Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51996AP0366

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (COM(96)0232 C4-0337/96 96/0140(CNS))

    GU C 20 del 20.1.1997, p. 382 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996AP0366

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (COM(96)0232 C4-0337/96 96/0140(CNS))

    Gazzetta ufficiale n. C 020 del 20/01/1997 pag. 0382


    A4-0366/96

    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (COM(96)0232 - C4-0337/96 - 96/0140(CNS))

    La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

    (Emendamento 1)

    Primo considerando

    >Testo originale>

    considerando che gli stock ittici sono stati, negli ultimi anni, soggetti ad uno sfruttamento eccessivo e che per rimediare a questa situazione è pertanto necessario un forte impegno in termini di sorveglianza e di controllo delle attività di pesca;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che gli stock ittici sono stati, negli ultimi anni, soggetti ad uno sfruttamento eccessivo, che talune specie sono considerate «sensibili» e che per rimediare a questa situazione è pertanto necessario un forte impegno in termini di sorveglianza e di controllo delle attività di pesca;

    (Emendamento 2)

    Secondo considerando

    >Testo originale>

    considerando che è necessario utilizzare misure di gestione più efficienti in termini di costi e migliorare la disponibilità e la precisione dei dati sullo sforzo di pesca, introducendo ad esempio sistemi di controllo dei pescherecci via satellite;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che è necessario utilizzare misure di gestione più efficienti in termini di costi, migliorare la disponibilità e la precisione dei dati sullo sforzo di pesca, introducendo, per esempio, sistemi di controllo dei pescherecci via satellite, e alleggerire gli oneri amministrativi dei pescatori;

    (Emendamento 3)

    Considerando quarto bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che è necessario che l'Unione europea contribuisca finanziariamente all'installazione di tale sistema di controllo, che sarà utile sia per gli operatori che ai fini di una buona gestione ambientale; che l'Unione deve prevedere le risorse finanziarie che consentano di generalizzare il controllo continuo via satellite sovvenzionando gli investimenti necessari (attrezzature a bordo, centri di sorveglianza della pesca e rinnovo delle attrezzature);

    (Emendamento 4)

    Quinto considerando

    >Testo originale>

    considerando che il controllo continuo via satellite di determinate categorie di pescherecci comunitari servirà a migliorare la gestione dello sforzo, la sorveglianza di zone sensibili, il riscontro dei dati contenuti nei giornali di bordo e il controllo degli sbarchi,

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che il controllo continuo via satellite di determinate categorie di pescherecci comunitari servirà a migliorare la gestione dello sforzo, la sorveglianza di zone sensibili, il riscontro dei dati contenuti nei giornali di bordo e il controllo degli sbarchi, alleggerirà gli oneri amministrativi dei pescatori e migliorerà la sicurezza in mare,

    (Emendamento 5)

    ARTICOLO 1

    Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma (regolamento (CEE) n. 2847/93)

    >Testo originale>

    Gli SCP si applicano al più tardi dal 1° gennaio 1997 a tutti gli altri pescherecci comunitari appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie, a prescindere dalla loro lunghezza:

    - navi che operano in alto mare, tranne che nel Mediterraneo,

    - navi che operano nelle acque di paesi terzi,

    - navi che catturano pesce per la produzione di farine e oli,

    - navi che utilizzano reti da posta derivanti con lunghezza superiore a 1 km,

    nonché, al più tardi dal 1° gennaio 1999, a tutti i pescherecci comunitari che superano i 15 m di lunghezza fuori tutto.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Gli SCP si applicano al più tardi dal 1° gennaio 1999 a tutti gli altri pescherecci comunitari appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie, a prescindere dalla loro lunghezza:

    - navi che operano in alto mare, tranne quelle che praticano la pesca artigianale nel Mediterraneo,

    - navi che operano nelle acque di paesi terzi, purché sia osservata una rigorosa reciprocità da parte dei paesi terzi,

    - navi che catturano pesce per la produzione di farine e oli, purché sia osservata una rigorosa reciprocità da parte dei paesi terzi,

    - navi che utilizzano reti da posta derivanti con lunghezza superiore a 1 km,

    - navi di lunghezza superiore a 18 metri fuori tutto che praticano la pesca delle specie considerate «sensibili»,

    nonché, al più tardi dal 1° gennaio 2000, a tutti i pescherecci comunitari che superano i 18 m di lunghezza fuori tutto.

    (Emendamento 6)

    ARTICOLO 1

    Articolo 3, paragrafo 4, primo comma (regolamento (CEE) n. 2847/93)

    >Testo originale>

    4. Gli Stati membri provvedono a creare e a far funzionare i centri di controllo della pesca, in appresso denominati CCP, incaricati di sorvegliare le attività e lo sforzo di pesca. I CCP dovranno entrare in funzione entro il 1° gennaio 1997.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    4. Gli Stati membri provvedono a creare e a far funzionare i centri di controllo della pesca, in appresso denominati CCP, incaricati di sorvegliare le attività e lo sforzo di pesca. I CCP dovranno entrare in funzione entro il 1° gennaio 1999.

    (Emendamento 7)

    ARTICOLO 1

    Articolo 3, paragrafo 5 (regolamento (CEE) n. 2847/93)

    >Testo originale>

    5. Per i pescherecci che operano in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera garantisce l'immediata comunicazione, da parte del proprio CCP al CCP dello Stato membro costiero interessato, dei dati relativi alla posizione dei propri pescherecci. Lo Stato membro di bandiera è esonerato da tale obbligo qualora i pescherecci battenti la sua bandiera trasmettano direttamente tutte le informazioni necessarie al CCP dello Stato membro costiero interessato, in base a un protocollo concordato dallo Stato membro di bandiera con lo Stato membro costiero e trasmesso alla Commissione.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    5. Per i pescherecci che operano in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera garantisce la comunicazione, da parte del proprio CCP al CCP dello Stato membro costiero interessato, dei dati di entrata e di uscita dalla zona di pesca. Lo Stato membro di bandiera è esonerato da tale obbligo qualora i pescherecci battenti la sua bandiera trasmettano direttamente al CCP dello Stato membro costiero interessato comunicazioni di entrata o uscita dalla zona di pesca, in base a un protocollo concordato dallo Stato membro di bandiera con lo Stato membro costiero e trasmesso alla Commissione.

    (Emendamento 8)

    ARTICOLO 1

    Articolo 3, paragrafo 6 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2847/93)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    6 bis. In caso di mancato rispetto del presente regolamento e di frode per quanto concerne lo sforzo di pesca, gli Stati membri applicano sanzioni adeguate nei confronti dei singoli pescherecci interessati.

    (Emendamento 9)

    ARTICOLO 1

    Articolo 3, paragrafo 7 (regolamento (CEE) n. 2847/93)

    >Testo originale>

    7. Lo Stato membro di bandiera adotta le misure necessarie per garantire che i dati trasmessi dai propri pescherecci vengano registrati e conservati, su supporto informatico, per un periodo di tre anni. La Commissione ha accesso diretto, in qualsiasi momento, a questi files. Vanno tenute in debita considerazione le norme usuali in materia di protezione dei dati.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    7. Lo Stato membro di bandiera adotta le misure necessarie per garantire che i dati trasmessi dai propri pescherecci vengano registrati e conservati, su supporto informatico, per un periodo di tre anni. La Commissione ha accesso diretto, in qualsiasi momento, a questi files, nel rigoroso rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati informatici.

    (Emendamento 10)

    ARTICOLO 1

    Articolo 3, paragrafo 8 (regolamento (CEE) n. 2847/93)

    >Testo originale>

    8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 36.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    8. Le modalità di applicazione del presente articolo, compresa la determinazione delle specie cosiddette «sensibili», sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 36.

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (COM(96)0232 - C4-0337/96 - 96/0140(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    - vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0232 - 96/0140(CNS) ((GU C 209 del 20.7.1996, pag. 7.)),

    - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4- 0337/96),

    - visto l'articolo 58 del suo regolamento,

    - vista la relazione della commissione per la pesca (A4-0366/96),

    1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

    2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

    4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

    Top