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Document 51996PC0431

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente l'Organizzazione della cooperazione su obiettivi comunitari concordati in materia di energia

    /* COM/96/0431 def. - CNS 96/0218 */

    GU C 27 del 28.1.1997, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0431

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente l'Organizzazione della cooperazione su obiettivi comunitari concordati in materia di energia /* COM/96/0431 DEF - CNS 96/0218 */

    Gazzetta ufficiale n. C 027 del 28/01/1997 pag. 0009


    Proposta di decisione del Consiglio concernente l'Organizzazione della cooperazione su obiettivi comunitari concordati in materia di energia (97/C 27/11) COM(96) 431 def. - 96/0218(CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 4 ottobre 1996)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visti i trattati, in particolare il paragrafo 3 dell'articolo 130 del trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    considerando che al consiglio Energia del 7 maggio 1996, il Consiglio nella sua risoluzione sul Libro bianco «Una politica energetica per l'Unione europea», ha invitato la Commissione ad avviare un processo di cooperazione tra la Comunità e gli Stati membri onde garantire che le politiche energetiche comunitarie e quelle nazionali siano compatibili con tali obiettivi;

    considerando che questo processo va situato nell'ambito di un'analisi condivisa della situazione e delle tendenze future in materia di energia, mediante la cooperazione a livello comunitario tra gli Stati membri sugli studi energetici;

    considerando che la promozione del mercato interno dell'energia è un compito prioritario per la Comunità e gli Stati membri; che pertanto è importante per il mercato interno dell'energia che le tendenze e le questioni energetiche siano analizzate a livello comunitario, attraverso una cooperazione con il settore dell'energia e mobilitando tutti gli elementi interessati a livello locale, regionale, nazionale e comunitario;

    considerando che questo processo di cooperazione, tenendo debito conto del principio di sussidiarietà, deve assicurare la massima coerenza e convergenza rispetto agli obiettivi energetici concordati, onde raggiungere le finalità della politica economica ed ambientale della Comunità;

    considerando che la Comunità dispone di ampie competenze nel settore dell'energia in virtù dei trattati esistenti, ma che manca ancora un quadro politico generale in materia;

    considerando che i programmi quadro di RST basati sul trattato CE e sul trattato Euratom garantiscono lo sviluppo di nuove tecnologie energetiche nei settori dell'energia non nucleare e nucleare;

    considerando che fatte salve le attuali responsabilità degli Stati membri per i loro settori energetici, il Libro bianco propone un nuovo approccio per la cooperazione politica in materia di energia su obiettivi politici concordati e un nuovo approccio per valutare i bisogni energetici, in cooperazione con gli Stati membri, atto ad apportare un valore aggiunto, segnalando e promuovendo le prassi migliori, incoraggiando un'impostazione di cooperazione in materia di studi e analisi sull'energia e lo scambio delle pertinenti esperienze;

    considerando che un fermo impegno da parte degli Stati membri rispetto agli obiettivi comunitari in materia di energia presuppone un'effettiva cooperazione a livello comunitario onde garantire che le politiche, nazionali e comunitarie, contribuiscano al loro conseguimento;

    considerando che, nel quadro di questa cooperazione, la Commissione deve ricevere periodicamente adeguate informazioni dagli Stati membri onde redigere regolari relazioni sulla misura in cui le politiche energetiche degli Stati membri e le azioni della Comunità contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi energetici comunitari;

    considerando che queste relazioni periodiche, dove l'evoluzione energetica è valutata in maniera globale, forniranno la base per esaminare gli sviluppi dell'energia in sede di Consiglio;

    considerando che, per tener conto della situazione energetica in fase di mutamento nella Comunità, sulla base di una proposta della Commissione, occorre esaminare periodicamente e, ove necessario, aggiornare gli obiettivi comuni concordati,

    HA DECISO:

    Articolo 1

    È istituito un quadro di cooperazione energetica tra la Comunità e gli Stati membri sugli obiettivi comunitari concordati in materia di energia, figuranti in allegato, e che oltre a rappresentare misure specifiche a sostegno delle azioni intraprese negli Stati membri, contribuirà in particolare a:

    - conseguire un elevato livello di competitività nella Comunità;

    - accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento;

    - tutelare l'ambiente;

    - promuovere l'utilizzazione efficiente e razionale delle risorse energetiche e delle energie nuove e rinnovabili;

    - promuovere la cooperazione internazionale e la liberalizzazione in materia di energia;

    - garantire la trasparenza delle azioni di politica energetica nazionali e comunitarie;

    - sviluppare un'analisi e il controllo del mercato dell'energia.

    Articolo 2

    1. Per conseguire gli obiettivi concordati in materia di energia, descritti all'articolo 1, la Commissione garantirà quanto segue:

    1) il controllo dell'impatto degli obiettivi comuni concordati in materia di energia, dello sviluppo della politica energetica negli Stati membri e dell'evoluzione globale della situazione energetica, nell'ottica di un eventuale adeguamento degli obiettivi energetici comuni figuranti in allegato;

    2) l'esame attento delle azioni comunitarie e nazionali nel settore dell'energia e lo scambio delle prassi migliori;

    3) il controllo, la valutazione e lo scambio di informazioni su tutti gli aspetti dell'attività energetica;

    4) lo sviluppo della cooperazione e dei legami nel settore dell'energia;

    5) l'incoraggiamento di una vasta diffusione dei risultati ottenuti con le misure di cui ai punti 3 e 4.

    2. La Commissione valuterà l'opportunità di azioni comunitarie specifiche a sostegno dei provvedimenti adottati in tutti gli Stati membri.

    Articolo 3

    1. La Commissione è informata periodicamente in merito alle misure prese dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi comuni concordati in materia di energia di cui all'articolo 1 e di qualsiasi altra misura pertinente con questi obiettivi.

    2. Se del caso, la Commissione redige, sulla base delle informazioni ottenute, una relazione, sotto forma di una comunicazione, sulla compatibilità delle politiche energetiche degli Stati membri e delle azioni comunitarie in materia di energia rispetto agli obiettivi comuni concordati in materia di energia. La Commissione trasmette questa relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il . . .

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    ALLEGATO

    OBIETTIVI COMUNI CONCORDATI IN MATERIA DI ENERGIA

    1. La politica energetica a livello comunitario dovrebbe contribuire al conseguimento di vari obiettivi energetici figuranti nei trattati, in particolare l'integrazione di mercato, lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente e la sicurezza dell'approvvigionamento.

    2. L'integrazione del mercato comunitario dell'energia, basata sul principio di mercati aperti e competitivi, è essenziale per realizzare la flessibilità, l'efficienza e la sicurezza a lungo termine nel settore dell'energia. L'integrazione dovrebbe tener conto del diverso mix dell'energia negli Stati membri, energie fossili e non fossili, e potenziare la coesione economica e sociale, in particolare attraverso lo sviluppo delle reti transeuropee.

    3. Prezzi dell'energia trasparenti e non distorti, onde garantire il buon funzionamento e la piena concorrenza dei mercati per tutti i combustibili nella Comunità.

    4. Per conseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile figurante nel trattato, occorre integrare gli obiettivi energetici e ambientali. Ogniqualvolta possibile, i prezzi dovrebbero riflettere integralmente i costi della produzione e del consumo di energia. I combustibili economici non fossili, quali le energie rinnovabili e l'energia nucleare, sulla base dei massimi standard di sicurezza, possono contribuire notevolmente a questa finalità.

    5. Il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento grazie ad una migliore diversificazione e flessibilità delle forniture interne e di importazione, sviluppando risorse energetiche locali non nocive per l'ambiente e garantendo reazioni pronte e flessibili a situazioni di emergenza nell'approvvigionamento, soprattutto di petrolio e di gas.

    6. Un approccio coordinato nelle relazioni esterne in materia di energia per garantire scambi liberi e aperti e un quadro sicuro per gli investimenti energetici. Si dovrebbe sviluppare la cooperazione con i paesi non membri per potenziare la sicurezza energetica, conseguire le finalità ambientali e incoraggiare lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie energetiche opportune nei paesi terzi.

    7. La promozione delle risorse energetiche rinnovabili attraverso misure di sostegno a livello comunitario e nazionale, nell'ottica che esse raggiungono una percentuale significativa nella produzione di energia primaria della Comunità entro il 2010.

    8. Un notevole miglioramento dell'efficienza energetica nella Comunità nel 2010 grazie ad un migliore coordinamento delle misure nazionali e comunitarie.

    Per contribuire a raggiungere gli obiettivi di cui sopra, la Comunità ricorrerà a vari strumenti a sua disposizione per il settore energetico ed in particolare:

    - ricerca e sviluppo e diffusione delle tecnologie energetiche nuove e migliorate;

    - armonizzazione della struttura fiscale applicabile ai prodotti energetici onde evitare distorsioni;

    - applicazione delle regole di concorrenza dei trattati all'insegna della massima trasparenza e coerenza;

    - normalizzazione nel settore dell'energia;

    - controllo del mercato interno;

    - strumenti per la cooperazione e l'assistenza ai paesi terzi;

    - messa a punto di strumenti economicamente validi per limitare gli effetti collaterali nocivi per l'ambiente dovuti alla produzione, al trasporto e all'utilizzazione dell'energia.

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