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Document 51997PC0049

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque

/* COM/97/0049 def. - SYN 97/0067 */

GU C 184 del 17.6.1997, p. 20–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0049

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque /* COM/97/0049 DEF - SYN 97/0067 */

Gazzetta ufficiale n. C 184 del 17/06/1997 pag. 0020


Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque (97/C 184/02) COM(97) 49 def. - 97/0067(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 15 aprile 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato, in cooperazione col Parlamento europeo,

(1) considerando che la fornitura idrica è un servizio d'interesse generale, come indicato nella comunicazione della Commissione «I servizi di interesse generale in Europa» (1),

(2) considerando che la presente direttiva intende mantenere e migliorare l'ambiente acquatico all'interno della Comunità; che tale obiettivo riguarda principalmente la qualità delle acque interessate; che il controllo della qualità è uno degli elementi che consentono di garantire una buona qualità idrica e che è pertanto necessario istituire misure riguardanti l'aspetto quantitativo ad integrazione di quelle che mirano a garantire una buona qualità;

(3) considerando che le acque comunitarie subiscono pressioni sempre maggiori a causa del continuo aumento della domanda di acqua di buona qualità in quantità sufficienti per qualsiasi utilizzo; che il 10 novembre 1995 l'Agenzia europea per l'ambiente ha presentato una relazione aggiornata sullo stato dell'ambiente (2), nella quale confermava la necessità di intervenire per tutelare le acque comunitarie sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;

(4) considerando che le conclusioni del seminario ministeriale sulla politica comunitaria in materia di acque, tenutosi a Francoforte nel 1988, avevano messo in luce la necessità che la legislazione comunitaria disciplinasse la qualità ecologica delle acque; che, nella risoluzione del 28 giugno 1988 (3), il Consiglio aveva invitato la Commissione a presentare proposte per migliorare la qualità ecologica delle acque superficiali all'interno della Comunità;

(5) considerando che la dichiarazione del seminario ministeriale sulle acque sotterranee tenutosi a L'Aia nel 1991 riconosceva l'esigenza di intervenire per evitare il deterioramento delle acque dolci nel lungo periodo, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo e richiedeva l'attuazione di un programma di interventi che garantisse entro il 2000 la gestione e la protezione sostenibili delle fonti di acqua dolce; che nelle risoluzioni del 25 febbraio 1992 (4) e del 20 febbraio 1995 (5) il Consiglio ha auspicato l'elaborazione di un programma d'azione per le acque sotterranee, nonché la revisione della direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, sulla protezione delle acque sotterranee contro l'inquinamento provocato da alcune sostanze pericolose (6) nell'ambito di una politica globale per la protezione delle acque dolci;

(6) considerando che il 21 febbraio 1996 la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Politica comunitaria in materia di acque», nella quale vengono definiti i principi della politica nel settore (7);

(7) considerando che il 9 settembre 1996 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per la protezione e la gestione integrate delle acque sotterranee (8); che il programma in questione sottolinea la necessità di definire le procedure per regolamentare l'estrazione delle acque dolci, e a controllarne la quantità e la qualità;

(8) considerando che il Consiglio, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale e il Parlamento europeo hanno invitato la Commissione, rispettivamente in data 25 giugno, 19 settembre, 26 settembre e 23 ottobre 1996, a presentare una proposta di direttiva del Consiglio che istituisca un quadro per la politica comunitaria in materia di acque;

(9) considerando che la Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali prevede una gestione fondata sui bacini idrografici; che la Comunità e gli Stati membri sono firmatari di tale convenzione, che è stata adottata con decisione del Consiglio 95/308/CE (9);

(10) considerando che, in teoria, le acque superficiali e sotterranee sono risorse naturali rinnovabili e che, in particolare, per garantire un buono stato delle acque sotterranee è necessario un intervento tempestivo e una programmazione stabile sul lungo periodo delle misure di protezione, visti i tempi necessari per la formazione e il ricambio naturali di tali acque; che nel calendario delle misure adottate per conseguire un buono stato delle acque sotterranee occorre tener conto di tali tempi;

(11) considerando che la politica comunitaria nel settore delle acque richiede un quadro legislativo efficace e coerente; che la Comunità deve fornire principi comuni e il quadro globale in cui inserire gli interventi; che la presente direttiva costituisce tale quadro e consentirà di coordinare, integrare e, nel lungo periodo, sviluppare ulteriormente i principi e le strutture generali idonei a garantire un utilizzo sostenibile delle acque comunitarie, nel rispetto del principio della sussidiarietà;

(12) considerando che gli obiettivi e i principi della politica ambientale comunitaria fissati nell'articolo 130 R del trattato consistono segnatamente nella prevenzione, nella riduzione e, nei limiti del possibile, nell'eliminazione dell'inquinamento privilegiando l'intervento alla fonte e garantendo una gestione prudente delle risorse naturali alla luce del principio «chi inquina paga» e della prevenzione;

(13) considerando che, ai sensi dell'articolo 130 R del trattato, nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni;

(14) considerando che gli Stati membri che condividono lo stesso bacino idrografico o le medesime falde acquifere sotterranee devono garantire una pianificazione congiunta delle risorse idriche sul lungo periodo, basandosi sulle previsioni della domanda e dell'offerta onde definire obiettivi strategici a lungo termine per le riserve idriche e le priorità per l'utilizzo delle stesse;

(15) considerando che le diverse condizioni ed esigenze riscontrabili all'interno della Comunità richiedono l'adozione di soluzioni specifiche; che occorre tener conto di tale diversità nella programmazione e nell'esecuzione delle misure atte a garantire una protezione e un utilizzo sostenibili delle acque; che le decisioni devono essere adottate al livello più vicino possibile ai luoghi di utilizzo effettivo o di degrado delle acque; che occorre privilegiare le azioni che rientrino fra le competenze degli Stati membri, attraverso programmi di misure specifici adeguati alle condizioni regionali e locali;

(16) considerando che il successo della direttiva dipende da una stretta collaborazione e da un'azione coerente a livello di Comunità, Stati membri e locale, oltre che dall'informazione, dalla consultazione e dalla partecipazione delle parti sociali e dei singoli cittadini;

(17) considerando che, per quanto riguarda la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la politica comunitaria dell'acqua deve ispirarsi ad un approccio combinato che riduca l'inquinamento alla fonte fissando valori limite per le emissioni e norme di qualità ambientale; che, sotto il profilo quantitativo, occorre istituire principi generali per limitare l'estrazione delle acque, onde garantire la disponibilità sul lungo periodo di acque dolci di buona qualità in quantità sufficienti;

(18) considerando che è necessario fissare norme di qualità ambientale comuni nella legislazione comunitaria per alcuni gruppi o famiglie di sostanze; che occorre fissare disposizioni affinché tali norme vengano adottate a livello comunitario;

(19) considerando che occorre disporre di principi comuni per coordinare gli interventi degli Stati membri tesi a migliorare la situazione delle acque sotto il profilo quantitativo e qualitativo, a favorire un consumo idrico sostenibile, a ridurre i problemi dell'inquinamento transfrontaliero, a tutelare gli ecosistemi, in particolare quelli acquatici, e a salvaguardare il potenziale ricreativo delle acque comunitarie;

(20) considerando che è necessario fissare definizioni comuni di stato delle acque, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo; che occorre fissare obiettivi ambientali per il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta la Comunità;

(21) considerando che gli Stati membri devono garantire almeno il raggiungimento di un buono stato delle acque definendo e attuando le misure necessarie nell'ambito di programmi integrati nell'osservanza della vigente normativa comunitaria; che, ove le acque abbiano già raggiunto un buono stato, tale situazione deve essere mantenuta;

(22) considerando che il suddetto obiettivo minimo - il raggiungimento di un buono stato delle acque - deve essere perseguito a livello di bacino idrografico, istituendo pertanto una struttura amministrativa atta a garantire che le acque appartenenti al medesimo sistema ecologico e idrogeologico vengano gestite nel loro complesso, siano esse superficiali o sotterranee;

(23) considerando che è necessario prevenire o attenuare le conseguenze degli inquinamenti dovuti a cause accidentali; che occorre stabilire principi comuni per coordinare gli interventi degli Stati membri e rafforzare la collaborazione transfrontaliera in questo campo;

(24) considerando che è necessario integrare maggiormente gli aspetti qualitativi e quantitativi relativi alla protezione e alla gestione delle acque superficiali e sotterranee nell'ambito di una stessa struttura amministrativa, tenendo conto del naturale scorrimento delle acque nel ciclo idrogeologico;

(25) considerando che è necessario determinare, all'interno di un bacino idrografico, i livelli di inquinamento idrico esistenti e di stilare un elenco degli utilizzi delle acque, ivi comprese le varie fonti di inquinamento, il fabbisogno idrico e ogni altro impatto antropogenico sullo stato delle acque;

(26) considerando che gli Stati membri devono designare le acque usate per la produzione di acqua potabile, fissando norme ambientali che garantiscano il rispetto della direttiva 89/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (10);

(27) considerando che, per garantire la partecipazione dell'opinione pubblica in generale e dei singoli utilizzatori delle acque, è necessario dare informazioni adeguate sulle misure previste e presentare relazioni sull'evoluzione della relativa attuazione, al fine di coinvolgerli prima dell'adozione definitiva delle misure necessarie;

(28) considerando che, nei bacini idrografici ove l'utilizzo dell'acqua può avere ripercussioni a livello transfrontaliero, sono necessari interventi concertati tra i paesi interessati; che la presente direttiva contribuirà al rispetto degli obblighi assunti dalla Comunità in forza delle convenzioni internazionali sulla protezione e la gestione delle acque, ed in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali;

(29) considerando che è necessario integrare maggiormente l'aspetto della gestione sostenibile delle acque in altre politiche comunitarie, in particolare nella politica agricola, nella politica regionale e nella politica della pesca; che la presente direttiva rappresenterà la base per un dialogo continuo e per lo sviluppo di strategie tese ad ottenere una maggiore integrazione tra le varie politiche; che la presente direttiva apporta pertanto un contributo decisivo all'applicazione dei principi e degli obiettivi fondamentali della Prospettiva per lo sviluppo territoriale europeo (ESDP);

(30) considerando che, ove per condizioni naturali, motivazioni storiche o per l'inquinamento causato da paesi terzi, risulti difficile o impossibile ottenere un buono stato delle acque, occorre istituire procedure adeguate per impedire ogni eventuale deterioramento dello stato esistente;

(31) considerando che è necessario controllare sistematicamente e su base comparabile l'evoluzione dello stato delle acque in tutta la Comunità, al fine di fornire una solida base per la scelta dei provvedimenti che meglio garantiscano un utilizzo sostenibile delle acque; che l'Agenzia europea per l'ambiente e la Commissione controlleranno lo stato dell'ambiente in stretta collaborazione, presentando relazioni in merito;

(32) considerando che è opportuno ricorrere a strumenti economici nell'ambito di un programma di misure; che, ai sensi del principio «chi inquina paga», occorre tener conto degli eventuali danni o ripercussioni negative per l'ambiente acquatico causati dagli inquinanti, dall'estrazione delle acque e da altri impieghi delle stesse; che il costo dell'acqua deve essere totalmente recuperato facendolo sostenere agli utilizzatori;

(33) considerando che è necessario garantire la piena attuazione e applicazione della legislazione vigente in materia ambientale ai fini della protezione delle acque; che è indispensabile garantire la corretta applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva in tutta la Comunità; che le legislazioni degli Stati membri devono prevedere sanzioni adeguate;

(34) considerando che è opportuno istituire un nuovo comitato dotato di competenze orizzontali nel campo della politica delle acque per coadiuvare la Commissione nell'attuazione della presente direttiva; che la presente direttiva fornisce i meccanismi atti ad affrontare gli ostacoli al miglioramento dello stato delle acque che non rientrino nella sfera di applicazione della normativa comunitaria sulle acque, al fine di preparare le strategie opportune per sormontarli;

(35) considerando che, a scadenze annue, la Commissione deve presentare un programma aggiornato sulle eventuali iniziative future che prevede o intende avviare nel settore idrico;

(36) considerando che è necessario definire, nell'ambito della presente direttiva, specifiche tecniche che garantiscano un approccio coerente in tutta la Comunità; che ogni adeguamento degli allegati della presente direttiva all'evoluzione tecnica e la standardizzazione dei metodi di controllo, campionamento e analisi devono essere adottati attraverso la procedura del comitato;

(37) considerando che, l'attuazione dei programmi di misure relative ai bacini idrografici previsti dalla presente direttiva consentirà di pervenire ad un livello di protezione delle acque almeno equivalente a quello prescritto dalle seguenti direttive:

- dalla direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (11),

- dalla decisione 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità (12),

- dalla direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (13),

- dalla direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (14),

- dalla direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (15),

- dalla direttiva 80/68/CEE del Consiglio, nonché

- dalla proposta di direttiva relativa alla qualità ecologica delle acque (16).

Che gli atti suddetti, nonché la suddetta proposta, dovranno pertanto essere abrogati o ritirati nel momento in cui le disposizioni pertinenti della presente direttiva saranno pienamente operative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Finalità

Scopo della presente direttiva è di istituire una disciplina generale per la protezione delle acque dolci superficiali, degli estuari, delle acque costiere e sotterranee della Comunità che:

a) impedisca un ulteriore degrado, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri sotto il profilo del fabbisogno idrico;

b) agevoli un consumo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

e contribuisca quindi a garantire, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, una fornitura idrica sufficiente per l'utilizzo sostenibile di tali risorse.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva e fatte salve definizioni diverse contenute nella legislazione comunitaria, a tutta la legislazione comunitaria in materia di acque si applicano le seguenti definizioni:

1. «Acque superficiali»: le acque dolci superficiali, gli estuari e le acque costiere.

2. «Acque sotterranee»: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo e il sottosuolo.

3. «Acque dolci superficiali»: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti situate a monte del limite delle acque dolci.

4. «Acque costiere»: le acque situate all'interno rispetto ad una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono, eventualmente nel caso dei corsi d'acqua, fino al limite esterno dell'estuario.

5. «Estuario»: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume. Gli Stati membri definiscono, se necessario, i limiti esterni (verso il mare) degli estuari; il limite interno (a monte) è rappresentato dal limite delle acque dolci.

6. «Limite delle acque dolci»: il punto del corso d'acqua in cui, con bassa marea e in periodo di magra, si riscontra un sensibile aumento del grado di salinità dovuto alla presenza di acqua marina.

7. «Corpo idrico»: un elemento discreto ed omogeneo delle acque superficiali o sotterranee, quale una falda acquifera, un lago, un bacino artificiale, un tratto di torrente, fiume o canale, un estuario o un tratto di acque costiere.

8. «Corpo idrico significativo»: ai fini dell'articolo 8, s'intendono tutte le acque destinate alla produzione di acque potabili provenienti da un'unica fonte che rifornisca più di 15 nuclei familiari.

9. «Bacino idrografico»: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, estuario o delta.

10. «Sottobacino»: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua (di solito un lago o la confluenza di un fiume).

11. «Distretto idrografico»: area amministrativa, di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, è considerato la principale unità amministrativa per la gestione dei bacini idrografici.

12. «Autorità competente»: un'autorità istituita ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 o 3, tra le cui funzioni figura l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva all'interno di un determinato distretto idrografico.

13. «Stato delle acque superficiali»: espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico.

14. «Buono stato delle acque superficiali»: lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico può essere definito almeno «buono».

Questo stato è l'obiettivo ambientale fissato dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) per le acque superficiali.

15. «Stato delle acque sotterranee»: espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico.

16. «Buono stato delle acque sotterranee»: lo stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico può essere definito almeno «buono».

Questo stato è l'obiettivo ambientale fissato dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) per le acque sotterranee.

17. «Stato ecologico»: espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali. Tiene conto della natura fisico-chimica delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del flusso idrico e della struttura fisica del corpo idrico, pur concentrandosi essenzialmente sulla condizione (stato) degli elementi biologici dell'ecosistema.

18. «Stato ecologico naturale»: stato ecologico teorico che sarebbe raggiunto da un corpo idrico di superficie in assenza di attività umana.

19. «Stato ecologico elevato»: lo stato ecologico raggiunto da un corpo idrico di superficie che non è manifestamente influenzato in maniera rilevante dall'attività umana.

20. «Buono stato ecologico»: stato ecologico raggiunto da un corpo idrico di superficie manifestamente influenzato in maniera rilevante dall'attività umana, che tuttavia presenta un ecosistema ricco, equilibrato e sostenibile.

Per buono stato ecologico s'intende lo stato ecologico che soddisfa gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

21. «Stato chimico»: espressione del grado di inquinamento di un corpo idrico.

22. «Stato chimico elevato»: stato chimico raggiunto da un corpo idrico nel quale nessuna delle sostanze elencate nell'allegato VIII è presente a livelli superiori rispetto a quelli naturali.

23. «Buono stato chimico»: stato chimico raggiunto da un corpo idrico nel quale la concentrazione delle sostanze elencate nell'allegato VIII non supera le norme di qualità ambientali fissate dall'allegato X e da altre normative comunitarie che istituiscono norme di qualità ambientale e nel quale le tendenze emerse dai dati di controllo non suggeriscono un futuro superamento delle suddette norme.

Per buono stato chimico s'intende lo stato chimico che soddisfa gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b).

24. «Stato quantitativo»: espressione del grado di impoverimento permanente di un corpo idrico sotterraneo a seguito di estrazioni e alterazioni dirette e indirette della velocità naturale di ravvenamento.

25. «Stato quantitativo elevato»: stato quantitativo raggiunto da un corpo idrico sotterraneo nel quale le estrazioni o alterazioni della velocità naturale di ravvenamento hanno un impatto trascurabile sulla natura della falda acquifera.

26. «Buono stato quantitativo»: stato quantitativo raggiunto da un corpo idrico sotterraneo nel quale le estrazioni o alterazioni della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo, senza diminuzione della qualità ecologica nelle acque superficiali connesse o danni ai rispettivi ecosistemi terrestri.

Per buono stato quantitativo s'intende lo stato che soddisfa gli obiettivi ambientali per le acque sotterranee fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

27. «Inquinante»: le sostanze e i gruppi di sostanze elencati nell'allegato VIII.

28. «Inquinamento»: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, ovvero perturbare, deturpare o deteriorare i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente.

29. «Obiettivi ambientali»: gli obiettivi fissati all'articolo 4.

Gli obiettivi in questione sono considerati «norme di qualità ambientale» ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7 e dell'articolo 10 della direttiva 96/61/CE del Consiglio (17).

30. «Norma di qualità ambientale»: la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, in modo da proteggere la salute umana o l'ambiente.

Ai fini della presente direttiva, le norme di qualità ambientale vengono definite a livello comunitario nell'allegato X. Esse vengono inoltre fissate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 per le acque destinate alla produzione di acqua potabile. Anche le norme di qualità ambientale dell'allegato X e quelle adottate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 sono considerate norme di qualità ambientale ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7 e dell'articolo 10 della direttiva 96/61/CE.

31. «Acque destinate al consumo umano»: le acque disciplinate dalla direttiva 80/778/CEE.

32. «Utilizzo» delle acque:

a) estrazione, distribuzione e consumo di acque superficiali o sotterranee;

b) emissione di inquinanti nelle acque superficiali e strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente confluiscono nelle acque superficiali;

c) ogni altra applicazione delle acque superficiali o sotterranee che possa avere un impatto significativo sullo stato delle acque.

33. «Recupero del costo pieno» significa che l'utilizzatore paga, mediante prezzi o tariffe, i seguenti elementi di costo dei servizi offerti per l'utilizzo delle acque:

- costi di esercizio e di manutenzione;

- costi di conservazione del capitale;

- imputazione in conto capitale (investimenti e interessi);

- riserve per futuri miglioramenti ed estensioni.

34. «Uso domestico»: utilizzo idrico da parte dei singoli nuclei familiari, escluso l'uso per attività commerciali.

35. «Livello base di utilizzo»: quantità d'acqua impiegata dalle singole persone per il fabbisogno di base. Tale quantità viene calcolata con riferimento al volume minimo richiesto per la salute e l'igiene umana. Il consumo idrico degli elettrodomestici deve essere calcolato con riferimento alle migliori tecniche disponibili.

Articolo 3 Coordinamento delle misure all'interno dei distretti idrografici

1. Gli Stati membri individuano i singoli bacini idrografici presenti sul loro territorio e, ai sensi della presente direttiva, li assegnano a singoli distretti idrografici. Ove opportuno, è possibile accomunare in un unico distretto bacini idrografici di piccole dimensioni e bacini di dimensioni più grandi, oppure unificare piccoli bacini limitrofi. Qualora le acque sotterranee non rientrino interamente in un bacino idrografico preciso, esse vengono assegnate al distretto più vicino o più consono. Le acque costiere rientrano nel distretto idrografico più vicino o più adatto al caso.

2. Gli Stati membri provvedono affinché vengano istituite le disposizioni amministrative più adatte, ivi compresa la designazione delle necessarie autorità competenti, per garantire un'applicazione coordinata delle norme previste dalla presente direttiva ed il controllo della stessa all'interno di ciascun distretto idrografico.

3. Se un bacino idrografico si estende a più di uno Stato membro, tutti gli Stati membri interessati istituiscono di comune accordo un distretto idrografico internazionale. Al fine di agevolare l'istituzione di tali distretti e su richiesta di almeno uno degli Stati interessati, la Commissione svolge la funzione di mediatore indipendente.

Gli Stati membri provvedono di concerto all'adozione delle disposizioni amministrative più adatte, ivi compresa la designazione delle opportune autorità competenti, per garantire l'applicazione coordinata delle norme previste dalla presente direttiva ed il controllo della stessa all'interno di ciascun distretto idrografico internazionale.

4. Se un bacino idrografico supera i confini della Comunità, il distretto e le autorità competenti possono essere istituiti di concerto con gli Stati non comunitari interessati.

5. Ai fini della presente direttiva gli Stati membri possono designare, quali autorità competenti, organismi nazionali o internazionali già esistenti. Provvedono affinché le autorità designate dispongano dei poteri e dell'autorità necessaria per adempiere agli obblighi imposti dalla presente direttiva.

6. Gli Stati membri designano le autorità competenti entro il 31 dicembre 1999.

7. Entro il 30 giugno 2000 gli Stati membri forniscono alla Commissione un elenco delle rispettive autorità competenti e delle autorità competenti degli organismi internazionali di cui fanno parte. Per ciascuna autorità competente forniscono le informazioni riportate all'allegato I.

8. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali cambiamenti delle informazioni presentate ai sensi del paragrafo 7 entro tre mesi dalla data in cui essi acquistano efficacia.

Articolo 4 Obiettivi ambientali

1. Nell'ambito di un piano di gestione dei bacini idrografici (PGBI) gli Stati membri elaborano e rendono operativi i programmi di misure ritenuti necessari per:

a) impedire il deterioramento della qualità ecologica e l'inquinamento delle acque superficiali e ripristinare le acque superficiali inquinate, al fine di raggiungere un buono stato per tutte le acque superficiali entro il 31 dicembre 2010;

b) impedire il deterioramento della qualità delle acque sotterranee, ripristinare le acque sotterranee inquinate e garantire un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento di tali acque, al fine di raggiungere un buono stato per tutte le acque sotterranee entro il 31 dicembre 2010;

c) conformarsi a tutte le norme e gli obiettivi relativi alle aree protette entro il 31 dicembre 2010, se non specificato diversamente nelle legislazioni comunitarie, nazionali o locali che hanno istituito le singole aree protette.

2. Se gli obiettivi definiti al paragrafo 1, lettera c) si rivelano incompatibili con quelli previsti dal paragrafo 1, lettera a) o b), prevalgono gli obiettivi della lettera c).

3. È possibile prorogare le scadenze fissate dal paragrafo 1, lettere a) e b) nel caso di corpi idrici specifici, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) le condizioni naturali non consentano rapidi miglioramenti nello stato del corpo idrico;

b) tutte le misure previste dall'articolo 13 per garantire al corpo idrico il livello richiesto prima che scada il nuovo termine siano state istituite e rese operative entro il 31 dicembre 2007;

c) la proroga delle scadenze e le relative motivazioni vengano espressamente indicate nel piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 16.

4. È possibile definire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) per corpi idrici specifici entro un'area limitata qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il corpo idrico abbia subito gravi ripercussioni dall'attività umana esercitata, che rendano manifestamente impossibile o economicamente proibitivo qualsiasi miglioramento dello stato idrico;

b) vengano definiti obiettivi ambientali che impediscano l'ulteriore deterioramento dello stato idrico per non pregiudicare la realizzazione degli obiettivi fissati dalla presente direttiva in altri corpi idrici all'interno dello stesso distretto idrografico;

c) gli obiettivi ambientali meno rigidi e le relative motivazioni figurino espressamente nel piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 16;

d) gli obiettivi meno rigorosi vengano fissati in modo da non ostacolare l'attuazione della vigente legislazione comunitaria in materia ambientale.

Articolo 5 Caratteristiche del distretto idrografico

1. Gli Stati membri provvedono affinché venga effettuata un'analisi delle caratteristiche di ciascun distretto idrografico affinché essa sia ultimata entro il 31 dicembre 2001. Le analisi riguardano i seguenti aspetti del distretto idrografico:

a) caratteristiche geografiche e geologiche;

b) caratteristiche idrografiche;

c) caratteristiche demografiche;

d) analisi della pianificazione territoriale e delle attività economiche svolte al suo interno.

Una cooperazione con gli istituti statistici nazionali e comunitari contribuirà a sfruttare al massimo tutte le informazioni disponibili e ad evitare duplicazioni nella raccolta dei dati.

2. Le specifiche tecniche dell'allegato II sono adottate dalla Commissione ai fini dell'analisi entro il 31 dicembre 1999, secondo la procedura stabilita all'articolo 25. Le specifiche tecniche adottate sostituiranno l'attuale allegato II.

3. Le analisi vengono riesaminate ed eventualmente aggiornate entro il 31 dicembre 2007 e, successivamente, ogni sei anni.

Articolo 6 Riesame dell'impatto ambientale esercitato dalle attività umane

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato un riesame dell'impatto esercitato dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun distretto idrografico e affinché esso sia ultimato entro il 31 dicembre 2001. Il riesame riguarda i seguenti aspetti:

a) stima dell'inquinamento da fonte puntuale;

b) stima dell'inquinamento da fonte diffusa;

c) stima dell'estrazione delle acque;

d) analisi di altre incidenze antropogeniche sullo stato delle acque.

2. Le specifiche tecniche dell'allegato III sono adottate dalla Commissione ai fini del riesame entro il 31 dicembre 1999, secondo la procedura stabilita all'articolo 25. Le specifiche tecniche adottate sostituiranno l'attuale allegato III.

3. Il riesame viene aggiornato entro il 31 dicembre 2007 e, successivamente, ogni sei anni.

Articolo 7 Analisi economica dell'utilizzo idrico all'interno del distretto idrografico

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una analisi economica dell'utilizzo idrico all'interno di ciascun distretto idrografico allo scopo di raccogliere, fra l'altro, le informazioni di base necessarie ai fini dell'articolo 12 e affinché sia ultimata entro il 31 dicembre 2001. L'analisi in questione riguarda i seguenti aspetti:

a) estrazione e distribuzione delle acque dolci;

b) raccolta e scarico delle acque reflue;

c) quantità, prezzi e costi (compresi i costi e i benefici a livello ambientale e di risorse) legati alle attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);

d) suddivisione dei dati raccolti ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b) e c) in base ai diversi settori di attività economica, disaggregati almeno in settore domestico, industriale e agricolo;

e) previsione della domanda e dell'offerta sul lungo periodo;

f) stima degli investimenti in infrastrutture del settore pubblico e privato;

g) tendenze registrate nel tempo ai dati raccolti ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) e f), compresi i dati stagionali, se rilevanti, e previsioni in relazione a scenari diversi sotto il profilo dei prezzi e degli investimenti, riguardanti almeno i sei anni precedenti e i dodici anni successivi.

2. Le specifiche tecniche dell'allegato II sono adottate dalla Commissione ai fini dell'analisi entro il 31 dicembre 1999, secondo la procedura stabilita all'articolo 25. Le specifiche tecniche adottate sostituiranno l'attuale allegato II.

3. Le analisi vengono aggiornate entro il 31 dicembre 2007 e, successivamente, ogni sei anni.

Articolo 8 Acque impiegate per la produzione di acqua potabile

1. All'interno di ciascun distretto idrografico gli Stati membri individuano tutti i corpi idrici significativi riservati alla produzione di acque destinate al consumo umano o di cui si prevede l'impiego futuro per la produzione di tali acque.

2. Per ciascuno dei corpi idrici individuati ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri definiscono norme di qualità ambientale tali che, in base al regime di trattamento previsto, e nell'osservanza della legislazione comunitaria, le acque che ne provengono possiedano i requisiti prescritti dalla direttiva 80/778/CEE.

Articolo 9 Registro delle aree protette

1. Gli Stati membri redigono un registro di tutte le aree di ciascun distretto idrografico alle quali è stata attribuita una protezione speciale ai sensi di una specifica legislazione comunitaria, nazionale o locale al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee ivi contenute o di conservarne gli habitat e le specie presenti. Essi provvedono affinché i registri delle aree protette vengano ultimati entro il 31 dicembre 2001.

2. Il registro contiene tutte le aree indicate dall'articolo 8, paragrafo 1 e tutte le aree protette elencate all'allegato IV.

3. All'interno di ciascun distretto idrografico il registro delle aree protette deve essere tenuto aggiornato.

Articolo 10 Controllo dello stato delle acque superficiali e sotterranee

1. Gli Stati membri provvedono a elaborare programmi per controllare lo stato delle acque superficiali e sotterranee al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all'interno di ciascun distretto idrografico. Nel caso delle acque superficiali, i programmi in questione riguardano il controllo dello stato ecologico e chimico; nel caso delle acque sotterranee riguardano invece lo stato chimico e quantitativo. I programmi devono essere operativi entro il 31 dicembre 2001. Il controllo in questione comprende gli elementi illustrati all'allegato V.

2. Le specifiche tecniche dell'allegato V sono adottate dalla Commissione ai fini del controllo entro e non oltre il 31 dicembre 1999, secondo la procedura dell'articolo 25. Le specifiche tecniche adottate sostituiranno l'attuale allegato V.

Articolo 11 Controllo delle aree protette

1. Gli Stati membri provvedono a elaborare programmi per il controllo dello stato delle aree protette all'interno di ciascun distretto idrografico. I programmi in questione devono essere operativi entro le scadenze fissate dalle legislazioni comunitarie, nazionali o locali che istituiscono le singole aree protette. Qualora non esista un calendario, che imponga come data d'inizio il 31 dicembre 2001 o una data anteriore, il programma di controllo deve essere operativo dal 31 dicembre 2001.

2. Le specifiche tecniche ai fini del controllo sono quelle contenute nelle legislazioni comunitarie, nazionali o locali che istituiscono le singole aree protette. In assenza delle suddette specifiche tecniche, gli Stati membri stabiliscono specifiche tecniche adeguate.

Articolo 12 Tariffe applicabili all'utilizzo delle acque

1. Entro il 2010 gli Stati membri garantiscono il recupero del costo pieno di tutti i servizi forniti per l'utilizzo idrico, a livello globale e per ciascuno dei settori economici, distinti almeno in settore domestico, settore industriale e settore agricolo.

2. Dopo l'analisi prescritta dall'articolo 7 e dall'allegato II dei metodi di calcolo dei costi e dei benefici per l'ambiente e per le risorse derivanti dall'utilizzo idrico, la Commissione presenta le opportune proposte per garantire che le tariffe per l'utilizzo idrico rispecchino i costi non contemplati dal paragrafo 1.

3. Fatti salvi gli articoli 92, 93 e 94 del trattato, gli Stati membri possono concedere deroghe alle disposizioni del presente articolo a condizione che rispondano ai seguenti motivi:

a) consentire un livello minimo di utilizzo delle acque a fini domestici ad un prezzo accessibile;

b) garantire, qualora sia previsto un finanziamento comunitario ai sensi degli articoli 130 da A a E del trattato, sovvenzioni in conto capitale per progetti di infrastrutture al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali fissati all'articolo 4 della presente direttiva;

c) tener conto della specifica situazione geografica o climatica di una regione che può ottenere finanziamenti nell'ambito degli obiettivi 1, 5b e 6 dei Fondi strutturali.

Ognuna delle suddette deroghe deve essere motivata nei dettagli nei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 16 e una motivazione dettagliata viene inviata alla Commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore.

4. Gli Stati membri fissano le scadenze per la piena attuazione del presente articolo. I particolari di tale calendario devono essere specificati anche nel piano di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 16.

Articolo 13 Programma di misure

1. Per ciascun distretto idrografico gli Stati membri preparano un programma di misure destinato a realizzare gli obiettivi ambientali fissati all'articolo 4. Il programma in questione rientra nei piani di gestione di ciascun bacino idrografico istituito dall'articolo 16.

2. Il programma annovera «misure di base» ed eventualmente, ai sensi del paragrafo 4, «misure supplementari».

3. Con l'espressione «misure di base» s'intendono gli elementi obbligatori del programma, segnatamente:

a) misure necessarie per attuare la legislazione comunitaria, nazionale o locale in materia di protezione delle acque, ivi comprese quelle contemplate dalla legislazione comunitaria di cui all'allegato VI, parte A, in particolare la piena applicazione delle disposizioni della direttiva 96/61/CE in relazione alle industrie e alle attività descritte all'allegato I della suddetta direttiva.

Per le misure di base riguardanti l'emissione di inquinanti si applica l'approccio combinato, in cui la riduzione dell'inquinamento alla fonte viene ottenuta fissando valori limite per le emissioni e norme di qualità ambientale;

b) misure di tariffazione ai sensi dell'articolo 12;

c) misure atte a rispettare le norme di qualità ambientale fissate dall'articolo 8, paragrafo 2 per le acque destinate alla produzione di acqua potabile entro i termini previsti dall'articolo 4, paragrafo 1;

d) per tutti i corpi idrici che registrano uno stato chimico inferiore a «buono»:

i) controlli più intensi della portata e della natura dell'inquinamento del corpo idrico;

ii) ricerca della fonte inquinante;

iii) immediato riesame di tutte le autorizzazioni e di tutti i permessi di discarica concessi, accompagnato da interventi commisurati al livello di rischio riscontrato;

e) misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee, compresa la compilazione di un registro dei responsabili dell'estrazione e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per tale attività, ad esclusione delle zone per le quali gli Stati membri interessati abbiano dimostrato - informandone la Commissione - che l'estrazione non comporta un impatto significativo sullo stato delle acque e che le quantità estratte complessivamente corrispondono ad una percentuale ridotta delle risorse disponibili;

f) obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per tutte le attività che possano presentare ripercussioni negative sullo stato delle acque, qualora tale autorizzazione non sia già prevista da altre normative comunitarie;

g) divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee delle sostanze elencate all'allegato VIII.

4. Per «misure supplementari» s'intendono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi fissati all'articolo 4. Il programma di misure comprende tutte le misure supplementari ritenute necessarie a realizzare tali obiettivi, soprattutto rispetto al consumo idrico sostenibile. L'allegato VI, parte B, presenta un elenco non tassativo delle eventuali misure supplementari.

5. I programmi di misure riguardanti ciascun distretto idrografico devono essere approntati entro il 31 dicembre 2004 e le misure ivi contenute devono essere operative entro il 31 dicembre 2007.

6. I programmi vengono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro il 31 dicembre 2010 e, successivamente, ogni sei anni. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, vengono applicate entro tre anni dalla rispettiva approvazione.

Articolo 14 Misure provvisorie di lotta contro l'inquinamento

1. Se dal programma di controllo di cui all'articolo 10 risulta che, dal più recente riesame del programma di misure di cui all'articolo 13, lo stato chimico di alcuni corpi idrici è inferiore al livello «buono», gli Stati membri adottano al più presto, in considerazione del livello di rischio esistente, le seguenti misure provvisorie prima del successivo riesame del programma in questione:

a) controlli più intensi della portata e della natura dell'inquinamento del corpo idrico;

b) ricerca della fonte inquinante;

c) immediato riesame di tutte le autorizzazioni e di tutti i permessi di discarica concessi;

d) individuazione di ulteriori provvedimenti da adottare.

2. Gli Stati membri consultano le parti interessate sulle suddette misure provvisorie, senza per questo ritardarne indebitamente l'applicazione.

Articolo 15 Aspetti che esulano dalle attribuzioni delle autorità competenti

L'autorità competente che viene a conoscenza di un aspetto che presenta ripercussioni per la gestione delle sue acque ma che non rientra tra le sue competenze ne informa lo Stato membro e la Commissione, eventualmente proponendo soluzioni. I fattori che possono caratterizzare una siffatta situazione possono essere i seguenti:

a) la fonte del problema si trova al di fuori del distretto idrografico;

b) l'aspetto in questione può essere affrontato solo facendo ricorso a misure o normativa di carattere nazionale o comunitario;

c) l'aspetto in questione riguarda altre politiche, che esulano dalle attribuzioni dell'autorità competente.

Articolo 16 Piani di gestione dei bacini idrografici

1. Per ciascun distretto idrografico gli Stati membri provvedono a far predisporre un piano di gestione dei bacini idrografici riguardante l'intero distretto interessato. Il piano in questione comprende le informazioni riportate all'allegato VII.

2. I piani di gestione dei bacini idrografici vengono pubblicati entro il 31 dicembre 2004.

3. I piani in questione vengono riesaminati e aggiornati entro il 31 dicembre 2010 e, successivamente, ogni sei anni.

Articolo 17 Informazione e consultazione pubblica

1. Nell'ambito di ciascun distretto idrografico gli Stati membri garantiscono la pubblicazione e la consultazione delle proposte dei piani di gestione dei bacini idrografici almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce. Su richiesta è possibile accedere ai documenti e alle informazioni di base utilizzati per elaborare il piano di gestione dei bacini idrografici.

2. Per garantire la loro attiva partecipazione e consultazione, le parti interessate dispongono di un periodo minimo di sei mesi per presentare per iscritto le proprie osservazioni sui documenti in questione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei piani in questione.

Articolo 18 Pianificazione per sottobacino, settore, problematica o tipo di acque

1. Qualora sia necessario affrontare aspetti particolari della gestione idrica, i piani di gestione dei bacini idrografici possono essere integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati, comprendenti:

a) programmi e piani di gestione relativi a particolari sottobacini all'interno di un distretto idrografico;

b) programmi e piani di gestione relativi a particolari settori economici;

c) programmi e piani di gestione relativi a particolari problematiche idriche;

d) programmi e piani di gestione relativi a particolari categorie di acque o ecosistemi.

Il piano di gestione dei bacini idrografici fa menzione di questi programmi.

2. Lo svolgimento delle attività di programmazione non esonera gli Stati membri da alcun obbligo derivante dagli altri articoli della presente direttiva.

Articolo 19 Inquinamento da cause accidentali

1. Gli Stati membri, in collaborazione con altre autorità competenti, provvedono a prevenire o attenuare le conseguenze di episodi di inquinamento accidentale, eventualmente adottando anche le misure previste dalla direttiva 82/501/CEE del Consiglio (18). Tali interventi riguardano, in particolare, il rischio di inquinamento accidentale dovuto a inondazioni, prodotti o sottoprodotti usati per l'estinzione di incendi verificatisi in magazzini o impianti e la perdita di sostanze inquinanti durante il trasporto o lo stoccaggio. Ove opportuno, gli interventi comprendono:

a) analisi dei pericoli e valutazione dei rischi di potenziali episodi di inquinamento accidentale;

b) misure di prevenzione;

c) misure per il ripristino delle acque superficiali o sotterranee colpite da inquinamento dovuto a cause accidentali;

d) misure preparatorie per le emergenze, comprese le procedure per informare rapidamente dei casi d'incidente le autorità e le altre parti interessate situate a valle, compresi i responsabili dell'estrazione delle acque.

Articolo 20 Notificazioni, relazioni e scambio d'informazioni

Entro tre mesi dalla loro pubblicazione, gli Stati membri inviano alla Commissione e all'Agenzia europea per l'ambiente una copia di:

a) tutti i piani di gestione dei bacini idrografici (PGBI) relativi al loro territorio nazionale e pubblicati ai sensi dell'articolo 16;

b) tutte le proposte relative ai piani di gestione dei bacini idrografici del loro territorio nazionale e pubblicate ai sensi dell'articolo 17;

c) tutti i programmi e i piani significativi di cui all'articolo 18;

d) per i distretti idrografici internazionali, almeno la parte dei piani di gestione dei bacini idrografici che riguarda il territorio comunitario.

Articolo 21 Strategie della Commissione per combattere l'inquinamento idrico

1. La Commissione può elaborare strategie per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singole sostanze inquinanti o gruppi di inquinanti, anche in conseguenza di incidenti dovuti a cause accidentali.

2. Le strategie in questione possono essere elaborate in risposta a:

a) raccomandazioni degli Stati membri o delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 15;

b) raccomandazioni dell'Agenzia europea per l'ambiente;

c) raccomandazioni di organizzazioni e convenzioni internazionali di cui la Comunità europea o i singoli Stati membri siano firmatari;

d) valutazioni dei rischi effettuate ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (19);

e) raccomandazioni contenute nei programmi di ricerca comunitari;

f) altre manifestazioni di preoccupazione di cui la Commissione sia venuta a conoscenza.

3. Le strategie prendono in considerazione la natura dei rischi cui le acque sono soggette, oltre che le eventuali ripercussioni per la qualità dell'aria e del suolo. Possono raccomandare l'assunzione delle seguenti iniziative:

a) inserimento delle suddette sostanze o gruppi di sostanze nella procedura di valutazione del rischio di cui al regolamento (CEE) n. 793/93, se non sono già stati presi in considerazione;

b) inserimento delle sostanze o gruppi di sostanze di cui all'allegato VIII della presente direttiva o all'allegato III della direttiva 96/61/CE, se non risultano già inseriti in tale direttiva;

c) criteri di selezione delle sostanze o dei gruppi di sostanze da sottoporre in via prioritaria all'esame dei rischi che comportano per l'ambiente acquatico e opportunità di elaborare una strategia specifica della Commissione per la riduzione delle emissioni nell'ambiente acquatico. Un elenco dei criteri in questione è contenuto nell'allegato IX;

d) adozione delle norme comunitarie di qualità ambientale di cui all'articolo 21, paragrafo 4;

e) adozione dei valori limite comunitari per le emissioni di cui all'articolo 18 della direttiva 96/61/CE;

f) riesame delle autorizzazioni del caso rilasciate ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (20) e della direttiva 97/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) sui biocidi;

g) adozione di misure ai sensi della direttiva 76/769/CEE del Consiglio (22);

h) adozione di altri provvedimenti opportuni a livello nazionale o comunitario.

4. Se in una strategia la Commissione raccomanda l'adozione di norme di qualità ambientale in materia di concentrazione di specifici inquinanti nell'acqua, nell'aria o nel biota, essa propone le misure più opportune in tal senso.

Articolo 22 Relazione della Commissione

1. La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2006 e, successivamente, ogni sei anni.

2. La relazione comprende almeno i seguenti aspetti:

a) una verifica dei progressi realizzati nell'attuazione della direttiva;

b) un riesame dello stato delle acque superficiali e sotterranee all'interno della Comunità;

c) un'indagine comparativa dei piani di gestione dei bacini idrografici presentati secondo le disposizioni dell'articolo 20, comprese raccomandazioni per migliorare i piani futuri;

d) una risposta a ciascuna delle raccomandazioni presentate alla Commissione dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 15;

e) una sintesi delle eventuali strategie elaborate in ottemperanza all'articolo 21.

Articolo 23 Piani per future misure comunitarie

1. A scadenze annuali la Commissione presenta al comitato istituito dall'articolo 25 un piano indicativo delle misure che hanno ripercussioni sulla legislazione in materia di acque e che intende proporre in futuro, compresi gli eventuali interventi risultanti dalle strategie elaborate in base all'articolo 21. La prima relazione è prevista anteriormente al 31 dicembre 1999.

2. La Commissione riesamina la presente direttiva entro il 31 dicembre 2013, proponendo eventuali modifiche.

Articolo 24 Modifiche della direttiva

1. Gli allegati I, II, III, V, VIII e IX possono essere adeguati all'evoluzione scientifica e tecnica secondo le procedure dell'articolo 25.

2. Ai fini dell'invio e dell'elaborazione dei dati, comprese le informazioni statistiche e cartografiche, i formati tecnici necessari ai fini del paragrafo 1 possono essere adottati secondo le procedure dell'articolo 25.

Articolo 25 Comitato

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 26 Abrogazioni

A decorrere dal 31 dicembre 2007 sono abrogati i seguenti atti comunitari:

a) direttiva 75/440/CEE;

b) decisione 77/795/CEE;

c) direttiva 78/659/CEE;

d) direttiva 79/869/CEE;

e) direttiva 79/923/CEE;

f) direttiva 89/68/CEE.

Articolo 27 Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 28 Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali d'attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 27 paragrafo 1, nonché, quanto prima possibile, le modificazioni che le riguardino.

Articolo 29 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 30 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. C 281 del 26. 9. 1996, pag. 3.

(2) Relazione «L'ambiente nell'Unione europea - 1995»; Agenzia europea per l'ambiente, Copenaghen, 1995.

(3) GU n. C 209 del 9. 8. 1988, pag. 3.

(4) GU n. C 59 del 6. 3. 1992, pag. 2.

(5) GU n. C 49 del 28. 2. 1995, pag. 1.

(6) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43, modificata dalla direttiva 91/692/CEE, GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.

(7) COM(96) 59 def. del 21. 2. 1996.

(8) GU n. C 355 del 25. 11. 1996, pag. 1.

(9) GU n. L 186 del 5. 8. 1995, pag. 42.

(10) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(11) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 26, modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE, GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.

(12) GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 29, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(13) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 1, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(14) GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(15) GU n. L 281 del 10. 11. 1979, pag. 47, modificata dalla direttiva 91/692/CEE.

(16) GU n. C 222 del 10. 8. 1994, pag. 6.

(17) GU n. L 257 del 10. 10. 1996, pag. 26.

(18) GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.

(19) GU n. L 84 del 5. 4. 1993, pag. 1.

(20) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

(21) Posizione comune (CE) n. 10/97 (GU n. C 69 del 5. 3. 1997, pag. 13).

(22) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

ALLEGATO I

INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, gli Stati membri forniscono le informazioni indicate di seguito sulle autorità competenti all'interno di ciascun distretto idrografico del loro territorio e degli eventuali distretti idrografici internazionali di cui fanno parte.

i) Nome e indirizzo dell'autorità competente: nome e indirizzo ufficiali dell'autorità istituita conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.

ii) Nome e titolo del corrispondente: nome e titolo ufficiale del funzionario cui indirizzare la corrispondenza.

iii) Estensione geografica del distretto idrografico: nomi dei principali fiumi situati all'interno del distretto e descrizione precisa della posizione dei confini terrestri e marittimi del distretto. Per quanto possibile queste informazioni devono essere rese disponibili per l'inserimento nel sistema di informazione geografica (GIS) e/o nel sistema di informazione geografica della Commissione (GISCO).

iv) Forma giuridica dell'autorità competente: descrizione della forma giuridica dell'autorità competente ed eventualmente sintesi o copia dello statuto, dell'atto costitutivo o di ogni altro documento giuridico equivalente.

v) Competenze: descrizione delle competenze giuridiche e amministrative di ciascuna autorità competente e del rispettivo ruolo all'interno di ogni distretto idrografico.

vi) Composizione: quando un'autorità competente funge da organo di coordinamento per altre autorità competenti, è necessario un elenco degli organismi in questione e una sintesi dei rapporti interistituzionali esistenti, onde garantire un coordinamento giuridicamente vincolante delle misure adottate ai sensi della presente direttiva.

vii) Relazioni internazionali: se un distretto idrografico si estende sul territorio di vari Stati membri o comprende Stati non membri, è necessario presentare un profilo dei rapporti interistituzionali esistenti, onde garantire un coordinamento giuridicamente vincolante delle misure adottate ai sensi della presente direttiva.

ALLEGATO II

ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO

1. Le specifiche tecniche stabiliscono i metodi di analisi delle caratteristiche del distretto idrografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e di analisi economica relativa all'utilizzo idrico di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. Le specifiche tecniche contengono un formato comune di presentazione per l'analisi delle caratteristiche del distretto idrografico e l'analisi economica relativa all'utilizzo idrico e regole comuni riguardanti la quantità di informazioni da inserire nella sintesi che deve figurare nel piano di gestione dei bacini idrografici.

Per quanto possibile le informazioni fornite devono essere rese disponibili per l'inserimento nel sistema di informazione geografica (GIS) o nel sistema di informazione geografica della Commissione (GISCO) o in entrambi.

Le autorità competenti coordinano l'attività di raccolta dei dati con gli istituti statistici degli Stati membri, ai sensi della legislazione comunitaria in materia di statistiche, in particolare il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio (1), del 25 giugno 1996, e il regolamento (CE) n. 58/97 del Consiglio (2), del 18 dicembre 1996.

(1) GU n. L 310 del 30. 11. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 14 del 17. 1. 1997, pag. 1.

ALLEGATO III

RIESAME DELL'IMPATTO AMBIENTALE ESERCITATO DALLE ATTIVITÀ UMANE

1. Le specifiche tecniche contengono un formato comune di presentazione per il riesame dell'impatto ambientale esercitato dalle attività umane e per le regole comuni riguardanti la quantità di informazioni da inserire nella sintesi che deve figurare nel piano di gestione dei bacini idrografici.

Le autorità competenti coordinano l'attività di raccolta dei dati con gli istituti statistici degli Stati membri, ai sensi della legislazione comunitaria in materia di statistiche, in particolare il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio (1), del 25 giugno 1996, e il regolamento (CE) n. 58/97 del Consiglio (2), del 18 dicembre 1996.

Qualora le specifiche tecniche indichino più di un metodo, è necessario che tutti producano risultati comparabili.

2. Le specifiche tecniche indicano i metodi per valutare l'estensione e l'ubicazione dei fenomeni di inquinamento da fonte puntuale causato dalle sostanze incluse nell'allegato VIII e si basano sulle informazioni raccolte anche in conformità delle seguenti direttive, pur potendo prevedere altri requisiti:

i) articoli 9 e 15 della direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (96/61/CE) (3);

ii) articolo 11 della direttiva sulle sostanze pericolose (76/464/CEE) (4);

iii) articoli 15 e 17 della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE) (5).

3. Le specifiche tecniche stabiliscono i metodi di valutazione dell'estensione e dell'ubicazione dell'inquinamento diffuso causato dalle sostanze di cui all'allegato VIII.

4. Le specifiche tecniche fissano i metodi per individuare i singoli corpi idrici che possono essere colpiti da inquinamento causato da fonti puntuali o diffuse di cui ai precedenti punti 2 e 3.

5. Le specifiche tecniche stabiliscono i metodi atti a valutare il volume delle:

i) estrazioni per la produzione di acqua potabile;

ii) estrazioni per uso agricolo;

iii) estrazioni per uso industriale;

iv) altri tipi di estrazioni.

6. Le specifiche tecniche fissano metodi per stimare le estrazioni delle acque:

i) domanda annua complessiva;

ii) fluttuazioni stagionali della domanda;

iii) efficacia dell'utilizzo idrico.

(1) GU n. L 310 del 30. 11. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 14 del 17. 1. 1997, pag. 1.

(3) GU n. L 257 del 10. 10. 1996, pag. 26.

(4) GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

(5) GU n. L 135 del 21. 5. 1991, pag. 40.

ALLEGATO IV

AREE PROTETTE

1. Se rilevante ai fini della protezione delle acque, il registro delle aree protette istituito dall'articolo 9 comprende almeno i seguenti tipi di aree protette:

i) aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 8;

ii) aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;

iii) corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione ai sensi della direttiva in materia (76/160/CEE) (1);

iv) aree sensibili alle sostanze fertilizzanti, comprese quelle designate come zone vulnerabili ai sensi della direttiva sui nitrati (91/676/CEE) (2) e le zone designate come aree sensibili ai sensi della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE) (3);

v) aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è fondamentale per la loro protezione, compresi i siti opportuni della rete Natura 2000 istituiti ai sensi della direttiva sugli habitat (92/43/CEE) (4) e della direttiva sugli uccelli selvatici (79/409/CEE) (5).

2. La sintesi del registro da inserire nel piano di gestione dei bacini idrografici contiene carte che illustrino l'ubicazione di ciascuna area protetta, oltre che la descrizione delle legislazioni comunitarie, nazionali o locali che le hanno istituite. Nel caso dei corpi idrici designati ai sensi dell'articolo 8, la sintesi descrive in dettaglio le norme di qualità ambientale adottate e il regime di trattamento previsto.

(1) GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 375 del 31. 12. 1991, pag. 1.

(3) GU n. L 135 del 21. 5. 1991, pag. 40.

(4) GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

(5) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO V

CONTROLLO DELLO STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Acque superficiali

1. Le specifiche tecniche relative al controllo dello stato ecologico delle acque superficiali definiscono i metodi per:

i) il controllo di tutti i corpi idrici significativi e il controllo rappresentativo di tutti gli altri corpi idrici superficiali;

ii) il controllo delle caratteristiche fisico-chimiche, biologiche e fisiche del corpo idrico, ivi compresi gli aspetti quantitativi, gli elementi dinamici come le variazioni stagionali e le fluttuazioni naturali sul lungo termine, con particolare attenzione alle caratteristiche biologiche;

iii) la presentazione dei risultati del controllo secondo un formato o un modello comune basato sul grado di scostamento rispetto allo stato ecologico naturale o, nel caso di corpi idrici artificiali, sul grado di scostamento dal massimo potenziale ecologico degli stessi;

iv) impiego di cinque categorie di stati ecologici, in cui i due livelli più elevati di classificazione sono «stato ecologico elevato» e «buono stato ecologico».

2. Le specifiche tecniche relative al controllo dello stato chimico delle acque superficiali definiscono i metodi per:

i) il controllo di tutte le acque superficiali del punto 4 dell'allegato III che possono essere colpite da inquinamento da fonte puntuale o diffusa causato dalle sostanze di cui all'allegato VIII;

ii) l'impiego di cinque categorie di stati chimici, in cui i due livelli più elevati di classificazione sono «stato chimico elevato» e «buono stato chimico».

Acque sotterranee

3. Le specifiche tecniche relative al controllo dello stato delle acque sotterranee sotto il profilo quantitativo definiscono i metodi per:

i) il controllo di tutte le acque sotterranee impiegate per l'estrazione e il controllo rappresentativo di tutte le altre acque sotterranee;

ii) il controllo delle acque sotterranee sotto il profilo quantitativo, compresi gli elementi dinamici quali le variazioni stagionali, le fluttuazioni naturali sul lungo termine, il tasso di estrazione (ivi comprese le estrazioni dirette) e la velocità di ravvenamento;

iii) il controllo delle ripercussioni provocate da mutamenti delle caratteristiche delle acque sotterranee sullo stato ecologico dei corpi idrici superficiali e sugli ecosistemi terrestri ad essi legati;

iv) la scelta degli indicatori, comprese le condizioni naturali, per la caratterizzazione dello stato delle acque sotterranee sotto il profilo quantitativo al fine di individuare un «buono stato quantitativo».

4. Le specifiche tecniche relative al controllo dello stato chimico delle acque sotterranee definiscono i metodi per:

i) il controllo di tutte le acque sotterranee del punto 4 dell'allegato III che possono essere colpite da inquinamento da fonte puntuale o diffusa causato dalle sostanze di cui all'allegato VIII;

ii) il controllo a varie profondità;

iii) la scelta degli indicatori, comprese le condizioni naturali, per la caratterizzazione dello stato delle acque sotterranee sotto il profilo qualitativo al fine di individuare un «buono stato qualitativo».

5. Lo stato complessivo di ciascun corpo idrico viene stabilito in base alla valutazione inferiore ottenuta ai sensi dei precedenti punti 3 a 4.

Acque superficiali e sotterranee

6. Le specifiche tecniche vengono elaborate partendo dal presupposto che i vari metodi di controllo utilizzati siano adatti al tipo di corpo idrico, alla relativa ubicazione e, nel caso delle acque superficiali, allo stato ecologico verificato; le specifiche devono inoltre essere flessibili per tener conto dell'evoluzione e del perfezionamento delle tecniche di controllo, garantendo al contempo la comparabilità dei risultati tra i vari metodi e nel tempo.

Esse fissano metodi di controllo e di analisi, inclusi i criteri per l'ubicazione delle stazioni di campionamento, la frequenza e i sistemi di controllo della qualità.

Se le suddette specifiche indicano vari metodi per un fine specifico, essi devono garantire risultati comparabili.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 597PC0049.1

Le specifiche tecniche contengono disposizioni per la garanzia della qualità e un formato comune di presentazione dei risultati dei controlli effettuati sulle acque superficiali e sotterranee, oltre che norme comuni in merito alla quantità di informazioni da inserire nella sintesi contemplata dal piano di gestione dei bacini idrografici.

ALLEGATO VI

ELENCHI DEGLI ELEMENTI DA INSERIRE NEI PROGRAMMI DI MISURE

PARTE A

Segue un elenco delle normative comunitarie che, unite alle legislazioni nazionali o locali, costituiscono le misure di riferimento da inserire nei programmi di misure previsti dall'articolo 13, paragrafo 3, lettera a):

i) direttiva sulle acque di balneazione (76/160/CEE) (1);

ii) direttiva sugli uccelli selvatici (79/409/CEE) (2);

iii) direttiva sulle acque destinate al consumo umano (80/778/CEE) (3);

iv) direttiva sui rischi di incidenti rilevanti (Seveso) (82/501/CEE) (4);

v) direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (85/337/CEE) (5);

vi) direttiva sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione (86/278/CEE) (6);

vii) direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE) (7);

viii) direttiva sui prodotti fitosanitari (91/414/CEE) (8);

ix) direttiva sui nitrati (91/676/CEE) (9);

x) direttiva sugli habitat (92/43/CEE) (10);

xi) direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (96/61/CE) (11);

xii) altre normative attinenti.

PARTE B

Segue un elenco non tassativo delle eventuali misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico nell'ambito del programma di misure istituito dall'articolo 13, paragrafo 4:

i) provvedimenti legislativi;

ii) provvedimenti amministrativi;

iii) strumenti economici o fiscali;

iv) accordi negoziati in materia ambientale;

v) riduzione delle emissioni;

vi) codici di buona prassi;

vii) riduzione delle estrazioni;

viii) misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccolti a basso fabbisogno idrico nelle zone colpite da siccità;

ix) misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico;

x) progetti di costruzione;

xi) impianti di desalinizzazione;

xii) progetti di ripristino;

xiii) ravvenamento artificiale delle falde acquifere;

xiv) progetti educativi;

xv) progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione;

xvi) altre misure opportune.

(1) GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.

(4) GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.

(5) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

(6) GU n. L 181 del 8. 7. 1986, pag. 6.

(7) GU n. L 135 del 21. 5. 1991, pag. 40.

(8) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

(9) GU n. L 375 del 31. 12. 1991, pag. 1.

(10) GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

(11) GU n. L 257 del 10. 10. 1996, pag. 26.

ALLEGATO VII

PIANI DI GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

1. I piani di gestione dei bacini idrografici comprendono i seguenti elementi:

i) sintesi delle informazioni fornite alla Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7;

ii) sintesi degli obiettivi ambientali approvati ai sensi dell'articolo 4;

iii) sintesi dell'analisi delle caratteristiche presenti nel distretto idrografico istituita dall'articolo 5;

iv) sintesi del riesame dell'impatto ambientale esercitato dalle attività umane di cui all'articolo 6;

v) sintesi dell'analisi economica dell'utilizzo idrico all'interno del distretto idrografico di cui all'articolo 7;

vi) sintesi del registro delle aree protette di cui all'articolo 9;

vii) sintesi dei risultati ottenuti dai programmi di controllo svolti ai sensi degli articoli 10 e 11;

viii) sintesi del programma di misure adottato ai sensi dell'articolo 13, comprese:

a) per le misure descritte all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), descrizione della legislazione comunitaria, nazionale o locale che ha istituito tali misure, e modalità di attuazione, presente o futura, all'interno del distretto idrografico;

b) sintesi delle misure di tariffazione previste dall'articolo 12 e dall'articolo 13, paragrafo 3, lettera b);

c) sintesi delle misure adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera c) per conformarsi alle norme di qualità ambientale di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

d) sintesi delle misure adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera d) per i corpi idrici aventi uno stato chimico inferiore al livello «buono»;

e) descrizione dettagliata delle misure di controllo delle estrazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera e) e, se tali controlli non sono stati effettuati, indicazione delle motivazioni per la concessione di deroghe;

f) descrizione dettagliata delle misure supplementari adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera f);

g) descrizione dettagliata delle misure supplementari adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4,

compresi, per ciascuno dei casi illustrati, i singoli o gli organismi responsabili dell'esecuzione delle varie misure e le scadenze per l'attuazione prevista;

ix) sintesi delle misure adottate ai sensi dell'articolo 19 e intese a ridurre le ripercussioni di eventuali episodi di inquinamento accidentale.

2. Il primo e i successivi aggiornamenti del piano di gestione dei bacini idrografici comprendono anche quanto segue:

i) sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti alla versione precedente del piano;

ii) valutazione dei progressi registrati per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e motivazione per l'eventuale mancato raggiungimento degli stessi;

iii) sintesi e illustrazione delle misure previste nella versione precedente del piano di gestione e non realizzate;

iv) sintesi di eventuali misure supplementari provvisorie adottate ai sensi dell'articolo 14 dalla data di pubblicazione della versione precedente del piano di gestione dei bacini idrografici.

3. Il piano di gestione dei bacini idrografici contiene una sintesi dei risultati delle consultazioni pubbliche sulla proposta di piano non definitiva svolte ai sensi dell'articolo 17, unitamente ad una sintesi delle modifiche apportate in seguito ad esse.

4. Il piano di gestione dei bacini idrografici contiene il riferimento ad eventuali programmi e piani contemplati dall'articolo 18.

5. I piani di gestione dei bacini idrografici contengono eventuali raccomandazioni che devono ispirare gli interventi nazionali o comunitari adottati ai sensi dell'articolo 15.

ALLEGATO VIII

INQUINANTI

1. Composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico;

2. composti organofosforici;

3. composti organostannici;

4. sostanze e preparati di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulla riproduzione nell'ambiente acquatico o attraverso di esso;

5. idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili;

6. cianuri;

7. metalli e relativi composti;

8. arsenico e relativi composti;

9. biocidi e prodotti fitosanitari;

10. materia in sospensione;

11. sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati);

12. sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell'ossigeno (e che possono essere misurate con parametri come la BOD, COD, ecc.).

ALLEGATO IX

CRITERI DI SELEZIONE DELLE SOSTANZE O GRUPPI DI SOSTANZE DA SOTTOPORRE IN VIA PRIORITARIA ALL'ESAME DEI RISCHI CHE COMPORTANO PER L'AMBIENTE ACQUATICO E OPPORTUNITÀ DI UNA STRATEGIA SPECIFICA DELLA COMMISSIONE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI NELL'AMBIENTE ACQUATICO

Sostanze o gruppi di sostanze:

1. di cui sono stati dimostrati gli effetti inaccettabili causati o per i quali vi sono forti indicazioni di rischio per l'ambiente acquatico;

2. ritrovati in uno o più comparti dell'ambiente acquatico;

3. che raggiungono l'ambiente acquatico attraverso diverse fonti e diverse vie.

ALLEGATO X

NORME DI QUALITÀ AMBIENTALE

Ai fini della presente direttiva, gli «obiettivi di qualità» istituiti dalle direttive derivate della direttiva sulle sostanze pericolose (76/464/CEE) (1) sono considerati alla stregua delle norme di qualità ambientale. Gli obiettivi in questione sono fissati nelle seguenti direttive:

i) direttiva sugli scarichi di mercurio (82/176/CEE) (2);

ii) direttiva sugli scarichi di cadmio (83/513/CEE) (3);

iii) direttiva sugli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (84/156/CEE) (4);

iv) direttiva sugli scarichi di esaclorocicloesano (84/491/CEE) (5);

v) direttiva sugli scarichi di talune sostanze pericolose (86/280/CEE) (6).

(1) GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

(2) GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 29.

(3) GU n. L 291 del 24. 10. 1983, pag. 1.

(4) GU n. L 74 del 17. 3. 1984, pag. 49.

(5) GU n. L 274 del 17. 10. 1984, pag. 11.

(6) GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 16.

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