Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51997IP0415

Risoluzione sull'euro e il consumatore

GU C 34 del 2.2.1998, p. 38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997IP0415

Risoluzione sull'euro e il consumatore

Gazzetta ufficiale n. C 034 del 02/02/1998 pag. 0038


A4-0415/97

Risoluzione sull'euro e il consumatore

Il Parlamento europeo,

- visto il proprio parere del 28 novembre 1996 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ((GU C 380 del 16.12.1996, pag. 47.)),

- visto il proprio parere del 28 novembre 1996 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro ((GU C 380 del 16.12.1996, pag. 50.)),

- vista la risoluzione del Consiglio europeo del 7 luglio 1997 relativa al quadro giuridico per l'introduzione dell'euro, con particolare riferimento all'allegato ((GU C 236 del 2.8.1997, pag. 7.)),

- visto l'articolo 148 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0415/97),

A. considerando che nella sua riunione di Madrid del dicembre 1995 il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo politico sul calendario per l'introduzione dell'euro,

B. considerando che, sulla base di tale accordo, la Commissione ha proposto due regolamenti, uno dei quali è stato adottato e definisce la normativa monetaria per l'euro,

C. considerando che alcuni Stati membri hanno adottato misure pratiche per i settori privato (programmi di transizione) e pubblico,

D. considerando che il calendario, i regolamenti sulla normativa monetaria e le misure pratiche adottate dagli Stati membri sollevano una serie di questioni importanti per i consumatori, come, per esempio, i costi della transizione e la continuità giuridica dei contratti,

E. considerando che il successo dell'unione monetaria dipenderà in ampia misura dalla preparazione dei cittadini degli Stati membri partecipanti prima che l'euro sia introdotto,

F. considerando che le autorità pubbliche negli Stati membri, i settori bancario e finanziario e il settore commerciale dovrebbero assicurare la realizzazione di adeguate campagne e strategie di formazione, istruzione e informazione,

G. considerando che, nel condurre le campagne di formazione, istruzione e informazione collegate all'introduzione dell'euro, occorre tener conto del fatto che il comportamento dei consumatori differisce nei vari Stati membri e che la misura in cui i consumatori faranno ricorso all'euro per modi di pagamento diversi dal contante prima che vengano introdotte le banconote e le monete metalliche potrà variare tra gli Stati membri e al loro interno,

H. considerando che l'uso dell'euro e la conversione delle monete nazionali in euro saranno graduali, dato che a partire dal 1° gennaio 1999 l'euro sarà probabilmente utilizzato per modi di pagamento diversi dal contante,

I. considerando che la misura in cui i costi relativi alla transizione e alla conversione ricadranno o meno sui consumatori finali dipenderà dalle condizioni concorrenziali esistenti tra i fornitori nei diversi comparti, nonché dall'elasticità della domanda per il prodotto o il servizio in questione, e che a tale scopo le Istituzioni europee debbono adoperarsi per impedire che i costi di introduzione dell'euro ricadano sulle spalle del consumatore,

J. considerando che i problemi connessi alla conversione fra le unità monetarie nazionali partecipanti (suddivisioni non decimali dell'euro) interesseranno gran parte della popolazione, dal momento che circa 100 milioni di persone dell'Unione europea si recano all'estero ogni anno e almeno 40 milioni vivono lungo le frontiere interne dell'Unione,

K. considerando che è necessario preparare e sensibilizzare i cittadini in merito alle frodi e agli abusi che potrebbero verificarsi in relazione all'arrotondamento dei prezzi e all'introduzione delle banconote e monete in euro, nonché istituire un apposito osservatorio,

L. considerando che è necessario garantire gli standard più elevati in materia di contrassegni di autenticità delle banconote onde poter riconoscere le contraffazioni sia manualmente da parte del consumatore che mediante apposite apparecchiature,

1. riconosce che la trasparenza dei prezzi relativi di beni e servizi nei diversi Stati membri che risulterà dall'introduzione dell'euro faciliterà gli acquisti transfrontalieri e le vendite a distanza e contribuirà a ridurre i prezzi grazie a un'accresciuta concorrenza;

2. sottolinea gli effetti positivi che il passaggio all'euro avrà sui consumatori che effettuano acquisti o viaggiano nell'Unione grazie all'eliminazione dei rischi e delle fluttuazioni di cambio; rileva altresì gli effetti positivi che l'euro può indurre accelerando il mercato unico dei servizi finanziari;

3. sottolinea l'impatto positivo che il previsto calo dei tassi d'interesse produrrà sui crediti al consumo e i mutui come risultato di una sana politica monetaria; ritiene che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, si potrebbe migliorare la legislazione specifica negli Stati membri per rimuovere gli ostacoli (imposte, tasse di registro, ecc;) incontrati dai consumatori che decidano di sostituire mutui o prestiti a lungo termine e a tasso fisso con altre formule, beneficiando così di tassi d'interesse ridotti;

4. rileva che il 1° gennaio 1999 segnerà il varo dell'euro come moneta unica; fa presente che, anche se le banconote e le monete metalliche in euro saranno introdotte solo alla fine del periodo transitorio, l'euro entrerà gradualmente a far parte della vita quotidiana sin dall'inizio del 1999; sottolinea pertanto l'importanza di impiegare il periodo transitorio per incoraggiare i consumatori ad abituarsi all'euro come unità di misura in relazione a prezzi e redditi e come mezzo di pagamento (assegni, carte di credito, ecc;), senza che l'accesso all'euro comporti costi supplementari rispetto alle monete eventualmente in circolazione;

5. considera estremamente importante che la formazione, l'educazione e l'informazione sull'euro siano assicurate fin dall'inizio (1° gennaio 1999), specialmente a favore dei gruppi più deboli, come gli analfabeti, gli anziani e le persone con difficoltà visive; sottolinea che l'informazione non dovrebbe ridursi a campagne di tipo pubblicitario ma estendersi ai principali aspetti della vita economica cui le persone partecipano con l'uso del denaro; a tale proposito evidenza il ruolo dei grandi fornitori di servizi (elettricità, gas, acqua, telefono), che nelle loro bollette dovrebbero indicare gli importi sia nelle ex monete nazionali sia in euro fin dall'inizio del periodo transitorio; fa presente che tale prassi dovrebbe essere seguita anche dalle pubbliche amministrazioni, dalle lotterie pubbliche (lotto, toto, scommesse, programmi TV) e, con un certo grado di flessibilità, dalle imprese per le retribuzioni versate ai loro dipendenti;

6. considera particolarmente importante che nelle campagne di formazione, educazione e informazione sull'euro siano coinvolte anche organizzazioni rappresentative, per esempio associazioni di consumatori, sindacati, organizzazioni di PMI, associazioni femminili e altri gruppi d'interesse, e che ai giovani l'informazione sia fornita nelle scuole, nelle università e nell'ambito di altri programmi di formazione; riconosce l'importanza di sfruttare al massimo le nuove tecnologie dell'informazione nelle campagne d'informazione sull'euro ma ricorda anche la funzione della stampa popolare e locale, che raggiunge milioni di cittadini;

7. sottolinea il ruolo fondamentale dei settori bancario e finanziario nell'agevolare la transizione dell'euro sin dall'inizio della terza fase; rileva l'importanza di incoraggiare i consumatori ad avvalersi, sin dall'inizio, di tutti gli strumenti in euro esistenti; invita pertanto la Commissione a redarre una proposta di regolamento che vieti alle banche di addebitare ai clienti la conversione di conti e di pagamenti nel corso delle fasi B e C del piano di riferimento; sottolinea inoltre il fatto che l'informazione fornita dalle banche ai loro clienti (operazioni, estratti conto, ecc.) dovrebbe essere espressa sia in monete nazionali sia in euro sin dall'inizio della terza fase; pone altresì l'accento sulla necessità che le banche svolgano il loro ruolo quanto a fornire informazioni sulla nuova moneta e la conversione;

8. ribadisce l'importanza di mantenere al minimo i costi connessi all'introduzione dell'euro; evidenzia pertanto la necessità che le autorità pubbliche sorveglino attentamente tale processo per acquisire sufficienti informazioni sui costi supplementari effettivi, in modo da fornire al pubblico informazioni esaustive in merito a tali costi, garantire la concorrenza tra i fornitori e prevenire eventuali abusi sotto forma di aumenti di prezzo ingiustificati o di costi non specificamente connessi all'euro;

9. sottolinea l'importanza di garantire la concorrenza tra i fornitori di prodotti diversi, per evitare che gli oneri di conversione ricadano sui consumatori finali;

10. fa presente che la continuità dei contratti esistenti sarà garantita dal regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ((GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.)), ma con riferimento alla possibilità di modificare i contratti con esplicito accordo; ritiene necessario escludere dalla clausola di esonero i contratti di adesione; auspica che la Commissione presenti pertanto una proposta di modifica di tale regolamento, onde evitare che clausole figuranti nei contratti di adesione siano sufficienti per derogare al principio secondo cui l'introduzione dell'euro non incide sulla continuità di detti contratti;

11. ritiene, in merito al delicato problema dei costi di transazione per la conversione fra unità monetarie nazionali partecipanti, che la Commissione dovrebbe garantire, mediante una proposta di regolamento, che il cambio di banconote e monete tra gli Stati membri partecipanti sia gratuito nel corso della fase transitoria; se un siffatto regolamento non dovesse essere adottato

- suggerisce che siano messe a punto strategie a livello nazionale che concorrano alla riduzione di tali costi;

- ricorda che un modo pratico per evitare i costi di conversione potrebbe essere costituito dal pagamento con carte di credito o assegni denominati in euro;

- sottolinea comunque la necessità di incoraggiare la concorrenza per ridurre al minimo tali costi;

12. ritiene che la Commissione dovrebbe assicurare, mediante una proposta di regolamento, che durante la fase C i cittadini possano convertire gratuitamente le banconote e le monete metalliche in valuta nazionale in banconote e monete metalliche in euro;

13. chiede alla Commissione di esaminare ulteriormente la possibilità di istituire osservatorî sulla transizione e sull'evoluzione dell'uso dell'euro a livello locale, dato che questi organismi potrebbero avere una grande influenza sull'accesso dei consumatori all'informazione e sulla sorveglianza/doppia indicazione degli importi durante questa fase critica e aumentare la loro fiducia nel modo in cui l'introduzione dell'euro viene attuata;

14. chiede che nella stampa delle banconote in euro sia garantito il massimo livello di sicurezza possibile in termini di contrassegni di autenticità, al fine di ridurre al minimo il rischio di contraffazioni;

15. sostiene il punto di vista di molte organizzazioni commerciali e di consumatori, secondo cui il passaggio definitivo alle banconote e monete in euro dovrebbe realizzarsi in tutti gli Stati membri partecipanti nel più breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi, e in modo coordinato per evitare confusione, limitare i costi e ridurre al minimo i problemi per i consumatori;

16. ritiene che sia necessario attuare a livello di Unione ulteriori misure di tutela dei consumatori in relazione all'introduzione dell'euro, per garantire che in tutti gli Stati membri i consumatori ottengano in questo settore una protezione uniforme al massimo livello;

17. ritiene che in sede di fissazione della data di inizio della fase C nel regolamento sull'euro, sulla base dell'articolo 109 L del trattato CE, si debba far sì che la data della fine della fase B coincida con l'inizio della fase C;

18. ribadisce che, se è fondamentale un'azione di informazione sull'euro nei confronti del consumatore, è indispensabile anche un'azione di formazione destinata agli imprenditori e ai loro collaboratori, soprattutto nel settore commerciale, in modo che siano pronti a rispondere ai bisogni dei consumatori;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio dell'IME nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Top