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Document 51996PC0232

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell' ambito della politica comune della pesca

/* COM/96/0232 def. - CNS 96/0140 */

GU C 209 del 20.7.1996, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0232

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell' ambito della politica comune della pesca /* COM/96/0232 DEF - CNS 96/0140 */

Gazzetta ufficiale n. C 209 del 20/07/1996 pag. 0007


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

(96/C 209/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(96) 232 def. - 96/0140(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 29 maggio 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che gli stock ittici sono stati, negli ultimi anni, soggetti ad uno sfruttamento eccessivo e che per rimediare a questa situazione è pertanto necessario un forte impegno in termini di sorveglianza e di controllo delle attività di pesca;

considerando che è necessario utilizzare misure di gestione più efficienti in termini di costi e migliorare la disponibilità e la precisione dei dati sullo sforzo di pesca, introducendo ad esempio sistemi di controllo dei pescherecci via satellite;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio (1), che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, il Consiglio può decidere di istituire per i pescherecci comunitari un sistema di controllo mediante localizzazione continua;

considerando che l'esperienza accumulata grazie ai progetti pilota realizzati dagli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 897/94 della Commissione (2), recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 riguardo ai progetti pilota relativi alla localizzazione continua delle navi da pesca comunitarie, ha dimostrato che per determinare la posizione dei pescherecci possono essere utilizzati più sistemi di sorveglianza via satellite;

considerando che il controllo continuo via satellite di determinate categorie di pescherecci comunitari servirà a migliorare la gestione dello sforzo, la sorveglianza di zone sensibili, il riscontro dei dati contenuti nei giornali di bordo e il controllo degli sbarchi,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 3 1. Ciascuno Stato membro istituisce sistemi di controllo dei pescherecci via satellite, in appresso denominati "SCP", per sorvegliare la posizione dei pescherecci comunitari. Gli SCP si applicano al più tardi dal 1° gennaio 1997 a tutti gli altri pescherecci comunitari appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie, a prescindere dalla loro lunghezza: - navi che operano in alto mare, tranne che nel Mediterraneo, - navi che operano nelle acque di paesi terzi, - navi che catturano pesce per la produzione di farine e oli, - navi che utilizzano reti da posta derivanti con lunghezza superiore a 1 km, nonché, al più tardi dal 1° gennaio 1999, a tutti i pescherecci comunitari che superano i 15 m di lunghezza fuori tutto. 2. Gli Stati membri provvedono affinché gli impianti di localizzazione via satellite vengano installati e resi pienamente operativi sui pescherecci comunitari battenti la propria bandiera ai quali si applicano gli SCP. L'impianto di localizzazione via satellite deve consentire ad un peschereccio di comunicare via satellite al proprio Stato di bandiera la sua posizione geografica e, se del caso, i rapporti sullo sforzo di cui al successivo articolo 19 ter. In caso di forza maggiore, le informazioni in questione possono essere comunicate via radio per il tramite di una stazione radio autorizzata, in base alle norme comunitarie, a ricevere questo tipo di informazioni. Gli Stati membri ispezionano annualmente gli impianti di localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci battenti la propria bandiera. 3. I capitani dei pescherecci comunitari ai quali si applicano gli SCP provvedono a garantire il continuo e perfetto funzionamento degli impianti di localizzazione via satellite e la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2. 4. Gli Stati membri provvedono a creare e a far funzionare i centri di controllo della pesca, in appresso denominati CCP, incaricati di sorvegliare le attività e lo sforzo di pesca. I CCP dovranno entrare in funzione entro il 1° gennaio 1997. Il CCP di ogni Stato membro sorveglia i pescherecci battenti la bandiera di tale Stato membro, a prescindere dalle acque nelle quali essi operano o dal porto nel quale si trovano, nonché i pescherecci comunitari battenti la bandiera di altri Stati membri che operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro stesso. 5. Per i pescherecci che operano in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera garantisce l'immediata comunicazione, da parte del proprio CCP al CCP dello Stato membro costiero interessato, dei dati relativi alla posizione dei propri pescherecci. Lo Stato membro di bandiera è esonerato da tale obbligo qualora i pescherecci battenti la sua bandiera trasmettano direttamente tutte le informazioni necessarie al CCP dello Stato membro costiero interessato, in base a un protocollo concordato dallo Stato membro di bandiera con lo Stato membro costiero e trasmesso alla Commissione. 6. Lo Stato membro di bandiera designa le autorità competenti responsabili del CCP e adotta i provvedimenti necessari per garantire che il proprio CCP disponga del personale adeguato, nonché dell'hardware e del software necessari per consentire l'elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati. Gli Stati membri attuano le procedure di back-up e di ripristino necessarie in caso di guasto del sistema. Un CCP può essere gestito in comune da più Stati membri. 7. Lo Stato membro di bandiera adotta le misure necessarie per garantire che i dati trasmessi dai propri pescherecci vengano registrati e conservati, su supporto informatico, per un periodo di tre anni. La Commissione ha accesso diretto, in qualsiasi momento, a questi files. Vanno tenute in debita considerazione le norme usuali in materia di protezione dei dati. 8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 36.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 104 del 23. 4. 1994, pag. 18.

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