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Document 51996PC0021
Proposal for a Council Directive amending Directive 91/629/EEC laying down minimum standards for the protection of calves
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
/* COM/96/0021 def. - CNS 96/0029 */
GU C 85 del 22.3.1996, p. 19–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli /* COM/96/0021 DEF - CNS 96/0029 */
Gazzetta ufficiale n. C 085 del 22/03/1996 pag. 0019
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (96/C 85/07) COM(96) 21 def. - 96/0029(CNS) (Presentata dalla Commissione il 26 gennaio 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 6 della direttiva 91/629/CEE del Consiglio (1), il 9 novembre 1995, il comitato scientifico veterinario ha espresso un parere sulla base del quale la Commissione ha elaborato una relazione che ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio; considerando che alla luce delle conclusioni di tale relazione è opportuno modificare alcune disposizioni della direttiva 91/629/CEE al fine di assicurare che le norme si basino su dati scientifici e non vadano oltre ciò che è necessario per garantire l'efficace funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei vitelli; considerando che l'armonizzazione delle norme che disciplinano le condizioni di allevamento dei vitelli nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati è necessaria ai fini di uno sviluppo razionale della produzione in condizioni di concorrenza soddisfacenti; che, a questo proposito, è scientificamente riconosciuto che i vitelli abbisognano di condizioni ambientali conformi alle esigenze della specie, la quale tende a raggrupparsi in mandrie; che, pertanto, i vitelli devono essere allevati in gruppo; che il sistema di alloggiamento dei vitelli, siano essi raggruppati o in box individuali, deve prevedere sufficiente spazio per consentire un minimo di esercizio fisico, contatti con altri bovini e movimenti normali, sia in piedi che coricati; considerando che occorre concedere un periodo di tempo alle aziende perché prendano le misure necessarie per conformarsi alle nuove norme; considerando che l'allegato della direttiva 91/629/CEE sarà modificato dalla Commissione conformemente al parere del comitato scientifico veterinario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 91/629/CEE è modificata nel modo seguente: 1) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. A decorrere dal 1° gennaio 1998 a tutte le aziende di nuova costruzione o ricostruite e a tutte le aziende che entrano in funzione per la prima volta dopo tale data si applicano le seguenti disposizioni: a) Nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esige che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'alimale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. b) Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere almeno pari all'altezza al garrese, misurata quando l'animale è in posizione eretta, moltiplicata per la lunghezza del corpo, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 le disposizioni del primo comma si applicano a tutte le aziende.» 2) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo trattino è soppresso. 3) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2 è soppresso. 4) All'articolo 6, la data «1° ottobre 1997» è sostituita dalla data «1° gennaio 2006». Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le dispoizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese le eventuali sanzioni del caso, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali dispoizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Tuttavia, a decorrere dalla data prevista al paragrafo 1, per quanto riguarda la protezione dei vitelli, gli Stati membri possono mantenere o applicare nel loro territorio disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle norme generali del trattato. Essi informano la Commissione di qualsiasi provvedimento preso in tal senso. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) GU n. L 340 dell'11.12.1991, pag. 28.