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Document 51996PC0077

Proposta modificata di REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) DEL CONSIGLIO che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità in materia di uguaglianza di trattamento tra uomini e donne

/* COM/96/0077 DEF */

GU C 144 del 16.5.1996, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0077

Proposta modificata di REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) DEL CONSIGLIO che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità in materia di uguaglianza di trattamento tra uomini e donne /* COM/96/0077 DEF */

Gazzetta ufficiale n. C 144 del 16/05/1996 pag. 0014


Proposta modificata di regolamento (Euratom, CECA, CE) del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità in materia di uguaglianza di trattamento tra uomini e donne (1)

(96/C 144/08)

COM(96) 77 def.

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 6 marzo 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione fatta previo parere del Comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte di giustizia,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando opportuno che il principio dell'uguaglianza di trattamento tra uomini e donne sia enunciato tra le norme fondamentali dei testi statutari della funzione pubblica comunitaria e non solo a proposito delle assunzioni;

considerando che bisogna invitare le istituzioni a definire di comune accordo le azioni positive destinate a promuovere l'uguaglianza di opportunità tra uomini e donne nei settori coperti dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue:

1) Dopo l'articolo 1 viene inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

1. I funzionari hanno diritto, nell'applicazione dello statuto, all'uguaglianza di trattamento senza alcun riferimento, diretto o indiretto, alla razza, al credo politico, filosofico o religioso, al sesso od all'orientamento sessuale, senza tuttavia pregiudizio delle norme statutarie pertinenti che richiedono uno stato civile determinato.

2. Le istituzioni definiscono, di comune accordo, previo parere del comitato dello statuto, i provvedimenti e le azioni destinate a favorire l'uguaglianza delle opportunità tra funzionari di sesso maschile e funzionari di sesso femminile nei settori coperti dal presente statuto, e prendono i provvedimenti più opportuni, segnatamente per ovviare alle ineguaglianze di fatto che pregiudicano tuttora le opportunità delle donne nei settori coperti dallo statuto.»

2) Il secondo comma dell'articolo 27 à sostituito dal testo seguente:

«I funzionari sono scelti senza distinzione di razza, di credo politico, filosofico o religioso, di sesso od orientamento sessuale ed indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.»

Articolo 2

Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue:

1) Il primo comma dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«Le disposizioni dell'articolo 1 bis, dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, e dell'articolo 7 dello statuto, concernenti rispettivamente la classificazione degli impieghi in categorie, quadri e gradi, l'uguaglianza di trattamento e l'assegnazione dei funzionari, si applicano per analogia.»

2) Il secondo comma dell'articolo 12, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Gli agenti temporanei sono scelti senza distinzione di razza, credo politico, filosofico o religioso, di sesso od orientamento sessuale ed indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.»

3) All'articolo 53 viene aggiunto il testo seguente:

«Le disposizioni dell'articolo 1 bis dello statuto concernenti l'uguaglianza di trattamento tra funzionari si applicano per analogia.»

4) Il testo dell'articolo 83 è sostituito dal testo seguente:

«Le disposizioni degli articoli 1 bis, 11, 12, primo comma, 14, 16, primo comma, 17, 19, 22, 23, primo e secondo comma e 25, secondo comma dello statuto relative ai diritti e doveri del funzionario e quelle degli articoli 90 e 91 dello statuto relative ai mezzi di ricorso si applicano per analogia.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

(1) GU n. C 104 del 15. 4. 1993, pag. 13.

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