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Document 51995AC0574

    PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto (tassazione dei prodotti dell' agricoltura)

    GU C 236 del 11.9.1995, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    51995AC0574

    PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto (tassazione dei prodotti dell' agricoltura)

    Gazzetta ufficiale n. C 236 del 11/09/1995 pag. 0010


    Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto (tassazione dei prodotti dell'agricoltura) (95/C 236/02)

    Il Consiglio, in data 4 aprile 1995, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 99 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

    La Sezione « Affari economici, finanziari e monetari », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore unico Giacomelli, in data 16 maggio 1995.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 31 maggio 1995, nel corso della 326a sessione plenaria, il seguente parere.

    1. Il Comitato constata che, secondo la relazione della Commissione che accompagna la direttiva in esame, si può concludere quanto segue : « in mancanza di prove sostanziali del fatto che le differenze nella aliquota IVA abbiano effetti di distorsione significativi sulle condizioni di concorrenza in cui operano soggetti passivi che realizzano scambi intracomunitari, allo stato attuale non vi è alcuna ragione di ritenere che il mercato interno non stia funzionando in maniera soddisfacente ».

    1.1. È altrettanto vero che, in materia di imposta sul valore aggiunto, è importante non perdere di vista l'obiettivo dell'armonizzazione definito dall'articolo 99 del Trattato nell'interesse del funzionamento del mercato interno.

    1.2. Per ragioni di completezza, è opportuno aggiungere che lo studio che la Commissione ha fatto preparare, traente conclusioni analoghe a quelle precedenti, al momento della sua elaborazione (agosto 1994), non ha potuto includere i dati derivanti dall'esperienza dei nuovi Stati membri (Austria, Finlandia e Svezia).

    2. Nonostante la conclusione globalmente positiva della relazione della Commissione, si pongono tuttavia problemi riguardo ad alcuni prodotti specifici (ad esempio fiori, piante ecc., come pure lana, legno per impieghi industriali e legna da ardere) i cui scambi sono perturbati dall'applicazione di aliquote ridotte o aliquote zero da parte di alcuni Stati membri; infatti, in seguito all'adozione della Direttiva 92/77/CEE del 19 ottobre 1992 (), gli altri Stati non sono più autorizzati a ridurre ulteriormente le loro aliquote (art. 12, paragrafo 3, lettera d), della Direttiva 77/388/CEE) e non sono quindi in grado di neutralizzare tale distorsione. La proposta di direttiva in esame mira ad abolire il divieto imposto dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera d), e, quindi, a prorogare di due anni, per tutti gli Stati membri, la facoltà di applicare o di introdurre aliquote ridotte relativamente ai suddetti prodotti dell'agricoltura.

    3. Di conseguenza, il Comitato approva la proposta di direttiva che si inserisce nel quadro delle disposizioni necessarie al corretto funzionamento del mercato unico.

    Bruxelles, 31 maggio 1995.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale

    Carlos FERRER

    () Parere del CES, GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 121.

    Direttiva 92/77/CEE, GU n. L 366 del 31. 10. 1991, pag. 1.

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