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Document 51996PC0340

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso

/* COM/96/0340 DEF - PRT 96/0196 */

GU C 332 del 7.11.1996, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0340

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso /* COM/96/0340 DEF - PRT 96/0196 */

Gazzetta ufficiale n. C 332 del 07/11/1996 pag. 0011


Proposta di direttiva del Consiglio riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (96/C 332/10) COM(96) 340 def. - 96/0196(PRT)

(Presentata dalla Commissione il 20 settembre 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo sulla politica sociale, facente parte del protocollo (n. 14) sulla politica sociale, allegato al trattato istitutivo della Comunità europea, ed in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato CE in cooperazione con il Parlamento europeo,

considerando che, in base al protocollo sulla politica sociale allegato al trattato, gli Stati membri ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord (nel prosieguo: «gli Stati membri») desiderosi di dare attuazione alla Carta sociale del 1989, hanno concluso fra di loro un accordo sulla politica sociale;

considerando che nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori si riconosce l'importanza della lotta alla discriminazione in tutte le sue forme, in specie quelle basate sul sesso, il colore, la razza, le opinioni e le credenze; che in data 13 dicembre 1995 la Commissione ha approvato una comunicazione (1) sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo;

considerando che nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, al punto 16, riguardante la parità di trattamento fra uomini e donne, si afferma fra l'altro che «occorre intensificare ovunque sia necessario le azioni volte a garantire l'attuazione dell'uguaglianza tra uomini e donne, in particolare in materia di accesso al lavoro, di retribuzioni, di condizioni di lavoro, di protezione sociale, d'istruzione, di formazione professionale e di evoluzione delle carriere»;

considerando che, nonostante l'esistenza d'un ampio consenso fra la maggioranza degli Stati membri, il Consiglio non è stato in grado di deliberare sulla proposta di direttiva del Consiglio (2) avente ad oggetto l'onere della prova in materia di parità delle retribuzioni e di trattamento fra uomini e donne;

considerando che, nella propria risoluzione del gennaio 1994 (3) riguardante il Libro bianco sulla politica sociale, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta di direttiva in materia di onere della prova;

considerando che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo sulla politica sociale, la Commissione ha consultato le parti sociali a livello comunitario sul possibile orientamento di un'azione comunitaria sull'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso;

considerando che dopo questa consultazione, la Commissione, ritenendo opportuno di un'azione comunitaria, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo ha consultato nuovamente sul contenuto della proposta le dette parti sociali, le quali le hanno comunicato il proprio parere;

considerando che al termine di questa seconda fase della consultazione le parti sociali non hanno comunicato alla Commissione di voler avviare il procedimento per la conclusione di un'intesa, ai sensi dall'articolo 4 dell'accordo;

considerando che, a norma dell'articolo 1 dell'accordo, la Comunità e gli Stati membri si propongono l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita e di lavoro che, dando applicazione concreta al principio della parità di trattamento fra uomini e donne, si contribuisce alla realizzazione di tale obiettivo;

considerando che il principio della parità di trattamento è enunciato all'articolo 119 del trattato e nella direttiva 75/117/CEE del Consiglio (4) sulla parità di retribuzione tra i lavoratori dei due sessi ed inoltre nelle seguenti direttive: 76/207/CEE del Consiglio (5), riguardante l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro; 86/613/CEE del Consiglio (6), riguardante i lavoratori autonomi, compresi quelli agricoli, e la tutela della maternità; 79/7/CEE del Consiglio (7) sulla sicurezza sociale e 86/378/CEE del Consiglio (8) sui regimi professionali della previdenza sociale;

considerando che la direttiva 92/85/CEE del Consiglio (9) recante norme a tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici in gravidanza, puerperio od allattamento contribuisce anch'essa all'attuazione concreta dell'uguaglianza fra uomini e donne; che tale direttiva non deve pregiudicare le direttive sopra citate in materia di parità di trattamento; che le lavoratrici facenti oggetto di tale direttiva devono quindi beneficiare, delle stesse condizioni, delle regole sull'onere della prova;

considerando che l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento presuppone l'adozione di provvedimenti complementari in merito alle procedure da seguire e alle prove da fornire dinanzi ai giudici nazionali o ad altri organi competenti;

considerando che la parte attrice in giudizio verrebbe di fatto privata di mezzi efficaci per ottenere il riconoscimento del principio di parità dinanzi ai giudici nazionali se, il fatto di fornire la prova di una discriminazione appartenente, non avesse l'effetto di imporre alla parte convenuta, l'onere di dimostrare che la prassi da essa seguita non costituisce in realtà una discriminazione;

considerando che la Corte di giustizia ha pertanto riconosciuto l'esigenza di modificare l'onere della prova quando esiste una discriminazione apparente e che, ove tale situazione si verifichi, l'applicazione efficace del principio di parità presuppone l'imposizione addossare dell'onere della prova alla parte convenuta (10);

considerando che la prova della discriminazione è tanto più difficile da fornire quando si tratti di discriminazione indiretta; che è quindi necessario precisare la definizione di tale forma di discriminazione;

considerando che, in base di principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 3 B del trattato CE, l'obiettivo d'una adeguata modificazione delle regole sull'onere della prova non è sufficientemente realizzato a livello degli Stati membri e che esso va pertanto conseguito a livello comunitario; che la direttiva si limita al minimo indispensabile e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo,

HA APPROVATO LA SEGUENTE DIRETTIVA:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva mira a garantire che sia accresciuta l'efficacia dei provvedimenti adottati dagli Stati membri in applicazione del principio della parità di trattamento che sono intesi a consentire a chiunque si ritenga leso dalla inosservanza nei suoi confronti della parità di trattamento d'ottenere il riconoscimento dei propri diritti per via giudiziaria, eventualmente dopo l'adozione di altri organi competenti.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva, per principio di parità di trattamento s'intende l'assenza di discriminazioni di qualsiasi tipo basate, direttamente od indirettamente, sul sesso, in particolare con riferimento allo stato matrimoniale o familiare.

2. Ai fini del principio di parità di trattamento di cui al paragrafo 1, sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio od una prassi apparentemente neutri colpiscono una quota significativamente più elevata d'individui d'uno dei due sessi, con particolare riguardo allo stato matrimoniale o familiare, a meno che lo scopo perseguito coll'applicazione della disposizione, del criterio o della prassi sia obiettivamente giustificato ed i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

Articolo 3

Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva si applica:

a) alle situazioni disciplinate dall'articolo 119 del trattato CE e delle direttive 75/117/CEE, 76/207/ CEE, 79/7/CEE, 86/378/CEE, 86/813/CEE e 92/85/CEE,

b) alle situazioni disciplinate da qualsiasi norma comunitaria che in materia di parità di trattamento sia adottata in futuro e che non ne escluda esplicitamente l'applicazione;

c) a qualsiasi procedura civile od amministrativa che preveda norma giuridica di diritto nazionale in applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b).

2. Salvo diversa disposizione degli Stati membri, la direttiva non si applica ai procedimenti penali.

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 4

Onere della prova

1. Nell'ambito dei sistemi giudiziari nazionali, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari, affinché:

a) spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia presentato al giudice, ovvero, ad un altro organo competente, elementi di fatto che consentano di presumere l'esistenza d'una discriminazione basata sul sesso. Qualsiasi dubbio residuale grava alla parte attrice;

b) spetti alla parte convenuta provare, qualora essa applichi un sistema o adotti una decisione non trasparente, che l'apparenza di discriminazione è dovuta a fattori oggettivi altresì da qualsiasi discriminazione basata sul sesso;

c) la parte attrice non sia tenuta a provare l'esistenza d'una colpa della parte convenuta per dimostrare che v'è stata violazione del divieto di discriminazione basata sul sesso.

2. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri d'introdurre un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.

Articolo 5

Procedure

Gli Stati membri introducono nel proprio ordinamento giuridico interno i provvedimenti necessari affinché:

a) i giudici e gli altri organi competenti possano disporre ogni utile provvedimento per garantire l'istruzione efficace delle denunce di discriminazione;

b) le parti interessate possano ottenere tutte le informazioni rilevanti che siano o possono presumersi, in possesso della controparte e di cui esse hanno bisogno per ottenere il riconoscimento del proprio diritto. La controparte è tenuta a fornire solo le informazioni che non rechino nocumento ai suoi interessi per ragioni estranee alla controversia.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 6

Informazione

Gli Stati membri provvedono a che i provvedimenti adottati in applicazione della presente direttiva e le disposizioni già in vigore siano portati, a conoscenza degli interessati con qualsiasi mezzo idoneo e in particolare mediante l'informazione sui luoghi di lavoro.

Articolo 7

Salvaguardia del livello di tutela

L'attuazione delle disposizioni contenute nella presente direttiva non può in nessun caso giustificare una riduzione nel livello generale di tutela dei lavoratori nel settore rientrante nel suo campo d'applicazione e non pregiudica la facoltà degli Stati membri di introdurre in base all'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali diverse da quelle in vigore al momento della sua notificazione, purché siano rispettati i requisiti minimi in essa stabiliti.

Articolo 8

Attuazione

Gli Stati membri adottano entro il 1° gennaio 2001 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) COM(95) 653 def.

(2) GU n. C 176 del 5. 7. 1988, pag. 5.

(3) GU n. C 43 del 20. 2. 1995, pag. 63.

(4) GU n. L 45 del 19. 2. 1975, pag. 19.

(5) GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40.

(6) GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 56.

(7) GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 24.

(8) GU n. L 225 del 12. 8. 1986, pag. 40.

(9) GU n. L 348 del 28. 11. 1992, pag. 1.

(10) Causa C-109/88 Danfoss: sentenza del 17 ottobre 1989, Raccolta 1989, pag. 3199 (punto 16); causa C-318/86 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese: sentenza del 30 giugno 1988, Racc. 1988, pag. 3559 (punto 27); causa C-127/92 Enderby: sentenza del 27 ottobre 1993, Racc. 1993, parte I, pag. 5535 (punti 13 e 14) e causa C-400/93 Royal Copenaghen: sentenza del 31 maggio 1995, Racc. 1995, parte I, pag. 1275 (punto 24).

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