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Document 51995PC0335

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un Codice doganale comunitario

/* COM/95/335 def. - COD 95/0182 */

GU C 260 del 5.10.1995, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0335

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un Codice doganale comunitario /* COM/95/335 DEF - COD 95/0182 */

Gazzetta ufficiale n. C 260 del 05/10/1995 pag. 0008


Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario

(95/C 260/06)

COM(95) 335 def. - 95/0182(COD)

(Presentata dalla Commissione il 18 luglio 1995)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 28, 100 A e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, prevede che il territorio doganale della Comunità comprenda anche le isole AAland a condizione che ne sia fatta dichiarazione a norma dell'articolo 227, paragrafo 5 del trattato; che è opportuno rendere chiaro il testo, dato che questa condizione è stata soddisfatta e che le suddette isole costituiscono parte integrante della Repubblica di Finlandia;

considerando che l'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino del 27 novembre 1992 (2) definisce i territori in cui detto accordo si applica; che pertanto il territorio di San Marino non può in alcun modo essere considerato parte del territorio doganale della Comunità;

considerando che l'accordo dell'Uruguay Round prevede l'abolizione dei prelievi agricoli;

considerando che in ogni caso si deve garantire che le merci ottenute utilizzando merci non comunitarie vincolate ad un regime sospensivo non rientrino nel circuito economico della Comunità senza pagare dazi all'importazione, anche se hanno acquisito l'origine comunitaria; che è pertanto necessario adattare la definizione di merci comunitarie; che dette merci devono inoltre essere vincolate al regime sospensivo al quale sono vincolate le merci da cui esse sono state ottenute;

considerando che l'accordo dell'Uruguay Round relativo alle norme sull'origine prevede che le parti contraenti rilascino dichiarazioni sull'origine delle merci a chiunque abbia validi motivi per richiederle;

considerando che talune merci sono soggette a dazi all'importazione fissati in ecu; che gli importi in ecu di questi dazi devono essere convertiti in moneta nazionale al più presto per evitare deviazioni di traffico;

considerando che negli altri casi in cui la normativa doganale ha fissato importi in ecu si è rivelata necessaria una certa elasticità per la conversione di detti importi in moneta nazionale;

considerando che, per espletare le formalità doganali, gli operatori economici devono poter esaminare le merci non soltanto al momento dell'importazione diretta, ma anche quando termina un regime di transito esterno;

considerando che, con decisione 93/329/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, riguardante la conclusione della convenzione relativa all'ammissione temporanea e l'accettazione dei suoi allegati (3), la Comunità europea ha approvato la convenzione relativa all'ammissione temporanea, negoziata nell'ambito del Consiglio di cooperazione doganale e conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990; che l'uso del carnet ATA è pertanto possibile anche sulla base di detta convenzione;

considerando che nel quadro del perfezionamento attivo - sistema di rimborso - è opportuno, in alcuni casi, estendere la possibilità di rimborso alle merci tal quali; che, se nell'ambito del sistema è stato concesso un rimborso dei dazi all'importazione, deve essere peraltro possibile una ulteriore immissione in libera pratica senza autorizzazione specifica, come avviene nell'ambito del sistema della sospensione;

considerando che non sembra sempre necessaria una notifica della riesportazione di merci precedentemente importate nel territorio doganale della Comunità;

considerando che, se la normativa comunitaria prevede una franchigia da dazi all'importazione o all'esportazione, questa franchigia deve potersi applicare in ciascun caso, prescindendo dalle condizioni in presenza delle quali sorge un'obbligazione doganale; che, in siffatta situazione, qualora le norme di procedura doganale non siano rispettate, l'applicazione del dazio normale non sembra costituire una sanzione adeguata;

considerando che in taluni casi, quando non sia stato ancora calcolato esattamente l'importo dovuto per legge, il termine di prescrizione di tre anni rischia di far fallire un'azione di pagamento a posteriori; che in tal caso la contabilizzazione dell'importo probabilmente dovuto deve essere effettuata in tempo utile;

considerando che è opportuno definire più chiaramente i casi in cui il debitore è dispensato dall'obbligo di pagare i dazi;

considerando che un'obbligazione doganale deve estinguersi ogni qual volta viene invalidata una dichiarazione in dogana; che tali casi non si limitano a quelli previsti all'articolo 66 del codice doganale comunitario;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio (1) non ha più ragion d'essere;

considerando che alcune disposizioni relative al regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo alla eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria (2), sono state incluse nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3); che, di conseguenza, dette disposizioni del regolamento (CEE) n. 3925/91 rappresentano una duplicazione delle disposizioni di applicazione del codice doganale e vanno quindi soppresse,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è modificato come segue:

1) L'articolo 3 è modificato nel modo che segue:

a) Il paragrafo 1 è modificato nel modo che segue:

- il quinto trattino è sostituito dal testo seguente:

«- il territorio della Repubblica francese, fatta eccezione per i territori d'oltremare e per Saint-Pierre e Miquelon e per Mayotte,»;

- il tredicesimo trattino è sostituito dal testo seguente:

«- il territorio della Repubblica di Finlandia,»,

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Tenuto conto della convenzione ad esso applicabile e sebbene sia situato al di fuori del territorio della Repubblica francese, viene considerato come facente parte del territorio doganale della Comunità anche il territorio del Principato di Monaco, quale viene definito dalla convenzione doganale firmata a Parigi il 18 maggio 1963 ("gazzetta ufficiale della Repubblica francese" del 27 settembre 1963, pag. 8679).»

2) L'articolo 4 è modificato nel modo che segue:

a) al punto 5, l'ultima parte della frase è sostituita dal testo seguente:

«. . .; con questo termine si intende tra l'altro un'informazione vincolante ai sensi dell'articolo 12;»;

b) al punto 7, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«- interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità nelle condizioni di cui all'articolo 23, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità, a meno che non si tratti di merci ottenute a partire da merci vincolate ad un regime doganale sospensivo,»;

c) al punto 10, secondo trattino, vengono eliminate le parole «prelievi agricoli» e «altre».

d) al punto 11, secondo trattino, vengono eliminate le parole «prelievi agricoli» e «altre».

3) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12

1. L'autorità doganale fornisce, su richiesta scritta e in base a modalità determinate dalla procedura del comitato, informazioni vincolanti tariffarie o in materia di origine.

2. L'informazione vincolante tariffaria o in materia di origine obbliga l'autorità doganale nei confronti del titolare soltanto per quanto riguarda, rispettivamente, la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine di una merce.

L'informazione tariffaria o in materia di origine è vincolante per l'autorità doganale soltanto nei confronti delle merci per le quali le formalità doganali in materia di origine ai sensi degli articolo 22, lettera b), e 27 sono state espletate in data posteriore alla comunicazione dell'informazione da parte di detta autorità.

3. Il titolare dell'informazione deve provare che vi è corrispondenza sotto tutti gli aspetti:

- in materia tariffaria: tra le merci dichiarate e quelle descritte nell'informazione;

- in materia d'origine: tra le merci in questione e le circostanze determinanti per l'acquisizione dell'origine, da un lato, e le merci e le circostanze descritte nell'informazione, dall'altro.

4. Un'informazione vincolante è valida sei anni in materia tariffaria e tre anni in materia di origine a decorrere dalla data della sua comunicazione. In deroga all'articolo 8, essa non è valida se si basa su elementi inesatti o incompleti comunicati dal richiedente.

5. Un'informazione vincolante cessa di essere valida:

A) In materia tariffaria:

a) quando, in seguito all'adozione di un regolamento, non risulti conforme al diritto che ne deriva;

b) quando non sia più compatibile con l'interpretazione di una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 6:

- sul piano comunitario, in seguito ad una modifica delle note esplicative della nomenclatura combinata ovvero in seguito a una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee,

- sul piano internazionale, in seguito a una scheda di classificazione o a una modifica delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottata dal consiglio di cooperazione doganale;

c) quando venga revocata o modificata a norma dell'articolo 9, a condizione che tale revoca o modifica sia notificata al titolare.

Per i casi di cui alle lettere a) e b) la data in cui l'informazione vincolante cessa di essere valida è la data di pubblicazione delle misure suddette ovvero, per quanto si riferisce alle misure internazionali, la data di una comunicazione della Commissione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

B) In materia di origine:

a) quando, in seguito all'adozione di un regolamento o di un accordo concluso dalla Comunità, non risulti conforme al diritto che ne deriva;

b) quando non sia più compatibile:

- sul piano comunitario, con le note esplicative e i pareri adottati in previsione della interpretazione della normativa, oppure con una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

- sul piano internazionale, con l'Accordo sulle norme relative all'origine elaborato nell'ambito dell'OMC, oppure con le note esplicative o con pareri sull'origine adottati per l'interpretazione di tale accordo;

c) quando venga revocata o modificata a norma dell'articolo 9 e a condizione che il titolare ne sia informato anticipatamente.

La data in cui l'informazione vincolante cessa di essere valida per i casi di cui alle lettere a) e b) è la data di pubblicazione delle misure suddette ovvero, per quanto si riferisce a talune misure internazionali, la data che figura in una comunicazione della Commissione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

6. Un'informazione vincolante che cessi di essere valida conformemente al paragrafo 5, punto A), lettere b) o c) o punto B), lettere b) o c) può essere utilizzata dal titolare ancora per sei mesi dalla data della sua pubblicazione e notifica se, sulla base dell'informazione e anteriormente all'adozione delle misure tariffarie in questione, il titolare era obbligato da un contratto giuridicamente vincolante e definitivo di vendita o di acquisto delle merci considerate. Tuttavia, nel caso di prodotti per i quali all'atto dell'espletamento delle formalità doganali viene presentato un certificato di importazione, di esportazione o di prefissazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi.

Nell'ipotesi contemplata al paragrafo 5, punto A), lettera a) e punto B), lettera a), il regolamento o l'accordo possono stabilire un termine entro il quale si applica il primo comma.

7. L'applicazione, alle condizioni previste al paragrafo 6, della classificazione o della determinazione dell'origine figuranti nell'informazione vincolante ha effetto solo per quanto riguarda:

- la determinazione dei dazi all'importazione o all'esportazione,

- il calcolo delle restituzioni all'esportazione e di tutti gli altri importi concessi all'importazione o all'esportazione nel quadro della politica agraria comune,

- l'utilizzazione dei certificati d'importazione, di esportazione o di prefissazione presentati all'atto dell'espletamento delle formalità ai fini dell'accettazione della dichiarazione doganale relativa alla merce in questione, purché tali certificati siano stati rilasciati sulla base di detta informazione.

Inoltre, in taluni casi eccezionali in cui il buon funzionamento dei regimi fissati nell'ambito della politica agraria comune rischi di essere compromesso, si può decidere, in base alla procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio(*) ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti concernenti l'organizzazione comune dei mercati, di derogare al paragrafo 6.

(*) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.»

4) L'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 18

1. Il controvalore dell'ecu nelle monete nazionali, da applicare ai fini della determinazione della classificazione tariffaria delle merci e dei dazi all'importazione, è stabilito una volta al mese. I tassi da applicare per questa conversione sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il penultimo giorno feriale del mese. Questi tassi sono applicati per tutto il mese successivo.

Tuttavia, se il tasso applicabile all'inizio del mese differisce di oltre il 5 % dai tassi pubblicati il penultimo giorno feriale che precede la data del 15 dello stesso mese, quest'ultimo tasso si applica a decorrere dal 15 e fino alla fine del mese in questione.

2. Il controvalore dell'ecu nelle monete nazionali, da applicare nel quadro della normativa doganale nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, è stabilito una volta all'anno. I tassi da applicare per questa conversione sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il primo giorno feriale del mese di ottobre con effetto al 1° gennaio dell'anno successivo. Se, per una data moneta nazionale, questo tasso non è disponibile, il tasso di conversione da applicare per la moneta considerata è quello dell'ultimo giorno in cui è stato pubblicato un tasso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. Le autorità doganali possono arrotondare, per eccesso o per difetto, la somma risultante dalla conversione nella loro moneta nazionale di un importo fissato in ecu a fini diversi dalla determinazione della classificazione tariffaria delle merci o dei dazi all'importazione o all'esportazione.

L'importo risultante dall'arrotondamento non può discostarsi da quello originario di oltre il 5 %.

Le autorità doganali possono mantenere immutato il controvalore in moneta nazionale di un importo fissato in ecu quando, all'atto dell'adeguamento annuo di cui al paragrafo 2, la conversione di questo importo comporti, prima del succitato arrotondamento, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % o una riduzione di detto controvalore.»

5) All'articolo 20, paragrafo 3, lettera c), secondo trattino, vengono eliminate le parole «i prelievi agricoli» e «altre».

6) L'articolo 31, paragrafo 1 è cosi modificato:

a) alla fine del primo trattino vengono aggiunte le parole «del 1994» ;

b) alla fine del secondo trattino, dopo la parola «commercio», sono inserite le parole «del 1994».

7) All'articolo 55, la cifra «43» è sostituita dalla cifra «42».

8) All'articolo 83, lettera a), l'inciso «in conformità all'articolo 66» è soppresso.

9) È inserito il seguente nuovo articolo 87 bis:

«Articolo 87 bis

Qualsiasi merce o prodotto ottenuti da una merce vincolata ad un regime sospensivo è considerato vincolato allo stesso regime.»

10) All'articolo 91, paragrafo 2, lettera c), la parte di frase tra parentesi «(convenzione ATA)» è soppressa.

11) All'articolo 112, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Quando, conformemente all'articolo 76, la merce di importazione è immessa in libera pratica senza essere presentata in dogana e prima che venga depositata la relativa dichiarazione, la specie, il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione conformemente all'articolo 214 sono quelli riguardanti la merce al momento del suo vincolo al regime del deposito doganale.

Il primo comma si applica a condizione che questi elementi di tassazione siano stati riconosciuti o ammessi al momento del vincolo al regime e a meno che l'interessato non chieda l'applicazione degli elementi di tassazione riguardanti la merce alla nascita dell'obbligazione doganale.

Il primo comma si applica fatto salvo un controllo a posteriori ai sensi dell'articolo 78.»

12) All'articolo 124, paragrafo 1, terzo trattino, le parole «un prelievo agricolo o ad altra» sono sostituite dalla parola «una».

13) L'articolo 128 è modificato nel modo che segue:

a) I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. Il titolare dell'autorizzazione può chiedere il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione qualora dimostri adeguatamente, alle autorità doganali, che le merci di importazione immesse in libera pratica con il sistema del rimborso, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali, sono state:

- esportate, oppure

- vincolate, ai fini di una loro successiva riesportazione, al regime di transito, del deposito doganale, dell'ammissione temporanea, del perfezionamento attivo - sistema della sospensione - o poste in zona franca o in deposito franco, e che sono state inoltre rispettate tutte le condizioni stabilite per l'utilizzazione del regime.

2. Per ricevere una delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1, secondo trattino, i prodotti compensatori o le merci tal quali non sono considerati comunitari.»

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Quando i prodotti compensatori o le merci tal quali, vincolati ad un regime doganale o posti in zona franca o in deposito franco secondo le disposizioni del paragrafo 1, sono immessi in libera pratica, e fatto salvo l'articolo 122, lettera b), l'importo dei dazi all'importazione rimborsato o sgravato è considerato come costituente l'importo dell'obbligazione doganale.»

14) All'articolo 163, paragrafo 2, lettera c), la parte di frase tra parentesi «(convenzione ATA)» è eliminata.

15) All'inizio dell'articolo 182, paragrafo 3, viene inserita la seguente parte di frase:

«Ad eccezione dei casi determinati dalla procedura del comitato, la riesportazione. . .» (il resto resta immutato).

16) Dopo l'articolo 212 viene inserito un nuovo articolo 212 bis:

«Articolo 212 bis

Quando la normativa doganale prevede una franchigia da dazi all'importazione o all'esportazione, questa franchigia si applica altresì negli altri casi in cui sorge l'obbligazione doganale a norma degli articoli da 202 a 205 o da 209 a 211 se l'interessato fornisce la prova che sussistono le altre condizioni di applicazione della franchigia.»

17) All'articolo 217, paragrafo 1, secondo comma, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b) l'importo dei dazi dovuti a norma di legge sia superiore a quello determinato in base ad una informazione vincolante;».

18) All'articolo 220, paragrafo 1, viene aggiunto il comma seguente:

«Quando i controlli effettuati dalle autorità doganali permettono di ravvisare una obbligazione doganale o un importo di dazi superiore a quello già contabilizzato senza che dette autorità siano in grado di calcolare esattamente l'importo legalmente dovuto, esse calcolano l'importo del dazio al quale le merci possono in definitiva essere soggette entro un termine sufficiente per poter comunicare l'importo al debitore prima che scada il termine previsto all'articolo 221, paragrafo 3.»

19) L'articolo 222, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Secondo la procedura del comitato possono essere previsti i casi e le condizioni in cui il debitore è dispensato dall'obbligo di pagare i dazi:

- nei casi di cui all'articolo 220, paragrafo 1, secondo comma, oppure

- quando viene presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma degli articoli 236 o 238 o 239, oppure

- quando una merce viene sequestrata per una successiva confisca conformemente all'articolo 233, lettera c), secondo trattino, o lettera d).»

20) All'articolo 233, lettera c), primo trattino, la parte di frase «conformemente all'articolo 66» viene eliminata.

21) All'articolo 251, paragrafo 1, ventiseiesimo trattino, la parte di frase «fatta eccezione per l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b)» viene eliminata.

Articolo 2

I punti 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2, nonché gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3925/91 sono soppressi.

Articolo 3

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

(1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 14.

(3) GU n. L 130 del 27. 5. 1993, pag. 1.

(1) GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 374 del 31. 12. 1991, pag. 4.

(3) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

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