerando che la redditività finanziaria della ristrutturazione di Hellenic Shipyard richiede aiuti che consentano alla società di cancellare i debiti accumulati antecedentemente alla sua ritardata privatizzazione;

    considerando che un'ulteriore ristrutturazione dei cantieri navali pubblici in Spagna si rende necessaria affinché ciascuno di tali cantieri, stabiliti come singoli centri di profitto su una base di costo pieno, raggiunga la redditività finanziaria entro il 31 dicembre 1998;

    considerando che tale piano di ristrutturazione comporterà una riduzione di capacità di detti cantieri da 240 000 tslc a 210 000 tsl, e che sarà integrato dalla non riapertura all'attività di costruzione del cantiere navale pubblico di Astano (135 000 tslc di capacità) e da ulteriori riduzioni di capacità altrove in Spagna per un totale di altre 17 500 tslc;

    considerando che non verranno concessi ulteriori aiuti a scopo di ristrutturazione (compresi il ripianamento di perdite, le garanzie sulle perdite e gli aiuti al salvataggio) ai cantieri destinatari del presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. In deroga alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 3094/95, nel caso dei cantieri navali in ristrutturazione individuati ai paragrafi 2, 3 e 4 la Commissione può dichiarare compatibili ulteriori aiuti al funzionamento per le finalità e entro i massimali ivi specificati.

    2. Nel territorio della ex Repubblica democratica tedesca, possono essere considerati compatibili con il mercato comune, per il periodo dal 1° marzo 1996 al 31 dicembre 1998, gli aiuti al funzionamento a favore di MTW-Schiffswerft e Volkswerft Stralsund fino ad un importo totale di 333 milioni di DEM e 395 milioni di DEM rispettivamente. Tali importi comprendono gli aiuti volti a facilitare la prosecuzione dell'attività dei cantieri, gli aiuti sociali, gli aiuti connessi al contratto previsti nel quadro del regime «Wettbewerbshilfe» (aiuti per la concorrenza) e gli aiuti consistenti in garanzie (controvalore). A detti cantieri non si applicano le disposizioni del capo II della direttiva 90/684/CEE nel periodo di ristrutturazione, ad eccezione dei paragrafi 6 e 7 dell'articolo 4. Nello stesso periodo non possono essere versati altri aiuti al funzionamento per opere su contratto o a copertura di perdite. Nel caso di contratti stipulati nel periodo di ristrutturazione ma eseguiti successivamente, si applicano le norme del diritto comunitario in materia di aiuti connessi al contratto a partire dalla data di firma del contratto.

    3. Possono considerarsi compatibili con il trattato gli aiuti accordati a «Hellenic Shipyard» sotto forma di remissione dei debiti fino ad un importo massimo di 54,525 miliardi di GRD, corrispondente ai debiti per le attività civili del cantiere, in essere alla data del 31 dicembre 1991 e maggiorati degli interessi e penalità di mora applicati fino al 31 gennaio 1996. Ad eccezione dell'articolo 5, al menzionato cantiere si applicano tutte le disposizioni contenute nella direttiva 90/684/CEE.

    4. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti alla ristrutturazione dei cantieri navali di proprietà statale fino ad un massimo di 135,028 miliardi di ESP nelle seguenti forme:

    - pagamento di interessi fino a 62,028 miliardi di ESP nel periodo 1988-1994 su prestiti accesi a copertura di aiuti precedentemente autorizzati e non versati;

    - agevolazioni fiscali nel periodo 1995-1999 fino ad un massimo di 58 miliardi di ESP;

    - contributo in conto capitale nel 1997 fino ad un massimo di 15 miliardi di ESP.

    Ai menzionati cantieri si applicano tutte le disposizioni contenute nella direttiva 90/684/CEE.

    Articolo 2

    Per quanto riguarda i programmi di ristrutturazione che beneficiano degli aiuti indicati nell'articolo 1, la notificazione deve essere integrata da un programma, che sia accettabile dalla Commissione, relativo al controllo dell'effettivo impiego degli aiuti agli investimenti ed al funzionamento, al rispetto del piano di ristrutturazione e all'imposizione dei limiti di capacità.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso ha validità fino al 31 dicembre 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    (1) GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 1.

    (2) GU n. L 251 del 3. 10. 1996, pag. 5.

    (3) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 27.

    (4) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 54.

    (5) COM(94) 460 def. del 3 novembre 1994.

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