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Document 51995PC0745(02)

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo all' accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria in seguito all' adesione della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all' Unione europea

    /* COM/95/0745 DEF - AVC 96/0010 */

    GU C 88 del 25.3.1996, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51995PC0745(02)

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo all' accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria in seguito all' adesione della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all' Unione europea /* COM/95/0745 DEF - AVC 96/0010 */

    Gazzetta ufficiale n. C 088 del 25/03/1996 pag. 0004


    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (96/C 88/02) COM(95) 745 def. - 96/0010 (AVC)

    (Presentata dalla Commissione il 15 gennaio 1996)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, secondo capoverso,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere conforme del Parlamento europeo,

    considerando che è opportuno approvare il protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il protocollo all'acccordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea è approvato in nome della Comunità europea. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio procede, in nome della Comunità europea, alla notifica prevista dall'articolo 6 del protocollo.

    PROTOCOLLO all'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea

    SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

    SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

    SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

    IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

    SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

    SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

    IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA,

    SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    i cui Stati sono Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, e

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    da una parte, e

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI ALGERIA,

    dall'altra,

    VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato ad Algeri il 26 aprile 1976, in appresso denominato «l'accordo»,

    CONSIDERANDO che la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995,

    HANNO DECISO

    di determinare di concerto gli adeguamenti dell'accordo e le misure transitorie richiesti dall'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

    SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

    SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA:

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:

    SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA:

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

    IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA:

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

    SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

    SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

    IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA:

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE:

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA:

    SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA:

    SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI ALGERIA:

    I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia diventano Parti contraenti dell'accordo firmato ad Algeri il 26 aprile 1976.

    Articolo 2

    I testi dell'accordo, compresi gli allegati e i protocolli che ne fanno parte integrante, redatti nelle lingue finnica e svedese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni finnica e svedese.

    Articolo 3

    Fino al 1° gennaio 1996, la Repubblica d'Austria può mantenere, nei confronti dell'Algeria, i dazi doganali e il regime di licenze che applicava, alla data dell'adesione, alle bevande alcoliche e all'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol della voce 2208 del sistema armonizzato (SA). Tutti i regimi di licenze di questo tipo devono essere applicati in modo non discriminatorio.

    Articolo 4

    Al protocollo relativo alla definizione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa vengono apportate le modifiche figuranti in allegato.

    Articolo 5

    L'allegato al presente protocollo ne costituisce parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

    Articolo 6

    Il presente protocollo è approvato dalle Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle suddette procedure ad opera delle Parti contraenti.

    Articolo 7

    Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

    ALLEGATO

    All'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma si aggiungono le parole seguenti:

    «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»

    «UTFÄRDAT I EFTERHAND»

    All'articolo 20 si aggiungono le parole seguenti:

    «KAKSOISKAPPALE»

    «DUPLIKAT»

    PROTOCOLLO all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea

    SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

    SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

    SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

    IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

    SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

    SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

    IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA,

    SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    i cui Stati sono Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

    da una parte, e

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI ALGERIA,

    dall'altra,

    VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato ad Algeri il 26 aprile 1976, in appresso denominato «l'accordo»,

    VISTA l'adesione della Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, avvenuta il 1° gennaio 1995,

    HANNO DECISO

    di determinare di concerto gli adeguamenti da apportare all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e di designare a tal fine come plenipotenziari:

    SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

    SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA:

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:

    SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA:

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

    IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA:

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

    SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

    SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

    IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA:

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE:

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA:

    SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA:

    SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI ALGERIA:

    I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia diventano Parti contraenti dell'accordo firmato ad Algeri il 26 aprile 1976.

    Articolo 2

    I testi dell'accordo, compreso l'allegato, redatti nelle lingue finnica e svedese, fanno fede come i testi originali.

    Articolo 3

    Al protocollo relativo alla definizione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa vengono apportate le modifiche figuranti in allegato.

    Articolo 4

    L'allegato al presente protocollo ne costituisce parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

    Articolo 5

    Il presente protocollo è approvato dalle Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle suddette procedure ad opera delle Parti contraenti.

    Articolo 6

    Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

    ALLEGATO

    All'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma si aggiungono le parole seguenti:

    «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»

    «UTFÄRDAT I EFTERHAND»

    All'articolo 20 si aggiungono le parole seguenti:

    «KAKSOISKAPPALE»

    «DUPLIKAT»

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