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Document 51996PC0548

    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 92/12/CEE del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prododdi soggetti ad accisa

    /* COM/96/0548 def. - CNS 96/0266 */

    GU C 51 del 21.2.1997, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0548

    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 92/12/CEE del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prododdi soggetti ad accisa /* COM/96/0548 DEF - CNS 96/0266 */

    Gazzetta ufficiale n. C 051 del 21/02/1997 pag. 0011


    Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/12/CEE del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (97/C 51/07) COM(96) 548 def. - 96/0266(CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 13 novembre 1996)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    considerando che la direttiva 92/12/CEE (1) stabilisce le disposizioni relative al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;

    considerando che in virtù della deroga di cui all'articolo 26 di detta direttiva la Danimarca è autorizzata a riscuotere accise sulle bevande alcoliche e sui prodotti a base di tabacco acquistati in altri Stati membri, in quantità superiori a determinati limiti, ad un prezzo comprensivo d'imposta, da privati che importino tali prodotti per uso proprio;

    considerando che l'atto di adesione (2) prevede, con riferimento all'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE, che la Svezia e la Finlandia possano riscuotere accise su una gamma più ampia di bevande alcoliche e di prodotti a base di tabacco, alle condizioni stabilite in detto articolo;

    considerando che tali deroghe sono state concesse perché, in un'Europa senza frontiere nella quale le aliquote delle accise differiscono sensibilmente, un'eliminazione totale ed immediata delle limitazioni in materia di prodotti soggetti ad accisa avrebbe causato un inaccettabile sviamento degli scambi e delle entrate ed una distorsione della concorrenza negli Stati membri interessati, che applicano tradizionalmente accise elevate ai prodotti summenzionati, sia in quanto tali prodotti costituiscono una considerevole fonte di entrate, sia per ragioni sanitarie;

    considerando che le deroghe sono state concesse «fino al 31 dicembre 1996 e mediante un meccanismo di revisione analogo a quello previsto all'articolo 28 terdecies della direttiva 77/388/CEE» (3),

    considerando tuttavia che al 31 dicembre 1996 le aliquote minime d'accisa applicate in tutta la Comunità saranno inferiori rispetto alle previsioni fatte al momento della concessione delle deroghe e che, di conseguenza, la loro abolizione a tale data causerebbe problemi maggiori del previsto;

    considerando che è quindi opportuno concedere a questi Stati membri un ulteriore lasso di tempo per l'adeguamento, prorogando la scadenza di cui all'articolo 26;

    considerando tuttavia che il disposto dell'articolo 26 costituisce una deroga ad un principio fondamentale del mercato interno, ossia al diritto dei cittadini di trasportare in tutta la Comunità le merci acquistate per uso proprio, senza essere soggetti al pagamento di nuove accise, cosicché è necessario limitare per quanto possibile gli effetti di tale deroga;

    considerando che è quindi opportuno, da un lato, disporre la liberalizzazione graduale dei limiti quantitativi applicabili fino alla loro completa eliminazione al 30 giugno 2002 e, dall'altro, ridurre da 36 a 24 ore il periodo minimo trascorso al di fuori del territorio del paese richiesto ai viaggiatori residenti, in forza dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo trattino, per poter beneficiare delle franchigie;

    considerando che gli Stati membri interessati possono stabilire le modalità precise del processo di liberalizzazione, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti;

    considerando che è opportuno peraltro procedere ad una verifica dell'andamento di tale processo non oltre la metà del periodo previsto,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 92/12/CEE del Consiglio è modificata come segue:

    Il testo dell'articolo 26 della direttiva è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 26

    1. Fatto salvo l'articolo 8, la Danimarca, la Finlandia e la Svezia sono autorizzate ad applicare fino al 30 giugno 2002 le disposizioni particolari previste dai paragrafi 2 e 3 a talune bevande alcoliche e ai prodotti a base di tabacco acquistati in altri Stati membri ed introdotti nel loro territorio da privati per proprio uso personale.

    2. La Danimarca, la Finlandia e la Svezia sono autorizzate a continuare ad applicare, dal 1° gennaio 1997, le stesse limitazioni delle quantità di merci che possono essere introdotte nel loro territorio senza essere soggette al pagamento di nuove accise, che erano in vigore al 31 dicembre 1996. Gli Stati membri interessati procedono gradualmente alla soppressione di tali limitazioni.

    3. Quando tali merci sono importate da persone residenti nel loro territorio, la Danimarca, la Finlandia e la Svezia sono autorizzate a limitare l'ammissione in franchigia da accise alle persone che hanno trascorso un periodo minimo di 24 ore al di fuori del loro territorio.

    4. La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento, entro il 31 dicembre 1999, una relazione in merito all'applicazione del presente articolo.»

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    (1) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. C 241 del 19. 8. 1994, pag. 339.

    (3) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 11.

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