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Document 51997PC0022
Amended proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) amending Regulation (EEC) No 1765/92 establishing a support system for producers of certain arable crops and repealing Regulation (EC) No 1872/94 COM (96) 422 final
Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e recante abrogazione de regolamento (CE) n. 1872/94 (COM (96) 422 def.)
Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e recante abrogazione de regolamento (CE) n. 1872/94 (COM (96) 422 def.)
/* COM/97/0022 def. - CNS 96/0212 */
GU C 95 del 24.3.1997, p. 63–63
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e recante abrogazione de regolamento (CE) n. 1872/94 (COM (96) 422 def.) /* COM/97/0022 DEF - CNS 96/0212 */
Gazzetta ufficiale n. C 095 del 24/03/1997 pag. 0063
Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1872/94 (1) (97/C 95/11) COM(97) 22 def. - 96/0212(CNS) (Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 30 gennaio 1997) La proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1872/94 [COM 96/0212 (CNS) 422 def.] è modificata come segue: 1) il testo del penultimo considerando è sostituito dal seguente: «considerando che per il raccolto 1997 i pagamenti compensativi per i seminativi, ad eccezione degli anticipi per le oleaginose, sono imputabili al bilancio 1998; che è necessario svincolare le risorse finanziarie imputabili al bilancio 1997 e consentire l'istituzione, in futuro, di un sistema di pagamento caratterizzato da una gestione più efficace; che a tal fine occorre ritardare il versamento degli acconti per le oleaginose fissando al 16 ottobre la data a partire dalla quale essi possono essere pagati e aumentando l'importo massimo dell'acconto dal 50 al 65 %;» 2) al titolo I, articolo 1, dopo la lettera f) è inserita la lettera seguente: «f) bis. all'articolo 11, paragrafo 2, prima frase, la cifra "50" è sostituita dalla cifra "65".» (1) GU n. C 300 del 10. 10. 1996, pag. 19.