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Document 51997AP0137
Decision on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council Directive concerning the placing of biocidal products on the market (C4-0006/97 00/0465 (COD))
Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all' immissione sul mercato dei biocidi (C4-0006/97 00/0465(COD))
Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all' immissione sul mercato dei biocidi (C4-0006/97 00/0465(COD))
GU C 167 del 2.6.1997, p. 24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all' immissione sul mercato dei biocidi (C4-0006/97 00/0465(COD))
Gazzetta ufficiale n. C 167 del 02/06/1997 pag. 0024
A4-0137/97 Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all' immissione sul mercato dei biocidi (C4-0006/97 - 00/0465(COD)) (Procedura di codecisione: seconda lettura) Il Parlamento europeo, - vista la posizione comune del Consiglio C4-0006/97 - 00/0465(COD) ((GU C 69 del 5.3.1997, pag. 13.)), - visto il suo parere in prima lettura ((GU C 141 del 13.5.1996, pag. 176.)) sulla proposta e proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(93)0351 ((GU C 239 del 3.9.1993, pag. 3.)) e COM(95)0387 ((GU C 261 del 6.10.1995, pag. 5.)), - vista la proposta modificata della Commissione COM(96)0312 ((GU C 241 del 20.8.1996, pag. 8.)), - visto l'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, - visto l'articolo 72 del suo regolamento, - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4- 0137/97), 1. modifica come segue la posizione comune; 2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamata a formulare a norma del'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d), del trattato CE; 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento, a modificare di conseguenza la sua posizione comune e ad adottare definitivamente l'atto; 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione. (Emendamento 5) Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) >Testo originale> a) un fascicolo o una lettera d'accesso relative al biocida rispondente ai requisiti di cui all'allegato IIB e, ove specificato, alle parti pertinenti dell'allegato IIIB, tenuto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, e >Testo dopo la votazione del PE> a) un fascicolo o una lettera d'accesso relative al biocida rispondente ai requisiti di cui all'allegato IIB e, ove specificato, alle parti pertinenti dell'allegato IIIB ovvero ai requisiti di cui all'allegato IVB, tenuto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, e (Emendamento 6) Articolo 8, paragrafo 2, lettera b) >Testo originale> b) per ogni principio attivo contenuto nel biocida, un fascicolo o una lettera d'accesso rispondente ai requisiti di cui all'allegato IIA e, ove specificato, alle parti pertinenti dell'allegato IIIA, tenuto conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche >Testo dopo la votazione del PE> b) per ogni principio attivo contenuto nel biocida, un fascicolo o una lettera d'accesso rispondente ai requisiti di cui all'allegato IIA e, ove specificato, alle parti pertinenti dell'allegato IIIA ovvero ai requisiti di cui all'allegato IVA, tenuto conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche (Emendamento 17) Articolo 34, paragrafo 1 >Testo originale> 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 24 mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione. >Testo dopo la votazione del PE> 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione. (Emendamento 18) Allegato I A >Testo originale> ELENCO DEI PRINCIPI ATTIVI CON INDICAZIONE DEI REQUISITI STABILITI A LIVELLO COMUNITARIO PER POTERLI INCLUDERE TRA I BIOCIDI A BASSO RISCHIO >Testo dopo la votazione del PE> soppresso (compresi tutti i riferimenti all'Allegato I A nella posizione comune) (Emendamento 19) Allegato I B >Testo originale> ELENCO DELLE SOSTANZE NOTE CON INDICAZIONE DEI REQUISITI STABILITI A LIVELLO COMUNITARIO >Testo dopo la votazione del PE> soppresso (compresi tutti i riferimenti all'Allegato I B nella posizione comune)