Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51997AC0237

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciassettesima modifica della Direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi»

    GU C 133 del 28.4.1997, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997AC0237

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciassettesima modifica della Direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi»

    Gazzetta ufficiale n. C 133 del 28/04/1997 pag. 0038


    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciassettesima modifica della Direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi»

    (97/C 133/13)

    Il Consiglio, in data 7 febbraio 1997, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

    La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di elaborare il parere, ha costituito un gruppo di redazione e designato relatore Green.

    Il Comitato economico e sociale ha deciso di nominare Green relatore generale ed ha adottato in data 27 febbraio 1997, nel corso della 343a sessione plenaria, il seguente parere all'unanimità.

    1. Antecedenti

    1.1. Il gruppo di lavoro per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi del «Comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico» ha passato in rassegna tutti i dati disponibili sulle sostanze complesse a base di catrame di petrolio e di carbone valutandone la cancerogenicità. L'esito di tale lavoro è stato pubblicato nella Direttiva 94/69/CEE (), recante 21° adeguamento al progresso tecnico della direttiva sulle sostanze pericolose. Con tale adeguamento sono state incluse nell'allegato 1 della Direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE) () numerose sostanze classificate nella categoria 1 o 2 come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze c/m/r).

    1.2. Per agevolare questa valutazione le industrie del catrame di petrolio e di carbone hanno raggruppato le sostanze elencate nell'Einecs (Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale) in funzione delle analogie presentate; l'analisi della cancerogenicità è stata quindi effettuata per gruppi (). Per facilitare ulteriormente i lavori la presenza di sostanze traccianti () è stata utilizzata come criterio per valutare la cancerogenicità. Dove questo metodo è stato seguito, la classificazione descritta nel 21° adeguamento al progresso tecnico è stata corredata di un'apposita nota.

    1.3. Seppur numerose le sostanze classificate rappresentano solo alcuni gruppi di prodotti; ancor meno numerose sono quelle effettivamente vendute al grande pubblico. Si tratta per la maggior parte di sostanze destinate ad impieghi industriali o vengono utilizzate come prodotti intermedi in altri processi. Ciò vale per i prodotti a base di catrame di petrolio e di carbone.

    1.4. La Direttiva 94/60/CE (), che reca 14a modifica della Direttiva 76/769/CEE () concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi dispone il divieto della vendita al grande pubblico delle sostanze classificate come c/m/r. Prevede tuttavia un'importante deroga per i combustibili derivati dal petrolio, come la benzina ed il gas petrolio liquido (LPG).

    2. La proposta

    2.1. La 17a modifica proposta si limita ad aggiungere all'allegato della Direttiva 76/769/CEE le sostanze classificate come cancerogene nel 21° adeguamento al progresso tecnico della Direttiva 67/548/CEE, vietandone così la vendita al grande pubblico.

    2.2. La modifica proposta aggiorna inoltre l'allegato della Direttiva 76/769/CEE aggiungendo anche altre sostanze che sono state classificate come cancerogene o mutagene o tossiche per la riproduzione dopo la pubblicazione dalla 14a modifica.

    2.3. Le industrie responsabili per la produzione delle sostanze aggiunte con la 17a modifica proposta sono state consultate ed hanno confermato di non essere contrarie alla loro inclusione, e ciò perché le sostanze cancerogene in questione (eccettuati i carburanti) non sono vendute al grande pubblico.

    2.4. Per proteggere la salute dei lavoratori sul posto di lavoro, le disposizioni della Direttiva sugli agenti cancerogeni (90/394/CEE) () si applicano alle sostanze classificate come cancerogene ed utilizzate a livello industriale.

    3. Osservazioni di carattere generale

    3.1. Il Comitato economico e sociale approva la proposta della Commissione relativa alla 17a modifica della Direttiva 76/769/CEE.

    3.2. Il Comitato si compiace in particolare delle iniziative proposte dalla Commissione a livello di UE per proteggere i consumatori dall'esposizione alle sostanze c/m/r. Tali provvedimenti sono complementari a quelli già previsti per la protezione dei lavoratori dalle sostanze cancerogene nel contesto della direttiva sulle sostanze cancerogene summenzionate, la cui piena applicazione è, a parere del Comitato, di importanza fondamentale.

    3.3. Per quanto la modifica proposta alla Direttiva 76/769/CEE abbia l'effetto d'impedire l'immissione sul mercato e la vendita al grande pubblico delle sostanze c/m/r, il Comitato ritiene che sarebbe preferibile che la limitazione della vendita di tali sostanze fosse la conseguenza automatica della loro classificazione in conformità della Direttiva 67/548/CEE.

    3.4. Nella fattispecie, rileva che il ricorso alla procedura di comitato accelererebbe la messa in atto della limitazione dell'immissione sul mercato e dell'impiego delle sostanze c/m/r, nonostante ciò implichi la consultazione preliminare delle diverse parti economiche e sociali e dei gruppi di interesse in questione.

    4. Osservazioni particolari

    4.1. Il Comitato prende nota del fatto che la 14a modifica alla Direttiva 76/769/CEE prevede una deroga per i carburanti derivati dal petrolio la cui vendita al grande pubblico viene autorizzata nonostante la presenza di sostanze c/m/r, a condizione che il loro uso ne comporti la combustione. Invita tuttavia a prendere misure per ridurre le emissioni di benzene dalle stazioni di servizio.

    4.2. Il Comitato rileva che la nota N, che accompagna talune sostanze c/m/r, risulta vaga e suggerisce di chiarirne la formulazione.

    Bruxelles, 27 febbraio 1997.

    Il Presidente del Comitato economico e sociale

    Tom JENKINS

    () GU n. L 381 del 31. 12. 1994.

    () GU n. L 196 del 16. 8. 1967.

    () Esempio: elenco del gruppo di sostanze derivate dal petrolio:

    - Petrolio greggio;

    - Gas di petrolio;

    - Benzine (7 gruppi);

    - Gasoli (3 gruppi);

    - Olii combustibili densi;

    - Grassi lubrificanti;

    - Olii lubrificanti di base (3 gruppi);

    - Estratti aromatici (4 gruppi);

    - Paraffine e petrolatame (3 gruppi);

    - Olii di trasudamento;

    - Gas di raffineria.

    () I criteri per la classificazione di un prodotto come cancerogeno sulla base della sostanza tracciante figurano nell'allegato 1 della Direttiva 67/548/CEE sotto forma di note contrassegnate dalle lettere da J a P. Cfr anche l'allegato alla proposta in esame.

    () GU n. L 365 del 31. 12. 1994.

    () GU n. L 262 del 27. 9. 1976.

    () GU n. L 196 del 26. 7. 1990.

    Top