EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Dokument 51997PC0103

Proposta modificata di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

/* COM/97/0103 def. - COD 96/0228 COD 96/0229 */

GU C 100 del 27.3.1997, s. 22 – 29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0103

Proposta modificata di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine /* COM/97/0103 DEF - COD 96/0228 COD 96/0229 */

Gazzetta ufficiale n. C 100 del 27/03/1997 pag. 0022


Proposta modificata di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (1) (97/C 100/09) COM(97) 103 def. - 96/0228(COD) e 96/0229(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 7 marzo 1997)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

considerando che recenti vicende nel settore delle carni bovine hanno destato vive inquietudini nell'opinione pubblica su aspetti sanitari in questo settore; che tali inquietudini possono portare ad azioni unilaterali con conseguenti problemi sul funzionamento del mercato unico; che per evitare tali problemi e restituire fiducia al consumatore nelle carni bovine e nei prodotti a base di carni bovine è indispensabile istituire un sistema più efficace di identificazione e registrazione dei bovini nonché un sistema comunitario specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine fondato su criteri oggettivi;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), dispone che gli animali destinati agli scambi intracomunitari debbano essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da poter risalire all'azienda, al centro o all'organismo d'origine o di passaggio, come pure che anteriormente al 1° gennaio 1993 detti sistemi di identificazione e di registrazione debbano essere estesi ai movimenti di animali all'interno del territorio di ciascuno Stato membro;

considerando che a norma dell'articolo 14 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (3), l'identificazione e la registrazione dei suddetti animali prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 90/425/CEE devono, eccetto per quanto riguarda gli animali da macello e gli equidi registrati, essere effettuate dopo i controlli di cui sopra;

considerando che, ai fini della gestione di alcuni regimi di aiuto comunitari nel settore agricolo, è necessario per alcuni tipi di bestiame identificare i singoli capi; che i sistemi di identificazione e di registrazione devono pertanto consentire l'applicazione e il controllo di tali misure;

considerando che è necessario garantire un rapido ed efficace scambio di informazioni tra gli Stati membri per la corretta applicazione della presente direttiva; che norme comunitarie pertinenti sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (4), e dalla direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnia (5);

considerando che le regole attuali in materia di identificazione e di registrazione dei bovini sono state fissate dalla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (6); che, come dimostra l'esperienza, l'attuazione di questa direttiva per quanto riguarda i bovini non è stata soddisfacente e deve essere migliorata; che occorre quindi adottare un regolamento specifico per i bovini in modo da rafforzare le disposizioni della direttiva;

considerando che per rendere accettabile il sistema perfezionato di identificazione da istituire è indispensabile non imporre al produttore esigenze eccessive sul piano amministrativo; che occorre altresì aver cura che il costo unitario per animale resti moderato;

considerando che, nell'intento di poter rintracciare rapidamente ed esattamente gli animali per motivi sanitari e per il controllo dei regimi di aiuto comunitari, ogni Stato membro dovrebbe creare una base dati computerizzata nella quale figurino l'identità dell'animale, tutte le aziende del proprio territorio e i movimenti degli animali;

considerando che occorre provvedere affinché siano messe in atto le condizioni tecniche idonee a garantire una perfetta comunicazione tra il produttore e la base dati nonché una completa utilizzazione delle basi stesse; che deve essere inoltre garantito che al momento in cui i dati vengono trasmessi alla base dati la probabilità di errore sia contenuta entro un determinato livello; che l'introduzione di basi dati è opportuna in tali condizioni;

considerando che, per poter ricostruire i loro movimenti, gli animali devono essere identificati con un marchio apposto su ciascuno orecchio e accompagnati da un passaporto nel corso dei vari movimenti; che la forma e il contenuto del marchio auricolare e i requisiti del passaporto devono essere fissati a livello comunitario; che deve essere rilasciato un passaporto per ciascun animale a cui è stato assegnato un marchio;

considerando che, qualora il marchio auricolare di un animale sia divenuto illeggibile o sia andato perso, è necessario apporre un nuovo marchio; che sul marchio auricolare sostitutivo dovrà figurare lo stesso codice di quello originario;

considerando che la Commissione sta esaminando la possibilità, sulla base dei lavori svolti dal CCR, di utilizzare dispositivi elettronici per l'identificazione degli animali;

considerando che i detentori di animali devono tenere un registro aggiornato degli animali presenti nella propria azienda; che i requisiti di tale registro devono essere fissati a livello comunitario; che le persone che si occupano del commercio di animali devono tenere un registro delle loro transazioni; che l'autorità competente deve avere accesso, a sua richiesta, ai registri suddetti;

considerando che il nuovo sistema perfezionato non deve pregiudicare i requisiti specifici contenuti nella decisione 89/153/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1989, relativa alla correlazione dei campioni, prelevati ai fini della ricerca dei residui, con gli animali ed allevamenti di origine (7), né le eventuali norme applicative pertinenti emanate conformemente alla direttiva 91/496/CEE;

considerando che occorre modificare il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari (8);

considerando che nel contesto del sistema di etichettatura istituito dal presente regolamento per carni bovine si intendono determinati prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (9);

considerando che provvisoriamente tale sistema di etichettatura deve essere facoltativo per gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine, vale a dire che gli operatori e le organizzazioni che intendano etichettare le proprie carni bovine devono conformarsi al presente regolamento; che in una fase successiva il sistema deve divenire obbligatorio; che nel frattempo deve essere data agli Stati membri la facoltà di rendere il sistema obbligatorio in determinate circostanze;

considerando che le disposizioni del presente regolamento non devono infirmare la normativa comunitaria vigente che disciplina l'etichettatura e il controllo delle derrate alimentari, la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine, le misure a favore della promozione e della commercializzazione delle carni bovine di qualità e le disposizioni relative a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni e prodotti a base di carne;

considerando che un sistema efficace di etichettatura presuppone la possibilità di risalire dalle carni bovine etichettate all'animale o agli animali d'origine; che in un periodo iniziale le modalità di etichettatura decise da un operatore o da un'organizzazione saranno accettate soltanto se un disciplinare è stato presentato all'autorità competente e approvato da quest'ultima;

considerando che, per identificare esattamente la persona responsabile delle indicazioni riportate sull'etichetta, l'operatore e l'organizzazione sono autorizzati a etichettare le carni bovine soltanto se l'etichetta reca il nome o il logotipo rispettivo; che occorre specificare il genere di informazioni che possono figurare sull'etichetta;

considerando che anche gli operatori e le organizzazioni che importano nella Comunità carni bovine provenienti da paesi terzi possono voler etichettare i propri prodotti conformemente al presente regolamento; che è necessario pertanto prevedere l'inclusione delle carni bovine importate nel sistema di etichettatura; che occorre garantire che le disposizioni di etichettatura per le carni bovine importate siano altrettanto affidabili di quelle stabilite per le carni bovine comunitarie;

considerando che per garantire l'affidabilità del sistema di etichettatura è necessario obbligare gli Stati membri ad attuare misure di controllo adeguate ed efficaci; che tali controlli si effettueranno fatti salvi altri controlli che la Commissione può svolgere per analogia con l'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità (10); che le autorità competenti degli Stati membri saranno autorizzate a revocare l'approvazione di un disciplinare qualora siano state riscontrate irregolarità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I Identificazione e registrazione dei bovini

Articolo 1

1. Ogni Stato membro istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (di seguito denominati «animali»), quale definito nell'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (11), conformemente alle disposizioni del presente titolo.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano fatte salve eventuali norme comunitarie che possono essere emanate per l'eradicazione o il controllo di una malattia e fermi restando la direttiva 91/496/CEE e il regolamento (CEE) n. 3508/92. Tuttavia, non sono più applicabili le disposizioni della direttiva 92/102/CEE che riguardano specificatamente i bovini.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione o luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente titolo, situati nel territorio dello stesso Stato membro;

- detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;

- autorità competente: l'autorità di uno Stato membro cui incombe la responsabilità dell'esecuzione dei controlli veterinari per l'applicazione del presente titolo o per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3508/92.

Articolo 3

Il sistema di identificazione e di registrazione degli animali comprende i seguenti elementi:

A. marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali,

B. basi dati computerizzate,

C. passaporti per gli animali,

D. registri individuali tenuti presso ciascuna azienda.

La Commissione e l'autorità competente dello Stato membro interessato hanno accesso a tutte le informazioni previste dal presente titolo. Esse adottano le misure necessarie per garantire un adeguato accesso a tali dati a tutte le parti interessate, in particolare alle organizzazioni di consumatori che hanno un interesse specifico riconosciuto dallo Stato membro, e per tutelare la loro riservatezza.

Articolo 4

1. Tutti gli animali presenti in un'azienda sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato dall'autorità competente. I marchi auricolari recano lo stesso e unico codice di identificazione. I primi due caratteri del codice individuano lo Stato membro dell'azienda in cui l'animale è stato inizialmente identificato mediante il codice a due lettere per paese fissato dalla decisione 93/317/CEE, seguito da un codice numerico di non oltre dodici caratteri che consenta di identificare ciascun animale individualmente nonché l'azienda in cui è nato.

2. Il marchio auricolare viene apposto entro i quattordici giorni successivi alla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato.

Nessun animale può lasciare l'azienda se non è identificato conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3. Ogni animale importato da un paese terzo che abbia subito i controlli stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE e che rimanga nel territorio della Comunità viene identificato nell'azienda di destinazione mediante un marchio auricolare conforme alle disposizioni del presente articolo entro i quattordici giorni successivi ai controlli suddetti e comunque prima che lasci l'azienda. Non occorre tuttavia identificare l'animale se l'azienda di destinazione è un macello situato nello Stato membro in cui vengono effettuati tali controlli e l'animale viene effettivamente macellato durante il suddetto periodo di quattordici giorni.

L'identificazione originaria effettuata dal paese terzo viene registrata nella base dati computerizzata di cui all'articolo 6 assieme al codice di identificazione rispettivo assegnato dallo Stato membro di destinazione.

4. Ogni animale proveniente da un altro Stato membro conserva il marchio auricolare originario.

5. Il marchio auricolare non può essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Qualora il marchio sia divenuto illeggibile o sia andato perso, si appone un marchio sostitutivo recante lo stesso codice conformemente al presente articolo.

6. I marchi auricolari sono assegnati all'azienda, distribuiti ed apposti sugli animali secondo modalità definite dall'autorità competente.

7. I marchi auricolari non conformi ai requisiti del presente articolo devono essere sostituiti al più tardi entro il 31 dicembre 1999.

8. Entro il 31 dicembre 2000 la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, si pronuncia sulla possibilità di introdurre un sistema di identificazione elettronica grazie ai progressi realizzati in questo campo.

Articolo 5

L'autorità competente crea una base dati computerizzata nella quale devono figurare almeno:

I. per ciascun animale:

1. il codice di identificazione,

2. la data di nascita,

3. il sesso,

4. la razza,

5. il codice di identificazione della madre,

6. il numero dell'azienda in cui è nato,

7. i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui è stato tenuto l'animale,

8. le date dei movimenti,

9. la data del decesso o della macellazione;

II. per ciascuna azienda:

1. il numero di identificazione costituito da un codice di non oltre dodici caratteri,

2. il nome e l'indirizzo del detentore;

III. nella base dati saranno disponibili in qualsiasi momento le seguenti informazioni:

1. l'elenco di tutti gli animali presenti nell'azienda in qualsiasi momento,

2. l'elenco di tutti i movimenti di ciascun animale a partire dall'azienda in cui è nato.

Le informazioni sono conservate nella base dati fino a quando non siano trascorsi tre anni dal decesso dell'animale.

La base dati deve essere operativa, con tutti i dati pertinenti, entro il 31 dicembre 1999.

Articolo 6

1. L'autorità competente rilascia un passaporto per ciascun animale a cui sia stato assegnato un marchio auricolare entro sette giorni dalla notifica della nascita o, per gli animali importati da paesi terzi, dalla notifica dell'identificazione da parte dello Stato membro interessato, secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3. L'autorità competente può rilasciare alle stesse condizioni un passaporto per gli animali provenienti da un altro Stato membro. In tal caso il passaporto che accompagna l'animale al momento dell'arrivo viene consegnato all'autorità competente, la quale lo rinvia allo Stato membro che lo ha rilasciato.

2. Ogniqualvolta un animale viene spostato, deve essere accompagnato dal proprio passaporto.

3. In caso di decesso di un animale, il detentore rinvia il passaporto all'autorità competente entro tre giorni dalla data del decesso. Se l'animale è inviato ad un macello, spetta al gestore del macello rinviare il passaporto all'autorità competente.

4. Nel caso di animali esportati in paesi terzi, l'ultimo detentore consegna il passaporto all'autorità competente nel luogo in cui l'animale viene esportato.

Articolo 7

1. Ogni detentore di animali:

- tiene un registro aggiornato;

- comunica all'autorità competente, entro i tre giorni lavorativi successivi, tutti i movimenti a destinazione e a partire dall'azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell'azienda, specificandone la data;

- completa immediatamente il passaporto all'arrivo e prima della partenza di ciascun animale dall'azienda e provvede affinché il passaporto accompagni l'animale.

2. Il detentore fornisce all'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni relative all'origine, all'identificazione e, se del caso, alla destinazione degli animali di cui è stato proprietario o che ha tenuto, trasportato, commercializzato o macellato.

3. Il registro, il cui formato dev'essere approvato dall'autorità competente, deve essere disponibile nell'azienda e accessibile all'autorità competente, su richiesta, per un periodo minimo stabilito da quest'ultima e comunque non inferiore a tre anni.

Articolo 8

Gli Stati membri designano l'autorità competente che deve verificare il rispetto del presente titolo. Essi comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'identità dell'autorità suddetta.

Articolo 9

La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente titolo secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70. Queste modalità riguardano in particolare:

I. le caratteristiche dei marchi auricolari,

II. le caratteristiche del passaporto,

III. le caratteristiche del registro,

IV. i controlli minimi da effettuare,

V. la prescrizione di sanzioni,

VI. disposizioni transitorie per il periodo di avviamento del sistema.

Articolo 10

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92 è completato dai seguenti termini:

«. . . e al regolamento (CE) n. . . .».

Titolo II Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Articolo 11

1. È istituito nella Comunità europea un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine.

2. Ogni etichetta apposta sulle carni bovine reca le informazioni indicate in ciascuno dei seguenti trattini:

- regione, paese terzo o azienda di nascita;

- regione, paese terzo o azienda in cui ha avuto luogo tutta o parte della fase di ingrasso; l'ingrasso parziale va specificato;

- regione, paese terzo o macello in cui ha avuto luogo la macellazione;

- numero di identificazione e sesso dell'animale;

- metodo di ingrasso e altre informazioni concernenti l'alimentazione;

- informazioni sulla macellazione, ad esempio l'età dell'animale al momento della macellazione, la data della macellazione o il periodo di stagionatura delle carni bovine.

Vanno in ogni caso riportate sull'etichetta l'indicazione del macello e la date di macellazione. Vi deve inoltre figurare un numero di riferimento che garantisca il nesso menzionato all'articolo 15, paragrafo 2, seconda frase. Il numero suddetto può essere il numero d'identificazione dell'animale in causa.

3. Il sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine è vincolante in tutti gli Stati membri dopo il 1° gennaio 2000.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1° maggio 1999, relazioni sull'attuazione del sistema di etichettatura delle carni bovine. La Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'andamento dell'attuazione dei sistemi di etichettatura delle carni bovine nei vari Stati membri.

5. Anteriormente al 31 dicembre 1999 la Commissione adotta le modalità di applicazione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine per l'intera Comunità dopo la data suddetta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68. Tali modalità riguarderanno in particolare l'elenco dei prodotti soggetti all'etichettatura obbligatoria nonché le condizioni alle quali gli operatori o le organizzazioni possono decidere di iscrivere altre informazioni sulle etichette.

6. Secondo la procedura di cui al paragrafo 5, anteriormente al 31 dicembre 1999 ha Commissione adotta le modalità di applicazione dell'etichettatura obbligatoria delle carni bovine importate da paesi terzi, in conformità degli obblighi internazionali assunti dalla Comunità.

Articolo 12

1. Fino al 31 dicembre 1999, gli Stati membri che dispongono di un sistema adeguatamente perfezionato di identificazione e registrazione dei bovini possono imporre un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine per gli animali nati, ingrassati e macellati nel loro territorio. Quest'obbligo deve applicarsi almeno alle informazioni previste in ciascuno dei primi tre trattini dall'articolo 11, paragrafo 2, e nel secondo comma dello stesso paragrafo.

2. Il sistema obbligatorio previsto al paragrafo 1 non deve causare perturbazioni degli scambi tra gli Stati membri.

3. Le modalità di attuazione applicabili negli Stati membri che intendono valersi delle disposizioni del paragrafo 1 devono essere preventivamente approvate dalla Commissione.

Articolo 13

1. Gli articoli da 13 a 18 si applicano fino al 31 dicembre 1999.

2. Se un operatore o un'organizzazione, quale definita all'articolo 14, intendono etichettare le carni bovine in modo da fornire informazioni circa l'origine, talune caratteristiche o condizioni di produzione delle carni etichettate o dell'animale da cui sono tratte, nel punto di vendita, devono farlo conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Tuttavia, il presente titolo non riguarda:

- le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, ad eccezione del punto 7;

- le indicazioni protette conformemente ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 o n. 2082/92;

- le indicazioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 1208/81 e n. 1186/90;

- le indicazioni connesse con il marchio di salubrità di cui alla direttiva 63/433/CEE e altre indicazioni analoghe previste nella pertinente normativa veterinaria;

- le etichette che contengono unicamente informazioni facilmente controllabili nel punto di vendita quali, ad esempio, l'indicazione del peso del prodotto o la denominazione del taglio.

3. In deroga al paragrafo 1, rimangono applicabili:

- il regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (12);

- la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (13);

- la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (14);

- la direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (15);

- la direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni (16);

- il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (17);

- il regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (18);

- il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazione geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (19),

- il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (20),

- il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità (21).

Articolo 14

Ai fini del presente titolo:

- per carni bovine s'intendono i prodotti dei codici 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91;

- per etichettatura s'intende l'apposizione di un'etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d'imballaggio, inclusa la comunicazione di informazioni al consumatore nel punto di vendita;

- per organizzazione s'intende un gruppo di operatori del medesimo settore o di un settore diverso negli scambi di carni bovine.

Articolo 15

1. Ciascun operatore od organizzazione presenta per approvazione un disciplinare all'autorità competente di ogni Stato membro in cui ha luogo la produzione o la vendita delle carni bovine in parola. Tale disciplinare deve indicare:

- le informazioni che devono figurare sull'etichetta;

- le misure da adottare per garantire l'accuratezza delle informazioni;

- il sistema di controllo che sarà applicato nelle varie fasi della produzione e della vendita, inclusi i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto dalla competente autorità e che dev'essere designato dall'operatore o dall'organizzazione. Tali organismi devono rispondere ai criteri stabiliti nella norma europea n. EN/45011 non oltre il 1° luglio 1998;

- nel caso di un'organizzazione, le misure da adottare nei confronti di qualsiasi membro che non dovesse rispettare il disciplinare.

Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i controlli dell'organismo indipendente possono essere sostituiti da controlli ad opera di un'autorità competente.

L'autorità competente dispone del personale qualificato e delle risorse adeguate per effettuare i necessari controlli e presenta alla Commissione il suo programma di lavoro nonché una relazione di attività.

Le spese per i controlli previsti ai sensi del presente titolo sono sostenute dall'operatore o dall'organizzazione che utilizzano il sistema di etichettatura.

2. Per l'approvazione del disciplinare l'autorità competente garantisce, sulla base di un esame approfondito degli elementi indicati al paragrafo 1, il funzionamento corretto e affidabile del sistema di etichettatura previsto e in particolare del sistema di controllo. L'autorità competente rifiuta qualsiasi disciplinare che non garantisca un nesso fra l'identificazione della carcassa, del quarto, dei pezzi di carne o dei prodotti a base di carne, da un lato, e il singolo animale, dall'altro, oppure, ove esso sia sufficiente a consentire l'accuratezza delle informazioni che figurano sull'etichetta da controllare, gli animali interessati.

Va altresì rifiutato qualsiasi disciplinare che preveda etichette contenenti informazioni ingannevoli o insufficientemente chiare.

3. Se la produzione e/o la vendita di carni bovine si effettuano in due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati membri esaminano e approvano i disciplinari presentati, nella misura in cui gli elementi in essi contenuti riguardano operazioni che hanno luogo nel loro territorio rispettivo. In tal caso ciascuno Stato membro interessato riconosce le approvazioni concesse dagli altri Stati membri in causa.

Se, entro un periodo di tempo da stabilire conformemente all'articolo 19 a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, un'approvazione non è stata rifiutata o concessa, oppure non sono state richieste informazioni supplementari, il disciplinare si considera approvato dall'autorità competente.

4. Se le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati approvano il disciplinare presentato, l'operatore o l'organizzazione di cui trattasi sono autorizzati a etichettare le carni bovine a condizione che l'etichetta rechi il nome o il logotipo rispettivo.

5. In deroga ai paragrafi precedenti, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 19, prevedere in casi specifici una procedura di approvazione accelerata o semplificata, in particolare per le carni bovine confezionate in piccoli imballaggi per la vendita al minuto o per i tagli interi di carni bovine confezionati individualmente, etichettati in uno Stato membro conformemente ad un disciplinare approvato ed introdotti nel territorio di un altro Stato membro, laddove non siano aggiunte informazioni all'etichetta iniziale.

6. Ogni approvazione si applica fatto salvo l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2082/92.

Articolo 16

1. Se le carni bovine sono elaborate completamente o in parte in un paese terzo, gli operatori e le organizzazioni sono autorizzati ad etichettare le carni bovine conformemente alle disposizioni del presente titolo soltanto se, oltre al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 15, i relativi disciplinari sono stati approvati dalle autorità competenti all'uopo designate dai singoli paesi terzi interessati.

2. La validità all'interno della Comunità di qualsiasi approvazione rilasciata da un paese terzo è subordinata alla notifica preventiva alla Commissione, da parte del paese terzo:

- dell'autorità competente designata,

- delle procedura e dei criteri che detta autorità deve applicare nell'esaminare il disciplinare,

- di ciascun operatore e organizzazione a cui la competente autorità ha concesso l'approvazione del relativo disciplinare.

La Commissione trasmette dette notifiche agli Stati membri.

Se, sulla base delle notifiche predette, giunge alla conclusione che le procedure e/o i criteri applicati in un paese terzo non equivalgono ai criteri contemplati nel presente titolo, la Commissione decide, previa consultazione del paese terzo di cui trattasi, che le approvazioni rilasciate dal suddetto paese non sono valide all'interno della Comunità.

Articolo 17

1. L'etichetta non può contenere informazioni sull'animale da cui sono state ottenute le carni bovine diverse da quelle che figurano nel seguente elenco:

- regione, paese terzo o azienda di nascita;

- regione, paese terzo o azienda in cui ha avuto luogo tutta o parte della fase di ingrasso; l'ingrasso parziale va specificato;

- regione, paese terzo o macello in cui ha avuto luogo la macellazione;

- numero di identificazione e sesso dell'animale;

- metodo di ingrasso e altre informazioni concernenti l'alimentazione;

- informazioni sulla macellazione, ad esempio l'età dell'animale al momento della macellazione, la data della macellazione o il periodo di stagionatura delle carni bovine.

- qualsiasi altra informazione che l'operatore o l'organizzazione intendono indicare e che è stata approvata dalla autorità competente.

2. Se le carni bovine contengono carni di animali diversi, l'etichetta reca esclusivamente le informazioni comuni a tutte le carni bovine in questione.

3. Ciascuna etichetta deve recare un numero di riferimento che assicuri il nesso di cui all'articolo 15, paragrafo 2, seconda frase. Questo numero può essere il numero di identificazione dell'animale di cui trattasi.

Articolo 18

Fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'organizzazione od organismo di controllo di cui all'articolo 15, qualora risulti che un operatore o un'organizzazione non hanno rispettato il disciplinare di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lo Stato membro può imporre sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione, revocare l'approvazione conformemente all'articolo 15, paragrafo 2 o imporre condizioni supplementari da rispettare qualora l'approvazione venga mantenuta.

Articolo 19

La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente titolo e, ove necessario, misure transitorie secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68. Tali modalità possono comprendere, in particolare, le informazioni eventualmente da menzionare sulle etichette di cui all'articolo 17. Possono altresì estendere l'elenco delle indicazioni o etichette di cui all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma.

Titolo III Disposizioni comuni

Articolo 20

Gli Stati membri adottano le misure amministrative e di controllo necessarie per verificare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Tali misure non pregiudicano eventuali controlli che la Commissione può effettuare per analogia con l'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Le eventuali sanzioni imposte dallo Stato membro ai detentori devono essere commisurate alla gravità dell'infrazione. Se del caso, le sanzioni possono comportare una limitazione dei movimenti degli animali destinati al detentore interessato o provenienti dalla sua azienda.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. C 349 del 20. 11. 1996, pag. 10.

(2) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49).

(3) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56, direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(4) GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1, regolamento modificato dal regolamento n. (CEE) 945/87 (GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 3).

(5) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 34.

(6) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 32.

(7) GU n. L 59 del 2. 3. 1989, pag. 33.

(8) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

(9) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(10) GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 1.

(11) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(12) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 993/62, regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 49 (GU n. 53 dell'1. 7. 1962, pag. 1571/62).

(13) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

(14) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

(15) GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 14.

(16) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 10.

(17) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

(18) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 32.

(19) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

(20) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9.

(21) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 57.

Začiatok