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Document 51996PC0685

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 3069/95 che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)

    /* COM/96/0685 def. - CNS 96/0310 */

    GU C 25 del 25.1.1997, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0685

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 3069/95 che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) /* COM/96/0685 DEF - CNS 96/0310 */

    Gazzetta ufficiale n. C 025 del 25/01/1997 pag. 0012


    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3069/95 che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) (97/C 25/08) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(96) 685 def. - 96/0310(CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 13 dicembre 1996)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando che il regolamento (CE) n. 3069/95 del Consiglio, del 21 dicembre 1995, che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) (1), ha adottato una serie di disposizioni sulla designazione e i compiti degli osservatori nonché sugli obblighi dei comandanti dei pescherecci comunitari che svolgono o stanno per svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO;

    considerando che la commissione per la pesca della NAFO ha adottato, in data 13 settembre 1996, una raccomandazione intesa a modificare il programma di osservazione;

    considerando che conformemente all'articolo XI della convenzione NAFO, la raccomandazione è divenuta vincolante per la Comunità a decorrere dal 13 novembre 1996;

    considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 3069/95 per obbligare i comandanti dei pescherecci comunitari e gli osservatori designati nell'ambito del programma in parola a conformarsi alle seguenti nuove misure,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I al regolamento (CE) n. 3069/95 è così modificato:

    1) Al punto 2, lettera e) aggiungere il seguente testo:

    «In particolare, gli osservatori devono raccogliere dati sui rigetti in mare e sulle catture di pesci sottomisura detenuti a bordo seguendo, nella misura in cui è possibile, il seguente programma di campionamento:

    i) registrare, per ogni retata, le stime del totale delle catture per specie espresse in peso e inoltre stime dei rigetti in mare, per specie, espresse in peso,

    ii) effettuare un campionamento dettagliato per specie ogni dieci retate, con indicazione oltre al peso dei singoli campioni anche dei quantitativi esatti che costituiscono rispettivamente la parte delle catture destinate ad essere sbarcate e la parte dei rigetti in mare,

    iii) le operazioni di cui ai punti i) e ii) devono essere ripetute in caso di spostamento verso un luogo di pesca distante oltre 5 miglia nautiche.»

    2) L'ultima frase del punto 3 i) è sostituita dal seguente testo:

    «Per agevolare l'espletamento dei compiti dell'osservatore, il comandante del peschereccio lo autorizza ad avere accesso ai documenti di bordo (giornale di bordo, piano di capacità, registro di produzione o piano di stoccaggio) e alle diverse parti del peschereccio, nonché a richiesta, alle catture detenute a bordo e a quelle destinate ad essere rigettate in mare.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    (1) GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 5.

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