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Document 51995PC0053

    Proposta di decisione del Consiglio in merito al sostegno comunitario di azioni a favore degli anziani

    /* COM/95/53 def. - CNS 95/0062 */

    GU C 115 del 9.5.1995, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51995PC0053

    Proposta di decisione del Consiglio in merito al sostegno comunitario di azioni a favore degli anziani /* COM/95/53DEF - CNS 95/0062 */

    Gazzetta ufficiale n. C 115 del 09/05/1995 pag. 0014


    Proposta di decisione del Consiglio in merito al sostegno comunitario di azioni a favore degli anziani

    (95/C 115/06)

    COM(95) 53 def. - 95/0062(CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 3 marzo 1995)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    considerando che il costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e l'armonioso sviluppo delle economie rientrano tra gli obiettivi della Comunità europea;

    considerando che il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere sul tema «Gli anziani nella Società» il 25 novembre 1993 (1);

    considerando che il Consiglio ha adottato la sua dichiarazione il 6 dicembre 1993 in occasione della chiusura dell'Anno europeo degli anziani e della solidarietà fra le generazioni, in cui prendeva atto dell'intenzione della Commissione di presentare una proposta in tale campo (2);

    considerando che il Parlamento europeo ha adottato la sua risoluzione del 24 febbraio 1994 sulla situazione degli anziani nella Comunità europea (3);

    considerando che la dichiarazione sulla cooperazione con le associazioni di solidarietà sociale allegata al trattato sull'Unione europea ribadisce l'importanza della cooperazione con le associazioni e le fondazioni di solidarietà sociale in quanto organismi responsabili di istituti e servizi sociali;

    considerando che le attuali tendenze della demografia vanno in direzione di un importante aumento del numero di anziani nella popolazione, che tale tendenza avrà notevoli implicazioni economiche e sociali, in particolare per il mercato del lavoro, la sicurezza sociale e la spesa sociale;

    considerando che la cooperazione e la consultazione sulle misure che interessano gli anziani tra la Commissione, gli Stati membri e i rappresentanti degli anziani sono importanti per lo sviluppo della solidarietà nell'ambito dell'Unione europea;

    considerando che le misure da condursi a livello europeo sono volte a divulgare e integrare i diversi tipi di misure condotti negli Stati membri ai vari livelli;

    considerando che l'Anno europeo degli anziani e della solidarietà fra le generazioni, 1993, ha contribuito a dimostrare praticamente il valore degli scambi di informazioni e di esperienze per quanto concerne la problematica dell'invecchiamento in Europa;

    considerando che le condizioni determinate dall'Anno europeo degli anziani e della solidarietà fra le generazioni giustificano un'iniziativa speciale una tantum a livello europeo che dia seguito ai risultati dell'Anno europeo;

    considerando che il trattato non prevede, per la misura in questione, poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

    HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nel periodo dal 1° settembre 1995 al 31 dicembre 1999 è stato stabilito un quadro di sostegno comunitario ad iniziative condotte negli Stati membri onde rispondere alle sfide sollevate dall'invecchiamento della popolazione nell'Unione europea.

    Articolo 2

    Le azioni hanno i seguenti obiettivi:

    1. sviluppare il ruolo e il potenziale della popolazione pensionata attiva;

    2. promuovere prassi ottimali in relazione a:

    a) miglioramento della situazione delle donne anziane;

    b) gestione di una forza lavoro che invecchia;

    c) transizione dalla vita lavorativa alla quiescenza;

    d) assistenza e accesso all'assistenza agli anziani non autosufficienti;

    3. rafforzare la solidarietà tra le generazioni e l'integrazione degli anziani che rischiano di trovarsi isolati.

    Articolo 3

    Le misure previste per conseguire gli obiettivi esposti nell'articolo 2 sono le seguenti:

    a) progetti specifici che soddisfano i criteri esposti nell'allegato alla presente decisione;

    b) studi comparativi ed iniziative transnazionali intese a realizzare scambi di informazioni e di esperienze ed a promuovere prassi ottimali in partnership con i settori pubblico e privato, le organizzazioni professionali e il volontariato;

    c) la realizzazione di relazioni comparative periodiche sulla situazione socioeconomica degli anziani nell'Unione europea, per il tramite di un gruppo di esperti scientifici indipendenti (noto come «Osservatorio europeo dell'invecchiamento e delle persone anziane»).

    Articolo 4

    1. La Commissione è responsabile dell'attuazione della decisione.

    2. Previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 6, la Commissione formula una decisione sul finanziamento delle attività.

    3. La Commissione consulta inoltre il Comitato di cui all'articolo 6 in merito alle altre attività intraprese nell'ambito del presente programma.

    Articolo 5

    1. Organizzazioni o singoli individui possono avanzare proposte di finanziamento di azioni. Le proposte devono essere presentate alla Commissione.

    2. Il livello del contributo comunitario ad azioni che hanno ottenuto il sostegno ai sensi della presente decisione non eccederà il 75 % del costo totale, salvo nel caso di studi che siano specificamente commissionati dalla Commissione al fine di realizzare gli obiettivi della presente decisione.

    Articolo 6

    La Commissione è assistita da un comitato di natura consultiva, qui di seguito denominato «il comitato», composto di due rappresentanti del governo di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

    Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottarsi. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro i termini fissati dal presidente in funzione dell'urgenza della questione, se del caso procedendo ad una votazione.

    Il parere è messo a verbale ed inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia iscritta nel verbale.

    La Commissione tiene nella massima considerazione il parere espresso dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui si è tenuto conto del suo parere.

    Il comitato adotta le proprie norme procedurali.

    Articolo 7

    La diffusione e lo scambio di informazioni e di conoscenze in merito al programma sono organizzati sotto la responsabilità della Commissione.

    Articolo 8

    Entro il 31 dicembre 2000 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'attuazione e sui risultati delle azioni.

    Articolo 9

    La presente decisione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    (1) GU n. C 34 del 2. 2. 1994, pag. 61.

    (2) GU n. C 343 del 21. 12. 1993, pag. 1.

    (3) GU n. C 77 del 14. 3. 1994, pag. 24.

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