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Document 51996PC0369

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 93/389/CEE su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità

    /* COM/96/0369 def. - SYN 96/0192 */

    GU C 314 del 24.10.1996, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0369

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 93/389/CEE su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità /* COM/96/0369 DEF - SYN 96/0192 */

    Gazzetta ufficiale n. C 314 del 24/10/1996 pag. 0011


    Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 93/389/CEE su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità (96/C 314/07) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(96) 369 def. - 96/0192(SYN)

    (Presentata dalla Commissione il 4 settembre 1996)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C, in cooperazione con il Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    considerando che tutti gli Stati membri e la Comunità sono firmatari della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio (1), la quale, dalla sua entrata in vigore in data 21 marzo 1994, impegna tutte le parti ad elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e riferire alla conferenza delle parti gli inventari nazionali delle emissioni di origine umana generate suddivise per fonti e delle eliminazioni suddivise per pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, applicando metodologie comparabili stabilite di comune accordo dalla conferenza delle parti;

    considerando che la convenzione citata impegna tutte le parti a formulare, attuare, pubblicare e aggiornare regolarmente i programmi nazionali ed eventualmente regionali che prevedono misure volte a mitigare il cambiamento di clima tenendo conto delle emissioni di origine umana suddivise per fonti e delle eliminazioni suddivise per pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal;

    considerando che, nella riunione del 9 marzo 1995, il Consiglio, fondandosi sulle sue conclusioni della riunione del 15-16 dicembre 1994 in previsione della prima conferenza (Berlino 28 marzo-7 aprile 1995) delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ha ribadito il parere secondo cui gli obblighi di ridurre entro il 2000 le emissioni di gas ad effetto serra al livello del 1990 sono insufficienti per assicurare il conseguimento dell'obiettivo finale indicato all'articolo 2 della suddetta convenzione; che i negoziati su un protocollo che riguardi la riduzione delle emissioni di tutti i gas ad effetto serra, le fonti e l'incremento dei pozzi e tutti i settori pertinenti deve incentrarsi su un approccio complessivo che comprenda, da un lato, politiche e misure e, dall'altro, obiettivi e scadenze quali quelle del 2005 e del 2010;

    considerando che la prima conferenza delle parti della convenzione quadro sul cambiamento di clima ha riconosciuto la necessità di rafforzare gli obblighi delle parti di cui all'allegato I della convenzione ed ha deciso di avviare un processo che consenta di assumere iniziative appropriate in termini di politiche e di misure nonché di limiti quantitativi e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro precisi orizzonti temporali quali quelli del 2005, del 2010 e 2020;

    considerando che la predetta conferenza ha deciso che le parti menzionate nell'allegato I della suddetta conven zione inviino ogni anno al segretariato l'inventario nazionale relativo ai dati sulle emissioni suddivise per fonti e sulle eliminazioni suddivise per pozzi e che le linee direttrici riguardanti gli inventari nazionali dei gas ad effetto serra e le linee direttrici tecniche di valutazione degli impatti sul cambiamento climatico e i relativi adeguamenti adottati dal gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti del clima dovrebbero essere utilizzate nella preparazione delle relazioni redatte in ottemperanza alla convenzione;

    considerando che le disposizioni relative al meccanismo di controllo istituito in forza della decisione 93/389/CEE del Consiglio (1) devono anche essere applicate alle emissioni di origine antropica suddivise per fonti e alle eliminazioni suddivise per pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal e che tale controllo consentirà di aggiornare il processo, in particolare per quanto riguarda il controllo delle emissioni di gas ad effetto serra, la loro limitazione e riduzione successivamente al 2000;

    considerando che è stato riconosciuto che il termine finale del 31 luglio fissato dalla decisione 93/389/CEE per la comunicazione degli inventari è impossibile da rispettare per tutti gli Stati membri;

    considerando che nella riunione del 22-23 giugno 1995 il Consiglio ha ribadito la determinazione della Comunità ad onorare gli impegni assunti in forza della convenzione e ha confermato le conclusioni del 29 ottobre 1990 e del 9 maggio 1995;

    considerando che la decisione 93/389/CEE deve essere modificata in modo da poter assoggettare a controllo le emissioni di gas ad effetto serra a partire dal 2000,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 93/389/CEE è modificata come segue:

    1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    È istituito un meccanismo di controllo di tutte le emissioni di origine antropica di gas ad effetto serra negli Stati membri non incluse nel protocollo di Montreal.»

    2) L'articolo 2 è così modificato:

    a) il paragrafo 1 è così modificato:

    i) l'alinea è sostituito dal seguente:

    «1. Gli Stati membri elaborano, pubblicano e attuano programmi nazionali intesi a limitare le emissioni di origine umana suddivise per fonti e ad incrementare le eliminazioni suddivise per pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, al fine di contribuire:»;

    ii) il secondo trattino è sostituito dal seguente:

    «- all'adempimento, da parte della Comunità e degli Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze, degli obblighi relativi alla riduzione delle emissioni di tutti i gas ad effetto serra, non inclusi nel protocollo di Montreal, stabiliti nella convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e nei relativi protocolli.»;

    b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Ogni Stato membro include nel proprio programma nazionale, al massimo a decorrere dal primo aggiornamento:

    a) almeno per quanto riguarda i tre principali gas ad effetto serra, biossido di carbonio (CO2), metano (CH4) e protossido di azoto (N2O):

    - le emissioni di origine umana dell'anno di riferimento 1990, determinate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1;

    - gli inventari delle emissioni di origine umana suddivise per fonti e delle eliminazioni suddivise per pozzi determinate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1;

    - gli elementi specifici delle politiche e delle misure nazionali attuate o previste a partire dall'anno di riferimento che contribuiscono significativamente alla riduzione delle emissioni e all'incremento dei pozzi dei gas ad effetto serra, articolato per gas e per settore, ivi compresi gli obiettivi e il tipo di strumento utilizzato nelle singole misure, il grado di attuazione della politica o della misura nonché indicatori intermedi dello stato di avanzamento per le singole politiche e misure;

    - le misure adottate o previste per l'attuazione delle pertinenti normative e politiche comunitarie;

    - le stime degli effetti delle politiche e delle misure sulle emissioni e le relative eliminazioni e loro inserimento nelle proiezioni sull'evoluzione delle emissioni di gas ad effetto serra per il periodo compreso tra l'anno di riferimento e il 2000, successivamente a tale data, tra l'anno di riferimento e le date ad intervalli regolari decise secondo le procedure di cui all'articolo 8, ivi comprese le informazioni necessarie per una comprensione in termini quantitativi delle ipotesi di base utilizzate per elaborare le suddette proiezioni e la metodologia impiegata nell'elaborazione delle stime;

    - una valutazione dell'impatto economico delle misure summenzionate.

    b) le informazioni sui precursori dell'ozono, ovvero monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili (COV), nonché sulle emissioni di altri gas ad effetto serra, compresi tra l'altro i perfluorocarburi (PFC), gli idrofluorocarburi (HFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6), in conformità con gli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, incluso quanto segue:

    - dati sulle emissioni;

    - descrizione delle politiche e delle misure adottate o previste per limitare le emissioni di tali gas;

    - le stime più accurate disponibili sulle future proiezioni periodiche relative alle emissioni, come deciso secondo la procedura di cui all'articolo 8, comprese le informazioni che consentano una comprensione quantitativa delle ipotesi di base e la metodologia impiegata nell'elaborazione delle stime.»

    3) L'articolo 3 è così modificato:

    a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «1. Gli Stati membri determinano le emissioni di tutti i gas di origine umana, suddivise per fonti, e le eliminazioni, suddivise per pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, come specificato all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) secondo la migliore metodologia disponibile decisa secondo la procedura di cui all'articolo 8. Tale metodologia è quella elaborata dal gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti del clima o un'altra con essa compatibile.»;

    b) il paragrafo 2 è così modificato:

    i) la data del 31 luglio è sostituita dalla data del 30 settembre;

    ii) è aggiunta la frase seguente:

    «Inoltre, gli Stati membri comunicano annualmente l'inventario nazionale dei dati sulle emissioni, suddivise per fonti, e le eliminazioni suddivise per pozzi, degli altri gas ad effetto serra di cui all'articolo 2, paragrafo 2.»

    4. L'articolo 5 è soppresso.

    5. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6

    La Commissione esamina annualmente, sentiti gli Stati membri, se i progressi realizzati nella Comunità nel suo complesso siano tali da garantire che la Comunità proceda in direzione dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, in base alle informazioni ricevute in forza degli articoli 2 e 3, compresi, se del caso, i programmi nazionali aggiornati.»

    6. L'articolo 7 è soppresso.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    (1) GU n. L 33 del 7. 2. 1994, pag. 11.

    (1) GU n. L 167 del 9. 7. 1993, pag. 31.

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