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Document 51997PC0022

    Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e recante abrogazione de regolamento (CE) n. 1872/94 (COM (96) 422 def.)

    /* COM/97/0022 def. - CNS 96/0212 */

    GU C 95 del 24.3.1997, p. 63–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0022

    Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e recante abrogazione de regolamento (CE) n. 1872/94 (COM (96) 422 def.) /* COM/97/0022 DEF - CNS 96/0212 */

    Gazzetta ufficiale n. C 095 del 24/03/1997 pag. 0063


    Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1872/94 (1) (97/C 95/11) COM(97) 22 def. - 96/0212(CNS)

    (Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 30 gennaio 1997)

    La proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1872/94 [COM 96/0212 (CNS) 422 def.] è modificata come segue:

    1) il testo del penultimo considerando è sostituito dal seguente:

    «considerando che per il raccolto 1997 i pagamenti compensativi per i seminativi, ad eccezione degli anticipi per le oleaginose, sono imputabili al bilancio 1998; che è necessario svincolare le risorse finanziarie imputabili al bilancio 1997 e consentire l'istituzione, in futuro, di un sistema di pagamento caratterizzato da una gestione più efficace; che a tal fine occorre ritardare il versamento degli acconti per le oleaginose fissando al 16 ottobre la data a partire dalla quale essi possono essere pagati e aumentando l'importo massimo dell'acconto dal 50 al 65 %;»

    2) al titolo I, articolo 1, dopo la lettera f) è inserita la lettera seguente:

    «f) bis. all'articolo 11, paragrafo 2, prima frase, la cifra "50" è sostituita dalla cifra "65".»

    (1) GU n. C 300 del 10. 10. 1996, pag. 19.

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